Pagamento di una somma in favore di soggetto non legittimato

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 settembre 2022| n. 26866.

Pagamento di una somma in favore di soggetto non legittimato

Nel caso di pagamento di una somma in favore di soggetto non legittimato, non concorre ad individuare il livello di diligenza qualificata, esigibile da Poste Italiane ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., la raccomandazione ABI contenuta nella circolare del 7 maggio 2001 (che prescrive l’identificazione del beneficiario del pagamento attraverso due documenti muniti di fotografia), dal momento che alla stessa non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, né tale regola prudenziale di condotta si rinviene negli “standards” valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall’ordinamento positivo, posto che l’attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d’identità personale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto correttamente osservati, da parte di Poste Italiane, gli obblighi di diligenza finalizzati all’identificazione del destinatario di un bonifico domiciliato, sul presupposto che la clausola delle condizioni generali della convenzione intercorsa col cliente ordinante, che faceva riferimento – al plurale – ai “documenti di riconoscimento” presentati dal beneficiario, dovesse essere interpretata non già nel senso dell’obbligo, per quest’ultimo, di esibire due documenti, bensì in quello di escludere la necessità di presentazione di uno specifico documento d’identificazione).

Ordinanza|13 settembre 2022| n. 26866. Pagamento di una somma in favore di soggetto non legittimato

Data udienza 4 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto di conto corrente – Inadempimento contrattuale – Articolo 1189 cc – Bonifico domiciliato – Pagamento di una somma in favore di soggetto non legittimato – Incasso da soggetto diverso dal beneficiario – Risarcimento danni – Presupposti – Regio decreto 1736 del 1933 – Criteri – Articolo 12 disposizioni preleggi cc – Responsabilità del banchiere domiciliatario – Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 12477 del 2018 – Diligenza qualificata – Articoli 1175 e 1218 cc – Onere della prova – Articoli 1176 e 2697 cc – Motivazione del giudice di merito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22730/2021 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’Area Legale Territoriale Centro di (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 333/2021 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il 31/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Stefano Giaime GUIZZI.

Pagamento di una somma in favore di soggetto non legittimato

RITENUTO IN FATTO

– che la societa’ (OMISSIS) S.p.a. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 333/21, del 31 maggio 2021, del Tribunale di Trieste, che – accogliendo il gravame esperito dalla societa’ (OMISSIS) S.p.a. avverso la sentenza n. 322/19, del 12 giugno 2019, del Giudice di pace di Trieste – ne ha rigettato la domanda di risarcimento danni da inadempimento contrattuale;
– che, in punto di fatto, la ricorrente riferisce di aver adito il Giudice di pace di Trieste, lamentando l’inadempimento, da parte di (OMISSIS), di un contratto di conto corrente bancario;
– che, in particolare, l’allora attrice deduceva di aver disposto un pagamento in favore di una persona fisica (a titolo di risarcimento del danno), a tal scopo fruendo del servizio contrattuale – offerto dalla societa’ convenuta – di c.d. “bonifico domiciliato”, constatando, pero’, in seguito, che (OMISSIS) aveva pagato la somma bonificata non nelle mani del soggetto indicato da essa correntista, bensi’ in favore di un terzo rimasto sconosciuto, tanto che essa (OMISSIS) era stata costretta a pagare, nuovamente, il legittimo destinatario dell’importo;
– che il giudice di prime cure accoglieva la domanda, condannando (OMISSIS) al pagamento, in favore di (OMISSIS), di Euro 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
– che esperito gravame dalla convenuta soccombente il giudice di appello lo accoglieva;
– che il secondo giudice, nel premettere che “il bonifico domiciliato di (OMISSIS) e’ frutto di una convenzione tra cliente e societa’, che consente al primo di effettuare pagamenti in contanti su tutto il territorio nazionale, anche a favore di chi non ha un conto corrente postale”, ha ricostruito lo stesso alla stregua di una “delegazione di pagamento (che non puo’ “circolare” perche’ non cartolarizzata) che prevede l’esatta individuazione del beneficiario il quale, oltre ad essere identificato con dati anagrafici, e’ anche a conoscenza della password da declinare per ottenere il pagamento della somma”;
– che, cio’ premesso, e non senza anche rilevare che “l’assetto contrattuale vigente tra le parti determina una deroga alla disciplina generale dettata dall’articolo 1189 c.c., che, in tema di obbligazioni, dispone la liberazione del debitore adempiente in buona fede in favore del creditore apparente” (e cio’ in quanto, nella specie, “il mandatario che abbia effettuato il pagamento in favore di persona diversa dal legittimato non e’ liberato dalla propria obbligazione, dovendo dimostrare la diligenza nell’adempimento”), il Tribunale triestino ha ritenuto che fosse ” (OMISSIS) il contraente onerato di dimostrare o di aver pagato alla persona fisica del reale beneficiario”, oppure “a persona che apparisse tale”;
– che tale ultima prova, in particolare, il giudice di appello ha ritenuto raggiunta sul rilievo che l’appellante (OMISSIS) si fosse “attenuta alle istruzioni ricevute”, in particolare “avendo espletato con diligenza gli obblighi sulla stessa incombenti per la identificazione del soggetto beneficiario del pagamento”, cosi operando “nel rispetto delle condizioni generali di contratto”;
– che tali istruzioni – ha sottolineato il secondo giudice stabilivano che (OMISSIS), nella sua “qualita’ di delegata al pagamento”, fosse “tenuta a identificare il beneficiario, riscontrando la concordanza dei dati anagrafici contenuti nella disposizione telematica con quelli riportati sui documenti di riconoscimento presentati dal beneficiario per la riscossione”, e che il beneficiario dovesse “comunicare”, al momento della richiesta di pagamento, “il proprio codice fiscale e l’eventuale parola chiave fornitagli dall’ordinante”, essendo inibito a (OMISSIS) di procedere al pagamento solo “qualora il codice fiscale e l’eventuale parola chiave comunicata dal beneficiario” non coincidessero “con quelli presenti nel flusso del mandato elettronico”;
– che il Tribunale di Trieste, in particolare, rilevava che, nella quietanza di pagamento, (OMISSIS) “ha riportato non solo gli estremi della carta di identita’ esibita, ma anche il codice fiscale del soggetto presentatosi all’incasso”, risultato “identico a quello comunicato nell’ordine di bonifico da (OMISSIS)”;
– che la sentenza impugnata, inoltre, dava atto della circostanza che (OMISSIS) “ha anche acquisito copia del documento d’identita’” presentato dal (supposto) beneficiario, rilevando, infine, come esso apparisse, “prima facie non abnorme”;
– che avverso la sentenza del Tribunale triestino ricorre per cassazione la (OMISSIS) sulla base – come detto – di due motivi;
– che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1) (recte: 3)), – violazione e falsa applicazione del Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, articolo 43, comma 2, e dell’articolo 12 preleggi:
– che si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la possibilita’ di applicare, in via analogica, alla presente fattispecie, ovvero quella del “bonifico domiciliato”, la disciplina prevista per l’assegno bancario, e cio’ ad onta – sottolinea la ricorrente – di “evidenti tratti di somiglianza”;
– che, invero, la “differenza costituita dal fatto che il diritto del beneficiario dell’assegno e’ incorporato nella chartula” risulta essere progressivamente venuta meno, atteso che “il regime di circolazione attenuata assunto dall’assegno non trasferibile in ragione dei reiterati interventi del legislatore in materia di tracciabilita’ e controllo dei redditi e dei flussi finanziari, ha probabilmente eroso il proprium legato alla sua natura di titolo di credito”;
– che, pertanto, in applicazione della norma suddetta nell’interpretazione datane dalle Sezioni Unite di questa Corte (e’ citata Cass. Sez. Un., sent. 21 maggio 2018, n. 12477) – “il banchiere giratario per l’incasso di un assegno risponde del pagamento se paga il titolo a persona diversa dal prenditore”, avendo “la possibilita’ di liberarsi dalla responsabilita’, che non ha natura oggettiva, dimostrando di aver adottato lo standard di diligenza qualificata adeguata ex articolo 1176 c.c., comma 2”;
– che il secondo motivo denuncia – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione o falsa applicazione degli articoli 1362, 1366 e 1370 c.c., nonche’ degli articoli 1218, 1175 c.c. e articolo 1176 c.c., comma 2, oltre che dell’articolo 2697 c.c. e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 35, comma 2, “in tema di individuazione del contenuto del contratto concluso tra le parti e in tema di regime della prova liberatoria dell’inadempimento gravante sul debitore relativamente al grado di diligenza richiesto ed alla non imputabilita’ dell’impossibilita’ della prestazione”, oltre che in “tema della falsita’ materiale ictu oculi riconoscibile del documento di identita’”;
– che si censura la sentenza impugnata in quanto avrebbe “irrazionalmente e contraddittoriamente” escluso “la responsabilita’ della Banca, assumendo che la sua condotta sarebbe stata “sufficientemente diligente””;

