Ove un condomino convenuto in un giudizio di rivendica di un bene comune proponga un’eccezione riconvenzionale di usucapione

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 17 aprile 2019, n. 10745.

La massima estrapolata:

In tema di condominio negli edifici, ove un condomino convenuto in un giudizio di rivendica di un bene comune proponga un’eccezione riconvenzionale di usucapione, al fine limitato di paralizzare la pretesa avversaria, non si configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario in relazione ai restanti comproprietari, risolvendosi detta eccezione, che pur amplia il “thema decidendum”, in un accertamento “incidenter tantum”, destinato a valere soltanto fra le parti. Invece, in caso di domanda riconvenzionale di usucapione, il contraddittorio va esteso a tutti i condòmini perché l’azione è diretta ad ottenere un effetto di giudicato esteso a questi ultimi.

Ordinanza 17 aprile 2019, n. 10745

Data udienza 14 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24226-2014 proposto da:
L’Avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa da se stessa anche della Dott.ssa (OMISSIS), entrambe eredi del padre (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1850/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2018 dal Dott. Consigliere ROSSANA GIANNACCARI;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TRONCONE FULVIO, conclude per l’inammissibilita’ del primo motivo;
l’infondatezza del secondo e quinto motivo;
l’inammissibilita’ o, comunque, l’infondatezza del terzo, quarto e sesto motivo.

