Quando in pendenza del giudizio d’appello si verifica un fenomeno riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 111 c.p.c.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 febbraio 2023| n. 5287.

Quando in pendenza del giudizio d’appello si verifica un fenomeno riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 111 c.p.c.

Nel caso in cui, in pendenza del giudizio d’appello, si verifichi un fenomeno riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 111 c.p.c., non emerso né in tale fase, né nella fase di legittimità, il successivo giudizio di rinvio deve necessariamente proseguire tanto nei confronti del preteso successore a titolo particolare, quanto della parte originaria, quale litisconsorte “ex lege”, e, in caso di scissione di quest’ultima, anche nei confronti delle società derivanti dalla scissione, quali successori a titolo universale della società scissa ex artt. 2506 e ss. c.c., sicché, in caso di mancata riassunzione del processo ex art. 392 c.p.c. nei confronti delle predette parti, il giudice è tenuto a ordinare l’integrazione del contraddittorio, potendo il difetto di integrità del contraddittorio essere rilevato, anche d’ufficio, in sede di legittimità.

Ordinanza|20 febbraio 2023| n. 5287. Quando in pendenza del giudizio d’appello si verifica un fenomeno riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 111 c.p.c.

Data udienza 10 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: VENDITA – CONTRATTO PRELIMINARE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10373/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato COSENTINO GIUSEPPE, ( (OMISSIS)), rappresentato e difeso dagli avvocati TOTERA MARCELLO, ( (OMISSIS)), VALVO PAOLO, ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, UNIPERSONALE, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato ZANNETTI CESARE, ( (OMISSIS)), rappresentato e difeso dagli avvocati GALLINA MONICA, ( (OMISSIS)), PAGLIARELLA PAOLA, ( (OMISSIS));
– controricorrente –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 743/2019 depositata il 28/02/2019.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

che:
con sentenza resa in data 28/2/2019, la Corte d’appello di Venezia, pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte cassazione n. 28217 del 27/11/2017, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di (OMISSIS) s.r.l. in relazione alla domanda proposta, tra le altre, da (OMISSIS) per l’esecuzione, ai sensi dell’articolo 2932 c.c., del contratto preliminare di permuta stipulato, con scrittura del 21/3/94 tra il (OMISSIS) (in qualita’ di promissario acquirente) e la (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) (in qualita’ di promissario alienante);
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, a seguito della stipulazione del preliminare in esame, la (OMISSIS) s.r.l. (medio tempore succeduta a (OMISSIS) s.a.s.), con atto del 20/1/2012, aveva ceduto alla (OMISSIS) s.r.l. l’immobile promesso in permuta al (OMISSIS), pur menzionando, nell’atto di cessione, l’avvenuta trascrizione dell’atto di citazione del 7/8/98 con il quale il (OMISSIS) aveva agito per l’esecuzione ex articolo 2932 c.c., del contratto preliminare gia’ stipulato con la (OMISSIS) s.a.s.;
la corte d’appello ha altresi’ sottolineato come, in data 21/12/2015, la (OMISSIS) s.r.l. veniva scissa mediante apporto dell’intero suo patrimonio sociale nelle societa’ (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l., con successiva cancellazione, in data 22/12/2015, della stessa (OMISSIS) s.r.l. (societa’ scissa) dal registro delle imprese;
cio’ posto, il giudice del rinvio, sul presupposto dell’intervenuta successione delle societa’ risultanti dalla scissione nel patrimonio della (OMISSIS) s.r.l., ha rilevato come la (OMISSIS) s.r.l. dovesse ritenersi del tutto carente di legittimazione passiva rispetto alla domanda di esecuzione ex articolo 2932 c.c., proposta dal (OMISSIS), non essendo la (OMISSIS) s.r.l., ne’ successore a titolo universale della (OMISSIS) s.r.l., ne’ successore a titolo particolare nel diritto controverso, ex articolo 111 c.p.c., identificandosi, tale diritto controverso, non gia’ nella situazione reale del bene (promesso in permuta al (OMISSIS), ma) ceduto da (OMISSIS) s.r.l. a (OMISSIS) s.r.l., bensi’ nella situazione personale (di obbligo a contrarre) direttamente pertinente in capo (OMISSIS) s.r.l. e, per quest’ultima, alle societa’ risultanti dalla relativa scissione;
avverso la sentenza del giudice del rinvio, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
la (OMISSIS) s.r.l. resiste con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria;
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione non ha presentato conclusioni.