Pagamento di una somma in favore di soggetto non legittimato

– che si censura il ragionamento con cui il giudice di appello e’ pervenuto a tale conclusione, relativa alla “sufficiente” diligenza di (OMISSIS), avendo inteso la stessa quale “prodotto” – assume la ricorrente – “tra una omissione che si ascrive al cliente/creditore, il quale avrebbe potuto impartire “ulteriori istruzioni” alla Banca al fine di consentirle di dare esecuzione al bonifico domiciliato con piu’ elevato standard di sicurezza” e “l’adeguato sforzo organizzativo riconosciuto all’operatore bancario, che ha pagato a chi avrebbe “mostrato un documento di identita’ con le generalita’ del beneficiario””;
– che, quanto in particolare al primo profilo, ovvero alla supposta “possibilita’”, per (OMISSIS), di allegare alla richiesta di bonifico domiciliato “ulteriori istruzioni”, utili a identificare il destinatario del pagamento, la ricorrente evidenzia come siffatta circostanza non possa ritenersi “storicamente” vera;
– che, difatti, “nel flusso telematico il cliente non poteva inserire altri dati, perche’ la piattaforma informatica apprestata da (OMISSIS) non lo permetteva”;
– che, inoltre, il medesimo argomento – si duole sempre (OMISSIS) – “non e’ giuridicamente e astrattamente condivisibile ove solo si consideri che e’ proprio (e solo) (OMISSIS), ai fini dell’esecuzione del bonifico domiciliato cui essa deve provvedere, a stabilire lo standard di informazioni richieste al suo cliente”;
– che, pertanto, una volta attivata telematicamente la richiesta di bonifico domiciliato con l’indicazione dei dati necessari secondo le prescrizioni della piattaforma delle (OMISSIS) – a identificare, senza possibilita’ di dubbio, il beneficiario del pagamento, si e’ ovviamente concluso il contratto che (OMISSIS) era chiamata a eseguire, dando corso non solo alla prestazione centrale (il pagamento al beneficiario) ma anche alle obbligazioni preparatorie, connesse e inerenti, e tra esse, prima tra tutte, la verifica della coincidenza effettiva tra soggetto indicato dal disponente e soggetto presente allo sportello per la riscossione della somma bonificata;