FATTI DI CAUSA

Il processo trae origine dalla domanda proposta da (OMISSIS), cui ha aderito l’interventore (OMISSIS), con la quale si lamentava l’occupazione del larganeo comune da parte di (OMISSIS), nonche’ l’utilizzo arbitrario delle parti comuni del fabbricato, con conseguente lesione del decoro architettonico. Con separato atto di citazione, (OMISSIS) introduceva altro giudizio nei confronti di (OMISSIS), lamentando l’occupazione del medesimo spazio condominiale attraverso l’installazione di vasi, piante e paletti.
Disposta la riunione ed espletata prova per testi, il Tribunale di Ariano Iripino condannava (OMISSIS) alla rimozione del manufatto in struttura metallica e (OMISSIS) alla rimozione dei paletti, vasi e piante, rigettando la domanda risarcitoria.
Veniva proposto appello principale da (OMISSIS) ed appello incidentale da (OMISSIS); il giudizio, proseguito da (OMISSIS), amministratore di sostegno dell’appellante, si concludeva con sentenza del Tribunale di Napoli del 28.4.2014, che, per quel che ancora rileva nel giudizio di legittimita’, rigettava l’appello principale.
La corte territoriale qualificava la domanda proposta da (OMISSIS) come azione a tutela dei beni comuni, ai sensi dell’articolo 1102 c.c. e articolo 1120 c.c., comma 2, disattendendo la qualificazione della domanda come azione di rivendica, effettuata dal primo giudice, con la conseguenza che riteneva attenuato in capo all’attore l’onere probatorio in ordine alla proprieta’ del bene.
Tanto premesso, accertava che l’atto di donazione dell’1.7.1974, con il quale il comune dante causa trasferiva ai figli (OMISSIS) e (OMISSIS) la nuda proprieta’ degli appartamenti e dei locali posti al piano terra, aveva escluso la proprieta’ esclusiva della porzione antistante l’immobile donato.
Sulla base dell’articolo 1117 c.c., il larganeo, esterno al fabbricato, costituiva bene comune, tanto che lo stesso (OMISSIS) aveva agito nei confronti di (OMISSIS), deducendo la natura comune del bene, per chiedere la rimozione dei vasi e delle piante illegittimamente apposte.
La mappa catastale del 1971 confermava la natura del larganeo quale pertinenza del fabbricato, mentre l’indicazione dei confini non appariva un elemento decisivo per la prova della proprieta’ esclusiva; non era ravvisabile, nemmeno, la natura di bene pertinenza; in assenza di prova che lo spazio antistante al bar fosse funzionalmente destinato al servizio del bene principale. Quanto all’eccezione di usucapione, la corte rilevava la carenza di prova in ordine all’interversio possessionis in relazione al locale a piano terra adibito a bar, che (OMISSIS) conduceva in locazione, giusto atto di transazione stipulata con il padre del 2.5.1979.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), in qualita’ di amministratore di sostegno di (OMISSIS), sulla base di sei motivi.
Con atto depositato il 24.7.2018 hanno depositato comparsa di intervento (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di eredi di (OMISSIS).
Hanno resistito, con distinti controricorsi, (OMISSIS) e (OMISSIS).
Il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Fulvio Troncone ha chiesto il rigetto del ricorso.
In prossimita’ dell’udienza, (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli articoli 24 e 111 Cost., e articoli 99 e 101 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 181 e 309 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 e la nullita’ della sentenza, ex articolo 360 c.p.c., n. 4 per violazione del contraddittorio, per avere il Tribunale omesso di comunicare il rinvio d’ufficio dell’udienza, per astensione del foro, senza dare avviso alle parti e per avere escusso i testi di controparte, all’udienza di rinvio, in assenza del difensore del ricorrente.
Il motivo non e’ fondato, ma la motivazione deve essere corretta ex articolo 384 c.p.c.
E’ erronea l’affermazione della corte territoriale, secondo cui “non sussiste alcuna violazione del contraddittorio perche’ il rinvio all’udienza del 18.1.2006 e’ stato disposto per astensione del foro, sicche’ non vi era necessita’ di alcuna comunicazione”, non essendo rilevante il motivo per il quale era stato disposto il rinvio d’ufficio.
La garanzia del contraddittorio, espressione del giusto processo, deve essere garantita, consentendo alle parti di conoscere gli eventi del processo, avvenuti fuori udienza, come l’anticipazione ed il differimento dell’udienza, in modo da assicurare l’esercizio effettivo del diritto di difesa, sicche’ costituisce causa di nullita’ l’omessa comunicazione dello spostamento d’ufficio dell’udienza al procuratore costituito per violazione del contraddittorio, salvo che non sia sanata dalla sua comparizione all’udienza di rinvio (Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, n. 17847; Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2016, n. 2692Cass. Civ., sez. 03, del 10/03/2009, n. 5758; Cass. Civ., sez. 03, del 02/04/2009, n. 8002).
Pur tuttavia, i vizi dell’attivita’ del giudice che possano comportare la nullita’ della sentenza o del procedimento, rilevanti ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non sono posti a tutela di un interesse all’astratta regolarita’ dell’attivita’ giudiziaria, ma a garanzia dell’eliminazione dell’effettivo pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato error in procedendo, con conseguente onere dell’impugnante di indicare il pregiudizio confreto arrecatogli dall’invocata nullita’ processuale (Cassazione civile sez. VI, 09/07/2014, n. 15676; Cassazione civile sez. III, 12/09/2011, n. 18635).
Nella specie, il ricorrente si e’ limitato a dedurre il vizio processuale, senza indicare il pregiudizio derivante dal vizio processuale, omettendo di riportare le circostanze su cui avrebbero deposto i testi e l’incidenza della prova testimoniale sulla sua difesa.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione articoli 1102, 1120 e 948 c.c., e articolo 102 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 e la nullita’ della sentenza, ex articoli 102, 159 e 161 c.p.c. e articolo 360 c.p.c., n. 4, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, in relazione sia alla domanda di (OMISSIS), avente ad oggetto la rivendica del bene comune, sia in relazione all’eccezione riconvenzionale di usucapione di bene comune proposta da (OMISSIS).
Il motivo non e’ fondato.
(OMISSIS), in qualita’ di comproprietario, era legittimato ad agire per la tutela di un bene comune e non aveva necessita’ di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri condomini.