CONSIDERATO

Che:
con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi in relazione all’articolo 2932 c.c. e all’articolo 111 c.p.c. (con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare come nell’atto di cessione alla (OMISSIS) s.r.l. del bene oggetto della domanda del (OMISSIS) era stato espressamente specificato come alla (OMISSIS) s.r.l. fosse stato trasferito anche ogni “diritto, azione e ragione inerente a tale bene”, con la conseguente successione della (OMISSIS) s.r.l. anche nell’obbligo di stipulazione del contratto di permuta del bene de quo intercorso tra la (OMISSIS) s.r.l. (gia’ (OMISSIS) s.a.s.) e il (OMISSIS), ed avendo la stessa corte territoriale in ogni caso erroneamente omesso di disporre, in ipotesi, l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’articolo 331 c.p.c., nei confronti delle societa’ succedute alla (OMISSIS) s.r.l.;
con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli articoli 2932 e 111 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di riconoscere come la successione a titolo particolare nel diritto controverso ex articolo 111 c.p.c., si verifichi in ogni caso in cui l’alienazione importi, per un rapporto di derivazione sostanziale, il subentrare dell’acquirente nella posizione giuridica attiva o passiva cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio, in conformita’ all’indirizzo sul punto gia’ fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimita’ proprio in relazione alla cessione a titolo particolare a terzi di un bene gia’ promesso in vendita ad altri (v. Cass. n. 8316 del 26/5/2003);
osserva il Collegio come la prospettazione avanzata dalle censure in esame – una volta considerata al lume della motivazione della sentenza impugnata – giustifichi il rilievo d’ufficio dell’avvenuta decisione del giudizio riassunto, da parte della Corte d’appello di Venezia, senza il rispetto dell’integrita’ del contraddittorio in relazione alla situazione determinatasi per effetto della riassunzione seguita alla disposta cassazione della prima sentenza di appello;
l’esposizione delle ragioni del rilievo d’ufficio cui si procedera’ esige che si dia conto della motivazione resa dalla corte di rinvio a proposito dell’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla (OMISSIS) s.r.l.;
la motivazione e’ stata del seguente tenore:
” (OMISSIS) ha riassunto la causa nei confronti di (OMISSIS) s.r.l. assumendo che era succeduta a (OMISSIS), che a sua volta era succeduta a (OMISSIS) s.a.s.. Il (OMISSIS) assume la legittimazione passiva di (OMISSIS) s.r.l. in quanto con rogito notarile 20/1/2012 quest’ultima aveva acquistato da (OMISSIS) s.r.l. l’immobile promesso in permuta al (OMISSIS). Pertanto, con l’acquisto del bene (OMISSIS) s.r.l. era divenuta, in relazione al bene compravenduto, cessionaria della (OMISSIS) di ogni diritto, azione e ragione ed era subentrata nel contratto stipulato dalla allora (OMISSIS) con il (OMISSIS). Aggiunge che ulteriore conferma sarebbe costituita dall’espresso richiamo nel suddetto rogito 20/1/2012 alla trascrizione della domanda giudiziale proprio della presente causa avente ad oggetto, fra l’altro, la richiesta di esecuzione coattiva ex articolo 2932 c.c., del trasferimento dell’immobile promesso in permuta. Fa infine richiamo all’articolo 111 c.p.c., in forza del quale il successore a titolo particolare nel diritto controverso puo’ essere chiamato in giudizio in qualsiasi grado o fase del giudizio. Tali argomentazioni non sono condivisibili. Con rogito notarile 21/12/2015 la societa’ (OMISSIS) s.r.l. si e’ scissa in due societa’, la (OMISSIS) s.r.l. Unipersonale e la (OMISSIS) s.r.l. Unipersonale, sulla base di un progetto di scissione. In base alla normativa di cui agli articoli 2506 c.c. e segg., espressamente richiamata nell’atto di scissione, le nuove societa’ sono subentrate nella posizione dell’originaria societa’, cancellata dal Registro delle Imprese, e quindi in tutti i rapporti giuridici della stessa, trattandosi sostanzialmente di una mera modificazione della struttura societaria delle societa’ interessate. (OMISSIS) s.r.l. (pur essendo socio unico di entrambe le nuove societa’ derivate dalla