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Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 14 aprile 2016, n. 7382

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente

Dott. DI MARZANO Francesco – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13026/2013 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) S.R.L. (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

Nonche’ da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente a se medesimo, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) S.R.L. (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) S.R.L. (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 3612/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto dell’incidentale;

uditi, per il controricorrente e ricorrente incidentale, gli Avvocati (OMISSIS), con delega avv. (OMISSIS), e (OMISSIS) che hanno chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale con l’assorbimento del terzo motivo e del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il Tribunale di Milano emise quattro decreti ingiuntivi che intimavano ai sig.ri (OMISSIS) e (OMISSIS) e alle societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS) il pagamento di diversi compensi per prestazioni professionali in favore dell’avv. (OMISSIS).

Il Tribunale rigetto’ le opposizioni di (OMISSIS) e (OMISSIS) e condanno’ (OMISSIS) e (OMISSIS) a corrispondere somme inferiori a quelle contenute nei relativi decreti che revoco’.

2.- La Corte d’appello di Milano, con sentenza 13 novembre 2012, ha rigettato i motivi di gravame con i quali gli appellanti avevano dedotto l’insussistenza di un rapporto professionale tra loro e l’avv. (OMISSIS), ma solo con l’avv. (OMISSIS) al quale avevano corrisposto il compenso: ha ritenuto dimostrato con il rilascio della procura alle liti il conferimento di specifici mandati professionali anche all’avv. (OMISSIS), che li aveva espletati in aggiunta al mandato conferito all’altro avvocato, ad eccezione per la redazione di un contratto discografico con la (OMISSIS) e la proposizione di un atto di appello (riguardante il cosiddetto caso (OMISSIS)). Inoltre, la Corte, in parziale accoglimento dei motivi volti a contestare la congruita’ dei compensi, li ha condannati a corrispondere somme inferiori, avendo ritenuto erroneo il computo nelle spese dell’aumento del 20% per ciascuna parte oltre la prima, poiche’ la relativa disposizione della tariffa forense si applicava solo all’aumento dell’onorario unico, mentre nel caso di specie lo stesso professionista aveva dedotto la sussistenza di quattro attivita’ professionali diverse; ha compensato interamente le spese del secondo grado di giudizio.

3.- Avverso questa sentenza (OMISSIS), (OMISSIS) e le societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria. Il (OMISSIS) ha proposto controricorso e ricorso incidentale, resistito dai ricorrenti principali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano violazione e falsa applicazione dell’articolo 2230 c.c., articolo 82 c.p.c., e ss., e articolo 85 del codice deontologico, per avere i giudici di merito desunto l’esistenza di un contratto di patrocinio con l’avv. (OMISSIS) dal rilascio di procure alle liti che avrebbero rilievo solo a fini processuali e per non avere considerato che il compenso per l’attivita’ professionale svolta dovrebbe essere corrisposto all’avv. (OMISSIS) dall’avv. (OMISSIS), del quale il primo era collaboratore.

Con il secondo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2729 c.c., i ricorrenti negano di avere conferito uno specifico mandato professionale all’avv. (OMISSIS), avendolo conferito solo all’avv. (OMISSIS), e sarebbe a carico dell’avv. (OMISSIS), quale sedicente creditore che aveva agito in via monitoria, l’onere di dimostrare l’esistenza di un contratto di patrocinio e il compimento di attivita’ professionali diverse da quelle commissionate all’avv. (OMISSIS), ma tali prove non sarebbero state offerte.

1.1.- Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

Il Tribunale ha accertato in fatto il conferimento delle procure alle liti all’avv. (OMISSIS) da parte degli attuali ricorrenti principali (e non dall’avv. (OMISSIS)) e da cio’ ha tratto la presunzione di conferimento dell’incarico professionale, desunta anche dallo svolgimento dell’attivita’ processuale risultante dai verbali di causa e dalla successiva comunicazione di revoca degli stessi mandati alle liti (in data 2 ottobre 2003). La Corte d’appello ha condiviso questo accertamento ed ha precisato che il rapporto professionale con l’avv. (OMISSIS) si era aggiunto a quello regolato dal contratto di patrocinio in essere con l’avv. (OMISSIS). Da tale precisazione i ricorrenti vorrebbero desumere la mancanza di un rapporto diretto tra di loro e l’avv. (OMISSIS), al quale l’incarico professionale sarebbe stato conferito dallo stesso avv. (OMISSIS), con la conseguenza che sarebbe solo quest’ultimo tenuto a corrispondergli il compenso. Tale conseguenza sarebbe confermata dalla giurisprudenza di legittimita’ (v., tra le altre, Cass. n. 25816/2011) che, valorizzando la distinzione tra rapporto endoprocessuale nascente dalla procura ad litem e rapporto di patrocinio, ha ritenuto che obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore per l’opera professionale richiesta, se ed in quanto la stessa sia stata svolta, non e’ necessariamente colui che ha rilasciato la procura alle liti, potendo anche essere un soggetto diverso, cioe’ colui (in tesi, l’avv. (OMISSIS)) che abbia affidato ad altro legale (in tesi, all’avv. (OMISSIS)) il mandato di patrocinio, anche se questo sia stato richiesto e si sia svolto nell’interesse di un terzo (cioe’ del cliente finale), instaurandosi in tale ipotesi, collateralmente al rapporto con la parte che abbia rilasciato la procura ad litem, un altro distinto rapporto interno ed extraprocessuale regolato dalle norme di un ordinario mandato, in virtu’ del quale la posizione del cliente viene assunta non dal patrocinato ma da chi (avv. (OMISSIS)) ha richiesto per lui l’opera professionale.

La conclusione invocata dai ricorrenti, tuttavia, non e’ condivisibile. La medesima giurisprudenza ha chiarito che accertare, di volta in volta, quale situazione ricorra nel caso concreto – cioe’ se la procura al legale che chieda il pagamento del compenso sia stata conferita dal legale che abbia ricevuto la procura alle liti dal cliente (ex articolo 2232 c.c.) oppure (come nel nostro caso) direttamente dallo stesso cliente finale – costituisce una questione di fatto che, essendo rimessa alla valutazione del giudice di merito, si sottrae al vaglio di legittimita’ di questa Corte, quando sia adeguatamente motivata.

Nella fattispecie in esame, come si e’ detto, i giudici di merito hanno accertato che la procura all’avv. (OMISSIS) e’ stata conferita direttamente dai ricorrenti e hanno precisato che l’opera da lui svolta non rientrava tra le attivita’ costituenti oggetto della collaborazione professionale in esclusiva con l’avv. (OMISSIS) e che il primo non faceva parte dello studio del secondo. L’affermazione secondo la quale non ci sarebbero stati contatti diretti tra i ricorrenti e l’avv. (OMISSIS) non scalfisce la portata del suddetto accertamento, dal quale i giudici di merito hanno tratto la conclusione del conferimento al medesimo avv. (OMISSIS) del mandato di patrocinio professionale. Questa conclusione e’ conforme a diritto. Se e’ vero che per la conclusione del contratto di patrocinio con il cliente non occorre il rilascio della procura ad litem, che e’ necessaria solo per il compimento dell’attivita’ processuale (v., da ultimo, Cass. n. 13927/2015), e se e’ anche vero, come si e’ detto, che obbligato al pagamento del compenso potrebbe essere chi non ha dato la procura, e’ pero’ anche vero che, in mancanza di una prova del conferimento dell’incarico professionale da parte di altro soggetto, si deve “presumere che il cliente e’ colui che ha rilasciato la procura” e, quindi, e’ tenuto al pagamento (v. Cass. n. 13401/2015, n. 26060/2013, n. 4959/2012). Del resto, per il mandato di patrocinio vige il principio di liberta’ di forma e non v’e’ ragione di ritenere che, in difetto di prova contraria, la procura alla lite sia un atto intrinsecamente inidoneo al conferimento del mandato di patrocinio.

2.- Con il terzo motivo e’ denunciata violazione e falsa applicazione dell’articolo 5, comma 4, delle tariffe forensi approvate con Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 585, per avere quantificato il compenso dell’avv. (OMISSIS) secondo criteri ignoti e privi di logica.

2.1.- Il motivo e’ inammissibile.

La sentenza impugnata ha ridotto l’importo del compenso, in ragione del fatto che l’avv. (OMISSIS) aveva emesso diverse parcelle con importi diversi per ciascun cliente e che, tuttavia, ognuna di esse era stata aumentata del venti per cento per ciascuna parte oltre la prima, facendo in tal modo erronea applicazione della tariffa professionale. Avverso questa statuizione, intrinsecamente favorevole nei loro confronti, i ricorrenti propongono il motivo di ricorso in esame che non tiene conto della necessita’ che il ricorso per cassazione sia, a pena di inammissibilita’, articolato su motivi dotati dei caratteri della specificita’, della completezza e della riferibilita’ alla decisione impugnata; in particolare, il vizio della sentenza previsto dall’articolo 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice – come nel caso in esame – in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (v. Cass. n. 22499 e 8106/2006).

3.- Il ricorso incidentale e’ articolato in tre profili con i quali l’avv. (OMISSIS) si duole del governo delle spese e dell’affermata inesistenza, per mancanza di prova, del mandato professionale relativo al contratto discografico con la Universal e alla redazione dell’atto di appello nella causa (OMISSIS).

3.1.- Il ricorso e’ inammissibile, alla luce del principio secondo cui il giudizio di cassazione e’ a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo di ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassativita’ e della specificita’ ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’articolo 360 c.p.c., sicche’ e’ inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata – come nel caso in esame – con un unico motivo sotto una molteplicita’ di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (v. Cass. 19959/2014).

4. In conclusione, il ricorso principale e’ rigettato, l’incidentale e’ inammissibile. Le spese sono compensate, in considerazione della reciproca soccombenza e della complessita’ della vicenda fattuale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l’incidentale; compensa le spese del presente giudizio.

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