Prova civile ai fini della verifica delle presunzioni

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 giugno 2022| n. 20421.

Prova civile ai fini della verifica delle presunzioni

In tema di prova civile, ai fini della verifica delle presunzioni, gli indizi concorrenti devono essere valutati nel loro insieme, purché abbiano i requisiti della gravità, dell’univocità e della concordanza e non è necessario procedere alla valutazione complessiva degli elementi indiziari dedotti dalle parti che il giudice ritenga del tutto insussistenti, privi di significato probatorio o ambigui.

Ordinanza|24 giugno 2022| n. 20421. Prova civile ai fini della verifica delle presunzioni

Data udienza 14 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE – CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE – AZIONE REVOCATORIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14234/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) e dall’Avv. (OMISSIS), del foro di (OMISSIS), con procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio del secondo difensore;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avv. (OMISSIS), del foro di (OMISSIS), con procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dello stesso difensore;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv. (OMISSIS), e (OMISSIS), entrambi del foro di (OMISSIS), con procura a margine del controricorso ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avv. (OMISSIS), del foro di (OMISSIS), con procura speciale allegato in calce al controricorso ed elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– controricorrenti –
contro
(OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS), gia’ socio accomandatario della cessata (OMISSIS) s.a.s.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 272 depositata il 1 febbraio 2017 e notificata il 10 aprile 2017.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.

Prova civile ai fini della verifica delle presunzioni

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:
– (OMISSIS), al fine di recuperare un ingente credito maturato nei confronti di (OMISSIS), il quale gli aveva commissionato in subappalto l’esecuzione di opere di termoidraulica, credito accertato con sentenza n. 2235/2002 dal Tribunale di Venezia e pari ad Euro 90.350,43 (detratti gli acconti), procedeva ad esecuzione forzata che tuttavia non aveva dato esito positivo in quanto, nelle more della procedura giudiziaria, il (OMISSIS) aveva trasferito tutte le sue proprieta’ alla moglie e ai figli avvalendosi, nonche’ alla societa’ (OMISSIS) s.a.s. che aveva acquistato e poi ritrasferito i beni – per lo stesso prezzo e a poca distanza di tempo dall’acquisto – alla societa’ (OMISSIS) s.n.c. (riferibile ai familiari del debitore (OMISSIS)), che a sua volta aveva realizzato un edificio trifamiliare sul terreno edificabile, di cui una porzione veniva ceduta a (OMISSIS), figlio del debitore, e alla sua convivente (OMISSIS).
Con citazione notificata il 20.1.2004 (OMISSIS) evocava dinanzi al Tribunale di Venezia-Sezione distaccata di Dolo, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ la societa’ (OMISSIS), promuovendo nei loro confronti azione revocatoria e azione di simulazione al fine di accettare l’invalidita’ e/o inefficacia degli atti dispositivi compiuti dal debitore, quali l’atto di compravendita della nuda proprieta’ immobiliare in favore dei figli stipulato in data 28.12.1994, l’atto di donazione di usufrutto immobiliare in favore della moglie redatto il 19.07.99 e l’atto di compravendita di terreno edificabile in favore della societa’ (OMISSIS) del 23.06.99;

