Omessa dettagliata esposizione nel verbale delle modalità adoperate

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 18 settembre 2019, n. 6220.

La massima estrapolata:

Sebbene la giurisprudenza del Consiglio di Stato, formatasi essenzialmente sull’attestazione delle modalità di custodia e conservazione dei plichi nelle procedure di gara, sia orientata verso criteri non formalistici quanto all’omessa dettagliata esposizione nel verbale delle modalità adoperate, ritenendo che questa non costituisca di per sé un vizio invalidante degli atti del procedimento in assenza di ulteriori elementi realmente idonei a far ritenere verificate in concreto manomissioni o alterazione dei documenti, tale criterio elastico di apprezzamento delle lacune cade quando la verbalizzazione di determinate operazioni serva a dar conto del rispetto delle scansioni procedurali poste a tutela di specifici interessi (nella specie: il mescolamento delle buste a garanzia dell’anonimato in sede di correzione) e sia stata invece del tutto omessa 

Sentenza 18 settembre 2019, n. 6220

Data udienza 27 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6585 del 2018, proposto dalla dr.ssa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Ma. Lu. Di To., Ad. Pi., An. Ma. e Lu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato An. Ma. in Roma, via (…);
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via (…);
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alle prove orali dell’esame per l’abilitazione alla professione di avvocato – sessione 2015.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2019 il Cons. Luca Lamberti e uditi per le parti l’avvocato An. Ma. e l’avvocato dello Stato Ge. Di Le.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La dr.ssa -OMISSIS- ha impugnato avanti il T.a.r. per la Lombardia – Sede di Milano la mancata ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2015, svolta presso la Corte di Appello di Milano.
2. Con sentenza in forma semplificata n. -OMISSIS-la Terza Sezione del T.a.r. per la Lombardia ha ritenuto fondato il primo motivo di censura, inerente alla composizione della commissione che aveva corretto gli elaborati della dr.ssa -OMISSIS- (priva di alcun esponente della Magistratura), ed ha, pertanto, accolto il ricorso assorbendo tutte le restanti doglianze e disponendo la ricorrezione delle prove.
3. Il Ministero ha interposto appello ed il Consiglio di Stato, con la sentenza in epigrafe indicata, ha, in riforma della sentenza impugnata, rigettato il ricorso di primo grado.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, non ha scrutinato i motivi di censura assorbiti in prime cure e tempestivamente ed espressamente riproposti in appello dalla dr.ssa -OMISSIS-: il Consiglio di Stato, in proposito, ha sostenuto che la ricorrente si fosse costituita “chiedendo il rigetto dell’appello”, laddove questa aveva, appunto, anche riproposto le censure già formulate in prime cure.
4. Con il presente ricorso in revocazione, dunque, la ricorrente assume che l’omessa percezione, da parte del Consiglio di Stato, del contenuto delle proprie difese concreti un errore revocatorio e conseguentemente, chiede, previa revocazione della sentenza, l’accoglimento delle doglianze de quibus, relative:
– all’assenza del rimescolamento;
– alla genericità ed illogicità dei criteri di massima a suo tempo individuati dalla commissione centrale;
– all’insufficienza del voto numerico;
– all’insufficienza del tempo impiegato dalla commissione nella seduta in cui è stato corretto, fra gli altri, l’elaborato della ricorrente;
– ai criteri seguiti nella correzione, in tesi vieppiù irrigiditi rispetto a quelli fissati dalla commissione centrale;
– all’irragionevolezza del giudizio negativo, connotato da “un vero e proprio errore giuridico” nella correzione tanto del parere in materia di diritto penale, quanto dell’atto giudiziario, come reso palese da due pareri pro veritate.
Quanto alla fase rescissoria, in particolare, la dr.ssa -OMISSIS- osserva che la censura attinente al rimescolamento è stata accolta dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5487 del 24 novembre 2017 in una controversia analoga alla presente, in quanto relativa alla stessa sessione di esami 2015 svoltasi presso la Corte di Appello di Milano.
4.1. Il Ministero della giustizia, ritualmente costituitosi, sostiene che:
– il rimescolamento debba farsi solo presso la Corte di Appello ove sono state svolte le prove scritte (nella specie, Milano) e non anche presso quella ove sono state corrette (nella specie, Roma): orbene, il presidente della prima sottocommissione della Corte di Appello di Milano avrebbe redatto una relazione, ove ha attestato il dovuto espletamento dell’incombente del rimescolamento;