Quanto all’eccezione di usucapione, svolta dal convenuto, la corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte, secondo cui, in caso di eccezione riconvenzionale di usucapione, non sussiste l’obbligo di integrare il contraddittorio, posto che detta eccezione, pur ampliando il thema decidendum, si risolve in un accertamento incidenter tantum, destinato ad esplicare efficacia soltanto tra le parti (Cassazione civile sez. II, 22/02/2013, n. 4624). Diversamente, in caso di domanda riconvenzionale di usucapione, il contraddittorio va esteso a tutti i condomini in quanto l’azione e’ diretta a conseguire la dichiarazione di proprieta’ esclusiva del bene in favore di una parte, con effetti di giudicato estesi a tutti i condomini, che, pertanto, ricevono un evidente pregiudizio.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 832 c.c., dell’articolo 42 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 per avere la corte territoriale escluso la proprieta’ esclusiva del larganeo, errando nell’interpretazione dell’atto di donazione dell’1.6.1974, con il quale il comune dante causa trasferiva al ricorrente il locale piano terra comprendente anche il terraneo, giusta indicazione del confine contenuto nel titolo.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1117 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non avere la corte territoriale qualificato il larganeo come pertinenza del locale a piano terra oggetto di donazione, essendo destinato all’uso esclusivo e al godimento del locale de quo.
Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 342 e 343 c.p.c., dell’articolo 922 c.c. e dell’articolo 24 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere la corte territoriale qualificato la domanda proposta da (OMISSIS) come azione ex articolo 1102 c.c. e articolo 1120 c.c., nonostante la diversa qualificazione giuridica attribuita dal giudice di primo grado, non espressamente impugnata, sulla quale si sarebbe, pertanto, formato il giudicato interno. Dall’esistenza di un giudicato sulla qualificazione giuridica della domanda come azione di rivendica discenderebbe l’onere piu’ rigoroso della prova della proprieta’, che nella specie, non sarebbe stato assolto.
Con il sesto motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1140, 1141, 1158, 2967 342 e 343 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere la corte territoriale ritenuto che (OMISSIS) fosse detentore qualificato del locale antistante al bar, nonostante il larganeo non fosse di sua esclusiva proprieta’ e nonostante avesse esercitato il possesso sul bene uti dominus, erigendo una struttura di alluminio e collocandovi sedie, tavolini e piante.
I motivi, da esaminare congiuntamente, non sono fondati.
Osserva il Collegio che, in conformita’ al consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tanto e’ possibile affermare l’illegittimita’ della modificazione, da parte del giudice d’appello, della qualificazione giuridica della domanda fatta propria dal primo giudice (per la violazione del giudicato interno formatosi in ragione dell’omessa impugnazione sul punto dell’interessato), in quanto detta modificazione della qualificazione giuridica della domanda abbia condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito (Cassazione civile sez. VI, 01/06/2018, n. 14077, Cass. Civ. Sez. II, 01/08/2013, n. 18427).
Il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice all’azione, quando detta qualificazione abbia condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di proporre specifica impugnazione sul punto e non invece quando la qualificazione giuridica della domanda non abbia comportato alcun accertamento dei fatti incompatibile con la differente prospettazione (Cassazione civile sez. III, 20/03/2017, n. 7050).
Nel caso di specie, la diversa qualificazione giuridica della domanda da parte del giudice d’appello non ha determinato alcun condizionamento sull’impostazione e la definizione dell’indagine di merito, essendo rimasti i fatti di causa pacificamente acclarati e non modificati, con la conseguente legittima esplicazione del potere, anche del giudice d’appello, di dar corso alle proprie prerogative di libera qualificazione giuridica dei fatti dedotti in giudizio dalle parti.
L’accertamento dei fatti di causa riguardava la verifica della proprieta’ comune del larganeo, essendone stata dedotta l’illegittima occupazione e la lesione del decoro architettonico.
Tanto premesso, il giudice d’appello, con accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimita’ ha ritenuto che il larganeo rientrasse nel novero dei beni condominiali ex articolo 1117 c.c., essendo destinato a consentire l’accesso sia al fabbricato che ai locali terranei e a dare aria e luce all’edificio. L’atto di donazione dell’1.7.1974, con il quale il comune dante causa trasferiva ai figli (OMISSIS) e (OMISSIS) la nuda proprieta’ degli appartamenti e dei locali posti al piano terra escludeva il larganeo, oggetto di causa. Dall’esame dell’atto, il giudice d’appello, ha tratto il convincimento che il donante non avesse intenzione di frazionare l’area e di attribuire a (OMISSIS) la proprieta’ esclusiva della porzione antistante l’immobile donato.
La corte territoriale ha, quindi, accertato, sulla base dell’esame del titolo di proprieta’, che il convenuto non aveva superato la presunzione di comunione, attraverso la prova dell’esistenza di un titolo dal quale risultasse la proprieta’ esclusiva.
Alla luce di tale interpretazione, non specificamente censurata, la corte non ha ritenuto decisiva la circostanza che nell’atto di donazione si facesse riferimento a (OMISSIS), che era uno dei confini del locale oggetto della donazione, trattandosi di elemento non univoco, atteso che (OMISSIS) era anche uno dei confini del larganeo.
Parimenti, il giudice d’appello ha escluso la natura pertinenziale dello spazio antistante, non rinvenendo una destinazione dell’area al servizio del bar.
Ulteriori elementi a sostegno della natura condominiale del bene venivano ricavati dai dati contenuti nella mappa catastale, dai quali si evinceva che detta area era aggraffata al fabbricato e non al locale bar, nonche’ dalla stessa posizione difensiva del convenuto (OMISSIS), che, con separato giudizio, aveva agito nei confronti di (OMISSIS), deducendo la natura comune del bene, per chiedere la rimozione dei vasi e delle piante illegittimamente apposte.
Si tratta di circostanze di fatto, che, esaminate unitariamente al titolo di proprieta’, hanno costituito elementi di prova per corroborare il convincimento del giudice di merito in ordine alla natura condominiale del larganeo.
Anche l’assenza di prova dell’interversio possessionis, in relazione al locale bar condotto dal ricorrente, attiene ad apprezzamenti di fatto svolti dal giudice di merito, insindacabili in sede di legittimita’.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in Euro 3400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge e spese generali al 15%.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *