Opposizione all’esecuzione di coerede esclusivamente intimato

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|13 giugno 2022| n. 18977.

Opposizione all’esecuzione di coerede esclusivamente intimato

Nel caso in cui il coerede, intimato sulla base di titolo esecutivo formatosi nei confronti del “de cuius”, deduca, in sede di opposizione all’esecuzione, la sua qualità di coobbligato “pro quota”, evidenziando la presenza di altri coeredi, il precetto intimatogli per l’intero ammontare del credito è invalido per eccessività della somma intimata, dal momento che, essendo esclusa qualsivoglia relazione di solidarietà dei coeredi in ordine al pagamento dei debiti ereditari, il creditore è tenuto ad agire esecutivamente nei loro confronti in proporzione alle singole quote ereditarie.

Sentenza|13 giugno 2022| n. 18977. Opposizione all’esecuzione di coerede esclusivamente intimato

Data udienza 19 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Atto di precetto – Pagamento delle spese di lite – Opposizione all’esecuzione di coerede esclusivamente intimato – Insussistenza della violazione dell’art. 477 co. 1 c.p.c. – Qualificazione come opposizione agli atti esecutivi – Accoglimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

Dott. SPAZIANI Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28420/2019 R.G., proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo Studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato (OMISSIS), in virtu’ di procura in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 733/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 21 marzo 2019.
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19 maggio 2022 dal Consigliere Dott. Paolo SPAZIANI.

 

Opposizione all’esecuzione di coerede esclusivamente intimato

FATTI DI CAUSA

Il 15 marzo 2015 la (OMISSIS) s.p.a. notifico’ ad (OMISSIS), figlia ed erede di (OMISSIS), un atto di precetto con cui le intimava il pagamento della somma di Euro 5.407,00, pari alle spese processuali dovute dal suo genitore alla (OMISSIS) s.p.a., sulla base di una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Trani.
L’opposizione all’esecuzione, proposta dalla precettata, fu respinta dal medesimo tribunale e il gravame da essa interposto e’ stato in massima parte rigettato dalla Corte di appello di Bari, la quale, con sentenza del 21 marzo 2019, ha accolto solo la doglianza relativa alla eccessiva liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, che sono state rideterminate in misura inferiore, con compensazione di quelle di appello.
Avverso questa sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, cui non ha risposto l’intimata.
Fissata la pubblica udienza, il ricorso e’ stato trattato in Camera di consiglio, ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
Il Procuratore Generale, nella persona della Dott. Anna Maria Soldi, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.

 

 

Opposizione all’esecuzione di coerede esclusivamente intimato

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (“violazione dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., n. 4 e dell’articolo 477 c.p.c., comma 1”) (OMISSIS) denuncia omessa pronuncia in ordine al motivo di appello con cui aveva dedotto la violazione dell’articolo 477 c.p.c., comma 1, per non essere stato rispettato il termine di dieci giorni che deve intercorrere tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, nell’ipotesi in cui venga posto in esecuzione contro gli eredi il titolo ottenuto contro il defunto.
Evidenzia che ella aveva avuto conoscenza della sentenza emessa nei confronti del suo dante causa in data 11 marzo 2015 e che il precetto le era stato notificato il 15 marzo successivo, quando erano trascorsi solo quattro giorni dal momento in cui aveva assunto la predetta cognizione.
1.1. Il motivo non puo’ essere accolto.
Invero, l’opposizione fondata sulla nullita’ del precetto, per violazione dell’articolo 477 c.p.c., comma 1, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, e non gia’ come opposizione all’esecuzione, poiche’ e’ conseguenza di una irregolarita’ formale del procedimento seguito dal creditore, che ha disatteso un onere imposto a garanzia della legittimita’ dell’azione esecutiva nei confronti degli eredi del debitore, e non una condizione di esistenza del diritto ad agire in executivis (Cass. 14/07/2015, n. 14653).
Avendo natura di opposizione agli atti esecutivi (la decisione sulla quale e’ inappellabile), la doglianza di cui si lamenta la mancata disamina sarebbe stata comunque inammissibile nel giudizio di appello; pertanto, deve farsi applicazione del principio, assolutamente pacifico e consolidato, secondo il quale le esigenze, costituzionalmente rilevanti, di economia processuale e di ragionevole durata del processo escludono la cassazione con rinvio della sentenza impugnata allorche’, pur essendosi verificata un’omessa pronuncia su un motivo di appello, la questione di diritto con esso posta sarebbe risultata comunque infondata o inammissibile, sicche’ il dispositivo della sentenza medesima risulta conforme a diritto nel punto in cui ha disatteso il gravame in relazione al motivo non esaminato (Cass., Sez. U., 07/05/2019, n. 11933).