scissione) risulta formalmente estranea alla trasformazione societaria. Ne’ e’ invocabile l’articolo 111 c.p.c., in quanto (OMISSIS) s.r.l. non puo’ considerarsi successore a titolo particolare nel diritto controverso. Invero con il rogito notarile 20/01/2012 era stato trasferito a (OMISSIS) s.r.l. solo il diritto di proprieta’ sul bene immobile sito in (OMISSIS) oggetto di preliminare di permuta. Il rapporto controverso era pero’ un altro e piu’ precisamente il rapporto obbligatorio costituito col contratto preliminare di permuta ed infatti nella presente causa (OMISSIS) aveva chiesto l’emissione di sentenza ex articolo 2932 c.c., che disponesse il trasferimento dell’immobile in attuazione di detto impegno contrattuale. In altri termini non era in discussione il diritto di proprieta’, unico oggetto del contratto di compravendita 20/1/2012. Tali principi sono stati recentemente ribaditi anche dalla Suprema Corte rilevando che “l’azione diretta all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di stipulare una vendita, ai sensi dell’articolo 2932 c.c., non ha natura reale, ma personale, siccome diretta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un contratto al fine di conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento del bene di pertinenza del promittente alienante, onde tale azione deve essere sperimentata soltanto nei confronti di chi ha assunto una simile obbligazione. Ne consegue che, ove un terzo abbia acquistato la proprieta’ del bene oggetto del contratto preliminare senza una cessione di questo, bensi’ a titolo diverso, non si verifica la successione nel diritto controverso di cui all’articolo 111 c.p.c., e il terzo e’ privo di legittimazione passiva nel giudizio proposto per l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, anche in sede di impugnazione (Cass. 27/1/2012 n. 1233). La circostanza, infine che nel rogito 20/1/2012 si facesse menzione della transizione della domanda ex articolo 2932 c.c., non ha alcun rilievo. Infatti, scopo di tale menzione era solo quello di indicare i pesi che gravavano sull’immobile compravenduto e del relativo rischio a carico dell’acquirente in caso di accoglimento della domanda anteriormente trascritta. Per quanto esposto va quindi dichiarata la carenza di legittimazione passiva di (OMISSIS) s.r.l., rimanendo assorbita ogni altra questione”;
la decisione resa dalla corte veneziana (nel senso di chiudere il giudizio con la declaratoria della carenza di legittimazione passiva della (OMISSIS) s.r.l.) e’ erronea, poiche’, pur ammettendo la correttezza delle argomentazioni elaborate dal giudice del rinvio, in ogni caso il giudizio, sotto un profilo preliminare, non avrebbe potuto essere definito con quella declaratoria e, sotto un profilo gradato, avrebbe dovuto essere comunque deciso nel merito, in ossequio alle regole del codice di rito;
sotto il profilo preliminare, varra’ sottolineare come la corte d’appello, a seguito della riassunzione del giudizio avvenuta a norma dell’articolo 392 c.p.c., nei confronti della sola (OMISSIS) s.r.l. (quale preteso successore a titolo particolare nel diritto controverso della (OMISSIS)), avrebbe dovuto provvedere, secondo una corretta applicazione dell’articolo 111 c.p.c., non solo alla verifica dell’avvenuta chiamata in causa del preteso successore a titolo particolare nel diritto controverso (ossia, secondo la tesi sostenuta nell’atto di riassunzione dal (OMISSIS), della (OMISSIS) s.r.l.), bensi’ anche (necessariamente e in via financo preliminare) il soggetto nei cui riguardi si sosteneva essersi verificato il preteso fenomeno successorio (ossia la (OMISSIS));
