Quando può ritenersi legittimo il diritto di cronaca

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 aprile 2022| n. 12985.

Quando può ritenersi legittimo il diritto di cronaca.

L’esercizio del diritto di cronaca può ritenersi legittimo quando sia riportata la verità oggettiva (o anche solo putativa) della notizia sicché, secondo la distribuzione degli oneri probatori disciplinata dall’art. 2697 c.c., una volta provato dall’attore, che assume di essere stato leso da una notizia di stampa, il fatto della pubblicazione diffamatoria, spetterà al convenuto dimostrare, a fondamento dell’eccezione di esercizio del diritto di cronaca e della sussistenza della relativa esimente, la verità della notizia, che può atteggiarsi anche in termini di verità putativa, laddove sussista verosimiglianza dei fatti in relazione alla attendibilità della fonte, nel qual caso competerà all’attore dimostrarne l’inattendibilità.

Ordinanza|26 aprile 2022| n. 12985. Quando può ritenersi legittimo il diritto di cronaca

Data udienza 10 febbraio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Diffamazione a mezzo stampa – Onere della prova – Giornalista convenuto in giudizio – Esenzione da responsabilità – Verosimiglianza dei fatti narrati – Prova – necessità – Cass. 9458/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15302/2019 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), presso il quale e’ elettivamente domiciliato in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), e rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1144/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 23/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/02/2022 dal Cons. Dott. DANILO SESTINI.

Quando può ritenersi legittimo il diritto di cronaca

RILEVATO

che:
(OMISSIS) convenne in giudizio (OMISSIS), direttore responsabile del quotidiano (OMISSIS), per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della pubblicazione di un articolo dal contenuto diffamatorio, assumendo che lo stesso riportava fatti non corrispondenti al vero e utilizzava espressioni non continenti;
in particolare, l’articolo riferiva dell’arresto del (OMISSIS) e di un’altra persona, precisando che i due “bulletti” compivano “atti osceni ed importunavano alcune persone presenti nella piazza che, infastidite dal loro atteggiamento e soprattutto dopo aver chiesto invano di mettere fine al loro comportamento inqualificabile, chiedevano l’intervento dei Carabinieri, i quali, giunti sul posto, venivano aggrediti dagli esagitati”;
il Tribunale rigetto’ la domanda, condannando l’attore al pagamento delle spese processuali;
sul gravame del (OMISSIS), la Corte di Appello ha confermato la sentenza impugnata, affermando che:
“correttamente, il giudice di prime cure ha rilevato la mancanza di prova circa la non corrispondenza della notizia contenuta nel quotidiano con la verita’ dei fatti e con la conseguente lesione dell’immagine dell’attore”;
“l’articolo (…) risulta espressione di legittimo esercizio del diritto di cronaca; i fatti narrati rappresentano la ricostruzione di un episodio di cronaca accaduto, di rilevanza sociale”, la cui notizia “traeva origine da un comunicato stampa effettuato dalla polizia giudiziaria”;
“l’attore, odierno appellante, non ha assolto all’onere, sullo stesso gravante, di prova circa la non corrispondenza al vero dei fatti riportati nel giornale. Spettava allo stesso provare la falsita’ di quanto narrato dal giornale”;
“il sig. (OMISSIS) si e’ limitato a contestare l’articolo, senza fornire alcun supporto probatorio in merito. Il fatto storico riportato dal quotidiano (OMISSIS), con fonte in un documento della polizia giudiziaria, e’ risultato fondato, in quanto non contestato.
Effettivamente l’appellante era stato tratto in arresto in flagranza di reato, posto agli arresti domiciliari e condannato per i fatti, la cui qualificazione giuridica spettava all’Autorita’ Giudiziaria”;

 

