Opposizione a decreto ingiuntivo la produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|1 febbraio 2023| n. 3071.

Opposizione a decreto ingiuntivo la produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità, stante l’inapplicabilità a tale giudizio – che non è un processo impugnatorio in senso proprio – della disciplina specifica delle impugnazioni; pertanto, l’osservanza del termine di decadenza fissato dall’art. 641 c.p.c. può essere dimostrata anche con i documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo.

Ordinanza|1 febbraio 2023| n. 3071. Opposizione a decreto ingiuntivo la produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità

Data udienza 25 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Opposizione a decreto ingiuntivo – Notifica – Verifica tempestività – Può avvenire anche attraverso l’esame della copia notificata della citazione contenuta nel fascicolo della parte opposta – Fondamento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6650-2021 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente-
contro
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappres. p.t.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1067/2020 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 30/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022, e all’udienza di riconvocazione del 13.1.2023, dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO

CHE:
Il Tribunale di L’Aquila, accogliendo l’eccezione di tardivita’ dell’opposizione a decreto ingiuntivo emesso, per Euro 36.010,81, a favore dell’ (OMISSIS) s.p.a., proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS), la dichiaro’ inammissibile. (OMISSIS) e (OMISSIS) impugnarono la decisione lamentando che il Tribunale non si era avveduto della tempestivita’ dell’opposizione, notificata il 17.10.13, mentre il decreto ingiuntivo era stato loro notificato il 25.7.13. Con sentenza del 30.7.2020, la Corte d’appello respinse il gravame, osservando che: al momento dell’iscrizione a ruolo, gli appellanti si erano riservati di produrre il fascicolo di parte di primo grado che tuttavia non risultava essere stato mai depositato; non era stata riscontrata l’asserita spedizione per notifica dell’atto d’opposizione al decreto ingiuntivo a sua volta notificato agli appellanti il 25.7.13, ex articolo 641 c.p.c.; la notifica dell’opposizione al domicilio eletto della parte opposta era avvenuta tardivamente il 22.10.13, come emergeva dai documenti depositati nel fascicolo di parte appellata.
(OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono in cassazione con due motivi. Non si e’ costituita la (OMISSIS) s.r.l.
Con ordinanza interlocutoria emessa il 10.5.22, la Corte ha rimesso la causa a nuovo ruolo, osservando che era necessario acquisire il fascicolo del secondo grado al fine di verificare l’effettivo deposito della copia notificata dell’atto d’opposizione al decreto ingiuntivo, atteso che nell’ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo, la Corte di legittimita’ diviene anche giudice del fatto (processuale) ed ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (Cass., n. 24258/20).
All’esito dell’acquisizione del fascicolo di secondo grado, e’ stata rifissata l’udienza camerale per la decisione della causa.

Opposizione a decreto ingiuntivo la produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità

RITENUTO

CHE:
Il primo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, discusso tra le parti, non avendo la Corte d’appello considerato che la prova della data della notifica dell’opposizione al decreto ingiuntivo era desumibile anche dal contenuto del fascicolo di parte avversa e, in particolare, dalla copia notificata dell’atto di citazione in opposizione. In particolare, i ricorrenti deducono che l’atto d’opposizione era stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 17.10.13, nel termine di 40 gg. a decorrere, ex articolo 641 c.p.c., dalla notificazione del decreto ingiuntivo eseguita il 25.7.13.
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 347, 641, 645, c.p.c., per non aver la Corte d’appello ritenuto di applicare il principio, affermato in fattispecie analoga, afferente alla questione della produzione della copia notificata del decreto ingiuntivo la cui prova puo’ essere desunta anche dai documenti prodotti dalla controparte.
I due motivi, esaminabili congiuntamente poiche’ tra loro connessi, sono fondati. La verifica della tempestivita’ dell’opposizione al decreto ingiuntivo puo’ avvenire anche attraverso l’esame della copia notificata della citazione contenuta nel fascicolo della parte opposta, essendo applicabile l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata di tale provvedimento non e’ richiesta a pena di improcedibilita’ dell’opposizione medesima, stante la inapplicabilita’ ad essa, che non e’ mezzo d’impugnazione, della disciplina propria delle impugnazioni; l’osservanza del termine di decadenza fissato dall’articolo 641 c.p.c., quindi, puo’ essere dimostrata anche con i documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo (Cass., n. 16673/12).
Il collegio, pertanto, con la suddetta ordinanza interlocutoria, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo di secondo grado.
Da quest’ultimo fascicolo risulta l’atto d’iscrizione a ruolo del suddetto giudizio d’opposizione, in data 25.10.2013, recante l’indicazione della data di notificazione dell’atto di citazione del 17.10.13; l’atto d’opposizione al decreto ingiuntivo- documento dichiarato dal cancelliere conforme all’originale dell’atto inserito nel fascicolo di parte- recante il timbro riferito all’Ufficiale giudiziario, in data 17.10.13, che attesterebbe l’avvenuta consegna dell’atto per la relativa notifica.
Ora, la questione oggetto di causa si riassume, dunque, nella valutazione della valenza probatoria del predetto timbro e dell’atto d’iscrizione a ruolo (che indica, come detto, la medesima data di notificazione del 17.10.2013). Secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di notificazione il momento di perfezionamento per il notificante ai fini della tempestivita’ dell’impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione), e’ costituito dalla consegna dell’atto da notificarsi all’ufficiale giudiziario, la cui prova puo’ essere ricavata dal timbro, ancorche’ privo di sottoscrizione, da questi apposto sull’atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformita’ al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che egli deve tenere ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, articolo 116, comma 1, n. 1, fanno fede fino a querela di falso (Cass., SU, n. 14294/07; n. 3755/15; n. 13640/13).
Nel caso concreto, il timbro non e’ stato contestato (parte intimata non e’ costituita); pertanto, in applicazione del richiamato orientamento, la data del timbro, sebbene non sottoscritta, con l’indicazione del relativo numero cronologico dimostra la tempestivita’ dell’opposizione al decreto ingiuntivo, poiche’ da ritenere notificata in data 17.10.13, in quanto effettuata nel termine di 40 gg. dalla notificazione del decreto opposto (25.7.2013), considerata la sospensione feriale dei termini che, ratione temporis, aveva la durata di 1 mese e 45 gg. Invero, il Decreto Legge n. 132 del 2014, convertito nella L. n. 162 del 2014, ha modificato la L. n. 742 del 1969, articolo 1 riducendo il suddetto periodo di sospensione dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, con efficacia dal 2015; pertanto, alla data della suddetta notificazione, era in vigore la previgente versione del citato L. n. 742 del 1969, articolo 1.
Per quanto esposto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di L’Aquila, anche in ordine alle spese del grado di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del grado di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *