Occupazione abusiva di un appartamento dell’Istituto autonomo case popolari

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 25 gennaio 2019, n. 3665.

La massima estrapolata:

L’occupazione abusiva di un appartamento di proprietà dell’Istituto autonomo case popolari non è punibile solo qualora vi sia un pericolo attuale di danno grave alla persona, non invece quando lo stato di necessità sia correlato all’esigenza di reperire un alloggio e risolvere i problemi abitativi.

Sentenza 25 gennaio 2019, n. 3665

Data udienza 31 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino – Presidente

Dott. DE SANTIS Anna Maria – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere

Dott. MONACO Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/06/2017 della CORTE APPELLO di CAGLIARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MARCO MARIA MONACO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. MIGNOLO OLGA che ha concluso per l’inammissibilita’.



RITENUTO IN FATTO

La CORTE d’APPELLO di CAGLIARI, con sentenza del 5/6/2017, confermava la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE DI CAGLIARI il 7/10/2016 nei confronti di (OMISSIS) per il reato di cui agli articoli 633 e 639 bis c.p..
1. (OMISSIS) e’ imputata per avere invaso, al fine di occuparlo, un appartamento facente parte di un complesso popolare assegnato in concessione ad un’altra persona.
All’esito del dibattimento di primo grado, nel corso del quale venivano esaminati un testimone e l’imputata, la (OMISSIS) veniva condannata.
Avverso la sentenza proponevano appello sia l’imputata che il Procuratore Generale chiedendo che venisse riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 54 c.p. ovvero che la punibilita’ venisse esclusa ai sensi dell’articolo 131 bis c.p..
La Corte, ritenuti infondati entrambi gli appelli, confermava la sentenza di condanna.
2. Avverso la sentenza propone ricorso l’imputata che, a mezzo del difensore, deduce i seguenti motivi.
2.1. “Inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 633 e articolo 639 bis e dell’articolo 54 c.p. o di altre norme giuridiche di cui sui deve tener conto nell’applicazione della legge penale, con riferimento alla mancata applicazione della scriminante dello stato di necessita’”
2.2. “Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui sui deve tener conto con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p.”.
2.3. Vizio di motivazione per mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile.
1. Le doglianze circa la violazione di legge e relative alla logicita’ ed alla completezza della motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte territoriale, sono manifestamente infondate.
La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle critiche contenute nell’atto di appello e, applicati correttamente i principi di diritto e la giurisprudenza di legittimita’ quanto all’operativita’ della scriminante di cui all’articolo 54 c.p., ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale.
Come indicato in motivazione, infatti, l’occupazione arbitraria di un appartamento di proprieta’ dello IACP rientra nella previsione dell’articolo 54 c.p. solo se ricorra il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendo la scriminante dello stato di necessita’ con l’esigenza dell’agente di reperire un alloggio e risolvere i propri problemi abitativi. (Sez. 2, Sentenza n. 28067 del 26/03/2015, Antonuccio, Rv. 264560; Sez. 2, n. 4292 del 21/12/2011, dep. 2012, Manco, Rv. 251800).
Alla Corte di cassazione, d’altro canto, e’ precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati sono inammissibili, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.



Il controllo che la Corte e’ chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), infatti, e’ esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione e se, individuata la corretta soluzione giuridica alle questione sollevate, abbiano fornito una coerente interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cosi’ Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilita’ del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv 235507).
Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione giuridicamente coerente, adeguata e logica ogni ulteriore critica risulta del tutto inconferente (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv 269217).
1.2. La valutazione del giudice di merito circa la sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p. e’ sindacabile in sede di legittimita’ solo qualora vi sia una violazione della norma ovvero la motivazione sia sul punto manifestamente illogica (“Si tratta di ponderazioni che sono parte ineliminabile del giudizio di merito e che sono conseguentemente espresse in motivazione, magari in guisa implicita. Sulla base del fatto accertato e valutato dalla sentenza impugnata, dunque, il giudice di legittimita’ e’ nella condizione di esperire il giudizio che gli e’ proprio, afferente all’applicazione della legge; di accertare, cioe’, se la fattispecie concreta e’ collocata entro il modello legale espresso dal nuovo istituto”, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
Vizi questi dei quali non e’ affetto il provvedimento impugnato.
La Corte territoriale, infatti, facendo riferimento al lasso di tempo trascorso ed alle modalita’ della condotta, ha dato conto di una corretta applicazione della norma.
La difesa, d’altro canto, nell’atto di ricorso, al fine di ottenere una differente soluzione sul punto, sollecita una diversa lettura di quanto emerso, inammissibile in questa sede.
Alla inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro duemila a favore della cassa delle ammende.



P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Motivazione semplificata.

Avv. Renato D’Isa

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