Omessa informazione da parte dell’organo accertatore circa la possibilità e il termine del pagamento

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 ottobre 2022| n. 28724.

Omessa informazione da parte dell’organo accertatore circa la possibilità e il termine del pagamento

In tema di violazioni del codice della strada, l’omessa informazione da parte dell’organo accertatore circa la possibilità e il termine del pagamento, da parte del trasgressore, della sanzione pecuniaria in misura ridotta non inficia la legittimità del verbale di contestazione.

Ordinanza|4 ottobre 2022| n. 28724. Omessa informazione da parte dell’organo accertatore circa la possibilità e il termine del pagamento

Data udienza 7 luglio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Circolazione stradale – Privato che trasforma una scarpata in terra – Costruzione di piazzole sostenute da massi di pietra – Violazione del Codice della Strada – Art. 22 commi 4 e 11 CdS

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. PAPA Patrizia – Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – rel. Consigliere

Dott. AMATO Cristina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 12109/2019) proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Provincia di SALERNO, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di determina del dirigente del Settore affari legali e contenzioso, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 278/2018, pubblicata in data 8 ottobre 2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal Consigliere relatore Dott. Cesare Trapuzzano;
letta la memoria depositata nell’interesse del ricorrente ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c..

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FATTI DI CAUSA

1.- Con verbale n. 1637, elevato il 23 luglio 2014 dagli agenti della Polizia stradale della Provincia di (OMISSIS), notificato il 7 agosto 2014, era contestata ad (OMISSIS) la violazione dell’articolo 22 C.d.S., commi 4 e 11, per aver trasformato la scarpata in terra, a monte della strada provinciale n. (OMISSIS), in piazzole sostenute da massi di pietra e per aver pavimentato l’accesso carrabile con terriccio “stabilizzato”, sempre a monte della strada provinciale n. (OMISSIS).
Avverso tale verbale di contestazione, (OMISSIS) proponeva opposizione, davanti al Giudice di Pace di Sapri, chiedendo che fosse disposto l’annullamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, secondo cui doveva essere corrisposto il pagamento, in misura ridotta, della somma di Euro 168,00, e della sanzione accessoria, con cui era stato ordinato il ripristino dello stato dei luoghi.
Il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 75/2015 del 30 ottobre 2015, rigettava l’opposizione, ordinando all’opponente il pagamento della somma di Euro 168,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, e confermando, per il resto, il verbale di contestazione opposto.
2.- Sul gravame interposto da (OMISSIS), con la resistenza della Provincia di Salerno, il Tribunale di Lagonegro, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazione e, per l’effetto, confermava la pronuncia appellata.
A sostegno dell’adottata pronuncia il Tribunale rilevava: a) che, in ordine al motivo di appello con il quale era stata dedotta l’illegittimita’ del verbale opposto per omessa indicazione del termine di pagamento nella misura ridotta, il verbale di accertamento riportava l’importo previsto per il pagamento in misura ridotta nonche’ i termini entro cui esso poteva avvenire, pari a sessanta giorni, conformemente a quanto ritenuto dalla sentenza di prime cure; b) che, con riguardo alla mancata previsione di ulteriori forme di pagamento, tale possibilita’ non era contemplata dalla legge; c) che gli accertamenti operati dai pubblici ufficiali, nell’esercizio delle proprie funzioni, facevano piena prova fino a querela di falso; d) che le condotte descritte nel verbale di contestazione, imputate al trasgressore, integravano l’illecito amministrativo previsto dall’articolo 22 C.d.S., commi 4 e 1, non essendovi in atti alcuna prova di una preventiva autorizzazione, ne’ della ricorrenza di una situazione emergenziale, tenuto conto sia della documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado sia delle dichiarazioni rese dai testi escussi; e) che, ai fini della contestazione della veridicita’ degli accertamenti compiuti dai pubblici ufficiali, il trasgressore avrebbe dovuto proporre querela di falso, essendo, in mancanza, i fatti accertati e le operazioni svolte dagli agenti coperti da fede pubblica.
3.- Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, (OMISSIS). Ha resistito con controricorso l’intimata Provincia di Salerno.
4.- Il ricorrente ha presentato memoria.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’articolo 22 C.d.S., commi 4 e 11, per avere il Tribunale ritenuto integrata la violazione contestata, nonostante l’espresso difetto di corrispondenza tra la fattispecie astrattamente prevista e sanzionata dalla norma evocata e quella concretamente contestata al presunto trasgressore.
Secondo l’istante, l’attivita’ posta in essere all’interno della sua proprieta’ privata non aveva riguardato, neppure in minima parte, ne’ direttamente ne’ indirettamente, l’accesso oggetto della concessione n. (OMISSIS), rilasciata in data 8 settembre 2005, di cui l’ (OMISSIS) era titolare, ma aveva avuto ad oggetto la sola scarpata in terra, a monte della strada provinciale n. (OMISSIS).
Soggiunge che la contestata pavimentazione costituiva un’attivita’ che l’ (OMISSIS) aveva dovuto porre in essere, essendovi obbligato in forza della prescrizione di cui all’articolo 7 della citata concessione, che appunto lo obbligava a pavimentare l’accesso, in modo che da esso non provenisse fango o polvere sulla strada provinciale.
2.- Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’articolo 202 C.d.S., e dell’articolo 383 reg. esec. C.d.S., per avere il Giudice d’appello pronunciato su un motivo diverso da quello proposto, avendo l’appellante prospettato la nullita’ dell’opposto verbale di contestazione, sulla scorta dell’omessa indicazione del termine per effettuare il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 202 C.d.S., comma 1, risultante dalla novella di cui alla L. n. 98 del 2013, di conversione del Decreto Legge n. 69 del 2013 -, che ha riconosciuto la facolta’ di versare, entro il termine di cinque giorni dalla contestazione o notificazione, l’importo minimo della sanzione, ridotto del 30%, e cio’ in combinato disposto con la previsione di cui all’articolo 383 reg. esec. C.d.S., comma 2, che avrebbe posto un obbligo, a carico dell’accertatore, prescrivendo che egli debba fornire al trasgressore ragguagli circa le modalita’ per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l’ammontare della somma da pagare e i termini del pagamento.
Ad avviso dell’istante, il verbale di contestazione riportava soltanto la facolta’ di pagamento, in misura ridotta, nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, a mezzo del versamento sul conto corrente postale intestato alla Provincia di (OMISSIS), in base al minimo della sanzione prevista, quale unico profilo su cui si pronunciava il Tribunale; e cio’ anche con riferimento all’omessa comunicazione della facolta’ di pagare, oltre che mediante versamenti in conto corrente postale o bancario, anche mediante strumenti di pagamento elettronico, atteso che, su tale aspetto, il Giudice del gravame si limitava a ritenere che non erano previste altre forme di pagamento, trascurando il dettato della novella del 2013.
3.- Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, della nullita’ della sentenza per vizio di motivazione e violazione degli articoli 99, 112 e 132 c.p.c., nonche’ dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., e dell’articolo 111 Cost., comma 6, per avere il Tribunale omesso qualsiasi pronuncia in ordine ai motivi dedotti, con i quali si contestava la mancata informazione sui termini per il pagamento ridotto, in misura del 30% del minimo, e sulla possibilita’ di effettuare il pagamento mediante strumenti elettronici.
Sotto questo profilo, il ricorrente lamenta la mancanza assoluta di qualsiasi riferimento a tali facolta’, come accordate dalla novella del 2013.
4.- Il quarto motivo investe, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli articoli 2699 e 2700 c.c., per avere il Tribunale erroneamente riconosciuto fede privilegiata al verbale di contestazione, ritenendo necessaria la querela di falso, in quanto i fatti esposti nel verbale non si erano verificati in presenza del pubblico ufficiale, ne’ questi vi aveva assistito direttamente.

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Sul punto, l’istante osserva che la condotta sanzionata aveva avuto ad oggetto non la trasformazione dell’accesso o la variazione d’uso dello stesso, bensi’ la trasformazione della scarpata a monte della strada, ricadente nella proprieta’ privata dell’ (OMISSIS), e la sistemazione dell’accesso, sempre in tale zona, come era suffragato dai documenti prodotti e dalla prova testimoniale raccolta.
5.- Con il quinto motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullita’ della sentenza per vizio motivazionale e violazione degli articoli 99, 112 e 132 c.p.c., nonche’ dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., e dell’articolo 111 Cost., comma 6, per avere il Giudice d’appello reputato irrilevante, ai fini del decidere, l’obiezione con cui si evidenziava che l’accesso che immette sulla strada provinciale era rimasto immutato nella sua larghezza e che la realizzazione delle tre barriere, con massi sovrapposti a secco, insisteva sulla proprieta’ privata.
All’uopo, l’istante espone che il divieto di trasformazione o variazione d’uso, e le relative sanzioni previste dalla norma de qua, potevano e dovevano essere applicati esclusivamente agli accessi e alle diramazioni gia’ esistenti, e non gia’ alle trasformazioni effettuate all’interno del terreno di proprieta’ del ricorrente, atte ad assicurare il consolidamento e ad arginare e porre rimedio all’evento franoso che lo aveva interessato, in conseguenza delle avversita’ atmosferiche, sicche’, per effetto della stessa disamina del verbale di contestazione, nel corpo del quale non risultava che l’agente accertatore avesse verificato e contestato alcuna trasformazione o variazione d’uso dell’accesso oggetto della concessione, l’opposizione avrebbe meritato accoglimento.
6.- I motivi primo, quarto e quinto possono essere esaminati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione: essi attengono alla circostanza che la contestazione rilevata e risultante dal verbale integrasse o meno le condizioni dell’illecito amministrativo previsto dall’articolo 22 C.d.S., commi 4 e 11.
Essi sono infondati.
E cio’ perche’ l’illecito amministrativo di cui all’articolo 22 C.d.S., commi 4 e 11, secondo cui sono vietate le “trasformazioni di accessi o di diramazioni gia’ esistenti” nonche’ le variazioni nell’uso di questi, “se non autorizzate dall’ente proprietario della strada”, e’ integrato allorche’ siano alterate le condizioni, non solo dell’innesto (ossia dello sbocco direttamente confinante e prospiciente con la strada pubblica da cui avviene l’accesso), ma anche dell’ingresso che ricade nella proprieta’ privata (ossia del percorso attraverso cui tale accesso avviene, sia esso una rampa, una scarpata o piuttosto una derivazione posta sullo stesso piano della strada pubblica).
La ratio di tale lettura risiede nel fatto che non solo la collocazione topografica dell’invito (ossia del punto in cui avviene l’accesso), ma anche la concreta conformazione del correlato percorso, valgono ad assicurare la sicurezza della circolazione e la piena viabilita’ e fluidita’ dello sbocco sulla strada pubblica, requisiti la cui valutazione e’ rimessa all’ente proprietario della strada, preposto al rilascio dell’autorizzazione.
Sicche’ anche il mutamento della sezione di tale accesso o diramazione, ovvero delle sue caratteristiche plano-altimetriche, ricade nella condotta sanzionata, ove non sia stato sottoposto al previo vaglio dell’ente proprietario.