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– costituitosi (OMISSIS) e con separato atto la moglie e i figli, notificata una nuova citazione alla (OMISSIS) – in qualita’ di acquirente dell’appezzamento di terreno edificabile acquistato dalla (OMISSIS) (estinta successivamente all’acquisto) dal (OMISSIS) – e ai soli (OMISSIS) e (OMISSIS) in qualita’ di acquirenti di uno degli appartamenti realizzati dalla (OMISSIS), disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli acquirenti delle altre due porzioni, (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), il giudice adito rigettava la domanda relativa all’atto del 28.12.94, dichiarando l’intervenuta prescrizione dell’azione revocatoria e l’insussistenza della simulazione, dichiarava, poi, l’inefficacia della donazione di usufrutto fatta in favore della moglie, l’improseguibilita’ della domanda proposta nei confronti della (OMISSIS), di (OMISSIS) e di (OMISSIS), di (OMISSIS), di (OMISSIS), di (OMISSIS) e di (OMISSIS), oltre al rigetto della domanda di revoca dell’atto concluso tra il (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS), con compensazione delle spese di lite tra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), condannato l’attore alla rifusione delle spese in favore delle restanti parti;
– sul gravame interposto dal (OMISSIS), la Corte di appello di Venezia, nella resistenza degli appellati, con sentenza n. 272 del 2017, accoglieva parzialmente l’appello, dichiarando la simulazione dell’atto di compravendita della nuda proprieta’ del 1994 e confermando per il resto il provvedimento impugnato.
Nella specie, per quanto ancora di rilievo in questa sede, ferma la prescrizione dell’azione revocatoria, la Corte distrettuale, relativamente alla vendita del 1994, accertava la sussistenza di elementi gravi precisi e concordanti tali da indurre a ritenere la simulazione della compravendita in questione per non essere stata fornita alcuna prova di una rimessa diretta da parte dell’istituto di credito onde collegare il mutuo stipulato dai figli di (OMISSIS) con la banca (“banca del veneziano”) in data 28.12.1994 con il pagamento del prezzo di acquisto di importo diverso, il quale risultava peraltro essere stato corrisposto precedentemente alla concessione del mutuo.
Aggiungeva la Corte che dalla lettura del rogito emergeva che il venditore aveva dichiarato che il prezzo era stato versato dalla parte acquirente, a fronte di contratto di mutuo recante un numero di repertorio successivo a quello della compravendita.
Peraltro, il contratto di mutuo non indicava la finalita’ del finanziamento e dai documenti di causa non emergeva alcun riferimento al collegamento negoziale documento tra il mutuo e il pagamento del prezzo dell’immobile.

Prova civile ai fini della verifica delle presunzioni

La Corte distrettuale accertava, poi, che all’epoca della vendita, la figlia dell’alienante era solo una studentessa e che gli altri figli svolgevano delle attivita’ tali da non poter far fronte al pagamento della rata di mutuo mensile di quattro milioni di lire. Ne’ poteva prendersi in considerazione la documentazione recante le dichiarazioni di (OMISSIS) secondo cui la stessa avrebbe provveduto al pagamento delle rate mensili del mutuo con donazioni della nonna alla quale prestava assistenza e con i corrispettivi derivanti dalle ripetizioni scolastiche dalla medesima impartite in tale periodo, non essendo dette informazioni supportate da alcun elemento probatorio, anche in considerazione del fatto che la stessa (OMISSIS), in sede di interrogatorio formale, aveva dichiarato di essere stata assunta quale impiegata soltanto nel 2009 e di aver acquisito una certa stabilita’ economica dal 2008 e quindi quattordici anni dopo la concessione del mutuo.
Inoltre, le dichiarazioni dei redditi prodotte da (OMISSIS) e (OMISSIS) non consentivano un’adeguata verifica dei dati reddituali in esse contenuti e rilevavano comunque l’insufficienza dei redditi dichiarati ai fini del pagamento della somma mensile di quattro milioni di Lire.
In riferimento alla domanda relativa all’inefficacia della donazione di usufrutto fatta dal (OMISSIS) padre in favore della (OMISSIS) in data 19.07.1999, la Corte distrettuale confermava la sentenza di primo grado, non avendo gli appellati provato l’effettivo valore dell’usufrutto (definito dagli stessi modesto senza tuttavia indicarne l’ammontare), non dimostrando cosi’ la mancata incidenza dello stesso sulla garanzia patrimoniale del creditore. In particolare, aggiungeva la Corte che gli appellanti non avevano fornito alcun elemento idoneo a far ritenere che il restante patrimonio del debitore fosse sufficiente a soddisfare le ragioni del creditore.
Ancora, la Corte riformava la pronuncia gravata nella parte relativa alla dichiarazione di improseguibilita’ del giudizio nei confronti dei terzi acquirenti, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), non ritenendo la sussistenza di litisconsorzio necessario nei loro confronti.

