Il requisito della specificità dei motivi

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|5 maggio 2021| n. 17372.

In tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l’onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Sentenza|5 maggio 2021| n. 17372

Data udienza 8 aprile 2021

Integrale

Tag – parola chiave: MISURE CAUTELARI – PERSONALI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Presidente

Dott. APRILE Ercole – rel. Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
3. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 04/01/2021 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Angelillis Ciro, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi.

Il requisito della specificità dei motivi 

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., confermava il provvedimento del 20 novembre 2020 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva disposto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in relazione ai reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articoli 74 e 73 aggravati (con esclusione per il solo (OMISSIS)) ai sensi dell’articolo 416-bis.1 c.p.; nonche’, per la seconda e il terzo, anche al reato di cui all’articolo 416-bis c.p.. Alla (OMISSIS) e al (OMISSIS) e’ stato addebitato di aver fatto parte, a partire dal 2015 con permanenza, di un’associazione di stampo camorristico operante nelle zone di Pogliano D’Arco e Castello di Cisterna, in specie del clan capeggiato da (OMISSIS) che in quel periodo si era alleato al clan diretto da (OMISSIS) occupandosi della gestione organizzata del traffico di sostanze stupefacenti e, percio’, anche della commissione dei relativi reati fine aggravati; al (OMISSIS), invece, e’ stata contestata, oltre che la commissione di specifici reati fine, la partecipazione alla predetta associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, con esclusione dell’aggravante di aver agito al fine di agevolare quel sodalizio criminale di stampo camorristico.

 

Il requisito della specificità dei motivi 

2. Avverso tale ordinanza hanno presentato ricorso i tre indagati, con atto sottoscritto dal loro comune difensore, i quali hanno dedotto i seguenti due motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione all’articolo 273 c.p.p., articolo 416-bis c.p., articolo 74, Decreto del Presidente della Repubblica cit. e articolo 416-bis.1 c.p., per avere il Tribunale del riesame erroneamente confermato l’ordinanza genetica della misura affermando l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento ai reati associativi rispettivamente contestati: benche’, in particolare, il collaboratore di giustizia (OMISSIS) avesse riferito che il (OMISSIS) non gestiva alcuna piazza di spaccio e fosse stato coinvolto in un unico episodio collegato al ferimento di tale Ianuale; che le carte del procedimento avessero dimostrato che la (OMISSIS), allontanatasi definitivamente da Pomigliano D’Arco nel 2017, si fosse in precedenza occupata esclusivamente dello spaccio di droga, senza aver intrattenuto alcuna relazione con gli affiliati al clan camorristico diretto dal (OMISSIS); e che non avessero provato l’esistenza di alcuno stabile collegamento tra quelle compagini e il (OMISSIS), che nel periodo interessato alle indagini, anche a causa del suo stato di tossicodipendenza, si era occupato solo dell’acquisto e della rivendita di singole partire di cocaina.
2.2. Violazione di legge, in relazione agli articoli 125, 274 e 275 c.p.p., e vizio di motivazione, per avere il Collegio del riesame ingiustificatamente confermato il primigenio provvedimento cautelare anche con riferimento alla esistenza di concrete e attuali esigenze di cautela, e alla scelta della misura, senza tenere conto che il (OMISSIS) e’ detenuto per altra causa fin dal gennaio del 2017; che la (OMISSIS) si e’ oramai trasferita a Castel Volturno e dal 2008 e’ sottoposta agli arresti domiciliari; e che il (OMISSIS) ha commesso i reati di spaccio fino al 2017, senza alcun effettivo collegamento con i clan camorristici.
3. Il procedimento e’ stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalita’ di cui al Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, commi 8 e 9, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Il requisito della specificità dei motivi 

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che i ricorsi presentati nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS) siano inammissibili.
2. Il primo motivo dei ricorsi dei prevenuti non supera il vaglio preliminare di ammissibilita’ perche’ presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
In ragione della peculiarita’ e dei limiti del giudizio di legittimita’, va rilevato come i giudici di merito abbiano dato adeguatamente conto delle ragioni che li hanno indotti ad affermare la gravita’ del quadro indiziario a carico dei predetti indagati. E’ pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimita’ come il controllo dei provvedimenti di applicazione della misure limitative della liberta’ personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato, nonche’ il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non puo’ comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all’attendibilita’ delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.
Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravita’ del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).
Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare emesso nei riguardi della (OMISSIS) e del (OMISSIS): in particolare, spiegando come le precise dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia (OMISSIS) – il quale, affiliato allo storico clan camorristico del (OMISSIS) di cui aveva assunto le redini dopo l’arresto del capo, aveva raccontato quali fossero state le dinamiche operative del gruppo e le ragioni dell’intesa raggiunta con gli appartenenti al clan camorristico diretto dal (OMISSIS) – avessero trovato riscontro non solo nelle deposizioni di altro collaboratore di giustizia, (OMISSIS), ma soprattutto nel contenuto delle conversazioni intercettate durante le indagini, idoneo a dimostrare sia il ruolo direttivo assunto dalla (OMISSIS) nella gestione del traffico di stupefacenti, sia il compito di componente del “gruppo di fuoco” del clan affidato al (OMISSIS), il quale si era pure occupato con sistematicita’ della raccolta dei proventi dello spaccio di droghe nelle “piazze” controllate dagli altri affiliati al gruppo del quale faceva parte.

Il requisito della specificità dei motivi 

Da tali circostanze, invero contestate dalla difesa in termini molto indeterminati, il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento logico deduttivo nel quale non e’ ravvisabile alcun vizio di contraddittorieta’ o di manifesta illogicita’, come i due predetti ricorrenti dovessero essere considerati, a livello indiziario, responsabili di entrambi i delitti associativi loro addebitati.
3. Il secondo motivo dei ricorsi della (OMISSIS) e del (OMISSIS) e’ inammissibile per genericita’ del contenuto.
Nella giurisprudenza di legittimita’ si e’ avuto modo ripetutamente di chiarire come il requisito della specificita’ dei motivi implichi non soltanto l’onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o piu’ punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cosi’, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907).
Nel caso di specie i due prevenuti si sono limitati ad enunciare, in forma molto indeterminata il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dal Tribunale del riesame, facendo riferimento esclusivamente ad un pregresso, ma irrilevante, stato di detenzione per altri reati, senza specificare gli aspetti di criticita’ di passaggi giustificativi della decisione, cioe’ omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale era stato chiarito come la difesa non avesse segnalato alcun concreto elemento idoneo a contrastare la presunzione iuris tantum derivante dalla operativita’ nella fattispecie dell’articolo 275 c.p.p., comma 3, essendo stata, anzi, l’esistenza del rischio di recidiva e della inidoneita’ di altre misure a fronteggiare il periculum libertatis confermata dall’accertato pieno inserimento dei predetti nel contesto criminale riferibile alle iniziative di un sodalizio che aveva operato in collegamento con gli ambienti della criminalita’ camorristica del luogo.
4. Alla declaratoria di inammissibilita’ consegue la condanna dei ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento delle spese del procedimento ed ciascuno a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
5. In base ai medesimi criteri interpretativi innanzi indicati, la motivazione della ordinanza impugnata risulta, invece, gravemente deficitaria e inadeguata con riferimento alla posizione di (OMISSIS) e in relazione al solo reato associativo contestatogli (non avendo la difesa messo in discussione l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dei prevenuto in relazione ai reati fine addebitatigli).

Il requisito della specificità dei motivi 

Tenuto a mente che, secondo il consolidato orientamento esegetico privilegiato da questa Corte di cassazione, integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilita’ all’acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell’adesione dell’acquirente al programma criminoso (cosi’, tre le altre, Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450), va rilevato come nel caso di specie il Tribunale del riesame di Napoli abbia ritenuto che il (OMISSIS) sia gravato da indizi di colpevolezza circa la sua adesione al sodalizio criminale in argomento sulla base di elementi indicati in maniera apodittica e, comunque non conducenti sotto l’aspetto dimostrativo. Ed infatti, il collaboratore di giustizia (OMISSIS) aveva menzionato il (OMISSIS) esclusivamente come un soggetto che con sistematicita’ si riforniva di droga, senza fornire alcun ulteriore dato sintomatico di una affiliazione dell’odierno ricorrente a quel sodalizio criminale. Ne’ le intercettazioni evidenziate dai giudizi di merito appaiono idonee a comprovare, al di la’ del concorso nella commissione di singoli delitti fine e dell’oggettivo contributo ad alimentare il mercato degli stupefacenti, l’assunzione di uno specifico ruolo del (OMISSIS) all’interno di quella organizzazione delinquenziale tale da qualificare la sussistenza di quella affectio societatis, cui poter collegare l’accertata adesione ad un comune programma criminoso destinato a durare nel tempo.
D’altra parte, l’apparato argomentativo del provvedimento gravato appare contraddittorio, dal momento che il Tribunale, nell’escludere la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla circostanza aggravante dell’articolo 416-bis.1 c.p. addebitata all’odierno ricorrente, ha sostenuto come non fosse stato dimostrato che i delitti fossero stati da lui commessi allo scopo di rafforzare l’organizzazione camorristica capeggiata dal (OMISSIS), ne’ di favorire una gestione monopolistica degli affari illeciti riferibili alla operativita’ di quel gruppo criminale: dovendo, percio’, essere chiarita la compatibilita’ tra tale specifica affermazione e quella formulata a carico del (OMISSIS) con riferimento al solo reato di cui al piu’ volte citato articolo 74, dunque esplicitate le ragioni della esclusione di un possibile concorso di reati che, per altri indagati in questo stesso procedimento, e’ stata invece riconosciuta.
6. L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con riferimento alla sola posizione di (OMISSIS) ed esclusivamente in relazione al contestato reato associativo, con rinvio al Tribunale di Napoli che, nel nuovo giudizio, dovra’ colmare le indicate lacune e aporie motivazionali.
Nell’accoglimento del primo motivo del ricorso resta assorbito l’esame del complementare secondo motivo riguardante le esigenze cautelari.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di (OMISSIS) e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., comma 7.
Dichiara inammissibili i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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