Prescrizione del diritto dell’avvocato al compenso

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 aprile 2022| n. 11500.

La prescrizione del diritto dell’avvocato al compenso decorre dal momento dell’esaurimento dell’affare per il cui svolgimento fu conferito l’incarico dal cliente, che per gli affari definiti coincide con la decisione della lite, la conciliazione delle parti o la revoca del mandato, ex articolo 2957 c.c., comma 2, sicche’ non rileva a tale fine, come invece ipotizzano i ricorrenti, la data successiva alla conciliazione in cui il cliente, ed anzi un delegato dello stesso, abbia poi riscosso le somme derivanti dall’accordo conciliativo

Ordinanza|8 aprile 2022| n. 11500. Prescrizione del diritto dell’avvocato al compenso

Data udienza 25 marzo 2022

Integrale

Tag/parola chiave: PROVA CIVILE – GIURAMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERTUZZI Mario – Presidente
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13488-2021 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 09/03/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 25/03/2022 dal Consigliere SCARPA ANTONIO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso articolato in tre motivi avverso l’ordinanza 15 marzo 2021 RG 21803/2020 resa dal Tribunale di Roma.
L’intimata (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensive.
Il Tribunale di Roma, adito ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14 e della L. n. 794 del 1942, articolo 28, ha dichiarato prescritto ex articolo 2956 c.c. il credito professionale azionato dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), nonche’ inammissibile il giuramento deferito nella nota depositata il 13 gennaio 2021 dal difensore degli attori, non munito di procura speciale, ne’ deferito dalle parti personalmente.
Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2736 c.c., e degli articoli 233, 115 e 116 c.p.c. e l’omessa valutazione di una circostanza determinante. Si adduce che nella nota di trattazione scritta, riprodotta fotograficamente a pagina cinque di ricorso, la richiesta di ammissione del giuramento decisorio fosse stata sottoscritta personalmente dai due attori.
Il secondo motivo di ricorso allega la violazione e falsa applicazione degli articoli 2956 e 2959 c.c., degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c. e l’omessa valutazione di una circostanza determinante. Si adduce che la convenuta non avesse espressamente eccepito l’avvenuto pagamento.
Il terzo motivo di ricorso allega la violazione e falsa applicazione degli articoli 2956, 2697 e 1199 c.c., degli articoli 233, 115 e 116 c.p.c. e l’omessa valutazione di una circostanza determinante, per aver il Tribunale datato il dies a quo della prescrizione del credito dell’avvocato (OMISSIS) avendo riguardo alla transazione del 28 settembre 2016 e non al pagamento dell’assegno incassato l’8 maggio 2017 da un delegato di (OMISSIS).
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato quanto al primo motivo e inammissibile quanto al secondo ed al terzo motivo, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.
I ricorrenti hanno presentato memoria.
Il primo motivo di ricorso e’ manifestamente fondato
Il Tribunale di Roma non ha valutato che, ai sensi dell’articolo 233 c.p.c., il giuramento e’ ritualmente deferito, durante la fase istruttoria della causa, con atto sottoscritto dalla sola parte, come risulta avvenuto nella nota istruttoria di cui a pagina cinque di ricorso (Cass. Sez. 2, 22/05/2000, n. 6638; Cass. Sez. 1, 22/06/1972, n. 2049).
Il secondo motivo di ricorso e’ inammissibile ex articolo 360-bis c.p.c., n. 1.
Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, avverso la quale il ricorso non offre alcun argomento significativo, costituisce motivo di rigetto dell’eccezione, ai sensi dell’articolo 2959 c.c., l’ammissione da parte del debitore che l’obbligazione non e’ stata estinta. Tale ammissione puo’ essere fatta direttamente o indirettamente o anche ricavata da tesi difensive o comportamenti processuali, ma non discende dalla sola mancata contestazione dell’inadempimento del debito (Cass. Sez. 2, 18/11/2019, n. 29875). In ogni caso, l’indagine sul contenuto delle dichiarazioni della parte (o del suo comportamento processuale), al fine di stabilire se importino o meno ammissione della mancata estinzione del debito agli effetti dell’articolo 2959 c.c., da’ luogo ad un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito.
Anche il terzo motivo di ricorso e’ inammissibile ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, per difetto di specificita’ della censura rispetto alle norme asseritamente violate.
La prescrizione del diritto dell’avvocato al compenso decorre dal momento dell’esaurimento dell’affare per il cui svolgimento fu conferito l’incarico dal cliente, che per gli affari definiti coincide con la decisione della lite, la conciliazione delle parti o la revoca del mandato, ex articolo 2957 c.c., comma 2, sicche’ non rileva a tale fine, come invece ipotizzano i ricorrenti, la data successiva alla conciliazione in cui il cliente, ed anzi un delegato dello stesso, abbia poi riscosso le somme derivanti dall’accordo conciliativo.
Va dunque accolto il primo motivo di ricorso, vanno dichiarati inammissibili il secondo ed il terzo motivo, e la sentenza impugnata va cassata nei limiti della censura accolta, con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, che procedera’ a nuovo esame della causa uniformandosi all’enunciato principio e regolera’ anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo ricorso, dichiara inammissibili il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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