 

 

Opposizione all’esecuzione di coerede esclusivamente intimato

2. Con il secondo motivo (“violazione di legge articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (articolo 12 preleggi, articolo 112 c.p.c., articolo 115 c.p.c. e articolo 116 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., comma 4, articolo 157 c.p.c., comma 2”)), (OMISSIS) critica la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto che essa non avrebbe impugnato il capo di sentenza di primo grado con cui era stato dichiarato tardivo il rilievo in ordine all’illegale addebito dell’IVA sulle somme precettate.
Sulla premessa che la parte processuale vittoriosa, che ha la facolta’ di detrarre l’IVA relativa alle spese legali liquidate in sentenza, non potrebbe addebitarla alla parte soccombente che sia una persona fisica, la ricorrente evidenzia che ella aveva rilevato tale non addebitabilita’ con eccezione formulata al verbale della prima udienza utile successiva alla costituzione in giudizio di (OMISSIS) s.p.a., avvenuta alla prima udienza di comparizione, e aggiunge che aveva successivamente impugnato il capo della sentenza di primo grado con cui la sua eccezione era stata dichiarata tardiva. Sostiene, infine, che, in ogni caso, l’eccezione medesima sarebbe stata rilevabile anche d’ufficio.
2.1. Il motivo e’ inammissibile per manifesta infondatezza.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass., Sez. U., 23/07/2019, n. 19889; Cass., Sez. U., 21/09/2021, n. 25478; da ultimo, Cass. 22/03/2022, n. 9226), nelle opposizioni esecutive non e’ ammessa la formulazione di domande nuove, ne’ la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell’atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l’insussistenza del diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata.
La circostanza, evidenziata dalla ricorrente, che l’eccezione di illegale addebito dell’IVA sulla somma precettata fosse stata sollevata solo nel verbale d’udienza e non gia’ con l’atto introduttivo del giudizio di opposizione, rendeva, dunque, la stessa inammissibile, sicche’ correttamente il giudice di merito l’ha ritenuta tardiva.
3. Con il terzo motivo (“violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (articoli 112, 115, 116 c.p.c. e articolo 2714 c.c.”)) la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che ella non avesse contestato la circostanza che il cambio di denominazione della societa’ precettante da (OMISSIS) ad (OMISSIS) risalisse al 2007, ne’ che il mandato sull’appello conferito al difensore concernesse anche il precetto opposto.
Ricorda che, invece, con specifica eccezione (anche questa formulata a verbale d’udienza) ella aveva contestato il mancato deposito in copia conforme sia della procura notarile di conferimento dei poteri al procuratore generale che aveva sottoscritto la procura ad litem in favore del difensore costituito di (OMISSIS) s.p.a. (poi divenuta (OMISSIS) s.p.a), sia dell’atto notarile di fusione per incorporazione in base al quale (OMISSIS) s.p.a. era succeduta a (OMISSIS) s.p.a. nei rapporti giuridici ad essa facenti capo.
Sostiene che, in accoglimento di tale eccezione, la costituzione della compagnia avrebbe dovuto reputarsi inesistente, non essendo stata dimostrata la successione di (OMISSIS) s.p.a. a (OMISSIS) s.p.a. e non essendo stato provato “il regolare passaggio dei poteri dal legale rappresentante sino all’avvocato costituito in giudizio”, circostanza, tra l’altro, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
3.1. Anche questo motivo e’ inammissibile.

 

 

