Obbligo del condomino di contribuire alle spese necessarie

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 maggio 2022| n. 15317.

Obbligo del condomino di contribuire alle spese necessarie

L’obbligo del condomino di contribuire alle spese necessarie alla conservazione e al godimento delle parti comuni dell’edificio, alla prestazione dei servizi nell’interesse comune e alle innovazioni deliberate dalla maggioranza trova, invero, la sua fonte nella comproprietà o nell’utilità delle parti comuni dell’edificio, con la conseguenza che, ai sensi dell’articolo 1118 del codice civile, il partecipante non può sottrarsi a detto obbligo neppure rinunziando al diritto sui beni in comune o modificando la destinazione della propria unità immobiliare.

Ordinanza|13 maggio 2022| n. 15317. Obbligo del condomino di contribuire alle spese necessarie

Data udienza 3 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio negli edifici – Assemblea – Deliberazioni invalide – Impugnazione – Controversia sulla titolarità comune o esclusiva di una porzione dell’edificio – Natura dell’accertamento – Carattere meramente incidentale – Limiti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. PAPA Patrizia – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. POLETTI Dianora – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 15777/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
CONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 864/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/05/2022 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Obbligo del condomino di contribuire alle spese necessarie

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1). (OMISSIS) ha proposto ricorso, articolato in due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 864/2017, pubblicata il 4 maggio 2017.
Resistono con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Il Condominio (OMISSIS) e gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensive.
2) La Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame avanzato dal condomino (OMISSIS) ed ha cosi’ confermato la sentenza di primo grado resa in data 23 giugno 2016 dal Tribunale di Venezia, che, accogliendo l’impugnazione ex articolo 1137 c.c., spiegata dai condomini (OMISSIS) ed altri, aveva annullato la Delib. Assembleare 16 aprile 2014 del Condominio (OMISSIS) “quanto ai punti 1 e 3 dell’ordine del giorno relativamente alla divisione delle spese condominiali relativamente al bilancio consuntivo anno 2013 per il mappale (OMISSIS) e al bilancio preventivo anno 2014 per il mappale (OMISSIS) di proprieta’ del condomino Sig. (OMISSIS), nella parte in cui esonera il detto condomino dal pagamento di spese per Euro 551,18 quanto a consuntivo 2013 e 4.704,75 quanto a preventivo 2014”.
I giudici di appello hanno ritenuto lineare il ragionamento del Tribunale circa la rilevanza del giudicato emergente dalla sentenza n. 2096/2003 del Tribunale di Venezia, confermata con sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 183/2008, nonche’ dalla sentenza n. 1711/2013 del Tribunale di Venezia, quanto alla posteriorita’, rispetto all’acquisto degli immobili, della chiusura degli accessi tra le unita’ di proprieta’ (OMISSIS) (OMISSIS) (officina) e (OMISSIS) (garage-magazzino) e le parti comuni ed al correlato riconoscimento dell’obbligo dello stesso condomino (OMISSIS) di contribuire alle spese connesse a tali beni. La Corte d’appello ha altresi’ riaffermato che solo una convenzione unanime, e non l’assemblea, avrebbe potuto modificare i criteri di ripartizione delle spese ex articoli 1123 e dall’articolo 1118 c.c..
3) La trattazione del ricorso e’ stata fissata in Camera di consiglio, a norma dell’articolo 375 c.p.c., comma 2 e articolo 380 bis.1 c.p.c..

 

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Ricorrenti e controricorrenti hanno depositato memorie.
3.1. In via pregiudiziale, non va disposta la riunione tra il presente giudizio e quello, contraddistinto come R.G. 12950/2020, anch’esso pendente innanzi alla Corte di cassazione, trattandosi di ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi. Pur attenendo le cause connesse ad identiche questioni di diritto, la riunione non perseguirebbe alcun obbiettivo utile in termine di economia e minor costo dei due giudizi, ne’ favorirebbe la loro ragionevole durata.
4) Il primo motivo del ricorso di (OMISSIS), che si sviluppa da pagina 18 a pagina 38, denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2909 e 1123 c.c., la violazione e falsa applicazione dei “principi informatori della materia condominiale”, ed ancora “vizio motivazionale ed errore logico-giuridico nell’interpretazione del giudicato di cui alle sentenze n. 2096/2003 Tribunale di Venezia, Corte d’appello di Venezia n. 183/2008, e n. 1711/2013 Tribunale di Venezia”. La censura assume che il Tribunale e la Corte d’appello hanno erroneamente ritenuto che fosse intervenuto il giudicato sull’esistenza degli accessi delle unita’ immobiliari (OMISSIS) e/o 3 al corpo di fabbrica e sulla loro posteriorita’ all’acquisto, ovvero sulla domanda del (OMISSIS) di accertare, previa verifica dell’inesistenza di un regolamento condominiale di natura contrattuale vigente all’interno del Condominio (OMISSIS), e previa indagine sullo stato dei luoghi e degli impianti condominiali dell’immobile di pertinenza ricorrente, degli esatti e corretti criteri ripartitivi delle spese comuni all’interno del Condominio (OMISSIS), con particolare riferimento alla medesima proprieta’ (OMISSIS). Il motivo espone ulteriormente in prosieguo che: nessuna statuizione pregressa aveva espressamente indicato “l’esatto criterio ripartitivo delle spese all’interno del Condominio (OMISSIS)” ne’ la natura o meno contrattuale del regolamento condominiale, sicche’ oggetto dei giudicati era solo la decisione sull’annullamento delle delibere impugnate in quei giudizi; nessun accertamento era stato compiuto negli invocati giudicati quanto agli accessi della proprieta’ (OMISSIS) nel residuo compendio immobiliare e quanto all’autore ed all’epoca delle chiusure; non era stato comunque accertato se la ripartizione delle spese contenuta nella deliberazione assembleare 16 aprile 2014 fosse comunque conforme all’articolo 1123 c.c., o al regolamento condominiale. Sono richiamati vari documenti (ad esempio, la comunicazione del (OMISSIS) del 20 settembre 1994, la lettera 16 febbraio 1995 dell’amministratore condominiale, la planimetria del fabbricato) e si assume che e’ stato omesso l’esame di fatti decisivi ad opera della Corte d’appello. Si invoca l’applicabilita’ dell’articolo 1123 c.c., comma 3, non avendo il (OMISSIS) possibilita’ di usufruire dei beni e servizi comuni, richiamandosi al riguardo anche precedenti dei Tribunali di Milano, di Genova e di Messina e della Corte d’appello di Ancona.
Il secondo motivo del ricorso di (OMISSIS) deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 113 e 116 c.p.c., e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, avendo la Corte d’appello “omesso di considerare le richieste istruttorie e non formulate dal Sig. (OMISSIS), ed… omesso di considerare la nuova documentazione prodotta dall’odierno ricorrente in I grado, ritenendo che non potessero essere esaminate nuove prove per essere intervenuto il giudicato sulle questioni trattate, nonche’ nella parte in cui il Giudice di secondo grado ha ritenuto non applicabile all’articolo 1123 c.c., comma 3, per essere a suo dire stato accertato che la modifica apportata all’unita’ di proprieta’ del Sig. (OMISSIS), ovvero l’asserita chiusura dell’apertura, era avvenuta per volonta’ dello stesso Sig. (OMISSIS)”. Secondo il ricorrente, non c’e’ “corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”. La sentenza impugnata sarebbe poi “contraddittoria nella motivazione, poiche’ da un lato la Corte d’appello di Venezia sostiene che l’articolo 1123 c.c., comma 3, potesse trovare applicazione solo con il consenso dei condomini e dall’altro sostiene che le attribuzioni dell’assemblea sono circoscritte alla verificazione ed applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge e non comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri medesimi”. In conclusione, il ricorrente sottolinea che la Corte d’appello “non ha considerato le prove agli atti, violando cosi’ l’articolo 116 c.p.c.”.
5. I due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, per la loro evidente connessione, e si rivelano inammissibili.
5.1. Innanzitutto, opera per essi la previsione di cui all’articolo 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata per omesso esame ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” e che, come nella specie, risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme).
5.2. Viene denunciata la mancata ammissione di mezzi istruttori, ma non viene specificamente indicato, come prescrive l’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, quali fossero le circostanze oggetto di prova.

 

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5.3. Si censura l’omesso esame di documenti, ma non si specifica, secondo quanto parimenti imposto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, “come” e “quando” i fatti storici da essi comprovati erano stati oggetto di discussione processuale tra le parti, ovvero in quale atto difensivo erano stati esposti gli scopi della relativa esibizione documentale con riguardo alle pretese della parte, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
5.4. Le censure sono per di piu’ carenti di riferibilita’ alla ratio decidendi della sentenza impugnata, e dunque di specificita’ agli effetti dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4.
5.4.1. Lo stesso ricorso, come la sentenza impugnata, espongono che la causa petendi della impugnazione ex articolo 1137 c.c., avanzata dai condomini (OMISSIS) ed altri con riferimento alla deliberazione assembleare 16 aprile 2014 del Condominio (OMISSIS) atteneva alla illegittima “detrazione di spesa” a favore delle unita’ immobiliari mappale (OMISSIS) e mappale (OMISSIS) di proprieta’ esclusiva (OMISSIS), “detrazione” inserita nel consuntivo 2013 e nel preventivo 2014 sul presupposto che tali porzioni non avessero accesso alle parti comuni. Sia in primo che in secondo grado tale ragione di esonero della proprieta’ (OMISSIS) dal concorso alle spese condominiali e’ stata smentita richiamando i giudicati emergenti dalla sentenza n. 2096/2003 del Tribunale di Venezia, confermata con sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 183/2008, nonche’ dalla sentenza n. 1711/2013 del Tribunale di Venezia, giacche’ in queste pronunce sarebbe stata accertata la posteriorita’, rispetto all’acquisto degli immobili, della chiusura degli accessi tra le unita’ (OMISSIS) (officina) e (OMISSIS) (garage-magazzino) e le parti comuni. La Corte d’appello ha altresi’ riaffermato che solo una convenzione unanime, e non l’assemblea, avrebbe potuto modificare i criteri di ripartizione delle spese ex articolo 1123 e dall’articolo 1118 c.c..
5.4.2. Per denunciare ammissibilmente per cassazione la violazione o l’errata interpretazione dell’oggetto e dei limiti di un giudicato esterno perpetrate dalla sentenza impugnata, il ricorrente deve indicare quale affermazione contenuta nella decisione da cassare si ponga in contrasto con la individuata portata della pregressa res iudicata (da ricavarsi non solo dal dispositivo, ma anche dai motivi che la sorreggono), non potendosi devolvere alla Suprema Corte di riesaminare officiosamente ogni statuizione contenuta nella prima in rapporto ad ogni statuizione contenuta nella seconda. L’ormai conclamata assimilazione del giudicato agli “elementi normativi” e la conseguente sindacabilita’ sotto il profilo della violazione di legge della sentenza che con esso contrasti o che pervenga all’erronea presupposizione della sua esistenza o inesistenza, non esonerano il ricorrente per cassazione dall’osservanza di quei canoni di specificita’ del motivo che si esigono comunque per ogni deduzione di violazione o falsa applicazione della legge, in quanto giudizio sul fatto contemplato dalle norme di diritto positivo applicabili al caso concreto.
5.4.3. Non deve trascurarsi che nel giudizio di impugnazione avverso una Delib. assembleare, ex articolo 1137 c.c., la questione dell’appartenenza, o meno, di un’unita’ immobiliare di proprieta’ esclusiva ad un condominio edilizio, ovvero della contitolarita’ delle parti comuni, che poi costituiscono presupposto per ravvisare l’obbligo di contribuzione alle relative spese di conservazione e godimento, o di fruizione dei servizi, puo’ formare oggetto di un accertamento meramente incidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla validita’ dell’atto collegiale, ma privo – in assenza di esplicita domanda di una delle parti ai sensi dell’articolo 34 c.p.c. – di efficacia di giudicato in ordine all’estensione dei diritti reali dei singoli, svolgendosi di regola il giudizio, ai sensi dell’articolo 1130 c.c., n. 3) e articolo 1131 c.c., nei confronti dell’amministratore del condominio, senza la partecipazione, quali legittimati passivi, di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario (arg. da Cass. Sez. 2, 22/11/2021, n. 35794; Cass. Sez. 6 – 2, 21/02/2020, n. 4697).
Cio’ comporta che l’accertamento della contitolarita’ delle parti comuni del Condominio (OMISSIS) in capo al condomino (OMISSIS), che costituisce poi il fondamento dell’obbligo di concorrere alle spese ex articoli 1118 e 1123 c.c., compiuto nel presente giudizio di impugnazione di deliberazione dell’assemblea, cosi’ come i medesimi accertamenti sul punto contenuti nei precedenti giudizi ex articolo 1137 c.c., non travalicano l’interesse relativo ai rispettivi giudizi in cui sono stati compiuti.