– il voto espresso in forma numerica costituirebbe un’adeguata motivazione del giudizio della commissione (si cita la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 20 settembre 2017);
– il controllo dei tempi medi di correzione sfuggirebbe al sindacato del Giudice Amministrativo;
– i pareri pro veritate tesi a confutare le valutazioni della commissione impingerebbero inammissibilmente nel merito del giudizio a questa solo spettante (si cita Cons. Stato, Sez. IV, 30 maggio 2007, n. 2781);
– i criteri di correzione elaborati dalla commissione centrale, frutto di ampia discrezionalità, sarebbero idonei e sufficientemente specifici, anche in considerazione della tipologia delle prove d’esame.
4.2. Nella memoria ex art. 73 c.p.a. la dr.ssa -OMISSIS- sostiene, altresì, che:
– la fase rescissoria dovrebbe estendersi anche al motivo già deciso dal Consiglio di Stato con la sentenza revocanda e, alla luce delle ordinanze dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio nn. 17 e 18 del 14 dicembre 2018, dovrebbe essere confermata sul punto la sentenza del T.a.r.;
– l’assenza dell’espressa menzione del rimescolamento nel verbale delle operazioni equivarrebbe al mancato espletamento dello stesso e non potrebbe supplire la dichiarazione del presidente della prima sottocommissione, oltretutto redatta in un momento successivo ai fatti e recante una descrizione dell’operato della commissione difforme dalle previsioni dettate sul punto dall’art. 22 r.d. n. 37 del 1934.
5. Il ricorso, discusso alla pubblica udienza del 27 giugno 2019, è fondato ai sensi che seguono.
6. Il Collegio osserva, anzitutto, che vi sono gli estremi per la revocazione della sentenza.
Risulta per tabulas, infatti, l’errore di fatto che affligge la pronuncia de qua: il Consiglio ha asserito che la parte appellata si fosse costituita “chiedendo il rigetto dell’appello”, laddove la dr.ssa -OMISSIS- aveva tempestivamente ed espressamente riproposto i motivi di ricorso assorbiti in prime cure.
Siffatta mancata pronuncia su interi motivi di ricorso, conseguente ad un’errata percezione delle difese, è idonea a determinare la revocazione della sentenza (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 14 del 5 settembre 2018, § 9; cfr. anche, a contrario, Cons. Stato, Ad. Plen., n. 21 del 27 luglio 2016 n. 21, § 5).
7. La conseguente fase rescissoria, tuttavia, non può estendersi anche al motivo delibato dalla pronuncia revocata: la revocazione, infatti, concerne le sole parti della sentenza conseguenti ad un errore di fatto del Giudice e non attinge, viceversa, quelle diverse parti della pronuncia del tutto indipendenti dagli effetti di tale errore.
Argomentare in maniera difforme, invero, consentirebbe un improprio terzo grado di giudizio, in spregio all’attuale assetto processuale ed al generale valore del giudicato.
Del tutto privo di rilievo, poi, il fatto che dopo la pronuncia revocanda siano mutati gli indirizzi giurisprudenziali con riferimento a quei motivi decisi dal Giudice e non attinti, neppure indirettamente, dall’errore di fatto.
8. L’oggetto del giudizio rescissorio, dunque, è circoscritto ai motivi riproposti in appello dalla dr.ssa -OMISSIS- ed erroneamente non scrutinati dalla sentenza di questo Consiglio n. -OMISSIS-.
9. Il Collegio reputa fondato il primo e più radicale di questi, afferente al rimescolamento.
Possono interamente richiamarsi, in proposito, le argomentazioni spese da questa Sezione nella sentenza n. 5487 del 24 novembre 2017, cui si rimanda ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d, c.p.a., con cui è stato definito un contenzioso ana al presente.
In particolare, in tale precedente si è osservato che:
“a) il verbale prodotto dall’Amministrazione non reca alcuna indicazione dell’avvenuto rimescolamento delle buste;
b) sebbene la giurisprudenza del Consiglio di Stato, formatasi essenzialmente sull’attestazione delle modalità di custodia e conservazione dei plichi nelle procedure di gara, sia orientata verso criteri non formalistici quanto all’omessa dettagliata esposizione nel verbale delle modalità adoperate, ritenendo che questa non costituisca di per sé un vizio invalidante degli atti del procedimento in assenza di ulteriori elementi realmente idonei a far ritenere verificate in concreto manomissioni o alterazione dei documenti (cfr. sez. V, 13 maggio 2014, n. 2444; sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5060; sez. IV, 22 dicembre 2014, n. 6226; sez. V, 9 marzo 2015, n. 1166; sez. V, 15 giugno 2015, n. 2937; sez. V, 27 ottobre 2016, n. 275), tale criterio elastico di apprezzamento delle lacune cade quando la verbalizzazione di determinate operazioni serva a dar conto del rispetto delle scansioni procedurali poste a tutela di specifici interessi (nella specie: il mescolamento delle buste a garanzia dell’anonimato in sede di correzione) e sia stata invece del tutto omessa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 aprile 2008, n. 1575; Consiglio di Stato sez. V, 8 agosto 2016, n. 3538; lì con riferimento alla trasparenza delle operazioni di gara);
