Prognosi positiva di sopravvenuta impermeabilità mafiosa

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 6 febbraio 2019, n. 896.

La massima estrapolata:

Una prognosi positiva di sopravvenuta impermeabilità mafiosa deve fondarsi, in sede di aggiornamento richiesto ai sensi dell’art. 91, comma 5, del D.Lgs. n. 159 del 2011, su fatti nuovi, che dimostrino la recisione di legami, rapporti, amicizie o cointeressenze con soggetti organici o contigui alle associazioni mafiose e una comprovata “presa di distanza” da contesti criminali, poiché il mero decorso del tempo è un elemento in sé neutro, non decisivo in sé, che deve essere corroborato da elementi quantomeno indiziari di segno contrario rispetto a quelli, aventi “persistenza” sintomatica, che hanno fondato l’originaria prognosi di permeabilità mafiosa.

Sentenza 6 febbraio 2019, n. 896

Data udienza 24 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6870 del 2018, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Pa. Ca. e dall’Avvocato Ma. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in persona del Prefetto pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. I, resa tra le parti, concernente l’impugnazione della informazione antimafia a carattere interdittivo confermata in sede di aggiornamento a carico dell’attuale appellante.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2019 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierna appellante, -OMISSIS-, l’Avvocato An. Me. su delega dichiarata dell’Avvocato Ma. Ca. e per gli odierni appellati, il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Caserta, l’Avvocato dello Stato Ti. Va.;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierna appellante, -OMISSIS-, ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, con ricorso, successivamente integrato da motivi aggiunti, l’informazione antimafia cat. -OMISSIS-, emessa dalla Prefettura di Caserta, e tutti gli atti istruttori, presupposti e prodromici, informazione con la quale la Prefettura ha respinto l’istanza di aggiornamento proposta ai sensi dell’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, dall’impresa rispetto alla precedente informazione antimafia prot. n. -OMISSIS-, a suo tempo impugnata dalla stessa impresa con ricorso respinto dapprima dallo stesso Tribunale con la sentenza n. -OMISSIS-e poi, definitivamente, da questo Consiglio di Stato con la sentenza della sez. III, 31 dicembre 2014, n. -OMISSIS-, di cui si dirà .
1. -OMISSIS-, nel sostenere l’illegittimità del gravato provvedimento interdittivo che avrebbe erroneamente svalutato gli elementi addotti dall’impresa in sede di aggiornamento, ne ha chiesto, anche con motivi aggiunti, l’annullamento al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli.
1.1. Si è costituito nel primo grado del giudizio il Ministero dell’Interno per dedurre l’inammissibilità e, nel merito, l’infondatezza del ricorso proposto da -OMISSIS-
1.2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, con la sentenza n. -OMISSIS-, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti e ha compensato le spese del giudizio tra le parti.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello -OMISSIS- e, nel proporre quattro motivi di censura che di seguito saranno esaminati, ne ha chiesto la riforma.
2.1. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Caserta per chiedere la reiezione dell’appello.
2.2. Nella pubblica udienza del 24 gennaio 2019 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
3. L’appello è infondato.
4. Con la sentenza n. -OMISSIS-, qui impugnata, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, ha ritenuto che l’episodio della telefonata tra -OMISSIS-, legale rappresentante e dominus dell’odierna appellante, e -OMISSIS-, al di là degli equivoci effettivi o ipotetici nell’identificazione dei protagonisti, lasci trasparire un “dato oggettivo”, eloquente e innegabile, rilevante, di per sé solo, ai fini antimafia, e cioè la permeabilità della governance dell’impresa ricorrente rispetto a condizionamenti della malavita organizzata, quale, appunto, la pressione esercitata per rinunciare alla partecipazione ad una gara di appalto.
4.1. Tali elementi, considerati nella loro globalità, denoterebbero, ad avviso del primo giudice, una rete di rapporti con soggetti intranei o contigui alla criminalità organizzata di stampo camorristico – e in base alla regola causale del “più probabile che non” (Cons. St, sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743 nonché, da ultimo, Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758) – sono oggettivamente rivelatrici del pericolo concreto di condizionamento da parte della medesima criminalità organizzata di stampo camorristico nei confronti di -OMISSIS-
5. La valutazione del primo giudice, completa e approfondita, va esente dalle censure in questa sede proposte dall’appellante.
6. Con il primo motivo (pp. 8-11 del ricorso), anzitutto, l’odierna appellante lamenta che -OMISSIS-, legale rappresentante di -OMISSIS-, non poteva nemmeno “percepire” il “pericolo” o la “mafiosità ” del contatto con -OMISSIS-, peraltro erroneamente identificato dal Prefetto con l’omonimo figlio del boss -OMISSIS-, con la conseguenza che non può validamente sostenersi che -OMISSIS- sia stato soggiacente alla criminalità organizzata.
6.1. Sostenere che il contatto telefonico sia indizio di mafiosità solo perché era stato fatto il nome di -OMISSIS- sarebbe del tutto erroneo, perché -OMISSIS- è completamente estraneo ad ambienti criminali dal 1996 e l’unica condanna che lo ha riguardato risale a fatti anteriori al 31 dicembre 1996.
6.2. In sintesi, quindi, sia i provvedimenti impugnati che la sentenza qui gravata baserebbero la loro valutazione su presupposti oggettivamente erronei.
6.2. Anche a voler prescindere dall’inattualità dell’episodio, risalente al 2004, e dalla singolarità dell’accadimento, unico in una carriera di 35 anni, -OMISSIS- risulterebbe coinvolto nelle inchieste solo parecchi anni dopo ed è stato addirittura condannato solo nel 2014, con la conseguenza che il “contatto”, storicizzandolo nel 2004, non può considerarsi come indice di mafiosità, visto che all’epoca era stato “captato” in sede di intercettazioni come imprenditore incensurato, ed analoghe considerazioni dovrebbero valere anche per -OMISSIS-, condannato nel 2010 dalla Corte d’Appello di Napoli per fatti commessi fino al 31 dicembre 1996 e attualmente titolare di diverse imprese operanti nel settore dei lavori pubblici e, in quanto tali, non gravate da provvedimenti interdittivi antimafia.
6.3. Nel 2004, dunque, -OMISSIS- non avrebbe potuto percepire la “mafiosità ” dei suoi interlocutori, dato che -OMISSIS- è stato coinvolto in inchieste penali solo dopo molti anni e -OMISSIS- già da molti anni gestiva imprese operanti nel settore dei lavori pubblici e risultava lontano da ambienti malavitosi.
6.4. La “ingenua” rappresentazione dei fatti rappresentata dall’appellante, tuttavia, è smentita con forza non solo dalla analitica ricostruzione della vicenda del contatto telefonico, effettuata dal primo giudice con una ampia e accurata trama argomentativa non contestata nei suoi specifici passaggi dalla stessa appellante, ma altresì, e con l’efficacia di giudicato, dalla sentenza n. -OMISSIS- del 31 dicembre 2014 di questo Consiglio di Stato, che ha già valutato la forte rilevanza indiziaria del contatto intercorso ai fini preventivi antimafia, che qui vengono in considerazione.
6.5. Basti al riguardo rammentare quanto tale sentenza ha chiarito nel § 3.2. e, cioè, che “l’interessato, nella prima telefonata, ben comprende (anche o forse proprio in virtù della spendita di quel nome, che, si ricordi, è quello di un soggetto incontestatamente qualificato come prestanome del “clan”) il ruolo e l’interesse recato da colui che lo ha contattato, concordando con lui un appuntamento telefonico per il giorno successivo, al quale non si fa trovare impreparato, dal momento che all’atto della telefonata è proprio in compagnia di quel soggetto il cui nome ha funto da elemento di contatto, che si dimostra essere in tale occasione persona di fiducia dell’imprenditore, per di più affidabile anche per l’interlocutore, che riceveva infatti da essa (per conto, è evidente, dell’imprenditore stesso, che era presente) “assicurazione” circa il buon fine della condotta criminosa in atto”.
6.6. Ben evidente è, dunque, il fatto che -OMISSIS- abbia compreso la provenienza criminale della richiesta da parte di -OMISSIS-, indipendentemente dalla circostanza che egli avesse con esattezza o meno identificato il suo interlocutore (l’imprenditore -OMISSIS- e non già l’omonimo figlio del boss) e, per assecondarla, si sia fatto l’indomani trovare in compagnia, quale “intermediario”, di -OMISSIS-, soggetto comunque rimasto contiguo alle consorterie criminali – nonostante i fatti per i quali è intervenuta la condanna penale risalgano al 1996 – che rassicurava al telefono -OMISSIS- circa l’adesione di -OMISSIS- alla richiesta di non partecipare alla gara, oggetto di “attenzione” da parte della camorra, ciò che poi in effetti avvenne, dato che -OMISSIS- non partecipò alla gara.
6.7. L’informazione antimafia in questa sede impugnata ha perciò condivisibilmente ritenuto che la sudditanza mostrata da -OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS-, da identificarsi correttamente non nell’omonimo figlio del boss -OMISSIS-, detto -OMISSIS-, ma nell’imprenditore poi condannato nel 2015 per i delitti di cui agli artt. 416-bis e 353, commi 1 e 2, c.p., e comunque la sua certa vicinanza a -OMISSIS-, soggetto ritenuto comunque di elevato spessore criminale (e condannato nel 2010 per il delitto di cui all’art. 416-bis c.p., seppure per fatti risalenti al 1996, sulla base delle dichiarazioni di ben cinque collaboratori di giustizia) – vicinanza risultante dall’episodio valorizzato nella sua gravità indiziaria, tra l’altro con l’efficacia di giudicato, anche dalla sentenza n. -OMISSIS- del 31 dicembre 2014 di questo Consiglio di Stato appena citata – siano circostanze tali da sorreggere, in modo pieno e attuale, la valutazione di permeabilità mafiosa, in chiave probabilistica, non essendo decisivo, in senso contrario e ai fini del richiesto aggiornamento giustamente negato dalla Prefettura, né il fatto successivo che-OMISSIS-, fratello di -OMISSIS-, sia stato assolto in sede penale dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere né che -OMISSIS-. abbia ottenuto dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, l’annullamento dell’informazione antimafia emessa nei suoi confronti.
