Quando il Giudice si spoglia della “potestas iudicandi”

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 settembre 2022| n. 27388.

Quando il Giudice si spoglia della “potestas iudicandi”

Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, in tal modo spogliandosi della “potestas iudicandi”, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione.

Ordinanza|19 settembre 2022| n. 27388. Quando il Giudice si spoglia della “potestas iudicandi”

Data udienza 10 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Notifica telematica – Violazione delle forme digitali – Nullità – Sanatoria in caso di costituzione in giudizio della controparte

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4957/ 20t0 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) spa, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
Nonche’ contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 5774/ 2019, depositata il 28.11.2019 e notificata il 5.12.2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.6.2022 dal Consigliere CRICENTI GIUSEPPE.

Quando il Giudice si spoglia della “potestas iudicandi”

RITENUTO IN FATTO

Che:
1. – (OMISSIS) ha citato in giudizio (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) spa, quale garante di quest’ultimo, assumendo di essere stato investito dalla vettura di proprieta’ del (OMISSIS) che aveva tagliato la strada al motociclo da lui condotto. Dall’incidente erano scaturite lesioni al ginocchio destro ed ai legamenti, che avevano comportato una invalidita’ permanente del 12%.
Il Tribunale di Napoli ha ritenuto l’esclusiva responsabilita’ del (OMISSIS), ed effettuata consulenza tecnica sul danno biologico, ha riconosciuto un risarcimento per la perdita della sola salute, rigettando la richiesta di risarcimento del danno da perdita della capacita’ lavorativa specifica per difetto di prova.
2.- (OMISSIS) ha impugnato la sentenza proprio relativamente a quest’ultimo capo, notificando l’appello sia al (OMISSIS), in forma cartacea, che alla societa’ (OMISSIS) spa, in forma telematica. Nel giudizio di appello il (OMISSIS) e’ rimasto contumace, mentre si e’ costituita la societa’ (OMISSIS) spa.
3.-La Corte d’appello di Napoli ha ritenuto che, sebbene l’atto d’appello fosse stato notificato regolarmente in cartaceo al (OMISSIS), e, in telematico, alla (OMISSIS) SPA, l’appellante avrebbe dovuto costituirsi in giudizio depositando in modalita’ telematica l’atto notificato, mentre lo ha depositato in modalita’ cartacea, con cio’ rendendo impossibile la verifica della tempestivita’ della costituzione, senza che tale irregolarita’ sia stata sanata entro il termine di cui all’articolo 350 c.p.c..
Di conseguenza, la Corte d’appello ha dichiarato improcedibile l’impugnazione, salvo tuttavia pronunciarsi comunque nel merito e dichiararla parimenti infondata.
4. – Avverso tale pronuncia, ricorre (OMISSIS), con due motivi di impugnazione, di cui chiede il rigetto la (OMISSIS) spa, che si e’ costituita con controricorso. Il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di censura con successiva memoria.

Quando il Giudice si spoglia della “potestas iudicandi”

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:
5.- Innanzitutto, va osservato come la Corte di appello, dopo aver ritenuto improcedibile l’impugnazione, cosi’ spogliandosi della “potestas iudicandi” sul relativo merito, ha proceduto comunque all’esame di quest’ultimo.
Il che comporta che le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l’onere ne’ l’interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione costituisce la vera ragione della decisione (Cass. 11675/ 2020; Cass. sez. un. 31024/ 2019; Cass. sez. Un. 24469/2013). (Ndr: testo originale non comprensibile).
5.1- Va dunque esaminato il solo/,1 motivo che censura la pronuncia di improcedibilita’.
6.- Con tale motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 156, 165, 347 e 348 c.p.c., oltre che la L. n. 53 del 1994, articolo 9.
In sostanza, la tesi e’ la seguente: la Corte d’appello ha ritenuto improcedibile l’impugnazione in quanto, pur avendo il ricorrente effettuato la notifica ad entrambi gli appellati, ad uno in via telematica e all’altro in via cartacea, al momento della costituzione in giudizio non ha depositato in via telematica la prova della notifica effettuata, e non lo ha fatto neanche nel termine di cui all’articolo 350 c.p.c..
In sostanza, secondo la Corte d’appello, effettuata la notifica telematica alla societa’ (OMISSIS) SPA, la prova di tale notifica avrebbe dovuto essere fornita per l’appunto in via telematica anch’essa e non gia’ in forma cartacea come avvenuto.
La ricorrente contesta questo ragionamento assumendo che la notifica e’ andata a buon fine per entrambe le parti, cosi’ come e’ pacificamente riconosciuto, e, in secondo luogo, che al momento della costituzione in giudizio, che tra l’altro e’ avvenuta anche essa in termini, il fascicolo telematico non era stato ancora formato dal cancelliere, e che quindi la prova della notifica non poteva che essere data in cartaceo; che infine nel corso del giudizio e’ stata depositata per l’appunto anche la prova in forma telematica senza che ne sia seguita alcuna contestazione.
Il motivo e’ fondato.
Innanzitutto, va ricordato come, in ragione della regola per cui il raggiungimento dello scopo ha efficacia sanante, nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi della L. n. 53 del 1994, articolo 9, la violazione delle forme digitali non integra l’inesistenza della notifica del medesimo bensi’ la sua nullita’ che pertanto ben puo’ essere sanata dal raggiungimento dello scopo (Cass. 20214/ 2021).
E lo scopo e’, nella specie, chiaramente raggiunto, in quanto (OMISSIS) spa, ossia la destinataria della notifica telematica, si e’ costituita in giudizio ed ha contestato il merito della domanda.
Inoltre, risulta pacifico che, nel corso del giudizio di appello, il ricorrente ha comunque depositato i files attestanti la notifica telematica nei confronti di (OMISSIS) spa, e che quest’ultima non ha eccepito alcunche’ relativamente alla conformita’ di tali files rispetto agli originali depositati in copia analogica dalla ricorrente, con la conseguenza che quel deposito deve ritenersi corretto (Cass. sez. un. 22438/ 2018).
E’ infine pacifico non solo che le due notificazioni dell’atto di appello (ossia quella cartacea e quella telematic), sono andate a buon fine, e che anzi quanto a quella telematica il destinatario, ossia la (OMISSIS) SPA, si e’, come detto, costituita in giudizio, ma altresi’ che la stessa costituzione dell’appellante e’ avvenuta nei termini, con la conseguenza che non vi era ragione di postulare una improcedibilita’ della impugnazione per irregolarita’ che non hanno inciso su diritti delle controparti.
La decisione va dunque cassata (Ndr: testo originale non comprensibile) con rinvio al giudice di appello, che dovra’ fare applicazione del suindicato disatteso principio, e provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo. Cassa la relazione la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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