Prova civile ai fini della verifica delle presunzioni

Nel merito, la Corte distrettuale dichiarava l’infondatezza della domanda revocatoria spiegata nei confronti della societa’ (OMISSIS) in mancanza della deduzione e della prova degli elementi costitutivi della domanda, affermando conseguentemente che i successivi trasferimenti da parte della predetta societa’ non avevano comportato alcuna alterazione alla garanzia patrimoniale del creditore;
– per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Venezia, (OMISSIS) propone ricorso fondato su due motivi. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ulteriore ricorso affidato a tre motivi. (OMISSIS) resiste con controricorso, contenente ulteriore ricorso incidentale fondato su un unico motivo, cui resistono a loro volta, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– sono rimasti intimati la (OMISSIS) s.n.c., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (gia’ socio accomandatario della cessata (OMISSIS) SAS);
– in prossimita’ dell’adunanza camerale il solo (OMISSIS) ha depositato memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c..
Atteso che:
– in via preliminare va chiarito che nei procedimenti con pluralita’ di parti una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altri parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorso avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, percio’, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell’articolo 371 c.p.c., in relazione all’articolo 333 c.p.c.. Tuttavia, dovendo l’inosservanza della forma del ricorso incidentale, in ragione della mancanza di un’espressa affermazione da parte della legge circa l’essenzialita’ dell’osservanza di tale requisito formale essere apprezzata secondo i principi generali in tema di nullita’, l’unificazione dei ricorsi nel medesimo procedimento non impedisce la conversione di tutti i ricorsi successivi al primo in ricorsi incidentali, qualora risultino proposti entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso, posto che in tale ipotesi si ravvisa l’idoneita’ del secondo ricorso a raggiungere lo scopo (Cass. n. 27898/2011; conf. 25054/2013).
Le Sezioni Unite hanno confermato detto orientamento statuendo che “in virtu’ del principio di unita’ dell’impugnazione, il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, a sensi degli articoli 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest’ultima deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell’impugnazione principale”.
Nella specie essendo stato il ricorso di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS) notificato in data 08.06.2017 alle ore 18.36 esso deve considerarsi incidentale, in quanto proposto successivamente al ricorso del (OMISSIS) padre notificato nella stessa data ma alle ore 10.55;
– passando al merito, con il primo motivo il ricorrente principale lamenta, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di dscussione tra le parti, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver il giudice di appello confermato la revocatoria della donazione dell’usufrutto per difetto di allegazione da parte del ricorrente, non avendo lo stesso fornito la prova sul valore modesto dell’usufrutto donato alla moglie.
Ad avviso del ricorrente principale, dalla documentazione prodotta in giudizio emergerebbe il modesto valore dell’usufrutto pari a lire 71.000.000 stimato anche in considerazione dell’eta’ della beneficiaria. Peraltro, il diritto donato non solo rappresenterebbe il 50% dell’intero, ma sarebbe altresi’ gravato da plurime e consistenti ipoteche (ben quattro) tutte attive e ben note alla donataria. Siffatte circostanze, con una corretta valutazione di detti documenti, avrebbero dovuto far ritenere dal giudice irrilevante la donazione de qua rispetto alla garanzia ex articolo 2740 c.c., offerta dal patrimonio residuo del ricorrente principale.
Con il secondo motivo il (OMISSIS) denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver il giudice di appello rilevato la mancanza di elementi idonei a dimostrare che il residuo patrimonio del debitore fosse sufficiente a soddisfare il credito vantato dal (OMISSIS).
In particolare, ad avviso del ricorrente principale, la donazione del 50% dell’usufrutto in favore della moglie (OMISSIS) non avrebbe potuto determinare alcun pregiudizio alla garanzia patrimoniale del creditore (OMISSIS) essendo stata gia’ trasferita a terzi la proprieta’ del bene oggetto del diritto di usufrutto donato ben tre anni dopo l’avvenuta alienazione della nuda proprieta’; pertanto se la donazione avesse avuto lo scopo di pregiudicare le ragioni creditorie, il (OMISSIS) non avrebbe atteso tre anni per spogliarsi anche del diritto di usufrutto sull’immobile predetto.

