Prova dell’esistenza di un contratto di mutuo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 novembre 2021| n. 35520.

Prova dell’esistenza di un contratto di mutuo.

L’esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di una somma di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione), essendo l’attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, vale a dire non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l’obbligo alla restituzione della somma ricevuta. Ne consegue che, ove l’attore fornisca la prova del fatto costitutivo così inteso, vale a dire non solo la dazione di denaro, ma anche l’impegno dell’”accipiens” alla sua restituzione, e quindi il titolo (e cioè il mutuo) a fondamento della stessa, la domanda dev’essere accolta, salvo che il convenuto non deduca e dimostri in giudizio, com’è suo onere, la sussistenza, rispetto a tale pretesa, di fatti estintivi, modificativi o impeditivi

Ordinanza|19 novembre 2021| n. 35520. Prova dell’esistenza di un contratto di mutuo

Data udienza 30 settembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Contratti – Mutuo – Estinzione anticipata – Domanda di restituzione residuo – Prova – Onere probatorio – Donazione indiretta non provata

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 26837-2020 proposto da:
(OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avvocato (OMISSIS), e dall’Avvocato (OMISSIS), per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonche’
(OMISSIS), quale procuratore anticipatario;
– intimata –
avverso la SENTENZA n. 2714/2020 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, depositata il 22/7/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/9/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

Prova dell’esistenza di un contratto di mutuo

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) ed ha, per l’effetto, confermato la sentenza con la quale il tribunale, in data 12/4/2016, li aveva condannati al pagamento, in favore di (OMISSIS), della somma di Euro 171.370,00, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione del residuo mutuo ad essi concesso da quest’ultima nel mese di maggio del 2011 mediante estinzione anticipata di mutuo bancario.
La corte, in particolare, ha ritenuto che l’appellata (OMISSIS) aveva assolto all’onere probatorio a suo carico, essendo rimasta, al contrario, “priva di persuasivi elementi di prova a suffragio proprio la versione degli appellanti disattesa dal primo giudice, vale a dire la pretesa gratuita’ della attribuzione patrimoniale – consistita nel pagamento di un debito altrui, ovvero in concreto nella estinzione anticipata del mut(u)o da essi appellanti acceso – realizzata attraverso lo strumento, che non richiede la forma dell’atto pubblico, della donazione indiretta”, “motivata ed integrata dai rapporti di forte benevolenza di (OMISSIS) con il proprio nipote (OMISSIS), curato ed assistito, nonche’ dotato di una propria attivita’ economica da (OMISSIS) mediante la cessione a (OMISSIS) di una delle due licenze per la distribuzione di carburanti di cui era titolare (OMISSIS)…”: la prospettazione attorea, infatti, ha osservato la corte, ha avuto conferma, tra l’altro, nelle deposizioni di (OMISSIS), in ordine alla cui attendibilita’ nulla osservano gli stessi appellanti, che, quale testimone oculare, “ha riferito della richiesta di prestito… durante le festivita’ pasquali del 2011, rivolta da (OMISSIS) alla germana (OMISSIS) e dell’impegno assunto da(l) primo di rimborsare l’altra in rate mensili…”, e di Angela (OMISSIS), “altrettanto circostanziata quanto alla richiesta del “prestito” finalizzata alla estinzione del mutuo, rivolta da entrambi gli appellati a (OMISSIS) “a tavola il giorno di Pasquetta””; peraltro, ha aggiunto la corte, nel corso delle indagini preliminari svolte nel procedimento penale promosso a seguito della querela sporta il (OMISSIS) da (OMISSIS), anche (OMISSIS), sorella di (OMISSIS) e di (OMISSIS), ha riferito della richiesta del primo, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo, perche’ l’altra gli pagasse il suo mutuo, viste le sue possibilita’ economiche, e dell’impegno assunto dal germano che le avrebbe restituito i soldi con pagamenti rateali mensili di mille Euro.