Pagamento di una somma in favore di soggetto non legittimato

– che nell’adempimento di siffatta specifica obbligazione (OMISSIS) era tenuta a muoversi nel perimetro di quanto pattuito, sicche’ il “quomodo” del suo sforzo diligente avrebbe dovuto conformarsi allo standard proprio della sua preminente funzione sociale ed economica, attestandosi nel livello piu’ elevato previsto dell’articolo 1176 c.c., comma 2;
– che, tuttavia, il giudice di appello avrebbe “pretermesso la grave questione relativa alla identificazione del soggetto che ha incassato il bonifico domiciliato nonche’ quella strettamente connessa, ma in larga parte autonoma, della mancanza agli atti del processo di una copia adeguatamente leggibile dei documenti di identita’ da quegli (asseritamente) mostrati allo sportello bancario”;
– che tale punto “decisivo” presenterebbe, secondo la ricorrente, una “triplice conformazione”;
– che, in primo luogo, la sentenza impugnata e’ censurata nella parte in cui afferma che, ai fini dell’identificazione del prenditore allo sportello, sarebbe sufficiente, in conformita’ agli standard sociali applicabili al caso di specie, la presentazione di un solo documento, non concorrendo, invece, a individuare il livello di diligenza qualificata richiesta la raccomandazione ABI formulata con la circolare n. LG003005 del 7 maggio 2001, che suggerisce agli operatori bancari di identificare il prenditore di un assegno non trasferibile mediante due documenti;
– che, in secondo luogo, la decisione del giudice di appello avrebbe disatteso le condizioni contrattuali, relative al procedimento di identificazione del prenditore, le quali prevedevano il confronto tra i dati anagrafici contenuti nella richiesta telematica effettuata dal cliente a (OMISSIS) (richiesta che l’operatore postale scrutina allo sportello direttamente a video) e quelli contenuti “nei documenti di riconoscimento presentati” dal beneficiario;
– che, pertanto, dovendo trattasi – letteralmente – di documenti, e non di uno soltanto, il Tribunale di Trieste avrebbe operato un’interpretazione del contratto in spregio ai canoni dell’ermeneutica contrattuale;
– che, in terzo luogo, sarebbe – secondo la ricorrente – non discutibile che (OMISSIS) “non abbia fornito la prova dell’identificazione del prenditore della somma”, essendo, quindi, assente “la prova sia dello sforzo specificamente diligente ex articolo 1176 c.c., comma 2”, sia “dell’esatto adempimento del programma contrattuale ex articolo 1218 c.c.”;
– che, in sostanza, si denuncia “la mancanza, agli atti del processo, della copia leggibile dei documenti che (OMISSIS) avrebbe dovuto esaminare ai fini dell’identificazione del percettore del pagamento”, giacche’ l’allora convenuta, sebbene avesse “allegato in punto di domanda di aver identificato il prenditore della somma”, in realta’, “pur essendovi onerata, non ha prodotto alcuna prova costituita idonea di tale fatto, ne’ ha articolato una prova costituenda idonea a dimostrare la circostanza”;
– che, pertanto, il Tribunale triestino “ha totalmente obliterato la questione, assolutamente decisiva e assorbente ai fini della soluzione del caso”;
– che, difatti, non essendo “stata versata agli atti del processo una copia leggibile dei documenti di identita’ del percettore della somma, non e’ ontologicamente nemmeno prefigurabile in astratto” – secondo la ricorrente – “la dimostrazione dell’adempimento dell’obbligo di identificazione, in particolare della verifica della coincidenza tra i dati anagrafici riportati nei documenti presentati allo sportello e le indicazioni inserite dal richiedente il bonifico nel “flusso informatico” digitato nella piattaforma di (OMISSIS)”;
– che, difatti, la copia del documento di identita’, prodotto da (OMISSIS), risulta – nel “retro” – illeggibile, cio’ che impedisce di evincere il Comune emittente, l’intestatario e la data di scadenza;

Pagamento di una somma in favore di soggetto non legittimato

– che, pertanto, il giudice di appello, per sostenere un ragionamento che la ricorrente indica come “pregiudizialista e consequenzialista”, ha ritenuto di superare la descritta criticita’ introducendo “un canone di comportamento, quello del documento falso in modo “non abnorme””, che non e’ consono “rispetto al livello di diligenza specifica richiesta all’argentarius, che se non e’ tenuto a verificare l’autenticita’ di un documento ricorrendo a strumenti specifici o di elevata tecnologia, di sicuro e’ chiamato a intercettare col colpo d’occhio esperto eventuali falsificazioni materiali”;
– che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, (OMISSIS), chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio per il 4 maggio 2022;
– che ha presentato memoria la ricorrente.

Pagamento di una somma in favore di soggetto non legittimato

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va rigettato;
– che ritiene, infatti, questo collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dalla ricorrente nella memoria ex articolo 380-bis c.p.c., comma 2;
– che il primo motivo – che censura la sentenza impugnata per la mancata applicazione analogica del Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, articolo 43, comma 2, e’ inammissibile, non cogliendo l’effettiva “ratio decidendi” della sentenza impugnata;
– che il Tribunale di Trieste – sebbene effettivamente affermi che “alla fattispecie non possono essere estesi in via automatica”, come invece ritenuto dal giudice di prime cure, “i principi contenuti nella disposizione del Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, articolo 43, comma 2, dettati per l’assegno circolare in forza del richiamo contenuto nel successivo articolo 86” – non solo inquadra la fattispecie in esame entro il modello della responsabilita’ contrattuale, ma afferma di volere “delinearne i contorni” secondo “l’intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 12477 del 2018, sotto il profilo della ripartizione dell’onere della prova” (pronuncia che ha interessato, appunto, il tema della distribuzione degli oneri probatori, ai sensi della norma summenzionata, in relazione alla responsabilita’ della banca negoziatrice per il danno derivato, a causa di errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo, dal pagamento dell’assegno bancario);
– che il Tribunale triestino, pertanto, ha ritenuto che fosse ” (OMISSIS) il contraente onerato di dimostrare o di aver pagato alla persona fisica del reale beneficiario”, oppure, oppure “a persona che apparisse tale”;
– che, d’altra parte, e’ la stessa ricorrente che finisce con l’ammettere il carattere puramente “accademico” della censura, non solo (e non tanto) affermando che il presente caso, nel suo ((carattere di novita’”, stimola “la curiosita’ dogmatica” dell’interprete, ma soprattutto riconoscendo che, neppure con l’applicazione della disciplina generale di cui all’articolo 1218 c.c. “muterebbe (…) il regime della responsabilita’ della Banca, del riparto dell’onere della prova nonche’ della incidenza del criterio della diligenza qualificata ex articolo 1176 c.c., comma 2, ai fini della valutazione della esattezza dell’adempimento nel caso in discussione”;