Prova civile ai fini della verifica delle presunzioni

Aggiunge il ricorrente principale che lo stesso non si sarebbe soltanto limitato ad eccepire il modesto valore dell’usufrutto al fine di contestare la revocabilita’ della donazione, ma avrebbe altresi’ fornito puntuali elementi (come le dichiarazioni IVA, gli incassi dei corrispettivi di due precedenti vendite immobiliari, l’assenza di protesti o pregiudizi di sorta in capo al (OMISSIS) e la credibilita’ bancaria e creditizia dello stesso) al fine di dimostrare l’insussistenza di qualsivoglia variazione, sia dal punto di vista qualitativo sia dal punto di vista quantitativo, del proprio patrimonio in seguito al compimento dell’atto di disposizione a titolo gratuito oggetto di discussione.
I motivi di ricorso, che sono da trattare congiuntamente in quanto entrambi attinenti alla dichiarazione di inefficacia della donazione di usufrutto, devono essere respinti.
La Corte del merito ha confermato la dichiarazione di inefficacia della donazione in esame, per non aver gli appellati dimostrando la non incidenza dell’atto (ad avviso del ricorrente principale di modesto valore) sulla garanzia patrimoniale del creditore ed, in particolare, fornito alcun elemento idoneo a far ritenere che il restante patrimonio del debitore fosse sufficiente a soddisfare le ragioni del creditore.
Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte afferma che, in tema di azione revocatoria, non e’ richiesta, a fondamento della pretesa la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda piu’ incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che puo’ consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. L’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualita’ patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'”eventus damni” (Cass. n. 7767 del 2007; Cass. n. 1896 del 2012; Cass. n. 1902 del 2015). E’ quindi il debitore, che intende sottrarsi agli effetti derivanti dall’azione revocatoria, il soggetto tenuto a provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare le ragioni creditorie.
Nella specie, la Corte di appello, facendo buon governo dei principi esposti, ha ritenuto non provata da parte del debitore ricorrente siffatta circostanza e le critiche del ricorrente principale appaiono assolutamente generiche nel dedurre l’assenza dell’evento damni;
– quanto al ricorso incidentale proposto da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con il primo motivo e’ lamentata, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver il giudice di appello rilevato la mancanza di prova in ordine alla corresponsione del prezzo di acquisto dell’immobile.
Sostengono i ricorrenti incidentali che, diversamente da quanto apprezzato dalla Corte distrettuale, gli stessi avrebbero versato l’importo di 180.000.000 di lire – concesso loro a mutuo e corrisposto con assegno bancario emesso all’ordine dei mutuatari e dai medesimi incassato – sul conto corrente di (OMISSIS), quale corrispettivo della vendita. Siffatta circostanza sarebbe provata dalla documentazione prodotta in primo grado, da cui risulterebbe l’annotazione sul conto corrente del (OMISSIS) padre in data 28.12.1994 la somma di Lire 179.250.000, pari all’importo concesso a mutuo ai figli acquirenti e il relativo bonifico effettuato da questi ultimi di pari importo in favore del padre.

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Ancora, i ricorrenti si dolgono nella parte in cui la Corte del merito ha rilevato la differenza tra l’importo concesso a mutuo ed il corrispettivo della compravendita della nuda proprieta’ dell’immobile, per aver la Corte omesso di valutare un fatto decisivo per il giudizio, peraltro ampliamente provato nel corso del giudizio, ossia la fase di ristrutturazione/costruzione dell’immobile tale da giustificare la necessita’ dei mutuatari acquirenti di procurarsi maggiore liquidita’ per completare l’opera.
Il giudice del merito avrebbe omesso di considerare tutti i documenti riguardanti lo stato dell’immobile oggetto della vendita della nuda proprieta’, nonche’ le varie concessioni edilizie e proroghe intervenute dal 1989 al 1995, la cui presenza sarebbe dimostrata dallo stesso testo del contratto di vendita.
Quanto al versamento del corrispettivo di acquisto della nuda proprieta’ in epoca antecedente alla concessione del mutuo, i ricorrenti giustificano detta circostanza, facendo leva sulla necessita’ della Banca di erogare il mutuo al proprietario del bene immobile, stante la contestuale iscrizione ipotecaria a garanzia del pagamento. In altri termini, ad avviso dei ricorrenti, nel caso di costituzione in garanzia di beni acquistati dal mutuatario, la stipula dell’atto di compravendita precederebbe sempre quella del contratto di mutuo.
Infine, i ricorrenti sostengono che l’assunto del giudice di appello, secondo cui il contratto di mutuo fondiario tra i genitori e figli con garanzia prestata dallo stesso venditore non indicava le finalita’ del finanziamento, sarebbe del tutto irrilevante al fine di giustificare la simulazione dell’atto di compravendita.
Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali denunciano, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver il giudice di appello ritenuto provata la simulazione del contratto di compravendita sull’assunto della mancanza in capo ai mutuatari di redditi adeguati e dell’impossibilita’ di verificare adeguatamente i dati reddituali contenuti nelle dichiarazioni dei redditi degli acquirenti.
Aggiungono i ricorrenti che non sarebbero mai stati inadempimenti nel pagamento delle rate mensili nei confronti della banca e che la loro capacita’ patrimoniale e reddituale sarebbe stata debitamente provata nel corso del giudizio: difatti, la Corte non avrebbe considerato la dichiarazione confessoria resa da (OMISSIS) nella parte in cui conferma di essere sempre riuscita a ricavare dai piccoli lavoretti svolta una somma di circa 500 Euro mensili al fine di contribuire al pagamento della rata di mutuo, anche in considerazione dell’apporto economico da sempre profuso dalla nonna paterna per alleviare le necessita’ dell’intero nucleo familiare. In sostanza, ad avviso dei ricorrenti incidentali gli elementi a sostegno del convincimento del giudice di secondo grado in merito alla simulazione dell’atto di compravendita non sarebbero affatto elementi gravi, precisi e concordanti, tali da indurre a ritenere la simulazione dell’atto in questione, ma – al contrario – si tradurrebbero in mere argomentazioni avulse e scollegate dal contenuto della dimessa documentazione e della corretta interpretazione della stessa, non sorrette da adeguata, corretta e stringente motivazione sotto il profilo logico e giuridico.
Con il terzo motivo i ricorrenti incidentali denunciano, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di norme di diritto con riferimento alle considerazioni conclusive svolte dal giudice di appello in merito al grado di parentela sussistente tra acquirenti e venditore ed al corrispettivo della compravendita dell’immobile, oggettivamente piu’ basso rispetto al valore di mercato.
I motivi di ricorso, da trattare congiuntamente stante la loro stretta connessione argomentativa in quanto tutti volti a contestare l’accertamento della simulazione del contratto di compravendita del 1994, vanno respinti.