 

Prova dell’esistenza di un contratto di mutuo

La pretesa donazione indiretta, inoltre, ha proseguito la corte, e’ smentita sul piano documentale dalla causale, “tale da accordarsi perfettamente con il titolo dedotto dalla attrice a fondamento della disposizione patrimoniale da lei posta in essere”, apposta dagli stessi appellanti ai versamenti proprio di Euro 1.000,00 ciascuno da loro effettuati nei mesi di luglio, di agosto e di ottobre del 2011, “circostanza in ordine alla quale gli appellanti non hanno offerto una spiegazione plausibile in coerenza con il loro assunto”, essendosi limitati ad affermare, in termini non pertinenti e comunque senza riferimento alla causale, che tali versamenti rappresentavano una somma non rilevante in relazione alla liberalita’ ricevuta.
Non sono emersi, invece, ha aggiunto la corte, elementi di prova a sostegno dell’assunto degli appellanti circa il preteso rapporto di corrispettivita’ tra l’estinzione del mutuo e la cessione del distributore ad (OMISSIS), ne’ e’ fondatamente contestabile la manifesta sproporzione tra l’entita’ dell’erogazione operata da (OMISSIS) e la durata dell’ospitalita’ fornita dagli appellanti ad (OMISSIS), comunque non superiore a cinque mesi. Escluso ogni rilievo al mancato esplicito riferimento nella documentazione proveniente dall’appellata alla natura non gratuita dell’estinzione del mutuo, la corte, piuttosto, ha osservato che tale operazione era stata effettuata da (OMISSIS) il (OMISSIS), mentre il rilascio ad (OMISSIS) della licenza di esercizio gia’ in titolarita’ di (OMISSIS) e’ intervenuta soli il (OMISSIS), sicche’ “la significativa distanza cronologica tra detti eventi e’ indice che depone piuttosto per la inesistenza della pretesa correlazione tra gli stessi”, tanto piu’ se si considera che la richiesta di estinzione del mutuo era stata avanzata dagli appellanti all’istituto di credito il (OMISSIS), e cioe’ esattamente il primo martedi’ successivo alla domenica di Pasquale del 2011, ovvero immediatamente dopo la riunione familiare in occasione della quale era stato stretto l’accordo tra le parti, e che, attraverso l’estinzione del mutuo, (OMISSIS), nubile e senza figli, aveva drasticamente ridotto il saldo attivo del proprio conto correte da Euro 190.557,32 ad appena Euro 21.405,72, mentre non puo’ escludersi che, dal suo canto, (OMISSIS) abbia inteso assicurare il sostentamento al nipote (OMISSIS) per affetto verso quest’ultimo, ospite in casa sua per un non breve intervallo.

 

Prova dell’esistenza di un contratto di mutuo

Il minore importo della rata prevista da mutuo rispetto a quelle versate, infine, ha concluso la corte, si giustifica in ragione del fatto che, come puo’ ricavarsi dalle informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, l’obbligazione restitutoria e’ stata consapevolmente assunta, per scelta o incapienza patrimoniale, nel senso che essa non sarebbe stata completamente onorata.
La corte d’appello, quindi, ha rigettato l’appello proposto ed ha, per l’effetto, confermato la sentenza impugnata, condannando gli appellanti al pagamento delle spese con attribuzione.
(OMISSIS) e (OMISSIS), con ricorso notificato il 23/10/2020, hanno chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata il 27/8/2020.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso notificato il 2/12/2020.
L’avv. (OMISSIS), quale difensore dichiaratosi anticipatario, e’ rimasta intimata.
I ricorrenti hanno depositato memoria.

 