tale necessaria evocazione del soggetto costituente la parte originaria del processo s’imponeva alla luce del chiaro disposto dell’articolo 111 c.p.c., comma 3, apparendo di tutta evidenza che, la’ dove tale norma prevede che il soggetto che riveste la qualifica di successore a titolo particolare nel diritto controverso possa intervenire o essere chiamato nel processo (aggiungendo che solo “se le altre parti vi consentono, l’alienante o il successore universale puo’ esserne estromesso”), si sottende distintamente che l’ingresso del successore a titolo particolare nel processo (tramite intervento o per mezzo di chiamata da parte di uno dei litiganti originari) non vale a escludere la partecipazione necessaria al processo del dante causa parte originaria nei cui confronti il fenomeno successorio ebbe a verificarsi, potendo tale eliminazione avvenire solo per effetto del consenso dell’altra parte e dello stesso successore, con la conseguente determinazione, fino all’estromissione, di una fattispecie di litisconsorzio necessario ex lege fra le parti originarie e il successore intervenuto o chiamato (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 1535 del 26/01/2010, Rv. 611192 – 01; per una ricostruzione piu’ ampia v. Sez. 3, Sentenza n. 2707 del 10/02/2005, Rv. 581199 – 01);
la sussistenza del litisconsorzio necessario avra’ peraltro a verificarsi pure quando, come recita dell’articolo 111 c.p.c., u.c., l’entrata nel processo del successore a titolo particolare si verifichi per iniziativa dello stesso attraverso l’esercizio del diritto di impugnazione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 10955 del 14 maggio 2007, in cui, peraltro – benche’ in forza di un orientamento non univoco, che non rileva discutere in questa sede trattandosi di un’ipotesi diversa da quella oggetto dell’odierno esame – si ammette l’irrilevanza della partecipazione del dante causa parte originario, la’ dove tra il successore impugnante e l’altra parte non sia insorta questione sull’integrazione del contraddittorio);
ne deriva che qualora, come nella specie, si verifichi un fenomeno che si assuma riconducibile alla fattispecie dell’articolo 111 c.p.c., in pendenza del giudizio d’appello (fenomeno non emerso in tale ultimo giudizio, ne’ manifestatosi nella successiva fase di legittimita’, con la conseguente pronuncia della cassazione della sentenza d’appello con rinvio), la successiva riassunzione del processo ai sensi dell’articolo 392 c.p.c., ad opera della parte non interessata dal fenomeno successorio (che, tuttavia, intenda, per effetto della cognizione del fenomeno successorio, chiamare in causa la parte asseritamente succeduta a quella originaria) deve avvenire necessariamente con il coinvolgimento di quest’ultima, di modo che il giudizio di rinvio possa proseguire, tanto nei confronti del preteso successore a titolo particolare, quanto della parte originaria;
da tanto discende la conseguenza per cui il (OMISSIS), nel procedere alla riassunzione del giudizio dopo la disposta cassazione con rinvio, assumendo la legittimazione passiva della (OMISSIS) (in quanto successore a titolo particolare nel diritto controverso), avrebbe dovuto comunque evocare in giudizio anche la (OMISSIS), in quanto parte originaria, dante causa a titolo particolare della posizione giuridica controversa;
poiche’, peraltro, nelle more del giudizio di cassazione, la (OMISSIS) ebbe a scindersi nelle due societa’ (OMISSIS) s.r.l. Unipersonale e (OMISSIS) s.r.l. Unipersonale, detta riassunzione sarebbe dovuta avvenire anche (e necessariamente) nei riguardi delle due societa’ derivate dalla scissione, sempre che il (OMISSIS) lo avesse percepito (come sarebbe stato suo onere nel compimento delle verifiche preliminari alla riattivazione del processo ai sensi dell’articolo 392 c.p.c.) attraverso il procedimento notificatorio;
in ogni caso, in difetto di tale percezione, il giudice del rinvio, a seguito dell’espressa evocazione, da parte della (OMISSIS), della scissione della (OMISSIS), avrebbe dovuto conferire un rilievo preliminare all’esigenza dell’integrazione del litisconsorzio necessario processuale nei confronti della due societa’;
sul punto, il giudice del rinvio avrebbe preliminarmente dovuto affrontare la questione relativa all’effetto, sul processo, della ridetta scissione totale della (OMISSIS) e dell’apporto del patrimonio nelle due societa’ (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l., con lo scioglimento senza liquidazione della prima e la cancellazione dal registro delle imprese;
al riguardo, e’ appena il caso di rilevare come, in relazione al tema in esame, siano state enunciate, in dottrina, diverse opinioni;