Quando può ritenersi legittimo il diritto di cronaca

“alcuna prova e’ stata fornita dall’attore circa il danno dallo stesso subito, ne’ la riconducibilita’ ad eventuali responsabilita’ del convenuto”;
ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), affidandosi a cinque motivi; ha resistito il (OMISSIS), con controricorso;
la trattazione del ricorso e’ stata fissata ai sensi dell’articolo 380 bis.1. c.p.c.;
il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:
col primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. e censura la sentenza impugnata nella parte in cui onera l’attore della prova della non corrispondenza al vero della notizia di stampa: assume il ricorrente che “e’ pacificamente il giornalista, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno da diffamazione, a dover dimostrare la verita’ (o almeno la verita’ putativa, di quanto proveniente da fonte pienamente attendibile) dei fatti narrati, e solo una volta fornita tale prova, diventa onere dell’attore dimostrare l’inattendibilita’ della fonte da cui il giornalista ha tratto la notizia”; evidenzia, in altri termini, che, a fronte della chiara contestazione della verita’ dei fatti narrati, compiuta dall’attore con l’atto di citazione, “l’onere della prova circa la veridicita’ degli stessi si ribaltava sul convenuto”;
il secondo motivo deduce “violazione dell’articolo 115 c.p.c., ed erronea applicazione del principio di non contestazione, in relazione al vizio di cui all’articolo 360, n. 3, e omesso esame di un fatto decisivo, in relazione al vizio di cui all’articolo 360, n. 5, con vizio di motivazione per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”; il ricorrente rileva che, dopo aver dato atto che il (OMISSIS) aveva contestato l’articolo, la Corte aveva affermato in maniera del tutto contraddittoria che “il fatto riportato dal quotidiano (OMISSIS), con fonte in un comunicato della polizia giudiziaria, e’ rimasto provato in quanto non contestato”; aggiunge – riportando ampi stralci dell’atto di citazione introduttivo del giudizio – di avere sempre affermato la non corrispondenza al vero dei fatti narrati dal giornale;
il terzo motivo denuncia “violazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c., in quanto la decisione (e’) fondata su documenti non presenti nel giudizio, in relazione all’articolo 360, n. 3 – Motivazione solo apparente, anche in violazione dell’articolo 132 c.p.c. e nullita’ della sentenza in relazione al vizio di cui all’articolo 360, n. 4”, evidenziando che non vi e’ traccia in atti del documento (il comunicato della polizia giudiziaria) che la Corte ha indicato come fonte della notizia;

 