Prova dell’esistenza di un contratto di mutuo

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo articolato, i ricorrenti, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, “obliterando ogni sana motivazione e fondando quest’ultima su proprie petizioni di principio”, ha ritenuto l’esistenza di un contratto di mutuo laddove, al contrario, come e’ emerso dalle prove raccolte in giudizio, si e’ trattato di una donazione indiretta in favore del nipote (OMISSIS), il quale era stato destinatario, a titolo gratuito, di un distributore di carburanti da parte di (OMISSIS), in cio’ indotto da (OMISSIS), nonche’ di ospitalita’ con vitto e alloggio da parte del primo.
2.1. Il motivo e’ infondato. I ricorrenti, in effetti, hanno lamentato, in sostanza, l’erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, li’ dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che i convenuti, ricevuta dall’attrice la somma di Euro. 171.370,00 mediante estinzione anticipata di un prestito bancario, avessero assunto l’obbligo di restituirla. La valutazione delle prove raccolte, pero’, anche se si tratta di presunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 1234 del 2019), costituisce un’attivita’ riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall’articolo 360 c.p.c., n. 5, nell’avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o piu’ fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero senz’altro determinato un esito diverso della controversia: escluso, invece, ogni rilievo all’omesso esame degli elementi istruttori in quanto tali tutte le volte in cui, com’e’ accaduto nel caso in esame, i fatti storici da essi rappresentati siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorche’ questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014). Rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si e’ formato, a norma dell’articolo 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilita’ delle fonti di prova.
2.2. La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attivita’ riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). Nel quadro del principio, espresso nell’articolo 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), del resto, il giudice civile ben puo’ apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e cosi’ escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: e il relativo apprezzamento e’ insindacabile in sede di legittimita’, purche’ risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176 del 2017). La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilita’ dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale e’ libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga piu’ attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 20802 del 2011). In particolare, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull’attendibilita’ dei testi, sulla credibilita’ e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito: in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilita’ e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonche’ la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, ed e’, pertanto, insindacabile, in sede di legittimita’, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. n. 21187 del 2019). In definitiva, sia la valutazione delle deposizioni testimoniali, sia il giudizio sull’attendibilita’ dei testi, sulla credibilita’ e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito, la cui valutazione, ove motivata in modo non apparente ne’ contraddittorio, non e’ censurabile in cassazione.

 

Prova dell’esistenza di un contratto di mutuo

2.3. In effetti, il compito di questa Corte non e’ quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata ne’ quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni della loro decisione e se la motivazione cosi’ fornita sia solo apparente oppure perplessa o contraddittoria (Cass. SU n. 8053 del 2014) e cioe’, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual e’ reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com’e’ accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). La corte d’appello, invero, dopo aver valutato le prove testimoniali raccolte in giudizio, ha ritenuto, con motivazione tutt’altro che apparente o contraddittoria, che i ricorrenti avessero ricevuto dall’attrice la somma necessaria per l’estinzione anticipata di un mutuo bancario con l’obbligo di procedere alla sua restituzione rateale. Ed una volta affermato – come la corte d’appello ha ritenuto senza che tale apprezzamento in fatto sia stato utilmente censurato (nell’unico modo possibile, e cioe’, a norma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5), per omesso esame di una o piu’ circostanze decisive risultanti dalla stessa sentenza o dagli atti di causa – che l’attrice aveva dimostrato in giudizio il fatto di aver versato ai convenuti la predetta somma e che questi ultimi avevano assunto l’obbligo di eseguirne la restituzione, non si presta, evidentemente, a censure la decisione che lo stesso giudice ha conseguentemente assunto, e cioe’ l’accoglimento della domanda proposta dall’attrice in quanto volta, appunto, alla restituzione della somma versata.
2.4. L’esistenza di un contratto di mutuo, in effetti, non puo’ essere desunta dalla mera consegna di una somma di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per se’ a fondare una richiesta di restituzione), essendo l’attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, vale a dire non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l’obbligo alla restituzione della somma ricevuta. Ne consegue che, ove l’attore fornisca la prova del fatto costitutivo cosi’ inteso, vale a dire non solo la dazione di denaro ma anche l’impegno dell’accipiens alla sua restituzione, e quindi il titolo (e cioe’ il mutuo) a fondamento della stessa, la domanda proposta per la restituzione in cui favore della somma cosi’ versata (o del suo residuo) dev’essere accolta, a meno che il convenuto (ma non e’ stato questo il caso in esame) non deduca e dimostri in giudizio, com’e’ suo onere, la sussistenza, rispetto a tale pretesa, di fatti estintivi, modificativi o impeditivi.

 

Prova dell’esistenza di un contratto di mutuo

2.5. Ne’, infine, la decisione assunta dalla corte, e cioe’ l’accoglimento della domanda di restituzione della somma versata proposta dall’attrice, si presta a censure per violazione dell’articolo 2697 c.c., configurabile, invero, solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando, come invece pretendono i ricorrenti, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, li’ dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che e’ sindacabile, in sede di legittimita’, entro i ristretti limiti previsti dall’articolo 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018).
3. Il ricorso dev’essere, quindi, respinto. Peraltro, poiche’ il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimita’, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, e’, in realta’, inammissibile.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
5. La Corte da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: dichiara l’inammissibilita’ del ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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