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Infatti, solo la ponderazione delle condizioni di tale modifica, ai fini dell’incidenza sull’agevole immissione e uscita dalla strada pubblica, con piena garanzia della relativa visuale, consente di legittimare la trasformazione.
Nella fattispecie, la rilevata trasformazione della scarpata in terra, a monte della strada provinciale, in piazzole sostenute da massi di pietra, certamente rientra nel concetto di trasformazione dell’accesso, vietata dalla previsione evocata.
Al contempo, l’ulteriore condotta evidenziata, ossia la pavimentazione dell’accesso carrabile con terriccio “stabilizzato”, rientra anch’essa nell’illegittima trasformazione, in quanto effettuata sulla scarpata modificata in piazzole, con la conseguenza che non puo’ essere giustificata dall’ottemperanza agli obblighi del concessionario, che doveva pavimentare l’accesso originariamente assentito, in modo che da esso non provenisse fango o polvere sulla strada provinciale, ai sensi dell’articolo 7 di tale concessione.
All’esito, la trasformazione della scarpata e la correlata pavimentazione della scarpata trasformata, quale fattispecie concretamente contestata al trasgressore, corrispondono alla fattispecie astrattamente prevista e sanzionata dalla norma evocata.
6.1.- D’altronde, la verifica del descritto mutamento era coperta dalla fede privilegiata dell’atto pubblico redatto dagli agenti della Polizia stradale. E tanto perche’ la realizzazione delle piazzole sostenute da massi di pietra e’ stata rilevata quale oggettiva descrizione di uno stato di fatto personalmente constatato.
A fronte del descritto quadro fattuale, la trasformazione e’ stata desunta dalla comparazione con lo stato pregresso dei luoghi, risultante dalla concessione a suo tempo rilasciata (concessione di cui alla determina n. 3129 in data 8 settembre 2005), in cui evidentemente si faceva riferimento alla sussistenza di una scarpata, profilo, questo, peraltro, non contestato dallo stesso ricorrente, che ha riconosciuto espressamente di avere effettuato i lavori di mutamento dell’originaria scarpata in terra.
Ora, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonche’ alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante ne’ ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verita’ si siano convinti in virtu’ di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014; Sez. 2, Sentenza n. 25842 del 27/10/2008).
E non vi e’ dubbio che la descrizione dello stato dei luoghi – da cui e’ stata desunta la trasformazione – era coperta da fede privilegiata, sicche’ la relativa contestazione avrebbe richiesto la proposizione di una querela di falso.
7.- Anche il secondo e il terzo motivo possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto entrambi riferiti alla dedotta illegittimita’ del verbale di contestazione per difetto di alcun avviso sulla possibilita’ di effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, ossia nel termine di cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, in base alla riforma di cui al Decreto Legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 98 del 2013, che ha modificato l’articolo 202 C.d.S., comma 1, ammettendo che, entro tale termine, il trasgressore possa corrispondere un importo ridotto del 30% del minimo, anche con strumenti di pagamento elettronici, secondo le modalita’ che l’accertatore deve indicare ai sensi dell’articolo 383 reg. esec. C.d.S., comma 2.
In ordine a tale profilo, il ricorrente contesta, inoltre, che il Giudice del gravame non si sarebbe pronunciato, nonostante l’espressa censura sollevata nel giudizio d’appello, ritenendo che l’ipotesi di riduzione paventata non si applicasse alla fattispecie (il che, peraltro, delinea una contraddizione interna dei motivi articolati: piuttosto che un’omessa pronuncia, si critica l’emissione di una pronuncia basata su motivazione erronea in diritto).
Le doglianze sono comunque infondate nei termini che seguono.
7.1.- Sul piano normativo, per effetto della riforma di cui al Decreto Legge n. 69 del 2013, articolo 20, comma 5 bis, lettera a), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 98 del 2013, l’articolo 202 C.d.S., comma 1, prevede che, per le violazioni per le quali il codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore e’ ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma e’ ridotta del 30 per cento se il pagamento e’ effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del codice della strada per cui e’ prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi dell’articolo 210, comma 3, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
All’esito della riforma di cui all’articolo 20, comma 5 bis, lettera b), nn. 1) e 2), del citato D.L., come convertito, ai sensi dell’articolo 202 C.d.S., comma 2, il trasgressore puo’ corrispondere la somma dovuta presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l’amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.
L’articolo 383, comma 2, del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, la cui formulazione originaria e’ rimasta immutata, stabilisce, per qualsiasi ipotesi di riduzione, che l’accertatore debba fornire al trasgressore ragguagli circa la modalita’ per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l’ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l’ufficio o comando presso il quale questo puo’ essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che puo’ eventualmente essere usato a tale scopo. Deve essere indicata l’autorita’ competente a decidere ove si proponga ricorso.
7.2.- Senonche’ l’avviso in ordine all’indicazione dei tempi per usufruire dei pagamenti ridotti non costituisce condizione di validita’ del verbale di contestazione.
Infatti, in tema di sanzioni amministrative, l’autore dell’illecito ha il diritto di pagare in misura ridotta, con effetto estintivo dell’obbligazione, anche con riferimento al temine di cinque giorni innanzi indicato, oltre che con riguardo al termine di sessanta giorni, senza che operi, in via generale, la necessita’ di un avviso espresso in tal senso da parte dell’amministrazione secondo la previsione di cui alla L. n. 241 del 1990, articolo 3, u.c., la quale riguarda la diversa ipotesi dell’indicazione al destinatario del termine e dell’autorita’ cui e’ possibile ricorrere contro il provvedimento amministrativo. Ne deriva che non determina lesione del diritto dell’interessato di definire immediatamente il procedimento sanzionatorio il mancato avviso della facolta’ di pagare in misura ridotta, mentre una causa di annullamento della ordinanza-ingiunzione di pagamento (o del verbale di contestazione immediatamente impugnabile) e’ configurabile solo ove il privato abbia manifestato all’amministrazione irrogante l’intenzione di provvedere al pagamento in misura ridotta della sanzione, e questa abbia, con comportamento positivo, erroneamente escluso tale possibilita’ (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 15828 del 17/05/2022; Sez. 2, Sentenza n. 1794 del 24/01/2017; Sez. 2, Sentenza n. 5250 del 04/03/2011; Sez. 1, Sentenza n. 20710 del 22/09/2006; Sez. 1, Sentenza n. 6555 del 11/05/2001).
Siffatta ultima evenienza non si e’ perfezionata nella fattispecie.
Pertanto, il diritto di effettuare il pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa in misura ridotta – qualsiasi sia la fonte normativa della possibile riduzione – non impone che al trasgressore venga data anche comunicazione di tale suo diritto, costituendo quest’ultima oggetto di una mera facolta’ e non di un obbligo dell’organo accertatore.
Con l’effetto che il difetto di detto avviso, meramente estrinseco all’illecito amministrativo contestato e attinente al tema delle modalita’ esecutive della sanzione pecuniaria irrogata, non puo’ inficiare la legittimita’ intrinseca del verbale di contestazione.
7.4.- Tanto implica che la decisione del Tribunale deve essere confermata – poiche’ il relativo esito e’ conforme a diritto -, benche’ la motivazione in diritto debba essere mutata, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., u.c..
Infatti, erroneamente il Giudice d’appello ha ritenuto che il verbale di contestazione non sia illegittimo, poiche’ l’ulteriore (rispetto alla facolta’ di pagamento del minimo entro il termine di sessanta giorni) facolta’ di pagamento nei tempi ridotti di cinque giorni dalla notifica del verbale e nella misura del 70% del minimo, ai sensi dell’articolo 202 C.d.S., comma 1, secondo la novella introdotta dal Decreto Legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 98 del 2013, non riguardi la fattispecie.
Invece, trattandosi di contestazione di un’infrazione al codice della strada, con applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria – oltre alla sanzione accessoria di rimessione in pristino -, per un fatto verificatosi dopo l’introduzione della riforma – l’infrazione e’ stata accertata il 23 luglio 2014 -, anche di tale possibilita’ avrebbe potuto avvalersi il trasgressore.