 

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5.4.5. La Corte d’appello di Venezia ha tuttavia motivatamente riconosciuto alle richiamate sentenze n. 2096/2003, n. 183/2008 e n. 1711/2013 efficacia di giudicato quanto all’accertamento in esse contenuto della sussistenza del presupposto dell’obbligo in capo al (OMISSIS) di contribuire alle spese delle parti e dei servizi comuni del Condominio (OMISSIS), accertamento che inerisce ad una connotazione di fatto e di diritto del rapporto inter partes, idonea a produrre effetti destinati a durare per tutto il protrarsi di tale rapporto a situazione normativa e fattuale immutata.
5.4.6. E’ noto, in proposito, che, al fine di accertare se una unita’ immobiliare faccia parte o meno, del complesso condominiale, agli effetti dell’articolo 1117 c.c., e’ necessario stabilire se siano sussistenti i presupposti per l’operativita’ della presunzione di proprieta’ comune con riferimento al momento della nascita del condominio, restando escluso che sia determinante la chiusura del collegamento materiale tra i due immobili eseguita successivamente a tale momento (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, 25/06/2019, n. 17022; Cass. Sez. 2, 23/09/2011, n. 19490).
L’obbligo del condomino di contribuire alle spese necessarie alla conservazione ed al godimento delle parti comuni dell’edificio, alla prestazione dei servizi nell’interesse comune e alle innovazioni deliberate dalla maggioranza trova, invero, la sua fonte nella comproprieta’ o nell’utilita’ delle parti comuni dell’edificio, con la conseguenza che, ai sensi dell’articolo 1118 c.c., il partecipante non puo’ sottrarsi a detto obbligo neppure rinunziando al diritto sui beni in comune o modificando la destinazione della propria unita’ immobiliare.
5.4.7. L’accertamento di fatto contenuto negli indicati giudicati consisteva allora, ad avviso della Corte d’appello, nella “posteriorita’ della chiusura degli accessi rispetto all’acquisto dei due immobili” da parte del (OMISSIS).
Ne consegue che la situazione ivi accertata non puo’ piu’ formare oggetto di valutazione diversa nel presente giudizio. Il giudicato formatosi fra le parti sulla sussistenza di un obbligo di contribuzione correlato alla partecipazione del (OMISSIS) al condominio e’ ostativo alla configurabilita’ del debito per le spese comuni oggetto del presente giudizio.
Risulta, del resto, che: 1) le pronunce contenute nelle sentenze n. 2096/2003, n. 183/2008 e n. 1711/2013 erano state rese in giudizi che vedevano quali parti (OMISSIS) e il Condominio (OMISSIS); 2) per consolidata interpretazione giurisprudenziale, l’accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato, ai sensi dell’articolo 2909 c.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, mentre le relative statuizioni non estendono i loro effetti, e non sono vincolanti, per i soggetti estranei al giudizio, e cio’ anche quando il terzo sia un litisconsorte necessario pretermesso, attribuendo a questo l’ordinamento un rimedio specifico, ovvero l’opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c., per consentirgli di non subire il pregiudizio che eventualmente si sia verificato in conseguenza della sentenza pronunziata senza la sua partecipazione (cosi’ Cass. Sez. 2, 25/10/2013, n. 24165; Cass. Sez. L, 13/12/2005, n. 27427; Cass. Sez. 2, 17/03/2005, n. 5796); 3) il valore vincolante che si ricava da quei giudicati non attiene ex se all’accertamento della relazione di contitolarita’ delle parti comuni, quanto alla sussistenza del fatto costitutivo dell’obbligazione periodica del (OMISSIS) di versare la quota di contribuzione alle spese comuni del complesso immobiliare; 4) ove si tratti, come nella specie, di impugnazioni di deliberazioni assembleari volte ad accertare l’obbligo di contribuzione gravante su una determinata unita’ immobiliare, l’autorita’ del giudicato intercorso tra condominio e condomino impedisce la deduzione e il riesame di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle gia’ risolte con provvedimento definitivo, il quale, pertanto, esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento.
5.5. Si osservi, infine, ad ulteriore confutazione delle allegazioni difensive del ricorrente, che la sentenza che annulli la deliberazione dell’assemblea condominiale per avere la stessa, come nella specie, esonerato un condomino dall’obbligo di contribuire alle spese necessarie alla conservazione ed al godimento delle parti comuni dell’edificio, o alla prestazione dei servizi nell’interesse comune, limita la sua portata unicamente all’effetto caducatorio della Delib., impedendo all’assemblea di riapprovare un atto affetto dagli stessi vizi, e non deve quindi anche prescrivere quale contenuto debbano avere i nuovi provvedimenti gestori in ordine al corretto criterio di ripartizione da seguire.
6. Il ricorso va percio’ dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. Non deve provvedersi al riguardo per gli altri intimati, i quali non hanno svolto attivita’ difensive.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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