c) il verbale non può essere integrato o surrogato dalla dichiarazione del presidente della sottocommissione competente, rilasciata a distanza di tempo dallo svolgimento delle operazioni (e non immediatamente dopo la loro conclusione) e comunque imputabile al solo presidente e non al collegio, come è invece del verbale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 maggio 2010, n. 3203; sez. V, 28 marzo 2012, n. 1862; sez. V, n. 3538/2016, cit.);
d) escluso che il rimescolamento sia avvenuto nella commissione di Roma, competente alla correzione degli elaborati svolti presso la sede di Milano (v. la memoria dell’Avvocatura generale del 1° dicembre 2016), non sussistono dunque le condizioni perché – come il Collegio aveva rilevato nella precedente sentenza n. 558/2017 – una volta acclarato l’avvenuto rimescolamento anche presso una sola Corte d’appello, il vizio denunciato dal privato, sebbene accertato, degradi comunque a semplice irregolarità non viziante, perché sarebbe comunque fatta salva l’esigenza sostanziale di garanzia dell’assoluto anonimato dei candidati, neppure potenzialmente suscettibile di essere messa in pericolo dall’omissione dell’operazione nella diversa sede (questa è l’esigenza che ha tenuto presente l’Adunanza plenaria nella sentenza 20 novembre 2013, n. 26; mentre nel precedente della Sezione 9 febbraio 2016, n. 526, nessun rimescolamento appariva avere avuto luogo, in alcuna sede). L’anonimato potrà anche essere stato effettivamente garantito, ma di ciò manca qualunque traccia nella documentazione relativa alle operazioni concorsuali, al contrario di quanto è avvenuto nel corrispondente verbale della sessione del 2016, depositato dall’appellante;
e) non possono essere opposti in contrario i pareri espressi dal Consiglio di Stato in diverse anche se analoghe controversie, delle quali non sono con precisione noti i termini”.
10. L’accoglimento di tale motivo di ricorso travolge alla radice l’attività di correzione svolta dalla commissione: possono, dunque, assorbirsi le restanti censure, inerenti al quomodo di tale correzione.
11. L’accoglimento di tale motivo, inoltre, determina il dovere dell’Amministrazione di ricorreggere le prove scritte della dr.ssa -OMISSIS- secondo le modalità indicate nella sentenza di prime cure (tuttora efficace sul punto, in considerazione della revocazione della sentenza di appello che ne aveva disposto l’integrale riforma) al § 7: “Dovrà essere garantito l’anonimato e, quindi, la ricorrezione dovrà essere svolta insieme ad altri elaborati (in numero minimo di dieci) estratti fra quelli degli altri candidati, attribuendo anche a questi ultimi, ma ai soli fini di assicurare l’anonimato, un proprio giudizio. L’anonimato può essere realizzato cancellando sia i voti precedentemente attribuiti, sia i precedenti numeri identificativi dei candidati, inserendo gli elaborati in nuove buste, provviste di nuovi numeri identificativi progressivi, all’interno delle quali saranno collocate le buste piccole contenenti le generalità dei candidati”.
12. La particolarità della vicenda contenziosa e il non integrale accoglimento delle istanze della dr.ssa -OMISSIS- (cfr. supra, sub § 7) giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
– quanto al rescindente, revoca la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. -OMISSIS- ai sensi e nei limiti di cui in parte motiva;
– quanto al rescissorio, rigetta l’appello del Ministero della giustizia e, in accoglimento del motivo riproposto nel presente grado di giudizio, accoglie il ricorso di primo grado ai sensi e nei limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, dispone la ricorrezione degli elaborati della dr.ssa -OMISSIS- come indicato in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone citate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza – Presidente FF
Luca Lamberti – Consigliere, Estensore
Alessandro Verrico – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere
Luca Monteferrante – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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