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– che il secondo motivo – il quale si articola, come sopra illustrato, in piu’ censure – non merita accoglimento;
– che esso, peraltro, e’ ammissibile, diversamente da quanto eccepito dalla controricorrente (OMISSIS), nella parte in cui deduce violazione dell’articolo 1176 c.c., comma 2;
– che questa Corte puo’, infatti, sindacare l’applicazione della norma “elastica” di cui all’articolo 1176 c.c., comma 2, in particolare censurando l’operato del giudice di merito che, nel valutare la diligenza del debitore, “disattenda il principio che impone la valutazione della concreta incidenza dell’inadempimento sulla funzionalita’ del rapporto, parametrato al diffuso standard valutativo, come tale sorretto dai principi costituzionali e dagli altri principi dell’ordinamento positivo” (da ultimo, con riferimento alla verifica della responsabilita’ colposa della banca negoziatrice nell’identificazione del presentatore di un assegno di traenza, Cass. Sez. 1, ord. 12 febbraio 2021, n. 3649, Rv. 660494-01, nello stesso gia’ Cass. Sez. 1, sent. 9 dicembre 2019, n. 34107, Rv. 656755-01);
– che il motivo, tuttavia, non merita accoglimento;
– che, in primo luogo, va rilevato come la sentenza impugnata si sottragga alla censura secondo cui, nella specie, dovrebbe concorrere a individuare il livello di diligenza qualificata, richiesta a (OMISSIS), la raccomandazione ABI formulata con la circolare n. LG003005 del 7 maggio 2001 (che prescrive l’identificazione del beneficiario del pagamento attraverso due documenti, e non uno solo), trattandosi di questione gia’ risolta, in senso negativo, da questa Corte (Cass. Sez. 1, ord. n. 34107 del 2019, cit.);
– che la pronuncia da ultimo citata, infatti, ha affermato come “non possa essere riconosciuta alcuna natura precettiva ovvero cogente (come tale idonea ad integrare la “parte mobile” della clausola generale normativa, sopra richiamata)”, cioe’ quella di cui all’articolo 1176 c.c., comma 2, “ad un “regolamento” – quello in esame – (peraltro, licenziato nella forma di una lettera indirizzata agli iscritti), che non introduce, in realta’, alcuna prescrizione per gli associati, ma si limita solo a “segnalare l’opportunita’” a quest’ultimi di adottare prassi operative virtuose dirette a scongiurare il rischio di essere convenuti in giudizio in eventuali contenziosi risarcitori” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 1, ord. n. 34107 del 2019, cit.);
– che, d’altra parte, non implausibile – e come tale sottratta al sindacato di questa Corte (Cass. Sez. 1, sent. 22 giugno 2017, n. 15471, Rv. 645074-01; Cass. Sez. 3, sent. 28 novembre 2017, n. 28319, Rv. 646649-01; Cass. Sez. 1, ord. 27 giugno 2018, n. 16987, Rv. 649677- 01), sollecitato, invece, dal ricorrente attraverso la denuncia di violazione degli articoli 1362, 1366 e 1370 c.c. – e’ l’interpretazione che il giudice di appello ha fornito del riferimento, contenuto nelle pattuizioni contrattuali, alla esibizione di “documenti”, avendo osservato, sul punto, il Tribunale triestino che lo scopo della previsione e’ “solo quello di non subordinare il pagamento del mandato all’esibizione di uno specifico “documento” d’identita’, consentendo al beneficiario di scegliere tra la pluralita’ di “documenti” previsti dalla legge”;

Pagamento di una somma in favore di soggetto non legittimato

– che tale opzione ermeneutica non contrasta con la “lettera” del testo contrattuale, dal momento che, “sebbene i criteri ermeneutici di cui agli articoli 1362 c.c. e segg., siano governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la concreta operativita’ quando l’applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la “comune intenzione delle parti stipulanti”, la necessita’ di ricostruire quest’ultima senza “limitarsi al senso letterale delle parole”, ma avendo riguardo al “comportamento complessivo” dei contraenti comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell’accordo, giacche’ il significato delle dichiarazioni negoziali non e’ un “prius”, ma l’esito di un processo interpretativo che non puo’ arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore” (Cass. Sez. 3, sent. 15 luglio 2016, n. 14432, Rv. 640528-01);
– che, pertanto, lo stesso principio “in claris non fit interpretatio” – proprio perche’ operante quando “la comune intenzione delle parti risulti in modo certo ed immediato dalla dizione letterale del contratto” – risulta applicabile pur sempre “attraverso una valutazione di merito che consideri il grado di chiarezza della clausola contrattuale mediante l’impiego articolato dei vari canoni ermeneutici”, in quanto essi risultano “legati da un rapporto di implicazione necessario” (Cass. Sez. Lav., sent. 3 giugno 2014, n. 12360, Rv. 631051-01);
– che inammissibile risulta, invece, la censura con cui si addebita alla sentenza impugnata di aver attribuito rilievo – in chiave di “attenuazione” della diligenza professionale di (OMISSIS) – alla “possibilita’”, per il cliente della stessa, di allegare alla richiesta di bonifico domiciliato “ulteriori istruzioni”, utili a identificare il destinatario del pagamento, nella specie neppure fornibili da parte di (OMISSIS), e cio’ perche’ la piattaforma informatica apprestata da (OMISSIS) non lo permetteva;
– che siffatta censura non tiene conto del fatto che la sentenza non ha inteso attribuire alcun rilievo – ai sensi dell’articolo 1227 c.c. – allo stesso contegno di (OMISSIS), sicche’ la doglianza e’ del tutto estranea al “decisum” del Tribunale di Trieste, donde la sua inammissibilita’ (Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19989, Rv. 645361-01);
– che inammissibile e’ pure la censura relativa alla pretesa precompilazione delle condizioni della delegazione di pagamento ad opera di (OMISSIS) e alla impossibilita’ di modificarle, dal momento che della stessa non vi e’ traccia nella sentenza impugnata;
– che, difatti, “ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimita’ ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicita’ di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. Sez. 2, ord. 24 gennaio 2019, n. 2038, Rv. 652251-02);
– che, infine, non utilmente scrutinabile e’ pure la censura con cui la ricorrente si duole che (OMISSIS) “ha allegato in punto di domanda di aver identificato il prenditore della somma ma, pur essendovi onerata, non ha prodotto alcuna prova costituita idonea di tale fatto, ne’ ha articolato una prova costituenda idonea a dimostrare la circostanza”;
– che la censura, sebbene prospettata come violazione dell’articolo 2697 c.c. (e, comunque, come erronea ripartizione degli oneri probatori in materia di responsabilita’ contrattuale) si risolve, in realta’, in una non consentita doglianza circa l’apprezzamento della prova documentale prodotta da (OMISSIS);

Pagamento di una somma in favore di soggetto non legittimato

– che, difatti, la ricorrente lamenta che la fotocopia del documento di identita’ – esibito, al momento dell’incasso, da colui che ebbe a presentarsi come il beneficiario del bonifico domiciliato (senza esserlo) – sarebbe, in realta’, illeggibile, e quindi inidoneo a costituire prova del diligente espletamento della prestazione da parte di (OMISSIS);
– che tale censura, tuttavia, fuoriesce dalla tipologia dei vizi denunciabili ex articolo 360 c.p.c.;
– che, al riguardo, deve ribadirsi come l’eventuale “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non da’ luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), ne’ in quello del precedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell’articolo 132 c.p.c., n. 4) – da’ rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01; Cass. Sez. 1, ord. 26 settembre 2018, n. 23153, Rv. 650931-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618).
– che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
– che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando (OMISSIS) S.p.a. a rifondere, a (OMISSIS) S.p.a., le spese del presente giudizio di legittimita’, liquidandole in Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, piu’ 15% per spese generali ed accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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