Raccomandata all’assicuratore e servizio di posta privata

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 luglio 2022| n. 21211.

Raccomandata all’assicuratore e servizio di posta privata

La notificazione della domanda di richiesta di risarcimento danni da sinistro stradale fatta ex all’art. 145 del D.Lgs. 209 del 2005 all’assicurazione è legittimamente adempiuta anche qualora venga effettuata mediante invio di raccomandata per il tramite di un servizio postale privato.

Ordinanza|5 luglio 2022| n. 21211. Raccomandata all’assicuratore e servizio di posta privata

Data udienza 2 marzo 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Assicurazioni – Domanda di risarcimento – Improponibilità e improcedibilità – Art. 145 Codice assicurazioni – Raccomandata all’assicuratore – Servizio di posta privata – Ammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22012-2021 proposto da:
(OMISSIS), domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1501/2021 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 13/07/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 02/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Stefano Giaime GUIZZI.

Raccomandata all’assicuratore e servizio di posta privata

RITENUTO IN FATTO

– che (OMISSIS) ricorre, sulla base un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1501/21, del 13 luglio 2021, del Tribunale di Torre Annunziata, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 7219/16, del 24 ottobre 2016, del Giudice di pace di Torre Annunziata – ha confermato la declaratoria di improponibilita’ e improcedibilita’, ai sensi dell’articolo 145 Cod. Assicurazioni, della domanda risarcitoria proposta dalla (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e della societa’ (OMISSIS) S.p.a.
– che, in punto di fatto, l’odierna ricorrente riferisce di aver convenuto in giudizio il (OMISSIS), nonche’ – ai sensi dell’articolo 149 Cod. Assicurazioni – la societa’ (OMISSIS) S.p.a., lamentando l’esistenza di danni al proprio veicolo cagionati, il 20 ottobre 2014, da un furgone di proprieta’ del (OMISSIS), nell’effettuare una manovra di posteggio in (OMISSIS);
– che – nella contumacia del (OMISSIS) – la domanda risarcitoria veniva dichiarata “improponibile e improcedibile”, ai sensi dell’articolo 145 Cod. Assicurazioni, dall’adito giudicante, esito al quale esso perveniva sul rilievo che la preventiva richiesta di risarcimento all’assicuratrice dovesse essere effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formalita’ che non ammette equipollenti, mentre, nella specie, essa era stata inoltrata a mezzo posta privata;
– che, esperito gravame dall’attrice soccombente, il giudice di appello lo rigettava, confermando la sentenza impugnata;
– che avverso la sentenza del Tribunale oplontino ricorre per cassazione la (OMISSIS), sulla base – come detto – di un unico motivo,
– che esso denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione o falsa applicazione degli articoli 145 e 148 cod. assicurazioni, per effetto di una non corretta applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (si tratta di Cass. Sez. Un., sent. 10 gennaio 2020, n. 299), secondo cui e’ inesistente e non sanabile la notificazione degli atti “processuali”, eseguita mediante servizio postale non gestito dalla societa’ (OMISSIS) S.p.a.;
– che sono rimasti intimati la societa’ (OMISSIS) e il (OMISSIS);
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio per il 2 marzo 2022;
– che la ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni e conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va accolto;
– che l’unico motivo e’ fondato;
– che, difatti, “la condizione di proponibilita’ della domanda, di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 145 (Codice delle assicurazioni private), cioe’ la richiesta rivolta all’assicuratore con raccomandata, puo’ essere assolta con mezzi equipollenti qualora essi consentano di provare l’avvenuta ricezione da parte dei destinatari” (Cass. Sez. 3, ord. 23 dicembre 2020, n. 29464, Rv. 660134-01), non potendo, oltretutto, tale richiesta – qualificata dalla giurisprudenza di questa Corte come mera “istanza risarcitoria” (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 31 luglio 2017, n. 18940, Rv. 645374-01), che assolve la funzione di consentire “una anticipata e satisfattiva tutela del danneggiato gia’ nella fase stragiudiziale” (Corte Cost., sent. 3 maggio 2012, n. 111) – equipararsi ad un atto giudiziario, come anche confermato dalla necessita’ “che la richiesta risarcitoria sia effettuata con atto distinto da quello con cui viene esperita l’azione” (Cass. Sez. 3, sent. 2 luglio 2010, n. 15733, Rv. 614002-01);
– che, pertanto, non risulta corretto il richiamo – operato dalla sentenza impugnata – alla inesistenza della notificazione di atti processuali che risulti eseguita mediante servizio postale non gestito da (OMISSIS);
– che il ricorso, dunque, va accolto e la sentenza impugnata cassata, rinviando al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

 

 

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