Per la liquidazione del danno aquiliano

Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 20 aprile 2020, n. 2508.

La massima estrapolata:

Per la liquidazione del danno aquiliano, va individuato il valore del bene al momento in cui si determina la sua perdita; va rivalutato il relativo importo con riferimento alla data di liquidazione del danno da parte del giudice; per il periodo intercorrente tra il fatto che ha prodotto l’estinzione del diritto di proprietà e la medesima data di liquidazione, quale lucro cessante rileva il danno derivante dal mancato godimento del bene e del suo controvalore monetario, che – in assenza di altri elementi – può essere calcolato secondo equità, sulla base del tasso legale, e a scagliona, tenendo cioè conto del graduale incremento dell’importo nominale, incrementato della rivalutazione monetaria.

Sentenza 20 aprile 2020, n. 2508

Data udienza 16 aprile 2020

Tag – parola chiave: Opere pubbliche – Realizzazione di un tratto di strada su un terreno di proprietà – Illecito aquiliano – Risarcimento danni – Liquidazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sulla istanza di correzione di errore materiale, proposta dai signori Fr. Gu. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Fr. Sc., Ca. Va., con domicilio eletto presso lo studio Ca. Va. in Roma, via (…);
contro
il Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore;
per la correzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8038 del 2019, resa tra le parti;
Vista l’istanza di correzione di errore materiale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020 il pres. Luigi Maruotti;
Visto l’art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza n. 8038 del 2019, questa Sezione ha accolto l’appello n. 5313 del 2013 e (in parziale riforma della impugnata sentenza del TAR per la Calabria, Sezione di Reggio Calabria, n. 64 del 2013) ha indicato i criteri di liquidazione del danno, subì to dagli appellanti in conseguenza della realizzazione di un tratto di strada su un terreno di loro proprietà, da parte del Comune di (omissis).
In accoglimento dell’appello, la citata sentenza n. 8038 del 2019 ha previsto che:
– “6.2…. si devono applicare i criteri enunciati dalla giurisprudenza per la liquidazione del danno aquiliano (cfr. Cass., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n 1712; Cons. Stato, Sez. IV, 13 agosto 2019, n. 5700), per i quali:
– va individuato il valore del bene al momento in cui si determina la sua perdita;
– va rivalutato il relativo importo con riferimento alla data di liquidazione del danno da parte del giudice;
– per il periodo intercorrente tra il fatto che ha prodotto l’estinzione del diritto di proprietà e la medesima data di liquidazione, quale lucro cessante rileva il danno derivante dal mancato godimento del bene e del suo controvalore monetario, che – in assenza di altri elementi – può essere calcolato secondo equità, sulla base del tasso legale, e a scagliona, tenendo cioè conto del graduale incremento dell’importo nominale, incrementato della rivalutazione monetaria”;
– “7. Pertanto, in accoglimento dell’appello e in parziale riforma della sentenza impugnata:
– l’importo di 27.360 euro, liquidato dal TAR con riferimento alla data del 26 novembre 2005, va attualizzato, integrandolo con la svalutazione monetaria maturata sino alla data del 30 gennaio 2013 (di pubblicazione della sentenza del TAR, che ha fatto venire meno la natura di debito di valore);
– per il periodo tra il 26 novembre 2005 e la data di pagamento di quanto dovuto, il Comune deve corrispondere gli interessi legali applicati al capitale progressivamente rivalutato (potendosi intendere equa la determinazione degli interessi annui, per il periodo tra il 26 novembre 2005 ed il 31 dicembre 2013, nella misura dell’uno per cento – e, per il periodo successivo, la determinazione secondo quanto fissato dall’art. 1284 del codice civile.
Le statuizioni che precedono devono comunque intendersi rese ai sensi dell’art. 1226 del codice civile”.
2. Con il ricorso indicato in epigrafe, gli interessati hanno chiesto che sia disposta la correzione di un errore materiale, che sarebbe contenuto nella sentenza n. 8038 del 2019.
Ad avviso degli interessati, vi sarebbe una contraddittorietà tra le due statuizioni di cui ai punti 6.2. e 7, poiché al punto 6.2. si fa riferimento al tasso dell’1% ‘invece che al tasso legalè, mentre per il periodo di occupazione senza titolo si è fatto riferimento al punto 7 al “31 dicembre, invece che al 31 gennaio 2013”.
3. Ritiene il Collegio che il ricorso vada dichiarato inammissibile.
Non vi è infatti alcuna contraddittorietà tra le statuizioni contenute ai sopra richiamati punti 6.2. e 7.
Essi hanno richiamato i criteri enunciati dalla sentenza leading case delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1712 del 1995, in tema di liquidazione del danno aquiliano, rilevando, di conseguenza, la spettanza della rivalutazione monetaria e degli interessi.
Sulla base di tali criteri:
a) la rivalutazione monetaria spetta per attualizzare alla data della sentenza il valore del bene al momento della sua perdita (nella specie, da identificare con la data del 26 novembre 2005, come risulta dal giudicato interno formatosi già con la sentenza di primo grado del TAR n. 64 del 2013);
b) gli interessi legali possono essere liquidati secondo equità ai sensi dell’art. 1262 del codice civile (poiché l’art. 2056, primo comma, del codice civile in tema di danno aquiliano non richiama alcuna disposizione in tema di interessi).
A tali criteri e al calcolo secondo equità degli interessi si sono riferite le statuizioni di cui al punto 6.2. della sentenza n. 8038 del 2019.
Il successivo punto 7 ha costituito l’esplicitazione in concreto del calcolo secondo equità degli interessi, con l’ulteriore statuizione secondo cui – proprio in base all’equità – non si dovesse tenere conto di per sé del tasso legale di interessi, in quanto gli interessi dovessero calcolarsi “per il periodo tra il 26 novembre 2005” (data della perdita del bene, secondo quanto statuito dal TAR) “ed il 31 dicembre 2013, nella misura dell’uno per cento – e, per il periodo successivo, la determinazione secondo quanto fissato dall’art. 1284 del codice civile”.
La Sezione ha quindi indicato il criterio di computo degli interessi, statuendo quanto in concreto è dovuto a tale titolo.
Non vi è stato alcun errore materiale anche con riguardo al richiamo alla data del 20 gennaio 2013, che è quella di pubblicazione della sentenza di primo grado del TAR: il richiamo alla data del 31 dicembre 2013 ha riguardato, come si è sopra osservato, il computo dell’uno per cento annuo a titolo di interessi, perché dopo tale data la sentenza n. 8038 del 2019 ha ritenuto equo il tasso per come stabilito ai sensi dell’art 1284 del codice civile.
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, non essendosi costituito in questa fase del giudizio il Comune di (omissis)

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta dichiara inammissibile l’istanza di correzione materiale, formulata con riferimento alla sentenza della Sezione n. 8038 del 2019.
Nulla per le spese della presente fase del giudizio.
Così deciso dal Consiglio di Stato, con sede in Roma, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del 16 aprile 2020, svoltasi da remoto in conferenza, sulla base di strumenti informatici ai sensi dell’art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente, Estensore
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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