Prova civile ai fini della verifica delle presunzioni

Va premesso che l’accertamento della simulazione e’ questione di mero fatto, la cui soluzione compete al giudice del merito e non e’ soggetta a sindacato di legittimita’, quando sia sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici (cosi’ gia’ Cass. n. 1034 del 2000; piu’ di recente Cass. n. 20748 del 2019).
In altri termini, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, la prova della simulazione rispetto ai terzi e’ normalmente desumibile da presunzioni e la scelta di esse, la valutazione ed il giudizio di idoneita’ dei fatti posti a fondamento dell’argomentazione induttiva, traducendosi in un accertamento relativo a una mera “quaestio voluntatis”, e’ rimesso al giudice di merito, onde la motivazione da questi adottata, ove adeguata e priva di errori logici e giuridici, non e’ censurabile in sede di legittimita’, essendo il relativo sindacato limitato al solo procedimento logico seguito dal giudice per giungere alla soluzione adottata (Cass. n. 12980 del 2002; Cass. n. 7512 del 2018).
Quanto alla verifica della presunzione, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che gli indizi concorrenti devono essere valutati nel loro insieme, purche’ abbiano i requisiti della gravita’, dell’univocita’ e della concordanza e non e’ necessario procedere alla valutazione complessiva degli elementi indiziari dedotti dalle parti che il giudice ritenga del tutto insussistenti, privi di significato probatorio o ambigui (Cass. n. 1867 del 1967).
Nella specie, la Corte distrettuale, in riferimento alla vendita della nuda proprieta’ avvenuta nel 1994, ha accertato la sussistenza di elementi gravi precisi e concordanti tali da indurre a ritenere la simulazione della compravendita in questione per non essere stata fornita alcuna prova di una rimessa diretta da parte dell’istituto di credito in favore dell’alienante della somma data a mutuo agli acquirenti e il pagamento del prezzo della nuda proprieta’, peraltro erogato precedentemente alla concessione del mutuo. Il contratto di mutuo, infatti, recava un numero di repertorio successivo a quello della compravendita.
Altro elemento e’ stato tratto dallo stesso tenore del rogito, tenuto conto dello stesso numero di repertorio, successivo – come gia’ esposto – quello del finanziamento rispetto alla compravendita.
Inoltre, la Corte di appello ha effettuato una puntuale verifica circa lo stato economico degli acquirenti, rilevando che all’epoca dell’acquisto la figlia del venditore era solo una studentessa che si era emancipata economicamente solo fra il 2008 e il 2009 e gli altri svolgevano attivita’ tali da non poter far fronte al pagamento della rata di mutuo mensile, pari a quattro milioni di lire.
Le doglianze prospettate dai ricorrenti incidentali si risolvono, quindi, in una critica all’apprezzamento di fatto operato dal giudice del merito e come tale inammissibile in sede di legittimita’. Ne’ parte ricorrente chiarisce la decisivita’ dei fatti che a suo avviso non sarebbero stati presi in considerazione dal giudice del merito.
Del resto, il giudice di legittimita’ non ha il potere di riesaminare l’intera vicenda processuale, ma solo la facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilita’ e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti, dando cosi’ prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 331 del 2020; Cass. n. 7523 del 2017; Cass. n. 24679 del 2013; Cass. n. 27197 del 2011) e cio’ a maggior ragione dopo la riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ad opera del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134;
– quanto al ricorso incidentale proposto da (OMISSIS), con l’unico motivo e’ denunciata, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione degli articoli 91, 92 e 112 c.p.c., per averlo il giudice di appello condannato al pagamento (nella misura di un terzo) delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di ciascuna parte che dal tenore del punto sei del dispositivo della sentenza, parrebbe doversi individuare nell’estinta societa’ (OMISSIS) da un lato e nei quattro soggetti costituitisi solo all’esito dell’estensione del contraddittorio disposta dal giudice di prime cure.