6.8. La conoscenza del contesto criminale, in cui si colloca la richiesta di astenersi dal partecipare alla gara, e la pronta, supina, corrività mostrata da -OMISSIS- a soggetti di sicura, immediata, percepibile e percepita vicinanza a contesti camorristici sono di tale grave e sufficiente evidenza da indurre alla decisa reiezione delle censure in questa sede proposte, che non sono in grado di incrinare in alcun modo la serietà e la attualità della valutazione effettuata dal Prefetto, correttamente valutata dal primo giudice.
7. Consegue da quanto esposto pertanto, in sintesi (art. 3, comma 2, c.p.a.), la reiezione anche degli ulteriori motivi, proposti dall’appellante.
8. Quanto al secondo motivo (pp. 10-14 del ricorso), infatti, è evidente che la Prefettura, questa volta, non sia incorsa in alcun errore nella identificazione di -OMISSIS-, sicché vano è da parte dell’appellante far leva sull’errore indotto dall’omonimia tra questi e il figlio del boss -OMISSIS-, errore inesistente nel caso di specie, né la stessa Prefettura è incorsa in alcun errore nell’apprezzamento, pienamente condivisibile, della sicura caratura criminale, ai fini preventivi che qui rilevano, di questi e dello stesso -OMISSIS-, soggetti condannati per il delitto di cui all’art. 416-bis c.p., il primo nel 2015 e il secondo nel 2010, e certamente intranei a logiche ed interessi mafiosi, ben noti allo stesso -OMISSIS-, come è emerso, inconfutabilmente e, ormai, incontestabilmente (stante anche il giudicato sul punto), dall’analisi delle conversazioni telefoniche di cui si è detto.
9. Quanto al terzo motivo (pp. 14-19 del ricorso), ancora, pure è evidente che le considerazioni svolte dall’appellante sono del tutto ininfluenti, sia per la sicura conoscenza e accertata vicinanza di -OMISSIS- a -OMISSIS-, in sé già bastevole, sia per la contiguità, quantomeno soggiacente, mostrata nei confronti di una richiesta proveniente chiaramente, per quanto implicitamente, dalla camorra, con la conseguente irrilevanza o, comunque, non decisività degli elementi relativi alla conoscenza di-OMISSIS- e al rapporto di -OMISSIS- con -OMISSIS-.
10. Quanto al quarto motivo (pp. 19-21 del ricorso) infine, altrettanto è evidente che il mero decorso del tempo non elide la portata indiziaria dei fatti valutati dalla Prefettura in tutta la loro eloquente gravità, laddove non emergano fatti nuovi, di segno contrario, che dimostrano che l’imprenditore – nel caso di specie -OMISSIS- – abbia reciso i propri rapporti con soggetti contigui alla camorra, alle cui illecite richieste, in un’occasione davvero eloquente, si è mostrato proclive.
10.1. Una prognosi positiva di sopravvenuta impermeabilità mafiosa deve fondarsi, in sede di aggiornamento richiesto ai sensi dell’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, su fatti nuovi, che dimostrino la recisione di legami, rapporti, amicizie o cointeressenze con soggetti organici o contigui alle associazioni mafiose e una comprovata “presa di distanza” da contesti criminali, poiché il mero decorso del tempo è un elemento in sé neutro, non decisivo in sé, che deve essere corroborato da elementi quantomeno indiziari di segno contrario rispetto a quelli, aventi “persistenza” sintomatica, che hanno fondato l’originaria prognosi di permeabilità mafiosa.
11. In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, l’appello proposto da -OMISSIS- deve essere respinto in tutti i suoi quattro motivi, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
12. Le spese del presente grado del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell’odierna appellante.
12.1. Rimane definitivamente a carico di -OMISSIS- il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come proposto da -OMISSIS-, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna -OMISSIS- a rifondere in favore del Ministero dell’Interno le spese del presente grado del giudizio, che liquida nel complessivo importo di Euro 6.000,00, oltre gli accessori come per legge.
Pone definitivamente a carico di -OMISSIS- il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2019, con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Massimiliano Noccelli – Consigliere, Estensore
Stefania Santoleri – Consigliere
Giulia Ferrari – Consigliere
Giorgio Calderoni – Consigliere

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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