Peculato e la condotta del notaio

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 10 settembre 2019, n. 37515.

Massima estrapolata:

Integra il reato di peculato la condotta del notaio che si è appropriato delle somme di cui disponeva quale organo delegato dal giudice civile alle operazioni di vendita e di incasso dei corrispettivi, nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare.

Sentenza 10 settembre 2019, n. 37515

Data udienza 18 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRONCI Andrea – Presidente

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

Dott. ROSATI Martin – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 26/03/2018 dalla Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Martino Rosati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. COCOMELLO Assunta, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
udito il difensore, avv. (OMISSIS) del Foro di Roma, per la parte civile ” (OMISSIS)” soc. coop. a r.l., che si e’ associato alle conclusioni del P.G., depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore, avv. (OMISSIS) del Foro di (OMISSIS), per l’imputata, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 26 marzo 2018, ha confermato la condanna per il delitto di peculato del notaio (OMISSIS), disposta dal Tribunale di Roma con sentenza del 19 novembre 2014, mitigandone soltanto il trattamento sanzionatorio.
1.1. Si contesta all’imputata di essersi appropriata della somma di oltre un milione di Euro, di cui ella disponeva quale organo delegato dal giudice civile alle operazioni di vendita e di incasso dei corrispettivi, nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Roma, contraddistinta dal n. (OMISSIS).
1.2. Risulta accertato, poiche’ sul punto non v’e’ controversia:
– che l’aggiudicatario dei beni oggetto d’esecuzione aveva corrisposto detta somma alla (OMISSIS) 11 agosto 2007, mediante diciassette assegni circolari, da costei posti all’incasso due giorni dopo, con versamento su un c/c bancario diverso da quello intestato alla procedura;
– che, all’udienza del 13 maggio 2010, il Giudice dell’esecuzione, non risultando dette somme ancora versate in favore della procedura, aveva intimato al notaio di provvedervi;
– che cio’, pero’, non e’ mai avvenuto;
– che, durante il dibattimento di primo grado, l’imputata ha prodotto la copia di una reversale di pagamento, datata 10 ottobre 2007, dalla quale risultava il versamento di dette somme presso la cancelleria dell’ufficio esecuzioni del Tribunale;
– che, risultando tale documento privo di timbro e sottoscrizione del cancelliere, il giudice procedente ha disposto le necessarie verifiche, dalle quali e’ emerso indiscutibilmente che tale documento fosse un falso e che la corrispondente reversale genuina si riferisse al versamento di altri assegni, per un importo del tutto differente, compiuto dal notaio (OMISSIS) nell’ambito di tutt’altra procedura esecutiva (n. 98318/97).
2. Ricorre per cassazione la difesa dell’imputata, deducendo, con un unico motivo la violazione dell’articolo 314 c.p., in quanto, avendo comunque versato al legittimo destinatario – nella specie, il competente ufficio giudiziario le somme incamerate per ragione del proprio ufficio, l’imputata non si sarebbe appropriata delle stesse, ma, al piu’, le avrebbe distratte: condotta che, tuttavia, non e’ piu’ prevista dalla legge come reato, dopo la riforma dei reati contro la pubblica amministrazione del 1990.
2. Errato – e comunque indimostrato – e’ gia’ il presupposto in fatto, muovendo dal quale la difesa ricorrente costruisce la condotta dell’indagata come un’ipotesi di distrazione di somme di denaro anziche’ di appropriazione delle stesse: quello, ossia, per cui costei abbia comunque versato delle somme all’ufficio giudiziario, sebbene imputate ad una diversa procedura.
Premesso che il versamento nel conto di una o di un’altra procedura e’ circostanza nient’affatto indifferente, trattandosi di gestioni del tutto diverse e di centri d’interesse economico completamente indipendenti, non avendo altro tratto comune che quello, meramente formale, della pendenza presso il medesimo ufficio giudiziario, rimane comunque il fatto che, nella specifica ipotesi in discorso, il versamento in favore della diversa procedura n. 98318/97 fosse anch’esso dovuto dalla (OMISSIS), non essendo emerso – poiche’ non lo ha allegato neppure la sua difesa – che quello sia stato da costei effettuato per errore o, comunque, indebitamente.
