Omessa pronuncia su una domanda o rigetto implicito

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|1 dicembre 2022| n. 35382.

Omessa pronuncia su una domanda o rigetto implicito

In caso di omessa pronuncia su una domanda e sempre che non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l’omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio, poiché la presunzione di rinuncia ex articolo 346 cod. proc. civ. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale, sicché, riproposta la domanda in separato giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato il decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso il ricorso nel merito, ex articolo 384, comma 2, cod. proc. civ., con condanna del Fallimento intimato al rimborso in favore del ricorrente avvocato della somma dovuta a titolo di rimborso delle spese non imponibili dallo stesso anticipate nell’interesse della procedura fallimentare). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 2 agosto 2019, n. 20879; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 2 maggio 2018, n. 10406; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 14 marzo 2017, n. 6529; Cassazione, sezione civile III, sentenza 7 marzo 2016, n. 4388; Cassazione, sezione civile III, sentenza 11 giugno 2008, n. 15461; Cassazione, sezione civile III, sentenza 16 maggio 2006, n. 11356).

Ordinanza|1 dicembre 2022| n. 35382. Omessa pronuncia su una domanda o rigetto implicito

Data udienza 10 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Poteri del giudice – Omessa pronuncia su una domanda – Non ricorrenza degli estremi di un assorbimento della questione pretermessa – Parte – Facoltà alternativa di far valere l’omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21834/2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO N. (OMISSIS) (OMISSIS) SPA;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 10/06/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Omessa pronuncia su una domanda o rigetto implicito

RILEVATO IN FATTO

che:
1. – con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma ha respinto il reclamo L. Fall., ex articolo 26, proposto dall’avv. (OMISSIS) avverso il provvedimento del 17/02/2021 con cui il giudice delegato al Fallimento (OMISSIS) s.p.a. aveva rigettato, nonostante il parere favorevole del curatore, l’istanza di rimborso delle spese non imponibili (per complessivi Euro 5.421,15) anticipate in quattro giudizi nei quali egli aveva rappresentato e difeso la curatela fallimentare – essendo rimasto il precedente provvedimento di liquidazione dei compensi del 03/07/2020 privo di statuizione sulla medesima richiesta – in quanto “il provvedimento decisorio avente ad oggetto il diritto del professionista alla corresponsione dei compensi”, in mancanza di reclamo, “e’ divenuto definitivo per tre di essi”, mentre nel quarto “l’avv. (OMISSIS) ha proposto reclamo senza spiegare alcun motivo di gravame in ordine all’omessa liquidazione delle spese, con riguardo alla quale deve desumersi aver prestato acquiescenza”;
1.1. – in particolare, il tribunale ha ritenuto che “il sistema della procedura fallimentare e’ strutturato nel prevedere che le decisioni del giudice delegato possano essere oggetto di giudiziale gravame ma cio’ entro ristretti termini che sono di natura decadenziale (tenuto conto dell’attributo loro espressamente conferito di perentorieta’) di modo da contemperare le esigenze giustiziali individuali con quelli di stabilita’, certezza e celerita’ del pertinente iter procedimentale”, ratio che “verrebbe radicalmente frustrata laddove si consentisse che istanze promosse al giudice delegato e non accolte possano essere meramente reiterate e cio’ quale facolta’ alternativa alla proposizione di reclamo L. Fall., ex articolo 26, avverso la precedente decisione che non aveva loro dato accesso e riconoscimento”;
1.2. – l’avv. (OMISSIS) ha impugnato la suddetta decisione con ricorso per cassazione affidato a un motivo, illustrato da memoria; il Fallimento intimato non ha svolto difese;
1.3. – dopo il deposito della proposta ex articolo 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio non partecipata.

Omessa pronuncia su una domanda o rigetto implicito

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:
2. – il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli articoli 112 e 346 c.p.c., nonche’ 1720 c.c., in combinato disposto con la L. Fall., articolo 25, comma 1, n. 6), e articolo 26, per non avere il tribunale considerato l’autonomia della domanda di compenso rispetto a quella di rimborso delle spese anticipate, speculare all’autonomia dei rispettivi diritti (cfr. articolo 1720 c.c., articolo 2013 c.c., comma 1, e articolo 2234 c.c.), nonche’ il valore meramente processuale della presunzione di rinuncia di cui all’articolo 346 c.p.c. (Cass. 11356/2006, 15461/2008, 4388/2016, 6529/2917, 10406/2018), non essendovi alcuna norma che comprima il diritto di difesa in relazione alla scelta del creditore del fallimento di proporre impugnazione L. Fall., ex articolo 26, o riproporre la domanda non esaminata;
3. – il motivo e’ fondato;
3.1. – secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in caso di omessa pronuncia su una domanda (nel caso di specie quella di rimborso delle spese, distinta e autonoma rispetto a quella di liquidazione del compenso spettante all’avvocato: cfr. Cass. 17212/2015, 4748/2014, 24081/2010), e sempre che non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito – non prospettato ne’ nel provvedimento impugnato ne’ nell’originario decreto del giudice delegato (il quale prende anzi in esame esclusivamente l’istanza “di liquidazione dei compensi professionali”) – la parte ha la facolta’ alternativa di far valere l’omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio, poiche’ la presunzione di rinuncia ex articolo 346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale (Cass. 20879/2019), sicche’, riproposta la domanda in separato giudizio, non e’ in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno (Cass. 10406/2018, 6529/2017, 4388/2016, 15461/2008, 14755/2006, 11356/2006, 9388/2006, 1760/2006, 7917/2002, 8655/2000);
3.2. – la motivazione spesa dal tribunale nel decreto impugnato, ispirata alle peculiari esigenze di celerita’ della procedura fallimentare, puo’ ben essere giustificata in relazione a domande non accolte, mentre rispetto a quelle per le quali non vi sia stata alcuna pronuncia merita conferma l’orientamento consolidato di questa Corte, peraltro conforme anche ad esigenze di economia processuale, poiche’ la riproposizione dell’istanza (sulla quale per una svista il giudicante non si sia pronunciato) risulta piu’ immediata e meno dispendiosa, in termini di risorse della giustizia, rispetto al mezzo impugnatorio;
4. – il decreto impugnato va quindi cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso puo’ essere deciso nel merito, ex articolo 384 c.p.c., comma 2, con condanna del Fallimento intimato al rimborso in favore dell’avv. (OMISSIS) della somma di Euro 5.421,15 a titolo di rimborso delle spese non imponibili dallo stesso anticipate nell’interesse della procedura fallimentare.
4.1. – segue la condanna alle spese del Fallimento intimato, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Fallimento n. (OMISSIS) (OMISSIS) S.p.A. a corrispondere all’avv. (OMISSIS) la somma di Euro 5.421,15.
Condanna altresi’ lo stesso Fallimento alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi relativi al giudizio di merito, oltre ad accessori come per legge ed Euro 1.500,00 per compensi relativi al giudizio di legittimita’, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

 

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