Prova degli elementi costitutivi dell’usucapione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 febbraio 2022| n. 4931.

Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell’usucapione, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l’intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus”; l’interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato a esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell’avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso.

Ordinanza|15 febbraio 2022| n. 4931. Prova degli elementi costitutivi dell’usucapione

Data udienza 22 novembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: USUCAPIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4040-2017 proposto da:
(OMISSIS) SAS, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
AZIENDA AGRICOLA (OMISSIS) in persona del legale rappresentante (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 165/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 22.01.2016 confermo’ la sentenza del Tribunale di Pavia, che aveva rigettato la domanda di rilascio di alcuni terreni proposti dalla (OMISSIS) nei confronti dell’Azienda (OMISSIS) sas e dal suo socio amministratore (OMISSIS) ed aveva accolto la domanda di usucapione proposta dai convenuti.
Per quel che ancora rileva in sede di legittimita’, la Corte distrettuale riconobbe che il possesso ventennale dei terreni era stato provato attraverso la deposizione di un teste, il quale aveva riferito che il (OMISSIS), nel corso del ventennio, aveva coltivato i terreni e provveduto alla realizzazione delle opere necessarie per l’irrigazione ed il livellamento dei medesimi.
Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso la (OMISSIS). sas affidato a quattro motivi.
Ha resistito con controricorso l’Azienda Agricola (OMISSIS).
In prossimita’ dell’udienza, le parti hanno depositato memorie difensive.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1158 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte d’appello ritenuto sufficiente, ai fini della prova del possesso ad usucapionem, la mera coltivazione dei terreni e la loro gestione.
Il motivo e’ fondato.
E’ onere di chi chiede accertarsi l’intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si e’ estrinsecato in un’attivita’ corrispondente all’esercizio del diritto di proprieta’. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus – dimostrando di essere nella disponibilita’ del bene – ma anche l’animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cass., sez. H, 02/10/2018, n. 23849);
L’utilizzo del terreno per la coltivazione, in assenza di un atto apprensivo della proprieta’, e’ inidoneo al possesso ad usucapionem, perche’, di per se’, non esprime, in modo inequivocabile, l’intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attivita’ materiale, corrispondente all’esercizio del diritto di proprieta’, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa e’ svolta uti dominus.
L’interversione nel possesso non puo’ avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non piu’ in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell’avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso (Cass., sez. II, 03/07/2018, n. 17376; Cass., sez. II, 29/07/2013, n. 18215).
Del resto, il proprietario puo’ possedere anche solo animo purche’ il possessore abbia la possibilita’ di ripristinare il contatto materiale con la cosa non appena lo voglia; soltanto qualora questa possibilita’ sia di fatto preclusa da altri o da una obiettiva mutata situazione dei luoghi, l’elemento intenzionale non e’ da solo sufficiente per la conservazione del possesso che si perde nel momento stesso in cui e’ venuta meno l’effettiva disponibilita’ della cosa (Cass., sez. II, 29/01/2016, n. 1723; Cass., sez. II, 29/07/2013, n. 18215).
La corte di merito non si e’ adeguata ai principi di diritto affermati da questa Corte in tema di onere della prova del possesso ed ha erroneamente ritenuto che la coltivazione del terreno e la realizzazione delle opere necessarie per l’irrigazione fossero atti idonei ad integrare il possesso ad usucapionem senza accertare se fossero accompagnati da un atto di interversione del possesso.
La sentenza va, pertanto, cassata, in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione che provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita’ e si atterra’ al seguente principio di diritto:
“Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell’usucapione, la coltivazione del fondo non e’ sufficiente, perche’, di per se’, non esprime, in modo inequivocabile, l’intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attivita’ materiale, corrispondente all’esercizio del diritto di proprieta’, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa e’ svolta “uti dominus”; l’interversione nel possesso non puo’ avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non piu’ in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell’avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso”. Vanno dichiarati assorbiti gli altri motivi di ricorso.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimita’, innanzi alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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