Nel dettaglio, con riferimento alla liquidazione disposta in favore della societa’ citata il ricorrente incidentale lamenta la nullita’ della sentenza posto che detta “parte” differirebbe con quella considerata dal giudice di prime cure e che tale societa’ non avrebbe svolto alcuna attivita’ difensiva tale da legittimare la richiesta di rimborso delle spese di lite, essendosi peraltro estinta prima dell’attivazione del giudizio.
Ad avviso del ricorrente, sarebbe in ogni caso errata la compensazione parziale di cui al punto 6) del dispositivo della sentenza nei confronti della societa’ chiamata a difendersi dalle stesse domande rispetto alle quali sarebbero state interamente compensate le spese di lite con gli altri convenuti (punto 5 del dispositivo).
Con riferimento alla statuizione compensatoria disposta nei confronti della parte processuale individuata negli acquirenti diversi da (OMISSIS) e (OMISSIS), il ricorrente incidentale denuncia la violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non essere sorretta da alcuna valida giustificazione giuridica la statuizione di compensazione parziale delle spese in favore dei terzi chiamati, anche in considerazione dell’accoglimento del motivo di appello avverso il capo della sentenza di primo grado relativo all’improseguibilita’ del procedimento nei confronti della societa’ (OMISSIS) e degli acquirenti delle porzioni immobiliari dalla stessa realizzate.
La censura va accolta quanto alla societa’ (OMISSIS) che pacificamente non ha svolto difese ne’ in primo ne’ in secondo grado, come risulta del resto dalla pronuncia impugnata.
Va rigettata la censura quanto alle restanti parti, quali (OMISSIS) SNC, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in quanto rispetto agli stessi il creditore e’ soccombente, per essere stata respinta la domanda di revocatoria di vendita del terreno edificabile nell’anno 1999.
Conclusivamente vanno rigettati il ricorso principale e quello incidentale proposto dai (OMISSIS) – (OMISSIS), accolto parzialmente il ricorso incidentale di (OMISSIS) quanto alla posizione della (OMISSIS), respinto per il resto, con la conseguenza che la sentenza impugnata va cassata in relazione alla parte di motivo incidentale accolta.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, la Corte decide nel merito sul ricorso incidentale del (OMISSIS) e dispone la eliminazione della condanna a carico dello stesso in favore della (OMISSIS).
Con riguardo alle spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, fra il ricorrente principale e i ricorrenti incidentali (OMISSIS) – (OMISSIS) rispetto ai controricorrenti mentre vanno compensate con riferimento al (OMISSIS).

Prova civile ai fini della verifica delle presunzioni

Poiche’ i ricorsi sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e sono rigettati, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali (OMISSIS) – (OMISSIS), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale dei (OMISSIS) – (OMISSIS);
accoglie parzialmente il ricorso incidentale nei sensi di cui in motivazione;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla parte dell’unico motivo del ricorso incidentale accolto e decidendo nel merito, elide la condanna del (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali liquidate per entrambi i giudizi in favore della (OMISSIS);
condanna il ricorrente principale e i ricorrenti incidentali (OMISSIS) – (OMISSIS) in solido alla rifusione delle spese di legittimita’ in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), liquidate in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge;
dichiara interamente compensate le spese di lite fra le restanti parti.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali (OMISSIS) – (OMISSIS), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

Prova civile ai fini della verifica delle presunzioni

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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