Opposizione all’esecuzione di coerede esclusivamente intimato

Esso, infatti, non si confronta con l’ulteriore ratio decidendi posta dalla Corte di merito a fondamento del rigetto della doglianza relativa alla mancata prova della successione tra le due societa’, fondata sul rilievo che si tratterebbe di un fatto notorio. L’omessa impugnazione di questa seconda ratio decidendi, giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sulla specifica doglianza, rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa all’altra, la quale, essendo passata in giudicato la ratio decidendi non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento, sul punto specifico, della sentenza (Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass. 06/07/2020, n. 13880; Cass. 14/08/2020, n. 17182).
4. Con il quarto motivo (“violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (articolo 2697 c.c.; articolo 112 c.p.c., articolo 115 c.p.c. e articolo 116 c.p.c.”)) la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto valido il precetto notificatole (per l’intero e non per la quota ereditaria) nella sua qualita’ di erede del debitore indicato nel titolo, sul presupposto che non fosse stata provata l’avvenuta accettazione dell’eredita’ da parte dei suoi fratelli al momento della notifica del precetto medesimo.
Deduce, in particolare, che la Corte di merito avrebbe omesso di attribuire rilievo alla circostanza, dedotta tra i motivi di opposizione, che gli altri chiamati all’eredita’ erano gia’ comproprietari della casa di abitazione del de cuius e che dopo la morte di costui (verificatasi il (OMISSIS)), in qualita’ di proprietari (benche’ non residenti) avevano posseduto l’immobile, facente parte dei beni ereditari, per un periodo di tre mesi; periodo che doveva ritenersi sufficiente, ai sensi dell’articolo 485 c.c., perche’ fossero considerati eredi al momento della notifica del precetto, avvenuta il 15 marzo 2015.
4.1. Questo motivo e’ fondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che la disposizione di cui all’articolo 754 c.c., secondo la quale gli eredi rispondono dei debiti del de cuius secondo il valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere, con esclusione di qualsivoglia relazione di solidarieta’ tra le rispettive obbligazioni (giusta il principio nomina et debita hereditaria ipso iure dividuntur), deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l’onere di indicare, al creditore, questa sua condizione di coobbligato passivo entro i limiti della propria quota, con la conseguenza che, integrando tale dichiarazione gli estremi dell’istituto processuale dell’eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l’intero (Cass. 05/08/1997, n. 7216; Cass. 12/07/2007, n. 15592; Cass. 31/03/2015, n. 6431).
Argomentando da tale principio, puo’ dunque affermarsi che, nell’ipotesi in cui questo onere sia osservato – come e’ accaduto nella fattispecie in esame, ove, opponendosi all’intimazione, (OMISSIS) aveva dedotto la sua condizione di coobbligata passiva, evidenziando la presenza di altri coeredi, tra i quali la societa’ precettante avrebbe dovuto suddividere l’importo preteso in base al titolo esecutivo ottenuto in confronto del de cuius, il precetto intimato al singolo coerede per l’intero ammontare del credito vantato verso il soggetto defunto deve ritenersi invalido per eccessivita’ della somma intimata, in quanto il creditore era tenuto ad agire esecutivamente in proporzione alle singole quote ereditarie.
Ne segue che la sentenza gravata va cassata in relazione a tale specifica censura.
5. Con il quinto motivo (“violazione dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., n. 4 e dell’articolo 477 c.p.c., comma 1”), la ricorrente denuncia omessa pronuncia in ordine alla doglianza con cui si era lamentato che la notifica del precetto non fosse stata preceduta dal necessario invito al pagamento bonario, cosi’ aggravandosi immotivatamente la sua posizione di debitrice.

 

 

Opposizione all’esecuzione di coerede esclusivamente intimato

Deduce che tale omissione, concretando una violazione dei principi di correttezza e buona fede, avrebbe dovuto condurre il giudice del merito ad annullare il precetto notificatole da (OMISSIS) s.p.a..
5.1. La manifesta infondatezza della questione di diritto sottesa alla censura in esame (atteso che la validita’ del precetto non e’ in alcun modo condizionata dalla necessita’ di un previo invito all’adempimento bonario) rende nuovamente applicabile il surrichiamato principio che esclude, in funzione della tutela delle esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, la cassazione della sentenza di appello, ove il vizio di omessa pronuncia cada su un motivo con cui e’ stata posta una questione infondata o inammissibile e il dispositivo della sentenza medesima risulti, pertanto, conforme a diritto nel punto in cui ha respinto l’impugnazione in ordine alla doglianza non esaminata.
6. Con il sesto ed ultimo motivo (“violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (articolo 91 c.p.c., comma 1 e articolo 92 c.p.c., comma 2, articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4”)), (OMISSIS) si duole della pronuncia sulle spese. Sostiene che il parziale accoglimento dell’appello avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a liquidare in suo favore le spese del secondo grado di giudizio.
6.1. Premesso che la cassazione della sentenza in dipendenza dell’accoglimento del quarto motivo travolge pure ogni statuizione sulle spese, va rilevato che, in se’ considerato, il motivo e’ manifestamente infondato.
Ferma restando la totale soccombenza della ricorrente in primo grado, l’accoglimento parziale dell’impugnazione ha determinato, quanto al grado di appello, una situazione di soccombenza reciproca che costituisce legittimo fondamento della statuizione di compensazione delle spese (articolo 92 c.p.c., comma 2), la quale appare, pertanto, perfettamente conforme a diritto.
7. In conclusione, deve essere accolto il quarto motivo di ricorso e rigettati gli altri; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che si uniformera’ agli enunciati principi, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimita’ (articolo 385 c.p.c., comma 3).

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso e rigetta gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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