Obbligo ex articolo 126-bis comma 2, Dlgs 30 aprile 1992 n. 285

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 15 ottobre 2018, n. 25685.

La massima estrapolata:

L’obbligo previsto dall’articolo 126-bis comma 2 del Dlgs 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada) di comunicare i dati personali e della patente di chi conduceva il veicolo al momento della violazione stradale è assolto anche se la comunicazione non è effettuata all’organo di polizia stradale accertatore, ma ad altro organo di polizia stradale, che ha poi provveduto a trasmettergliela tempestivamente. La comunicazione in esame non esige infatti alcuna forma vincolante

Ordinanza 15 ottobre 2018, n. 25685

Data udienza 4 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2105-2016 proposto da:
COMUNE di CAPACCIO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5395/2014 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 14/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2018 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;
lette le considerazioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice di pace di Capaccio, con la sentenza n. 179 del 2009, rigetto’ l’opposizione proposta da (OMISSIS) avverso il verbale con il quale la Polizia municipale di Capaccio gli aveva contestato la violazione dell’articolo 126-bis C.d.S., comma 2, per omessa comunicazione dei dati relativi al conducente dell’autovettura incorsa nella violazione dell’articolo 142 C.d.S., comma 8.
2. Il Tribunale di Salerno, con sentenza depositata il 14 novembre 2014, ha accolto l’appello del (OMISSIS) e riformato la decisione.
2.1. Il Tribunale ha osservato che era provato che il (OMISSIS) aveva depositato copia del proprio documento di identita’ nel termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione base, presso i Carabinieri di Montoro, e che detta autorita’ aveva ricevuto l’atto e l’aveva allegato ad un verbale di trasmissione all’autorita’ procedente – Polizia stradale di Capaccio – con gli estremi del verbale e della violazione.
Pur trattandosi di comunicazione fatta ad un organo diverso da quello procedente, in difformita’ dal disposto dell’articolo 126-bis C.d.S., l’obbligo doveva ritenersi assolto in quanto l’amministrazione ricevente era tenuta a trasmettere gli atti all’amministrazione competente, e la documentazione depositata “ampiamente in termini” consentiva a quest’ultima di verificarne, secondo buona fede, la riferibilita’ all’obbligo gravante sul (OMISSIS).
Era irrilevante, infine, che l’appellante non aveva provato che la comunicazione fosse pervenuta nei termini all’amministrazione competente. L’eventuale inerzia dell’amministrazione ricevente non poteva essere posta a carico della parte privata, tenuto conto che la ricezione della documentazione aveva ingenerato nella stessa parte il legittimo affidamento nella tempestiva trasmissione.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Capaccio, sulla base di tre motivi. (OMISSIS) resiste con controricorso. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto del ricorso. Il Comune ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si deve rigettare l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso, sollevata dalla parte resistente sull’assunto che il Comune di Capaccio avrebbe prestato acquiescenza alla sentenza d’appello con l’emissione della cartella di discarico della sanzione amministrativa.
1.1. In linea di principio, l’acquiescenza preclusiva della proposizione dell’impugnazione esige un comportamento della parte soccombente inequivocabilmente diretto a manifestare la volonta’ di non impugnare, che non e’ integrato dalla mera spontanea esecuzione della sentenza, di regola e anche nel caso di specie, finalizzata ad evitare ulteriori spese (in termini, Cass. 07/02/2008, n. 2826; tra le molte, Cass. 30/11/2012, n. 21385).
2. Il ricorso e’ infondato.
2.1. Con il primo motivo e’ denunciata omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilita’ dell’appello per mancanza di specificita’ dei motivi e violazione dell’articolo 112 c.p.c., nullita’ della sentenza, difetto assoluto di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’articolo 111 Cost. e articolo 132 c.p.c., nonche’ violazione e falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c..
2.2. La doglianza e’ inammissibile per carenza di specificita’.
La mancata trascrizione nel ricorso sia dell’eccezione di inammissibilita’ dell’appello sia dei motivi di appello preclude lo scrutinio di legittimita’.
Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto a fronte di denuncia un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilita’ del motivo, sicche’, ove sia stata denunciata omessa pronuncia, e’ comunque necessario, ai fini del rispetto del principio di specificita’ e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi della comparsa di costituzione con i quali la questione controversa e’ stata dedotta in giudizio e quelli dell’atto d’appello (ex plurimis, Cass. 08/06/2016, n. 11738; Cass. 30/09/2015, n. 19410).
3. Con il secondo motivo e’ denunciata violazione e falsa applicazione dell’articolo 126-bis C.d.S., articoli 115 e 116 c.p.c. e articolo 2697 c.c., e si contesta che il Tribunale ha ritenuto adempiuto l’obbligo di comunicazione a fronte della consegna da parte del (OMISSIS) di una fotocopia della propria patente di guida presso i Carabinieri di Montoro Inferiore, senza la dichiarazione che egli stesso si trovava alla guida del veicolo al momento dell’accertata violazione.
L’articolo 126-bis C.d.S. impone, infatti, al proprietario del veicolo contravvenzionato di comunicare all’organo procedente – nella specie, la Polizia municipale di Capaccio – i dati personali e della patente di guida del conducente del veicolo al momento dell’accertata violazione. In ogni caso, mancava la prova che la suddetta documentazione fosse stata ricevuta dall’organo procedente.
3.1. La doglianza e’ infondata.
L’articolo 126-bis C.d.S. obbliga il proprietario del veicolo contravvenzionato a comunicare all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione, i dati personali e la patente del conducente al momento della commessa infrazione. La previsione – che e’ strumentale alla irrogazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti patente al conducente responsabile dell’infrazione all’interno del sistema graduato con riferimento alla gravita’ della violazione (Cass. 13/03/2012, n. 3941) – non puo’ ritenersi soddisfatta con il mero invio o consegna di copia della patente di guida, essendo necessaria l’assunzione di responsabilita’ che legittima l’amministrazione procedente all’applicazione della sanzione accessoria senza ulteriori accertamenti.
3.2. Nel caso in esame, le circostanze che hanno segnato la modalita’ di comunicazione, come valorizzate dal Tribunale, rendono la decisione impugnata immune dai vizi denunciati. Il Tribunale ha accertato che il soggetto obbligato ad effettuare la comunicazione aveva consegnato tempestivamente copia della propria patente di guida e copia del verbale di contestazione ad altra autorita’, affinche’ ne curasse la trasmissione a quella procedente, e l’autorita’ consegnataria aveva ricevuto la documentazione senza rilievi di sorta.
In tale contesto, sul presupposto corretto che la comunicazione non esiga forme vincolanti, il Tribunale ha ritenuto adempiuto l’obbligo per effetto, da un lato, del comportamento concludente del soggetto obbligato, e, dall’altro lato, del comportamento dell’autorita’ che aveva ricevuto la documentazione.
3.3. Quanto al primo profilo, e’ indubitabile che la consegna da parte del (OMISSIS) della copia della propria patente di guida unitamente al verbale di contestazione integrasse l’assunzione di responsabilita’ dell’infrazione, non potendo attribuirsi altro significato alla consegna della suddetta documentazione se non quello di indicare chi, al momento dell’infrazione, si trovava alla guida del veicolo. Di qui la conclusione che lo scopo della comunicazione prevista dal citato articolo 126-bis era stato raggiunto.
Per altro verso, il Tribunale ha evidenziato come il comportamento dell’autorita’, che aveva ricevuto la documentazione senza muovere rilievi di sorta, avesse ingenerato nel (OMISSIS) il legittimo affidamento dell’immediata trasmissione all’autorita’ procedente.
Il punto non risulta attinto da censure del ricorrente Comune, che si e’ limitato a prospettare la questione solo sotto il profilo probatorio, assumendo che gravasse sul (OMISSIS), il quale aveva scelto la peculiare modalita’ di comunicazione, il rischio del buon esito di questa. Tuttavia e’ evidente che la questione probatoria e’ priva di autonoma valenza decisoria una volta riconosciuto, con apprezzamento – si ripete – non specificamente censurato, che il (OMISSIS) aveva legittimamente fatto affidamento sull’immediata trasmissione della documentazione all’autorita’ procedente.
4. Con il terzo motivo e’ denunciata violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. e si contesta che il Tribunale aveva regolato le spese di lite senza considerare che l’anomala ed arbitraria modalita’ di comunicazione scelta dal (OMISSIS) integrava le gravi ed eccezionali ragioni di compensazione.
4.1. La doglianza e’ infondata.
La regolamentazione delle spese di lite risulta immune da censure in quanto improntata sui principi di causalita’ e soccombenza, in considerazione dell’esito complessivo della lite, mentre rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, ed e’ pertanto insindacabile, la valutazione circa l’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite (ex plurimis, Cass. 04/08/2017, n. 19613).
5. Il ricorso e’ rigettato a spese compensate, tenuto conto della novita’ della questione. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Spese del presente giudizio compensate.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Avv. Renato D’Isa