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Nondimeno, nonostante il verbale non riportasse l’avviso in ordine alla facolta’ di pagamento ridotto entro il termine di cinque giorni di una somma decurtata del 30% del minimo (ma indicasse la sola facolta’ di pagamento nella misura del minimo entro il termine di sessanta giorni), la decisione finale circa la legittimita’ del verbale di contestazione non cambia, non gia’ perche’ tale facolta’ di pagamento ridotto non spettasse, ma perche’ l’omesso riferimento alla possibilita’ di esercitare detta facolta’ non pregiudica la validita’ del verbale, trattandosi di un aspetto esecutivo attinente all’assolvimento della sanzione, che non pregiudica la potesta’ sanzionatoria in ragione dell’illecito rilevato.
Ora, la mancanza o l’apparenza o l’erroneita’ di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonche’ dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’articolo 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell’implicito rigetto della domanda perche’ erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 29880 del 18/11/2019; Sez. L, Ordinanza n. 6145 del 01/03/2019; Sez. U, Sentenza n. 2731 del 02/02/2017).
Non si ritiene, per converso, che in questi casi – e nei casi assimilabili di omessa pronuncia su un motivo d’appello infondato in diritto – sia necessario accogliere il ricorso e, al contempo, decidere la causa nel merito in maniera conforme al dispositivo della sentenza impugnata (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9693 del 19/04/2018; Sez. 5, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017; Sez. 2, Sentenza n. 2313 del 01/02/2010).
E cio’ per tre ordini di ragioni, tra loro perfettamente coerenti ed interagenti, e non gia’ alternative.
La prima e’ che “non e’ data come ipotesi processuale” quella prospettata dalle decisioni da ultimo richiamate. E cio’ perche’, se il dispositivo della sentenza d’appello e’ conforme a diritto, non importa per quale ragione, l’articolo 384 c.p.c., u.c., prevede soltanto la correzione della motivazione. E se, rilevata l’omessa pronuncia, la decisione nel merito non e’ possibile, perche’ sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, occorre disporre la cassazione con rinvio. Tertium non datur.
In secondo luogo, quanto a tale aspetto, sussiste il citato precedente delle Sezioni Unite, che dispone appunto che in queste ipotesi basta correggere la motivazione. Per disattendere questo precedente sarebbe necessario rimettere nuovamente la questione alle Sezioni Unite.
La terza ragione, che compendia le altre due, si sostanzia nella seguente considerazione: il potere di correzione, da un lato, e l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dall’altro, dimostrano, se letti nella logica che sottendono, che in tanto si puo’ cassare una sentenza, in quanto l’errore o la mancanza compiuti dal giudice di merito siano qualificabili come “decisivi”; e se non lo sono, opera solo la correzione della sentenza, se si tratta di n. 3 o di n. 4, o il rigetto del motivo di cassazione, se si tratta dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
8.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue il rigetto del ricorso. La regolamentazione dei compensi di lite segue il principio di soccombenza e la correlata liquidazione avviene come in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

Omessa informazione da parte dell’organo accertatore circa la possibilità e il termine del pagamento

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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