secondo un primo orientamento, in forza del quale alla scissione totalitaria seguirebbe l’estinzione della societa’ scissa, le due (o piu’ societa’) derivate dalla scissione assumerebbero la veste di successori a titolo universale, ai sensi dell’articolo 110 c.p.c.;
secondo una differente opinione, viceversa, le societa’ derivate dalla scissione assumerebbero la veste di successori a titolo particolare “per causa di morte” (per cosi’ dire) ai sensi dell’articolo 111 c.p.c., comma 2;
secondo una terza opinione, infine, la scissione totalitaria non atterrebbe propriamente a un fenomeno successorio, determinando unicamente una mera modificazione della struttura soggettiva della societa’ scissa;
rileva il Collegio come, fra i diversi orientamenti accennati, debba ritenersi preferibile la seconda opinione, dovendo conseguentemente attribuirsi, alle societa’ derivate dalla scissione, la posizione di successori a titolo particolare della societa’ scissa, secondo il regime speciale degli articoli 2506 e segg., che non consente di parlare di fenomeno di successione a titolo universale, con gli effetti dell’articolo 2506-quater c.c., u.c., e alla luce dell’articolo 2506-bis c.c., comma 3, con la conseguente esclusione della regolazione degli effetti dell’estinzione della societa’ scissa totalitariamente attraverso le norme che prevedono l’ipotesi della prosecuzione del processo nei confronti dei soci e dei liquidatori (che, nella specie, non vi sono stati);
cio’ posto, al di la’ dell’eventuale condivisione dell’una o dell’altra delle opinione richiamate, la corte territoriale avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle societa’ risultanti dalla scissione, si’ da pronunciare sulla res controversa con il coinvolgimento dei due soggetti da intendersi come legittimi contraddittori, a norma dell’articolo 110 c.p.c., e dell’articolo 111 c.p.c., comma 3, nel caso di adesione alla prima opinione, a norma dell’articolo 111 c.p.c., commi 2 e 3, nel caso di adesione alla seconda opinione, a norma dell’articolo 111 c.p.c., comma 3, nel caso di adesione alla terza opinione;
con riferimento all’adesione alla seconda opinione, l’applicazione dell’articolo 111 c.p.c., comma 3, si giustificava poiche’, rispetto al fenomeno successorio prospettato con riguardo alla (OMISSIS) quanto alla res controversa, la costruzione della scissione come fenomeno di successione a titolo particolare ai sensi dell’articolo 111 c.p.c., comma 2, imponeva che il processo dovesse proseguire nei confronti delle due societa’ derivate dalla scissione quali sostanziali “successori a titolo universale” nella posizione soggettiva della (OMISSIS);
con riferimento alla prima ed alla terza opinione l’evocazione delle due societa’ si imponeva perche’ esse si identificavano con la parte originaria rispettivamente a norma dell’articolo 110 c.p.c. e dell’articolo 111 c.p.c., comma 2;
deve, dunque, rilevarsi d’ufficio (Sez. 3, Sentenza n. 1535 del 26/01/2010, cit.; Sez. 1, Ordinanza n. 15905 del 15/06/2018, Rv. 649280 – 01) la violazione dell’integrita’ del contraddittorio sotto il profilo del litisconsorzio necessario a norma del disposto dell’articolo 111 c.p.c., con la conseguente rimessione del giudizio alla Corte di Appello di Venezia, affinche’ ordini l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle societa’ scissionarie;
in particolare, come anticipato, costituendo la scissione societaria di cui agli articoli 2506 e ss. c.c. un’ipotesi di successione a titolo particolare nel processo, ai sensi dell’articolo 111 c.p.c. (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 13762 del 17/06/2014, Rv. 631726 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 30246 del 30/12/2011, Rv. 621073 – 01), il mancato coinvolgimento, nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimita’, della (OMISSIS) s.r.l. e della (OMISSIS) s.r.l., quali successori della posizione contrattuale controversa della (OMISSIS) s.r.l. (dante causa di detta posizione, gia’ coinvolta nei precedenti gradi di giudizio di merito e nel giudizio di legittimita’ rescindente), impone che sia rilevato, anche d’ufficio, in sede di legittimita’, il difetto d’integrita’ del contraddittorio nella fase di rinvio, non potendo quest’ultimo svolgersi in assenza delle societa’ succedute alla (OMISSIS), da tanto seguendo la rimessione della causa al giudice di merito per l’eliminazione del vizio (cfr., oltre alla gia’ citata giurisprudenza, Sez. 2, Sentenza n. 6302 del 05/06/1995, Rv. 492679 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 590 del 19/01/1995, Rv. 489759 – 01; v. altresi’ Sez. 3, Sentenza n. 5000 del 05/06/1997, Rv. 504947 – 01);
solo all’esito della disposta integrazione del contraddittorio, la corte di rinvio dovra’ domandarsi quale fu l’effetto dell’atto di vendita del 20 gennaio 2012 intervenuto fra (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l. e come esso debba apprezzarsi nella logica della disposizione dell’articolo 111 c.p.c.;
al riguardo, si ricorda che, secondo un primo indirizzo (fatto proprio dalla corte d’appello nella sentenza oggetto dell’odierna impugnazione), “L’azione diretta all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di stipulare una vendita, ai sensi dell’articolo 2932 c.c., non ha natura reale, ma personale, siccome diretta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un contratto al fine di conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento del bene di pertinenza del promittente alienante, onde tale azione deve essere sperimentata soltanto nei confronti di chi ha assunto una simile obbligazione. Ne consegue che, ove un terzo abbia acquistato la proprieta’ del bene oggetto del contratto preliminare senza una cessione di questo, bensi’ a titolo diverso, non si verifica la successione nel diritto controverso di cui all’articolo 111 c.p.c., e il terzo e’ privo di legittimazione passiva nel giudizio proposto per l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, anche in sede di impugnazione” (Sez. 2, Sentenza n. 1233 del 27/01/2012, Rv. 621119 – 01; conf. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 33301 del 17/12/2019, Rv. 656263 – 01. V. altresi’ Sez. 2, Sentenza n. 5781 del 10/03/2009, Rv. 607104 – 01);
per un secondo (contrario) indirizzo (sostenuto dall’odierno ricorrente), “La successione a titolo particolare nel diritto controverso si verifica non soltanto nel caso in cui sia stato alienato il medesimo diritto che forma oggetto della controversia, ma in ogni caso in cui l’alienazione importi, per un rapporto di derivazione sostanziale, il subingresso dell’acquirente nella posizione giuridica attiva o passiva cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio, con la conseguenza che, proposta domanda diretta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica di un preliminare di compravendita, il terzo avente causa dal convenuto in base ad un contratto stipulato nel corso del processo e’ da considerarsi successore a titolo particolare nel diritto controverso, ed e’, pertanto, legittimato ad impugnare la sentenza pronunciata contro il suo dante causa” (Sez. 2, Sentenza n. 8316 del 26/05/2003, Rv. 563567 – 01);
a tale secondo indirizzo aveva dato ulteriore sostegno la pronuncia emessa da Sez. 2, Sentenza n. 12305 del 17/07/2012 (Rv. 623239 – 01), secondo cui “La successione a titolo particolare nel diritto controverso, di cui all’articolo 111 c.p.c., alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dal principio del giusto processo, coniugato con il diritto di difesa (articoli 111 e 24 Cost.), si ha indipendentemente dalla natura, reale o personale, dell’azione fatta valere tra le parti originarie, dovendosi garantire all’acquirente, il quale intenda intervenire nel processo, le stesse possibilita’ di difesa spettanti al suo dante causa contro le deduzioni avversarie, e potendosi, invece, rivelare per lo stesso acquirente pregiudizievole la soggezione all’efficacia riflessa della sentenza inter alios, impugnabile soltanto nell’ambito delle difese esercitate dall’alienante. Ne consegue che l’acquirente di un immobile deve essere considerato successore nel diritto controverso, agli effetti dell’articolo 111 c.p.c., nel processo avente ad oggetto la validita’, la risoluzione o l’esecuzione di un contratto preliminare, relativo allo stesso bene, stipulato in precedenza tra il dante causa ed un terzo”;
il Collegio osserva che, una volta disposta l’integrazione del contraddittorio, il giudice del rinvio, prima di prendere posizione sul contrasto emergente dalla riferita giurisprudenza (che, per la verita’, quoad tempus parrebbe ormai risolto a favore della tesi negativa dell’applicabilita’ dell’articolo 111 c.p.c.), dovra’ considerare che essa potrebbe non rivelarsi necessaria, atteso che lo sarebbe solo se l’oggetto del giudizio attenesse, come nell’ipotesi discussa dalle contrastanti decisioni, esclusivamente ad un’azione ai sensi dell’articolo 2932 c.c., fra l’attuale ricorrente e la societa’ (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS) di (OMISSIS), etc.), peraltro nella specie proposta in via riconvenzionale dal ricorrente attuale;
in tal caso, se si seguisse il secondo orientamento, la cessione della proprieta’ del bene oggetto del preliminare di permuta da parte della promittente (OMISSIS) al terzo (OMISSIS) di per se’ non realizzerebbe la fattispecie di cui all’articolo 111 c.p.c., atteso che detta cessione non avrebbe realizzato un trasferimento della res litigiosa, del diritto controverso, costituito dal contratto preliminare di permuta;
l’oggetto del giudizio attiene peraltro anche alla domanda di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare proposta in via principale dalla promissaria ed anzi le decisioni di merito si sono fermate alla decisione su di essa e la stessa cassazione ha riguardato in conseguenza il decisum della prima sentenza di appello su tale domanda;
rispetto a tale complessa res litigiosa, la corte di rinvio, una volta integrato il contraddittorio, dovra’ valutare se il contenuto dell’atto di vendita fra (OMISSIS) e (OMISSIS), in ragione della presenza dell’espressa previsione dell’estensione della vendita dell’immobile ad ogni “diritto, azione e ragione” abbia assunto anche il significato di cessione anche della posizione contrattuale della (OMISSIS) sottesa al preliminare e, dunque, dello stesso preliminare e del diritto fatto valere in relazione ad esso con l’azione di risoluzione;
andra’ considerato che, a norma dell’articolo 1406 c.c., l’ipotetica cessione naturalmente sarebbe rimasta inefficace nei confronti del contraente ceduto, cioe’ dell’attuale ricorrente e, dunque, sotto tale profilo non si sarebbe verificata alcuna successione ex articolo 111 c.p.c., nel diritto controverso (per come deciso dai giudici di merito), cioe’ nel diritto alla risoluzione del preliminare;
tuttavia, occorrera’ considerare e valutare se, con l’atto di riassunzione del giudizio a seguito della cassazione disposta da questa Corte, il contraente ceduto – ossia il (OMISSIS) – abbia oggettivamente compiuto una sorta di accettazione per fatto concludente della cessione, la’ dove ha chiamato in causa la (OMISSIS) invocando l’articolo 111 c.p.c.;
conclusivamente la sentenza e’ cassata previo rilievo d’ufficio della violazione da parte della Corte di Appello di Venezia della regola dell’integrita’ del contraddittorio a norma dell’articolo 111 c.p.c., comma 3, nei riguardi delle societa’ scissionarie;
il giudice di rinvio, che si designa in altra Sezione della Corte di Appello di Venezia, comunque in diversa composizione, a seguito della riassunzione dovra’ ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle societa’ scissionarie (a meno che con lo stesso atto di riassunzione vi si provveda) e dovra’ all’esito decidere la controversia verificando il significato della ricordata clausola del contratto di vendita fra (OMISSIS) e (OMISSIS) e della riassunzione nei confronti di quest’ultima;
al giudice del rinvio e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Visto l’articolo 111 c.p.c., comma 3, rileva il difetto di integrita’ del contraddittorio nel giudizio deciso dalla sentenza impugnata.
Cassa la sentenza in relazione e rimette le parti davanti ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, comunque in diversa composizione, affinche’ provveda ad integrare il contraddittorio nei confronti delle societa’ derivate dalla scissione della (OMISSIS) s.r.l., nonche’ alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

 

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