Quantificazione del compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|29 settembre 2022| n. 28325.

Quantificazione del compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe

In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al Dm n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Nel caso di specie, la Suprema Corte, nel cassare la sentenza impugnata, ha deciso nel merito la causa riliquidando i compensi dovuti per il giudizio di appello alla parte ricorrente, avendo nella circostanza la corte territoriale liquidato in favore di quest’ultima un importo al di sotto dei parametri tariffari previsti senza esporre alcuna argomentazione a giustificazione della scelta operata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 7 gennaio 2021, n. 89; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 dicembre 2017, n. 29606; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 2 ottobre 2017, n. 22991; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 10 maggio 2019, n. 12537; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 15 dicembre 2017, n. 30286; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 31 gennaio 2017, n. 2386).

Ordinanza|29 settembre 2022| n. 28325. Quantificazione del compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe

Data udienza 14 luglio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Spese di giudizio – Liquidazione successiva al Dm. n. 55 del 2014 – Quantificazione del compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe – Derogabilità con apposita motivazione – Doverosità allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22513/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., (gia’ (OMISSIS) S.r.l.), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 98/2021, depositata il 3 febbraio 2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2022 dal Consigliere Emilio Iannello.

RILEVATO IN FATTO

che:
con sentenza n. 2826/2017 il Tribunale di Salerno condanno’ (OMISSIS) S.p.a. al pagamento in favore della (OMISSIS) S.r.l. della somma di Euro 155.520,00, oltre interessi legali ed oltre spese, a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo nella esecuzione ed ultimazione dei lavori di realizzazione di un fabbricato, determinato dal mancato spostamento da parte di Telecom di cavi del servizio telefonico;
la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 98/2021, ha rigettato il gravame interposto dalla soccombente, confermando la sentenza di primo grado e condannando (OMISSIS) al pagamento, in favore dell’appellata, delle spese del giudizio di appello, liquidate in Euro 3.677,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali c.p.a. ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
avverso tale decisione la (OMISSIS) S.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste (OMISSIS) S.p.a. depositando controricorso;
essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che e’ stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:
con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, vizio di “motivazione solo apparente ovvero in violazione del c.d. minimo costituzionale della motivazione in relazione alla liquidazione delle competenze con conseguente nullita’ della sentenza”;
lamenta che la Corte d’appello di Salerno ha liquidato le spese in suo favore in misura pari a complessivi Euro 3.677,00 in relazione a una causa del valore ricompreso nello scaglione da Euro 52.001,00 a Euro 260.000,00 e pertanto al di sotto degli importi previsti nei parametri tariffari previsti dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, senza esporre alcuna argomentazione a giustificazione della scelta operata;
con il secondo motivo deduce, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., e articolo 2233 c.c., comma 2, oltre che del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014”;
rileva che, liquidando la somma di Euro 3.677,00 a titolo di competenze legali, la Corte d’appello di Salerno non solo ha liquidato una somma al di sotto dei minimi tariffari senza specificare e motivare la sua scelta, ma risulta avere violato anche l’articolo 2233 c.c., comma 2, in relazione all’importanza dell’attivita’ svolta e al decoro della professione, tenuto conto che in base alla tariffe previste dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 – e considerando gli importi ivi indicati per la fase di studio; quella introduttiva; la fase istruttoria e/o di trattazione e la fase decisionale – avrebbe potuto liquidare una somma complessiva minima di Euro 7.642,00, una somma complessiva media di Euro 13.635,00, ovvero una somma complessiva massima di Euro 25.367;
le censure, congiuntamente esaminabili, sono fondate;
in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, e’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che “l’esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non e’ soggetto a sindacato in sede di legittimita’, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione e’ doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla “forcella” di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021; Sez. L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019, Rv. 653760 – 01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017, Rv. 642544 – 01; conf. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26608 del 09/11/2017, Rv. 646828 01; Sez. L, Ordinanza n. 22991 del 02/10/2017, Rv. 645613 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 29606 del 11/12/2017, Rv. 647183 – 01);
nella specie il valore della causa, da commisurare all’importo liquidato in primo grado a titolo di risarcimento del danno, contestato in appello nell’an, era pari ad 155.520,00;
in relazione al valore indicato, l’importo minimo liquidabile in base ai parametri corrispondenti allo scaglione, era pari ad Euro 7.642 (comprendendo la fase istruttoria) ovvero ad Euro 4.758 (escludendola), anche in tale secondo caso comunque risultando il compenso minimo previsto superiore a quello di fatto liquidato di Euro 3.677;
al riguardo occorre peraltro rilevare che dalla sentenza non emerge alcuna indicazione che possa giustificare l’esclusione degli importi previsti per la fase istruttoria, dovendosi peraltro considerare che il parametro e’ riferito alla “fase istruttoria e/o di trattazione”, discendendone che l’eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in se’ e per se’ considerata (ossia di alcuna delle attivita’ che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l’indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lettera c, del medesimo articolo 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell’importo spettante per la fase cosi’ come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l’uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva “o”, sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa “e”: “e/o”), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex articolo 350 c.p.c. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022);
per le esposte considerazioni la sentenza va pertanto cassata;
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, nei termini di cui in dispositivo;
alla soccombenza segue la condanna della controricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo e da distrarsi in favore del procuratore antistatario, che ne ha fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione; decidendo nel merito liquida i compensi dovuti per il giudizio di appello alla parte vittoriosa nell’importo di Euro 7.642, ferma ogni altra statuizione;
condanna (OMISSIS) S.p.a. al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 2.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge: spese distratte in favore del procuratore antistatario, Avv. (OMISSIS).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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