Il dato di fatto essenziale, dunque, e’ che ella ha incassato somme di denaro riferibili all’una ed all’altra procedura; che ella era tenuta a riversare le stesse all’ufficio giudiziario destinatario; che, pero’, le ha riversate soltanto in parte, rimanendo del tutto ignota la sorte di quelle residue: le quali, pertanto, secondo la lineare deduzione logica operata dai giudici di merito, non sono state soltanto distratte dalla loro destinazione pubblica, bensi’ sono state dirottate al proprio od altrui profitto dall’imputata, che, pertanto, se n’e’ appropriata.
3. Precisato, dunque, che non si e’ in presenza di una semplice distrazione di denaro, bensi’ di una vera e propria appropriazione di esso da parte dell’imputata, va comunque evidenziata l’erroneita’ dell’affermazione difensiva per cui a seguito della riforma del 1990, esulino dal perimetro tracciato dall’articolo 314 c.p., le condotte meramente distrattive.
Al contrario, nel delitto di peculato il concetto di “appropriazione” comprende anche la condotta di distrazione, in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, impadronirsene (Sez. 6, n. 43133 del 13/07/2017, Di Gregorio, Rv. 271379; Sez. 6, n. 25258 del 04/06/2014, Cherchi, Rv. 260070; Sez. 6, n. 1247 del 17/07/2013, dep. 2014, Boi, Rv. 258411); anzi, secondo alcune decisioni, neppure e’ necessario che l’agente tragga un personale profitto dall’attivita’ illecita, essendo sufficiente che il medesimo compia sul bene un atto di disposizione come se lo stesso rientri nella sua proprieta’, anche destinandolo ad un terzo (Sez. 6, n. 50074 del 27/09/2016, Maione, Rv. 269524; Sez. 6, n. 6317 del 14/02/1994, Contino, Rv. 198883).
Integra, allora, il reato di peculato la condotta distrattiva del denaro o di altri beni, per effetto della quale gli stessi siano sottratti alla finalita’ pubblica istituzionale e destinati al soddisfacimento di interessi privatistici dell’agente, dovendo invece escludersi tale fattispecie incriminatrice – ma potendosi pur sempre ravvisare quella dell’abuso d’ufficio, ai sensi dell’articolo 323 c.p., soltanto nell’ipotesi in cui la distrazione della res publica a profitto proprio si concretizzi in un uso indebito del bene da parte dell’agente, che comunque non ne comporti la perdita o l’interruzione radicale del rapporto con gli interessi della pubblica amministrazione, con conseguente lesione patrimoniale a danno dell’ente pubblico cui la cosa appartiene (Sez. 6, n. 19484 del 23/01/2018, Bellinazzo, Rv. 273783; Sez. 6, n. 12658 del 02/03/2016, Tripodi, Rv. 266871; Sez. 6, n. 699 del 20/06/2013, dep. 2014, Rinaldi, Rv. 257766; Sez. 6, n. 14978 del 13/03/2009, De Mari, Rv. 243311).
Lesione che, invece, si e’ verificata nel caso di specie, non essendo quelle somme mai piu’ pervenute alla pubblica amministrazione che ne era la legittima titolare.
4. L’inammissibilita’ del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’articolo 616 c.p.p. – la condanna della proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilita’ (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in duemila Euro.
5. A norma dell’articolo 592 c.p.p., inoltre, la ricorrente, in quanto integralmente soccombente, va altresi’ condannata alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel grado dalla costituita parte civile: che, in applicazione della tariffa professionale di cui al Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, considerando l’attivita’ non particolarmente impegnativa svolta dal difensore di tale parte, si stima equo fissare in complessivi 3.500 Euro, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende, nonche’ alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla costituita parte civile (OMISSIS) soc. coop. a r.l., spese che liquida in complessivi Euro 3.500,00, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a..

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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