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col quarto motivo, viene dedotto l'”omesso esame circa la portata diffamatoria per il mancato rispetto dei requisiti per esercitare il diritto di cronaca, decisivo per la risoluzione della controversia, in relazione all’articolo 360, n. 3, per violazione dell’articolo 112, e n. 5″; il ricorrente lamenta che l’utilizzo dei termini “bulletto”, “inqualificabile” e “atti osceni” descriveva al lettore il (OMISSIS) come “un “bulletto” che “importuna le persone” e si “esibisce” in atti osceni in luogo pubblico”, con cio’ riportando un fatto “assolutamente falso (…) come realmente accaduto mediante l’uso di espressioni obiettivamente travalicanti il diritto di cronaca”; aggiunge di aver prodotto copia di decisioni emesse, per gli stessi fatti, nei confronti di altre testate giornalistiche – che avevano accolto la domanda risarcitoria del (OMISSIS);
il quinto motivo censura, sotto il profilo della violazione e della non corretta applicazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c., la ritenuta insussistenza della prova dei danni; il ricorrente assume che, “se pure il danno non dovesse ritenersi in re ipsa, e’ evidente che l’onere a carico del danneggiato debba essere assolto, in caso di diffamazione a mezzo stampa, soprattutto per presunzioni, allegando, come e’ stato fatto, la potenzialita’ lesiva del testo in relazione alla personalita’ dell’attore e a tutte le circostanze dedotte”;
i primi tre motivi – che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tutti vertenti sulla non veridicita’ della notizia di stampa -risultano fondati, in quanto:
la Corte ha erroneamente posto a carico dell’attore l’onere di provare che i fatti narrati non rispondevano al vero, cosi’ invertendo la regola probatoria secondo cui “la responsabilita’ del giornalista per lesione dell’altrui onore o reputazione e’ esclusa dal legittimo esercizio del diritto di cronaca e tale esercizio e’ legittimo sia quando il giornalista riferisce fatti veri, sia quando riferisce fatti che apparivano veri al momento in cui furono riferiti (in virtu’ del principio della c.d. verita’ putativa). Ne consegue che al giornalista, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno da diffamazione, per andare esente da responsabilita’ basta dimostrare non la verita’ storica dei fatti narrati, ma anche soltanto la loro verosimiglianza; fornita tale prova, e’ onere di chi afferma di essere stato diffamato dimostrare che la fonte da cui il giornalista ha tratto la notizia, al momento in cui questa venne diffusa, non poteva ritenersi attendibile” (Cass. n. 9458/2013);
piu’ specificamente, in punto di verita’ della notizia, deve ritenersi che, vertendosi in ambito di responsabilita’ aquiliana, la distribuzione degli oneri probatori resti disciplinata dall’articolo 2697 c.c., cosicche’ l’attore che assume di essere stato leso da una notizia di stampa deve provare il fatto della pubblicazione di una notizia di natura diffamatoria e, a fronte di cio’, spetta al convenuto dimostrare, a fondamento dell’eccezione di esercizio del diritto di cronaca (e della sussistenza della relativa esimente), la verita’ della notizia, che puo’ atteggiarsi anche in termini di verita’ putativa, laddove sussista verosimiglianza dei fatti in relazione all’attendibilita’ della fonte, nel qual caso competera’ all’attore l’eventuale dimostrazione della non attendibilita’ della fonte medesima;
nel caso di specie, a fronte di una pubblicazione di contenuto obiettivamente idoneo a ledere la reputazione del (OMISSIS), il convenuto avrebbe dovuto dimostrare almeno la verita’ putativa dei fatti riferiti, sulla base della attendibilita’ della fonte: rispetto a cio’, tuttavia, la sentenza si limita a indicare come fonte un comunicato della polizia giudiziaria, senza dare conto dell’esatto contenuto di tale documento al fine di consentire di apprezzare se sussistesse il requisito della verita’ (assoluta o putativa) in relazione ad ogni profilo della notizia (segnatamente in relazione al fatto degli atti osceni in luogo pubblico, che il ricorrente esclude categoricamente);

 

Quando può ritenersi legittimo il diritto di cronaca

la Corte ha invece ritenuto sufficiente a provare la verita’ del fatto storico la circostanza che lo stesso non fosse stato contestato dal (OMISSIS), incorrendo tuttavia in un duplice errore, atteso che:
ha ritenuto non contestati i fatti pur a fronte dell’espresso rilievo che l’attore aveva contestato l’articolo (rilievo corroborato, in ricorso, dai passaggi dell’atto di citazione che denunciano a piu’ riprese la non corrispondenza al vero dei fatti narrati);
ha applicato impropriamente all’attore il meccanismo probatorio della non contestazione, che (per come delineato dall’articolo 115 c.p.c., comma 1) e’ strutturalmente riferito alla posizione assunta dal convenuto ed e’ finalizzato ad individuare “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, che non abbisognano di ulteriore prova da parte dell’attore;
i primi tre motivi debbono pertanto essere accolti, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte territoriale che dovra’ accertare se sia stata fornita (in relazione all’intero contenuto della notizia di stampa) la prova della verita’ dei fatti, ancorche’ putativa ove basata su fonte attendibile;
il quarto motivo (attinente alla continenza espositiva, da valutare anche in relazione alla natura dei fatti che dovessero risultare accertati come veri o verosimili) resta assorbito;
egualmente assorbito rimane il quinto motivo, giacche’ ogni valutazione sul quantum (e sulla possibilita’ di ritenere accertato il danno in via presuntiva) presuppone che venga accertato l’an debeatur;
la Corte di rinvio provvedera’ anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi, dichiarando assorbiti gli altri;
cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione.

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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