Onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 ottobre 2022| n. 31353.

Onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità

L’onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall’articolo 1, comma 2, legge fallimentare, nella formulazione derivante dal decreto legislativo n. 5 del 2006, applicabile ratione temporis, grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal decreto legislativo n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l’assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Non osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l’imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell’ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame.

Ordinanza|24 ottobre 2022| n. 31353. Onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità

Data udienza 18 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Fallimento – Limiti di fallibilità – Rilevanza dei debiti scaduti e non pagati – Momento della decisione del giudice – Ricorsi successivi – Notifica al debitore – Esclusione – Mancato rispetto del termine di 15 giorni – Nullità del decreto di convocazione – Esclusione in caso di costituzione del convenuto – Onere della prova di non superamento dei limiti di fallibilità a carico del debitore ex art. 15 comma 4 legge fallimentare

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. ZULIANI Andrea – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 31793/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), c.f. (OMISSIS), titolare della ditta “(OMISSIS)”, rappresentato e difeso in virtu’ di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CURATORE del fallimento di (OMISSIS), titolare della ditta “(OMISSIS)”, in persona del Dottor (OMISSIS);
– intimato –
e
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).
– intimati –
e
(OMISSIS), (OMISSIS).
– intimati –
avverso la sentenza n. 1199 – 20.10/12.11.2020 Corte d’Appello di Ancona;
udita la relazione nella Camera di consiglio del 18 maggio 2022 del consigliere Dott. Luigi Abete.

Onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso L. Fall., ex articolo 6, al Tribunale di Urbino (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedevano dichiararsi il fallimento di (OMISSIS), titolare della ditta “(OMISSIS)”.
Deducevano di essere creditrici per spettanze di lavoro alle dipendenze di (OMISSIS).
2. Nel corso del procedimento L. Fall., ex articolo 15, depositavano desistenza (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Indi, intervenivano (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che egualmente deducevano di essere creditori per spettanze di lavoro alle dipendenze del (OMISSIS).
3. Con sentenza n. (OMISSIS) il Tribunale di Urbino dichiarava il fallimento.
4. (OMISSIS) proponeva reclamo.
Instava per la revoca della dichiarazione di fallimento.
5. Resistevano (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Non si costituiva il curatore del fallimento di (OMISSIS).
Non si costituivano (OMISSIS) e (OMISSIS).
6. Con sentenza n. 1199/2020 la Corte d’Appello di Ancona rigettava il reclamo e condannava il reclamante alle spese del grado.
7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), titolare della ditta “(OMISSIS)”; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.
Il curatore del fallimento di (OMISSIS) non ha svolto difese.
Parimenti non hanno svolto difese (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Del pari non hanno svolto difese (OMISSIS) e (OMISSIS).

Onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità

8. Il ricorrente ha depositato memoria.
9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., articolo 15, comma 9.
Premette che l’ammontare dei debiti scaduti ed insoluti, inizialmente pari ad Euro 43.461,90, a seguito delle desistenze di talune delle iniziali ricorrenti era divenuto pari ad Euro 23.410,22, ovvero era diminuito al di sotto della soglia di Euro 30.000,00.
Deduce quindi che non vi era margine per la declaratoria di fallimento.
Deduce in particolare che, ai fini della dichiarazione di fallimento, il superamento della soglia minima di Euro 30.000,00 deve permanere per l’intero sviluppo ed in ogni fase della procedura prefallimentare, ossia “deve essere immanente in tutto il corso di svolgimento del procedimento prefallimentare” (cosi’ ricorso, pag. 14).
10. Il primo motivo di ricorso va respinto.
11. Va ribadito l’insegnamento di questo Giudice, in verita’ debitamente richiamato dalla Corte di Ancona.
Ossia l’insegnamento secondo cui, ai fini del computo del limite minimo di fallibilita’ previsto dalla L. Fall., articolo 15, u.c., deve aversi riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non gia’ alla data della proposizione dell’istanza di fallimento, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa (cfr. Cass. 27.5.2015, n. 10952; Cass. (ord.) 25.6.2018, n. 16683).
12. Su tale scorta la corte d’appello – in ordine al primo ed al secondo motivo di reclamo, con cui si era addotto, appunto, il mancato superamento della soglia di cui della L. Fall., articolo 15, comma 9 – ha ineccepibilmente statuito che all’esito delle desistenze depositate da talune delle iniziali ricorrenti l’ammontare dei crediti insoluti era divenuto, si’, pari ad Euro 23.410,22 e, tuttavia, per effetto dell’intervento degli ulteriori lavoratori dipendenti l’ammontare complessivo dei crediti scaduti ed inadempiuti aveva alla data della decisione oltrepassato la soglia di Euro 30.000,00.
13. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., articolo 15, in combinato disposto con l’articolo 292 c.p.c..
Premette che e’ rimasto contumace nel procedimento prefallimentare innanzi al Tribunale di Urbino e che i ricorsi di fallimento proposti dai creditori successivamente intervenuti non gli sono stati notificati.
Deduce quindi che ha errato la Corte di Ancona a ritenere che la notifica dei successivi ricorsi non fosse necessaria.
Deduce altresi’ che ha errato la Corte marchigiana a ritenere che la sua personale presenza nel corso di una delle udienze del procedimento prefallimentare fosse valsa a sanare qualsivoglia irritualita’.
Deduce del resto che l’articolo 292 c.p.c., prevede che devono essere notificati personalmente al contumace gli atti contenenti domande nuove, cio’ tanto piu’ che si e’ assunto che, in dipendenza dell’intervento degli ulteriori creditori, fosse stata superata la soglia di cui della L. Fall., articolo 15, comma 9.
14. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.
15. Va parimenti reiterato l’insegnamento di questo Giudice, analogamente richiamato dalla Corte di Ancona.
Ovvero l’insegnamento secondo cui, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, al debitore, cui sia stato regolarmente notificato il ricorso nel rispetto delle forme previste dalla legge, non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l’onere di seguire l’ulteriore sviluppo della procedura regolarmente instaurata e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti (cfr. Cass. (ord.) 10.2.2021, n. 3189; Cass. (ord.) 7.1.2016, n. 98; Cass. (ord.) 26.9.2013, n. 22060; Cass. 6.11.2013, n. 24968).
16. Su tale scorta la corte d’appello – in ordine al terzo motivo di reclamo, con cui si era lamentata, appunto, la violazione dell’articolo 292 c.p.c. – ha ineccepibilmente statuito che non si prefigurava la necessita’ della notificazione dei ricorsi proposti dai creditori successivamente intervenuti nel procedimento prefallimentare.
17. Altresi’, inappuntabilmente la corte di merito ha soggiunto che (OMISSIS), ben vero a seguito del deposito degli atti di intervento, era comparso assistito dal proprio difensore all’udienza del 25.9.2019, aveva reso dichiarazioni in merito alle istanze di fallimento ed aveva formulato proposta transattiva ed istanza di rimessione in termini.
Del tutto ingiustificata e’ percio’ la doglianza al riguardo formulata dal ricorrente secondo cui gli atti contenenti domande “nuove” devono essere portati a conoscenza del contumace.
D’altronde, questa Corte spiega ulteriormente – sotto altro aspetto ma con valenza pur in relazione al profilo in disamina – che nel procedimento per la dichiarazione di fallimento il mancato rispetto del termine di quindici giorni, che deve intercorrere tra la data di notifica del decreto di convocazione del debitore e la data dell’udienza (come previsto dalla nuova formulazione della L. Fall., articolo 15, comma 3), e la mancata abbreviazione del termine, nelle forme rituali del decreto motivato sottoscritto dal presidente del tribunale previste dalla L. Fall., articolo 15, comma 5, costituiscono cause di nullita’ astrattamente integranti la violazione del diritto di difesa, ma non determinano – ai sensi dell’articolo 156 c.p.c., per il generale principio di raggiungimento dello scopo dell’atto – la nullita’ del decreto di convocazione, se, il debitore, pur eccependo la nullita’ della notifica, abbia attivamente partecipato all’udienza, rendendo (cosi’ come e’ avvenuto nel caso di cui al ricorso in esame) dichiarazioni in merito alle istanze di fallimento, senza formulare, in tale sede, rilievi o riserve in ordine alla ristrettezza del termine concessogli, ne’ fornendo specifiche indicazioni del pregiudizio eventualmente determinatosi, sul piano probatorio, in ragione del minor tempo disponibile (cfr. Cass. (ord.) 19.7.2016, n. 14814; Cass. 16.7.2010, n. 16757).
18. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., articoli 1 e 15.
Deduce che e’ rimasto contumace nel procedimento prefallimentare innanzi al Tribunale di Urbino.
Deduce quindi che la Corte di Ancona ha in maniera del tutto incoerente opinato nel senso che non ha assolto l’onere, su di lui gravante, della dimostrazione del mancato superamento delle soglie dimensionali di cui alla L. Fall., articolo 1, comma 2.
Deduce inoltre che per gli imprenditori individuali non vi sono libri obbligatori ne’ vi e’ obbligo di deposito del bilancio di esercizio.
19. Il terzo motivo di ricorso va rigettato.
20. La corte d’appello, si premette, ha accertato – in ordine al quarto motivo di reclamo – che il reclamante non aveva provveduto al deposito di scritture contabili di sorta ne’, segnatamente, delle dichiarazioni dei redditi; ancora, che il reclamante, all’uopo onerato, non aveva dato prova di posizionarsi al di sotto di ciascuna delle soglie dimensionali di cui alla L. Fall., articolo 1, comma 2.
Ed ha reputato, altresi’, che la circostanza per cui il reclamante fosse in regime di “contabilita’ semplificata”, non era atta a comportare un’attenuazione dell’onere probatorio sul medesimo (OMISSIS) gravante.
21. Su tale scorta si rappresenta quanto segue.
22. Per un verso, e’ sufficiente il riferimento agli insegnamenti di questa Corte.
Ovvero all’insegnamento secondo cui l’onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilita’ previsti dalla L. Fall., articolo 1, comma 2, nella formulazione derivante dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006, applicabile “ratione temporis”, grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007, gia’ poneva come regola generale l’assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali; ne’ osta a tale conclusione – soggiunge questo Giudice – la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza, peraltro, che il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando (cosi’ come e’ avvenuto nel caso di cui al ricorso in esame) l’imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell’ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame (cfr. Cass. 15.1.2016, n. 625).
Ed all’insegnamento secondo cui, in tema di istruttoria prefallimentare, l’omesso deposito da parte dell’imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione della L. Fall., articolo 15, comma 4 (come sostituito dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007, articolo 2), si risolve in danno dell’imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali, che ne escludono la fallibilita’ (cfr. Cass. (ord.) 24.10.2017, n. 25188).
In questi termini e’ del tutto ingiustificata la ragione di asserita incoerenza che il ricorrente ha inteso scorgere tra la sua contumacia nel corso del procedimento
prefallimentare innanzi al Tribunale di Urbino e l’onere probatorio che, in relazione alle soglie di cui L. Fall., articolo 1, comma 2, la corte distrettuale ha, in ogni caso, correttamente reputato su di lui gravante.
23. Per altro verso, e’ sufficiente il riferimento all’articolo 2217 c.c., le cui disposizioni operano senz’altro in relazione agli imprenditori commerciali, e collettivi e individuali (l’articolo 2217 c.c., prevede, tra l’altro, al comma 2, che “l’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite”).
24. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto della L. Fall., articoli 1 e 5.
Deduce che ha errato la Corte di Ancona ad opinare per la sussistenza dello stato di insolvenza, ribadendo acriticamente quanto affermato dal tribunale.
Deduce che l’esposizione debitoria non e’ cronologicamente “risalente”, che le pretese creditorie sono tuttora sub iudice, che la veste di lavoratori subordinati dei creditori ricorrenti e’ inconferente, che non rileva il mancato deposito dei bilanci, che il pignoramento negativo e’ circostanza di cui non ha avuto conoscenza.
25. Il quarto motivo di ricorso del pari va rigettato.
26. Il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento “di fatto”, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta (cfr. Cass. 27.3.2014, n. 7252; Cass. 28.7.1977, n. 3371), recte, al cospetto del novello dettato dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove non inficiato da “omesso esame circa fatto decisivo e controverso”.
Del resto, nonostante l’indicazione di segno diverso di cui alla rubrica del motivo in disamina, il ricorrente sollecita questa Corte al riesame del giudizio “di fatto” cui la Corte di Ancona, in parte qua, ha atteso.

Onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità

Cosicche’ il motivo in esame si qualifica propriamente ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).
27. In questi termini e’ senz’altro congrua, esaustiva ed ineccepibile la valutazione che la corte d’appello ha operato ai fini del riscontro della sussistenza dello stato di insolvenza di (OMISSIS), titolare della ditta “(OMISSIS)”.
In particolare, la valutazione della corte di merito non risulta inficiata da alcuna forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.5.2014 delle sezioni unite di questa Corte.
Piu’ esattamente, con precipuo riferimento al paradigma della motivazione “apparente” (che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672), la corte distrettuale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
Invero, in ordine al quinto motivo di reclamo, la corte territoriale ha puntualizzato che il tribunale aveva correttamente valorizzato, ai fini del riscontro dello status decoctionis, la natura – spettanze retributive – delle pretese, portate da titoli esecutivi, dei creditori istanti, viepiu’ che il pignoramento mobiliare invano tentato presso lo stabilimento aziendale dava ragione dell’assenza di capacita’ produttiva.
Ulteriormente la corte territoriale ha precisato che non aveva rilievo alcuno, ai fini del riscontro dello stato di insolvenza, la pendenza della controversia concernente l’acquisto dell’azienda facente capo alla ditta individuale reclamante, controversia che opponeva la medesima ditta a due distinte societa’.
28. Il curatore del fallimento di (OMISSIS) non ha svolto difese.
Parimenti non hanno svolto difese (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS).
Nessuna statuizione circa le spese del presente giudizio va percio’ assunta.
29. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’articolo 13, comma 1 bis, Decreto del Presidente della Repubblica cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede:
rigetta il ricorso;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’articolo 13, comma 1 bis, Decreto del Presidente della Repubblica cit., se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *