Ordinanza di demolizione di opere abusive emessa in pendenza di condono edilizio

Consiglio di Stato, Sentenza|9 giugno 2022| n. 4720.

Ordinanza di demolizione di opere abusive emessa in pendenza di condono edilizio

E’ illegittima l’ordinanza di demolizione di opere abusive emessa in pendenza del termine o in presenza della già avvenuta presentazione della istanza di condono edilizio, poiché l’art. 44, comma primo, l. 28 febbraio 1985, n. 47 prevede che, in pendenza del termine per la presentazione di tali domande, tutti i procedimenti sanzionatori in materia edilizia sono sospesi.

Sentenza|9 giugno 2022| n. 4720. Ordinanza di demolizione di opere abusive emessa in pendenza di condono edilizio

Data udienza 26 maggio 2022

Integrale

Tag- parola chiave Abusi edilizi – Ordine di demolizione – Pendenza istanza di condono – Conseguenze – Art. 44, comma primo, l. 28 febbraio 1985, n. 47

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2302 del 2016, proposto da
Au. Mu., rappresentata e difesa dall’avvocato Al. Za. D’A., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fr. Ca.in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Do. Di Ru., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gi. Mi. in Roma, via (omissis);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina Sezione Prima, n. 00588/2015, resa tra le parti, concernente demolizione opere edilizie abusive – acquisizione al patrimonio comunale;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 maggio 2022 il Cons. Thomas Mathà e uditi per le parti l’avvocato Gr. Ti. Po. in sostituzione dell’avv. Al.do Za. D’A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Ordinanza di demolizione di opere abusive emessa in pendenza di condono edilizio

FATTO e DIRITTO

1. La presente controversia ha ad oggetto l’appello proposto nei confronti della sentenza n. 588 del 2015 del TAR Lazio, sede staccata di Latina, recante il rigetto dei ricorsi sub rg. n. 276/2013 e n. 80/2014, proposti dall’odierna parte appellante, rispettivamente, avverso l’ordinanza n. 32 del 22.1.2013, emessa dal Dirigente del V Settore Urbanistica e Edilizia del Comune di (omissis), con la quale si ordinava la demolizione di un manufatto a (omissis) (distinto in catasto al foglio (omissis), particella (omissis)), nonché contro l’ordinanza n. 423 del 15.11.2013, emessa dal Dirigente del V Settore Urbanistica e Edilizia del Comune di (omissis), con la quale si acquisiva al patrimonio comunale il suddetto manufatto e l’area di sedime.
2. Con il presente appello l’originaria ricorrente riproponeva le censure di primo grado criticando le argomentazioni del TAR, deducendo: i) erronea qualificazione dei presupposti del rigetto; l’ordinanza di demolizione sarebbe viziata in quanto il Comune di (omissis) non avrebbe ancora deciso la domanda di condono, che risulterebbe tutt’ora pendente, e quindi il TAR non avrebbe considerato la pacifica giurisprudenza che, in pendenza di una istanza di condono, ritiene che l’ingiunzione della demolizione sia illogica e contradditoria; ii) sarebbe inoltre errato che non si trattasse dello stesso manufatto in quanto difforme per successivi lavori di manutenzione; iii) il TAR avrebbe erroneamente accertato la legittimità dell’acquisizione gratuita dell’intero sedime e non solo della parte che riguarda il fabbricato.
3. Il Comune odierno appellato si costituiva in giudizio con mera clausola di stile chiedendo il rigetto dell’appello.
4. Alla pubblica udienza del 26 maggio 2022 la causa passava in decisione.
5. L’appello è fondato sotto l’assorbente profilo dedotto nell’ambito del primo ordine di rilievi.
6. Dall’analisi della documentazione versata in giudizio emerge che:
– Lu. Co. otteneva nel 1976 la concessione edilizia n. 34 per il restauro di un fabbricato; nel titolo non è indicata la particella (ma catastalmente può essere solo la particella (omissis), che successivamente veniva frazionata nelle particelle (omissis), e riunite successivamente nella p. (omissis));
– nel 1986 Ma. Ve. presentava al Comune di (omissis) una domanda di condono (26.7.1986, prot. 27113) per due fabbricati: a) la domanda “A” per una superficie di 50 m2, dove dalla domanda di condono non risulta la particella; b) la domanda “B” per una superficie di 48,05 m2 residenziale + 117,76 m2 non residenziale sulla particella (omissis);
– sempre nel 1986 Ma. Ve. donava la proprietà alle figlie An. e Ri. Co. (atto notaio Gu. Fu., rep. 21854, raccolta n. 8144 del 10.9.1986);
– nel 2001 An. Co. otteneva la concessione edilizia in sanatoria con atto n. 200/2001 per il fabbricato insistente sulla particella (omissis);
– nel 2007 gli immobili venivano venduti da An. e Ri. Co. a Au. Mu. (atto notaio Guido Fucillo, rep. 103053, raccolta n. 27594 del 16.3.2007);
– i provvedimenti gravati del 2013 del Comune di (omissis) hanno come oggetto il fabbricato di cui alla particella (omissis) (che è ubicata sotto la p. (omissis)), sulla quale (la domanda sub “A” dell’istanza di condono prot. 27113 del 1986) il Comune non si è effettivamente mai espresso;
– risulta quindi confermato che la domanda di condono del 1986 non ha avuto integrale risposta da parte dell’amministrazione, essendosi il Comune di (omissis) determinato solo su uno dei due fabbricati abusivi (riguardante la domanda “B”), mentre per il fabbricato di cui alla domanda “A” non è emerso nessun altro provvedimento adottato.
7. In materia, va ribadito il principio secondo cui è illegittima l’ordinanza di demolizione di opere abusive emessa in pendenza del termine o in presenza della già avvenuta presentazione della istanza di condono edilizio, poiché l’art. 44, comma primo, l. 28 febbraio 1985, n. 47 prevede che, in pendenza del termine per la presentazione di tali domande, tutti i procedimenti sanzionatori in materia edilizia sono sospesi (Cons. Stato sez. IV, n. 3230/2010).
8. Analogamente, l’art. 38 della legge 47/1985 prevede che la presentazione della domanda di condono sospende il procedimento per l’applicazione di sanzioni amministrative, con la conseguenza che, nella pendenza della definizione di tali domande, non può essere, tra l’altro, adottato alcun provvedimento di demolizione.
9. Appare quindi illegittima l’adozione dell’atto sanzionatorio in pendenza della domanda di condono, sulla scorta dei principi sopra riassunti. Dalla illegittimità dell’ordinanza di demolizione discende a cascata anche quella della successiva acquisizione del bene al patrimonio comunale.
Tra l’altro, quanto sostenuto dall’appellante trova anche conferma nella relazione di parte dell’ing. Se. del 22 febbraio 2016, che rappresenta prova al riguardo soprattutto perché non contestata dal Comun appellato
10. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello è pertanto fondato e va accolto in merito al profilo assorbente indicato, con conseguente, in riforma della sentenza impugnata, accoglimento dei ricorsi di primo grado e annullamento degli atti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, con particolare riferimento alla delibazione definitiva del condono ed alle eventuali ricadute di carattere sanzionatorio.
11. La definizione delle spese di lite segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie i ricorsi di primo grado e annulla gli atti ivi impugnati.
CondAn. il Comune di (omissis) alla refusione delle spese di lite dell’appellante per il doppio grado di giudizio, che liquida in 6.000 Euro (seimila) oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe – Presidente
Alessandro Maggio – Consigliere
Stefano Toschei – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere
Thomas Mathà – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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