Opposizione al decreto di liquidazione del compenso emesso in favore del CTU

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 novembre 2022| n. 33615.

Opposizione al decreto di liquidazione del compenso emesso in favore del CTU

Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso emesso in favore del consulente tecnico d’ufficio sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali compreso il pubblico ministero e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l’obbligo di corrispondere detto compenso. Ne consegue che l’omessa notificazione del ricorso e del decreto di comparizione delle parti ad uno dei soggetti obbligati al pagamento determina la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio (Nel caso di specie, rilevato che l’opposizione proposta dal ricorrente, nominato consulente nell’ambito di un procedimento penale, era stata erroneamente notificata soltanto al ministero della Giustizia e non anche alle altre parti processuali, pur litisconsorti necessari, la Suprema Corte, dichiarata la nullità dell’intero procedimento, ha cassato l’ordinanza impugnata con rinvio al giudice dell’opposizione affinché questi disponga l’integrazione del contraddittorio previa verifica della cessazione del segreto sugli atti di indagine). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 12 aprile 2018, n. 9102; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 30 gennaio 2013, n. 2176; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 30 marzo 2006, n. 7528).

Ordinanza|15 novembre 2022| n. 33615. Opposizione al decreto di liquidazione del compenso emesso in favore del CTU

Data udienza 6 ottobre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Procedura civile – Ctu – Liquidazione del compenso – Determinazione del quantum – Dpr 115 del 2002 – Criteri – Difetto di notifica – Nullità del giudizio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. ROLFI Federico – Consigliere

Dott. AMATO Cristina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20667/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 04/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 6/10/2022 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta da (OMISSIS) avverso il decreto di liquidazione del 28/04/2016 da parte del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata per l’attivita’ svolta quale consulente nell’ambito del procedimento penale R.G. n. 2989/2010.
1.1. (OMISSIS) dedusse la non congruita’ del compenso liquidato nonche’ l’omessa liquidazione del compenso del coadiutore.
1.2. Il Tribunale di Torre Annunziata accolse per quanto di ragione l’opposizione e liquido’ al (OMISSIS) l’ulteriore importo di Euro 29.063,15, in ragione del 50% per aver svolto l’incarico con altro consulente.
2. Per la cassazione del provvedimento ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di due motivi.
3. Con ordinanza interlocutoria del 16/6/2022, il collegio ha disposto il rinnovo della notificazione al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
4. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.
4.1. In prossimita’ dell’udienza il ricorrente ha depositato memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ preliminare all’esame del ricorso il rilievo della nullita’ dell’ordinanza e dell’intero procedimento svoltosi innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari.
2. Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso emesso in favore del consulente tecnico d’ufficio sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali – compreso il pubblico ministero – e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali e’ posto l’obbligo di corrispondere detto compenso.
2.1. Ne consegue che l’omessa notificazione del ricorso e del decreto di comparizione delle parti ad uno dei soggetti obbligati al pagamento determina la nullita’ del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrita’ del contraddittorio.
2.2. La violazione delle norme sul litisconsorzio necessario non rilevata dal giudice dell’opposizione vizia, pertanto, il procedimento ed il giudice di legittimita’ deve disporre l’annullamento, anche d’ufficio, della pronuncia emessa con rinvio al Presidente del Tribunale, titolare della competenza funzionale in materia (Cassazione civile sez. II, 30/03/2006, n. 7528).
3. Si e’ anche affermato, con riguardo alla liquidazione del compenso ad ausiliario del Magistrato nominato in un procedimento penale, che, se il procedimento si trova in una fase in cui sussista il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto, pur comunicato al beneficiario e provvisoriamente esecutivo, non puo’ essere opposto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 170, occorrendo, a tal fine, che il segreto cessi, in modo da poter notificare il relativo ricorso di opposizione, oltre che al Ministero della Giustizia e al pubblico ministero, anche all’indagato o all’imputato (Cass. Civ. 12/04/2018, n. 9102; v. anche Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2176 del 2013).
4. Nel caso di specie, risulta che il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata aveva conferito a (OMISSIS) e ad altro professionista, l’incarico di consulenti nell’ambito del procedimento penale R.G. n. 2989/2010.
4.1. Ne consegue che, in caso di condanna, la pronuncia potrebbe avere riflessi nei confronti degli imputati o, in generale, nei confronti degli altri soggetti a carico dei quali e’ posto l’obbligo di corrispondere il compenso in via definitiva.
4.2. L’opposizione e’ stata quindi erroneamente notificata soltanto al Ministero della Giustizia e non anche alle altre parti processuali, che erano litisconsorti necessari.
5. L’ordinanza impugnata va, pertanto, cassata e va dichiarata la nullita’ dell’intero procedimento svoltosi innanzi al giudice dell’opposizione, ai sensi dell’articolo 383 c.p.c., comma 3, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, il quale provvedera’ a disporre l’integrazione del contraddittorio (previa verifica della cessazione del segreto sugli atti di indagine) e regolera’ anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione
dichiara la nullita’ dell’ordinanza impugnata e dell’intero procedimento e rimette la causa al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di altro Magistrato.

 

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