Opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 marzo 2023| n. 6383.

Opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili

Allorché l’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all’articolo 447 bis del cpc, sia stata erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina del mutamento del rito di cui all’articolo 4 del Dlgs 150/11, che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n. 150/11, producendo l’atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all’articolo 641 del cpc..

Ordinanza|3 marzo 2023| n. 6383. Opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili

Data udienza 10 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: LOCAZIONE – IMMOBILI – AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6293/2019 proposto da:
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO LI VIGNI;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
nonche’
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona dei suoi liquidatori e legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA SALVAGGIO, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIANO TERMINI;
– ricorrente incidentale –
contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2410/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 18/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili

RILEVATO

che:
con sentenza n. 7462/2015 del 18 dicembre 2015 il Tribunale di Palermo, previo mutamento del rito da ordinario a locatizio, dichiaro’ inammissibile l’opposizione proposta con atto di citazione notificato il 23 ottobre 2014 (e non 9 ottobre 2014, come indicato, per evidente lapsus calami, nella sentenza impugnata, v. ricorso principale p. 3 e ricorso incidentale p. 3 e 4) dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (di seguito indicata, per brevita’, A.S.P.) avverso il decreto ingiuntivo con il quale le si intimava il pagamento, in favore della (OMISSIS) S.r.l., della somma di Euro 18.524,48, a titolo di indennita’ di occupazione e di rimborso quote condominiali inerenti alla locazione dell’immobile sito in (OMISSIS);
il Tribunale adito evidenzio’ che il giudizio era sottoposto al rito del lavoro ai sensi dell’articolo 447-bis c.p.c., avendo ad oggetto crediti derivanti da locazione; affermo’ che, qualora l’opposizione a decreto ingiuntivo sia proposta per errore con citazione, essa puo’ impedire che il d.i. diventi definitivo solo se depositata in cancelleria nel termine di cui all’articolo 641 c.p.c. e dichiaro’ inammissibile l’opposizione, rilevato che, nella specie, essa era stata tardivamente proposta, essendo stata depositata in cancelleria oltre il termine di giorni quaranta dalla notifica del d.i.;
avverso la sentenza di primo grado l’A.S.P. di Palermo propose gravame cui resistette (OMISSIS) S.r.l.;
in particolare l’appellante denuncio’, per quanto ancora rileva in questa sede, la violazione da parte del Giudice di prime cure del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 4, comma 5, il quale, nel caso di mutamento di rito, fa salvi gli effetti sostanziali e processuali prodottisi secondo le norme del rito seguito prima del mutamento;
la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 2410/2018, pubblicata il 18 dicembre 2018, ha ritenuto fondata tale censura, sostenendo che la norma appena menzionata avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso di specie, sussistendone tutti i presupposti; quella Corte ha tuttavia reputato che la fondatezza della questione di diritto sollevata con il gravame non giovasse alla parte appellante, essendosi la stessa limitata a chiedere genericamente la riforma della sentenza di primo grado, senza prospettare alcuna questione di merito e senza, soprattutto, chiedere l’accoglimento dell’opposizione a d.i. proposta, cosi’ incorrendo nella decadenza prevista dall’articolo 346 c.p.c.;
in sintesi, la Corte di merito ha affermato che “nessuna utilita’ concreta deriva alla parte dall’accoglimento del motivo perche’ la corretta soluzione della questione processuale non accompagnata dalla richiesta di rinnovazione dell’istruzione e da un esame di merito delle emergenze processuali non ha alcun riflesso favorevole all’appellante sulla decisione adottata” e, sulla base di tale motivazione, ha rigettato l’appello e condannato l’appellante alle spese di quel grado del giudizio;
avverso la sentenza della Corte territoriale l’A.S.P. di Palermo ha proposto ricorso, basato su tre motivi;
(OMISSIS) S.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso contenente pure ricorso incidentale condizionato articolato in tre motivi;
il P.G. Dott. Giovanni Battista Nardecchia, in prossimita’ della camera di consiglio del 19/05/2021, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale;
il Collegio rilevato che il Primo Presidente, sulla base dell’ordinanza interlocutoria n. 13556/2021 della Terza Sezione Civile, aveva rimesso all’esame delle Sezioni Unite la soluzione della questione, rilevante nel caso all’esame, relativa “alla qualificazione dell’opposizione a d.i. quale impugnazione o quale giudizio ordinario di cognizione”, con ordinanza interlocutoria n. 19041/21, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della presente causa in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla predetta questione, decisione poi adottata con sentenza n. 927/22, depositata il 13 gennaio 2022.

Opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili

CONSIDERATO

che:
con il primo motivo l’odierna ricorrente principale denuncia “error in procedendo da parte della Corte di Appello di Palermo, in riferimento all’articolo 346 c.p.c. ed al Decreto Legislativo n. 150 del 2011”, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4; sostiene che nel caso d’impugnazione della decisione che ha giudicato inammissibile il ricorso di primo grado, non trovi applicazione la norma di cui all’articolo 346 c.p.c., in quanto la proposizione dell’impugnazione costituisce manifestazione di volonta’ di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale; pertanto, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere rinunciati e non riproposti i motivi e le domande originariamente formulati con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, essendo – anche alla luce del principio di conservazione degli atti processuali – la esplicitazione dei fatti e la censura espressa della sentenza contenute nell’appello idonee ad investire i giudici di appello della pronuncia sul merito della decisione;
con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia la “violazione e falsa applicazione del principio generale di conservazione degli atti ex articolo 159 c.p.c., nonche’ dell’articolo 121 c.p.c. (principio generale di liberta’ delle forme) in relazione all’applicazione in specie dell’articolo 346 c.p.c. da parte della Corte d’Appello di Palermo”, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; assume che il rinvio implicito al ricorso di prime cure, contenuto nel gravame, sia sufficiente a investire il giudice d’appello del merito della questione sottesa all’opposizione al decreto ingiuntivo, senza che sia necessaria l’esplicita riproposizione delle conclusioni rassegnate in primo grado; a sostegno della propria tesi adduce il fatto che l’articolo 346 c.p.c. “non pone un obbligo di forme specifiche di riproposizione delle domande di primo grado a pena di decadenza”;
con il terzo motivo l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo deduce la “violazione e falsa applicazione in sentenza impugnata sindacabile ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, della dichiarazione di inammissibilita’ del primo motivo di ricorso d’appello in riferimento alle ivi citate disposizioni ex articolo 177 c.p.c. e 342 c.p.c., tenuto conto della operativita’ del Decreto Legislativo n. 150 del 2011 e del principio generale di conservazione degli atti ex articolo 159 c.p.c.”; afferma che la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere che, alla luce del principio della conservazione degli atti processuali, a seguito del mutamento del rito si e’ determinato un effetto conservativo dell’opposizione nonche’ la tempestivita’ della stessa, anche a norma del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, citato art.; denunzia, inoltre, sotto altro profilo, la violazione e falsa applicazione degli articoli 177 e 342 c.p.c. in riferimento all’articolo 159 c.p.c. e al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 4 non avendo la Corte territoriale “consentito la valutazione nel merito del primo motivo di appello ma sic et simpliciter dichiarato inammissibile lo stesso, con una semplice e non adeguatamente motivata violazione del combinato dei precetti ex articoli 177 e 342 c.p.c.”.
con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, l’ (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione censura la sentenza impugnata denunciando “violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 4, comma 5, articolo 426 c.p.c. in relazione agli articoli 447-bis, 156 e 645 c.p.c. – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3”, nella parte in cui la Corte territoriale ha accolto il secondo motivo di appello proposto dall’A.S.P. di Palermo, con cui era stata contestata la tardivita’ dell’opposizione sul rilievo che il Tribunale avrebbe violato l’articolo 4, comma 5, citato, che, nel caso di mutamento del rito, fa salvi gli effetti sostanziali e processuali prodottisi secondo le norme di rito seguito prima del mutamento, ritenendo quella Corte che la norma appena richiamata avrebbe dovuto trovare applicazione nella specie, sussistendone tutti i presupposti;

Opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili

secondo la ricorrente incidentale, la normativa appena richiamata non sarebbe, invece, applicabile al caso in esame, in quanto, in virtu’ dei principi gia’ espressi dalla giurisprudenza di legittimita’ ed in particolare da Cass. sez. un., 7/07/1993, n. 7448, l’opposizione a d.i. “… non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo ma costituisce solo una fase del giudizio gia’ pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento”; ad avviso della (OMISSIS) S.r.l., l’atto di opposizione a d.i. non potrebbe considerarsi atto con il quale “viene promossa una controversia”, ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 4, comma 1, bensi’ atto con cui si da’ impulso alla seconda fase di un procedimento introdotto dalla parte opposta, convenuta in senso formale, dovendosi qualificare la fase di opposizione quale “prosecuzione” (Cass. n. 6531/93, Cass. n. 1552/95) o “continuazione orizzontale del processo monitorio” (Cass. n. 3316/98) o, ancora, di “ulteriore sviluppo” (Cass. n. 335/87, 3258/91, 13252/06) del giudizio gia’ pendente ed iniziato con il ricorso del creditore (v. controricorso contenente ricorso incidentale, p. 14); ne’, sempre a parere della (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, la norma richiamata potrebbe applicarsi, per analogia, al caso di specie, in quanto il Decreto Legislativo in parola limiterebbe chiaramente “l’alveo di efficacia di conseguenze particolarmente incisive, quali quelle concernenti la salvezza degli effetti maturati anche con il rito errato”;
con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce la nullita’ del medesimo capo della sentenza d’appello per violazione dell’articolo 132 c.p.c., in quanto la Corte territoriale, con motivazione apparente, si e’ limitata a dichiarare la sussistenza di tutti presupposti per l’applicazione del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 4 senza esplicitare le ragioni di tale convincimento o confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza di prime cure;

Opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili

con il terzo motivo la societa’ ricorrente incidentale denunzia la “violazione o falsa applicazione dell’articolo 4, comma 5 I e II parte del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, dell’articolo 645 c.p.c. in relazione all’articolo 447 bis c.p.c. e della L. n. 742 del 1969, articolo 3 come modificata dalla L. n. 162 del 2014 – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4”; in particolare censura la sentenza impugnata per aver la Corte di merito omesso ogni valutazione sulla chiesta declaratoria di inammissibilita’ dell’opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato rispetto del termine perentorio risultante dal combinato disposto degli articoli 645 e 447-bis c.p.c. e L. n. 742 del 1969, articolo 3 come modificata dalla L. n. 162 del 2014, che fissano in giorni quaranta tale termine, cui non si applica la disciplina della sospensione feriale. Evidenzia la ricorrente incidentale che, pertanto, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato in data 14 agosto 2018, il termine per l’opposizione allo stesso sarebbe comunque scaduto gia’ in data 23 settembre 2014 mentre l’atto di citazione con cui e’ stata proposta l’opposizione e’ stato notificato in data 23 ottobre 2014 e iscritto a ruolo in data 30 ottobre 2014.
il primo motivo del ricorso incidentale condizionato proposto dalla (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione va esaminato solo in presenza dell’attualita’ dell’interesse; questa Corte ha, infatti, piu’ volte affermato che, alla stregua del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, il cui fine primario e’ la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato (e nella specie come tale e’ stato indicato dalla controricorrente ricorrente incidentale), indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorita’ solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito; qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell’attualita’ dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass., sez. un., 6/03/2009, n. 5456; Cass., sez. un., 25/03/2013, n. 7381; Cass. 6/03/2015, n. 4619; Cass., ord., 14/03/2018, n. 6138).
esaminando, quindi, in linea teorica il ricorso principale, risulterebbero fondati, nei termini di seguito precisati, il primo e il secondo motivo che, essendo strettamente connessi, ben possono essere congiuntamente esaminati, mentre sarebbe inammissibile il terzo motivo;
questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare il principio secondo, il quale, in tema di appello, la regola per cui le domande – e, va aggiunto, le eccezioni – non esaminate perche’ ritenute assorbite, pur non potendo costituire oggetto di motivo d’appello, devono comunque essere riproposte ai sensi dell’articolo 346 c.p.c., non trova applicazione in caso di impugnazione della decisione che ha giudicato inammissibile l’atto introduttivo di primo grado, la quale costituisce comunque manifestazione di volonta’ di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, specialmente quando tale volonta’ sia anche chiaramente espressa con l’esplicito rinvio, nelle conclusioni dei motivi di appello, all’atto introduttivo, non avendo altrimenti alcuna valida e concreta ragione la sola impugnativa della questione preliminare di rito (Cass., ord., 2/08/2017, n. 19216; Cass. 9/06/2010, n. 13855; Cass. 1/07/2004, n. 12092; v. anche Cass. 18/05/2017, n. 12468); a tale principio non risulta essersi attenuta la Corte territoriale, la quale ha ritenuto come gia’ evidenziato – che la fondatezza della questione di diritto del gravame non giova all’appellante per essersi questa limitata a chiedere la riforma della sentenza di primo grado, senza prospettare alcuna questione di merito e senza chiedere l’accoglimento dell’opposizione a d.i. proposta in primo grado, cosi’ incorrendo nella decadenza di cui all’articolo 346 c.p.c., non avendo quella Corte considerato in alcun modo che l’impugnazione avverso la sentenza che ha dichiarato inammissibile l’opposizione a d.i. costituisca, comunque, manifestazione di volonta’ di proseguire nel giudizio, ed implica, pertanto, l’implicita riproposizione della domanda formulata in primo grado e la richiesta di tutela anche nel merito, non avendo, altrimenti, alcuna valida e concreta ragione la sola impugnativa della questione pregiudiziale di rito;

Opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili

peraltro di recente, in relazione ad altra controversia tra le medesime parti di quella all’esame e ad essa per molti versi sovrapponibile, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui, nell’ipotesi in cui la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia dichiarato inammissibile per tardivita’ l’opposizione a decreto ingiuntivo, i motivi di appello – che a norma dell’articolo 342 c.p.c. devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione appellata – non possono concernere anche il merito della domanda, che non ha neppur formato oggetto della pronuncia, in quanto, in tale evenienza, l’impugnazione della statuizione sulla questione pregiudiziale inerente alla inammissibilita’ dell’opposizione costituisce comunque manifestazione di volonta’ di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, dovendo percio’ il giudice di appello, che ritenga ammissibile l’opposizione, pronunciarsi nel merito delle questioni dedotte in primo grado, non rientrando tale ipotesi tra i casi previsti dagli articoli 353 e 354 c.p.c. (Cass., sez. un., 13/01/2022, n. 927);
il terzo motivo del ricorso principale sarebbe inammissibile per carenza di interesse, in quanto la questione degli effetti del mutamento del rito sulla tempestivita’ dell’opposizione a decreto ingiuntivo e’ stata decisa dalla Corte di merito nei sensi auspicati dalla ricorrente principale, e tale rilievo assorbe ogni altra questione;
alla luce della rilevata fondatezza dei primi due motivi del ricorso principale puo’ procedersi allo scrutinio del ricorso incidentale condizionato;
seguendo l’ordine logico, va esaminato per primo il terzo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) S.r.l., con il quale si assume che la notificazione dell’opposizione a decreto ingiuntivo era stata comunque tardiva, stante l’inapplicabilita’ della sospensione dei termini L. n. 742 del 1969, ex articolo 3;
questa censura e’ inammissibile in quanto non supera lo scrutinio ex articolo 360-bis c.p.c., n. 1, atteso che, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimita’, la sospensione del decorso dei termini processuali ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, articolo 1 trova applicazione nelle controversie in materia di locazione di immobili urbani ex articolo 447-bis c.p.c. (quale quella in esame), atteso che la deroga stabilita dalla stessa L. n. 742 del 1969, articolo 3 per le controversie previste dall’articolo 429 c.p.c. (poi 409) concerne le controversie individuali di lavoro, individuate in base alla natura della causa, e non invece quelle che sono comunque disciplinate dal rito del lavoro (ex multis, v. Cass., ord., 12 novembre 2015, n. 23193; Cass., 22 dicembre 2011, n. 28291; Cass. 27/05/2010, n. 12979; Cass. 13 maggio 2010, n. 11607; Cass. 30 aprile 2005, n. 9022; Cass. 12 settembre 2000, n. 12028; Cass. 28 marzo 2000, n. 3732);
puo’ quindi essere esaminato il primo motivo del ricorso incidentale, con cui sostanzialmente si deduce che non poteva trovare applicazione nella presente controversia la disciplina sul mutamento del rito contenuta nel Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 4, con la conseguente salvezza degli effetti della domanda proposta secondo le norme del rito erroneamente seguito, anche ai fini dell’osservanza del termine di cui all’articolo 641 c.p.c., in quanto, ad avviso della ricorrente incidentale, con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo non “viene promossa” una controversia, non si introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma si apre soltanto una fase del giudizio gia’ pendente;

 

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