Responsabilità committente e appaltatore ex art. 29 dlgs n. 276/2003

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 gennaio 2022| n. 2169.

Responsabilità committente e appaltatore ex art. 29 dlgs n. 276/2003.

Le finalità e la portata della previsione di cui al comma 2 dell’art. 29 del D.lgs. n. 276/2003 inducono ad escludere la configurabilità di un esonero dalla responsabilità solidale in funzione della possibilità o meno di conoscenza da parte del committente della esistenza dello specifico rapporto di lavoro del quale gli si chiede di rispondere in via solidale sul piano retributivo e contributivo.

Ordinanza|25 gennaio 2022| n. 2169. Responsabilità committente e appaltatore ex art. 29 dlgs n. 276/2003

Data udienza 6 ottobre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Impiego privatizzato – Autista – Rapporto di lavoro subordinato – Appalto di servizi – Responsabilità solidale del committente con l’appaltatore ex art. 29 dlgs n. 276/2003 – Opponibilità della simulazione al terzo in buona fede nei casi di cui all’art. 1415 cc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 36594-2018 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) S.N.C. DI (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 202/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 12/06/2018 R.G.N. 57/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere Dott.ssa GARRI FABRIZIA.
RILEVATO
CHE:
1. Alessio Ramon (OMISSIS) convenne in giudizio l’ (OMISSIS) s.p.a. ed espose di aver lavorato dal 6 luglio 2009 al 30 aprile 2013 con mansioni autista di livello 3J c.c.n.l. merci alle dipendenze di (OMISSIS) s.n.c. di (OMISSIS) (successivamente divenuta (OMISSIS) di (OMISSIS)) e, successivamente, dal 1 maggio 2013 al 31 ottobre 2014 alle dipendenze di (OMISSIS) s.n.c. di (OMISSIS) (poi divenuta (OMISSIS) s.n.c. di (OMISSIS)). Dedusse che tra le due societa’ era intercorso un trasferimento d’azienda e che, nel rapporto con la (OMISSIS) s.n.c., egli era stato fittiziamente inquadrato come socio della societa’. Allego’ che per effetto di tale inquadramento l’INPS gli aveva notificato un avviso di addebito dell’importo di Euro 2.789,09 relativo a contributi dovuti alla Gestione Commercianti, contributi che non erano invece dovuti stante la fittizieta’ del rapporto sociale. Pertanto, ritenendo di essere rimasto creditore, in forza dell’unico rapporto di lavoro ed ai sensi dell’articolo 2112 c.c., di differenze retributive a vario titolo spettanti e di aver diritto al rimborso dei contributi versati alla Gestione Commercianti, conveniva in giudizio la (OMISSIS) s.n.c., cedente, la (OMISSIS) s.n.c. cessionaria e la (OMISSIS) s.p.a. committente e, avendo egli sempre lavorato nell’appalto per la consegna di medicinali affidato a (OMISSIS) s.n.c. da (OMISSIS) s.p.a., chiese ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29 che, accertata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 6 luglio 2009 al 31 aprile 2013 con la (OMISSIS) s.n.c. e poi con la (OMISSIS) s.n.c. dal 1 maggio al 31 ottobre 2014, la condanna in via solidale delle convenute e tra queste, per quanto ancora interessa, della (OMISSIS) s.p.a. al pagamento delle differenze spettanti ed al rimborso della somma di Euro 2.789,09 in relazione ai contributi versati all’I.N.P.S..
2. Il Tribunale di Genova accerto’ e dichiaro’ l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato prima con (OMISSIS) s.n.c. e poi, dal 1 maggio 2013 al 31 ottobre 2014, con (OMISSIS) s.n.c. e condanno’ la TSG a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive tutte, compenso per lavoro straordinario e TFR, la somma di Euro 48.235,92, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo e quindi la (OMISSIS) s.n.c. e la (OMISSIS) s.p.a., in solido tra loro, a pagare al ricorrente la somma complessiva di Euro 20.489,60, a titolo di retribuzioni non pagate, differenze retributive tutte, compenso per lavoro straordinario e TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo. Dichiaro’ che, con riferimento a tutte le somme oggetto di condanna, il ricorrente poteva intentare l’azione esecutiva nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. soltanto dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio di (OMISSIS) s.n.c. e condanno’ la (OMISSIS) s.n.c. a pagare al ricorrente la somma di Euro 2.789,09, versati dal lavoratore all’INPS, oltre interessi legali dalla data dei versamenti al saldo. Dichiaro’ inammissibile la domanda di accertamento delle omissioni contributive e rigetto’ le restanti domande del ricorrente.
3. La Corte di appello di Genova, investita del gravame da parte della (OMISSIS) s.p.a., lo ha rigettato osservando, per quanto ancora interessa, che la censura mossa alla sentenza non investiva l’esistenza del rapporto di lavoro tra lo (OMISSIS) e la (OMISSIS) ma piuttosto la ritenuta applicabilita’ del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, ad una fattispecie in cui formalmente il lavoratore risultava essere socio e, conseguentemente, la societa’ appaltatrice era nell’impossibilita’ di conoscere della natura subordinata del rapporto.
3.1. In proposito la Corte, nel confermare la sentenza, ha accertato che dal tenore testuale del citato Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29 si evince che esso riguarda tutte le ipotesi di prestazioni lavorative rese nell’ambito del contratto d’appalto senza prevedere alcuna possibilita’ di esonero per il committente e a prescindere dal fatto che il committente sia o meno a conoscenza della natura subordinata del rapporto lavorativo intercorrente tra l’appaltatore ed il soggetto che rende le sue prestazioni lavorative nell’ambito dell’appalto. Ha poi osservato che, diversamente opinando, si escluderebbe l’applicabilita’ del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29 anche nel caso di lavoratori subordinati in nero, per il solo fatto che non risulta alcunche’ a dimostrazione del rapporto di lavoro subordinato. Ha evidenziato che la ratio della norma e’ di ampliare la garanzia patrimoniale fornita ai lavoratori, che possono aggredire sia il patrimonio del datore di lavoro sia quello del committente, con un equilibrato contemperamento degli opposti interessi da un lato tramite la previsione di un termine decadenziale per l’esercizio dell’azione da parte del lavoratore, dall’altro tramite la limitazione dell’oggetto dell’obbligazione solidale ai soli crediti retributivi e contributivi. Ha ritenuto irrilevante il concorso del lavoratore nella simulazione del proprio rapporto lavorativo non essendovi la prova che questi abbia intenzionalmente sottoscritto il contratto di cessione delle quote sociali al fine di trarre in inganno la committente in accordo con la (OMISSIS). Ha sottolineato che, al contrario, nel giudizio per ritenere provato il lavoro subordinato era stato accertato che non era stata versata la quota sociale; che il lavoratore era stato compensato in base all’attivita’ prestata e non agli utili della societa’; che l’attivita’ era eterodiretta dal datore di lavoro con la predisposizione dei giri di consegna e dei loro orari e direttive per l’esecuzione della prestazione lavorativa, con obbligo di presenza e di orario ed utilizzazione degli strumenti di lavoro messi a disposizione da datore di lavoro. In sostanza il giudice di appello ha ritenuto che l’accettazione della qualita’ di socio fosse funzionale alla conservazione dell’attivita’ lavorativa da parte dello (OMISSIS), che gia’ con la precedente societa’, la (OMISSIS) s.n.c., aveva svolto le medesime mansioni in regime di subordinazione. Il giudice di appello ha escluso inoltre che lo (OMISSIS) si fosse rapportato alla committente quale socio della societa’ appaltatrice del servizio e che aveva svolto mansioni tipicamente riconducibili al lavoro subordinato sia per la loro natura che per le modalita’ di espletamento. Ha ritenuto infine inapplicabile alla fattispecie l’articolo 1415 c.c. posto che la simulazione non puo’ essere opposta dal titolare apparente ai terzi acquirenti in buona fede, ossia a coloro che, in base al contratto simulato, conseguono un effetto giuridico favorevole nell’ignoranza di ledere l’altrui diritto e, nel caso di specie, era da escludere che l’appellante avesse acquistato diritti in virtu’ dell’accordo simulatorio intercorso tra lo (OMISSIS) e la (OMISSIS).
3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la (OMISSIS) s.p.a. ( (OMISSIS) s.p.a.) affidato ad un unico motivo. Sia (OMISSIS) che la (OMISSIS) s.n.c. di (OMISSIS) non hanno opposto difese.
CONSIDERATO
CHE:
4. Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, dell’articolo 2196 c.c. censurando la sentenza impugnata per avere omesso di valutare l’affidamento ingenerato nell’ (OMISSIS) s.p.a. dalle visure camerali relative alla (OMISSIS) dalle quali risultava la qualita’ di socio del (OMISSIS) e l’assenza di dipendenti della societa’, e per mancata valutazione della violazione dei canoni di correttezza e buona fede in materia contrattuale da parte della (OMISSIS) e dello (OMISSIS). Deduce, inoltre, errata interpretazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29 e violazione e falsa applicazione dell’articolo 1415 c.c. per avere la Corte di merito esclusa la inopponibilita’ della simulazione ai terzi in buona fede e la conseguente inapplicabilita’ alla committente della disciplina in tema di responsabilita’ solidale dettata dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29 citato.
5. Il motivo e’ infondato.
5.1. Come e’ noto il Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2, stabilisce in caso di appalto di servizi la responsabilita’ solidale del committente con l’appaltatore per i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori da quest’ultimo dipendenti; si tratta di una speciale responsabilita’ prevista in capo al committente – che presuppone un’operazione economica del tutto lecita e genuina – la quale trova secondo la gran parte dei commentatori la sua giustificazione nel fatto che il Legislatore ha in tal modo inteso orientare le scelte delle committenti verso appaltatori affidabili, realizzando una sorta di “codatorialita’ sostanziale”, nell’ambito della quale il lavoratore resta pur sempre alle dipendenze del datore di lavoro ma il committente viene coinvolto nella gestione debitoria del rapporto di lavoro in quanto in definitiva l’appalto e’ diretto alla soddisfazione dei suoi interessi produttivi-organizzativi.
5.2. il Giudice delle leggi, nel ritenere infondata la questione di costituzionalita’ del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2, prospettata in riferimento agli articoli 3 e 36 Cost. nella parte in cui non estende la garanzia della responsabilita’ solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei dipendenti dell’appaltatore e del subappaltatore anche ai crediti dei dipendenti del subfornitore, ha chiarito che la ratio dell’introduzione della responsabilita’ solidale del committente – che e’ quella di evitare che i meccanismi di decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarita’ del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale – non giustifica l’esclusione (contraria al precetto dell’articolo 3 Cost.) di tale garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attivita’ lavorativa indiretta non puo’ non estendersi a tutti i livelli del decentramento, e vieppiu’ a quello dell’impresa subfornitrice, connotata da strutturale debolezza (Corte Cost. n. 254 del 2017).
5.3. I richiamati approdi in ordine alle finalita’ ed alla portata della previsione di cui al Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2, in disparte i numerosi interventi modificativi relativi a profili non direttamente rilevanti nella concreta fattispecie, inducono ad escludere, in coerenza con il chiaro dato testuale del citato Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2 – che nulla dispone sul punto – la configurabilita’ di un esonero dalla responsabilita’ solidale in funzione della possibilita’ o meno di conoscenza da parte del committente della esistenza dello specifico rapporto di lavoro del quale gli si chiede di rispondere in via solidale sul piano retributivo e contributivo.
5.4. In questa prospettiva si rivela inconferente la circostanza – sulla quale insiste la odierna ricorrente – rappresentata dal fatto che dalle visure camerali lo (OMISSIS) risultava essere un socio della (OMISSIS) e che la societa’ era priva di dipendenti, essendo sufficiente a sorreggere l’affermazione della responsabilita’ solidale della committente (OMISSIS) s.p.a. il solo elemento – qui non posto in discussione della effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra lo (OMISSIS) e (OMISSIS);
5.5. Parimenti inconferente ai fini di causa e’ l’assunto della violazione del principio di legittimo affidamento, di buona fede nell’esecuzione dei contratti e di abuso del diritto prospettati dalla parte ricorrente secondo la quale la interpretazione del disposto del citato Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2, fatta propria dalla Corte di merito finirebbe con l’assecondare un possibile abuso del diritto da parte del soggetto appaltatore che avrebbe potuto preordinare dolosamente l’ingresso dello (OMISSIS) come finto socio contando sulla possibilita’ di scaricare gli oneri retributivi e contributivi sulla committente; cio’ in quanto nei termini in cui sono formulate le dedotte violazioni potrebbero, in linea teorica ed in presenza dei relativi presupposti, fondare al piu’ una responsabilita’ risarcitoria del soggetto appaltatore ma giammai paralizzare la pretesa del lavoratore nei confronti della committente, unico oggetto del presente giudizio; e’ inoltre da rilevare quale concorrente profilo di inammissibilita’ delle censure in esame che la odierna ricorrente non ha contrastato l’accertamento di fatto della Corte di merito secondo la quale lo (OMISSIS) non si era mai rapportato alla (OMISSIS) s.p.a. come socio amministratore, ruolo svolto da altri soggetti, che le relative prestazioni per la loro natura e modalita’ erano tipiche di un lavoratore subordinato e che costituiva circostanza anomala della quale bene la societa’ committente era in grado di rendersi conto il fatto che, nella sostanza, le prestazioni oggetto dell’appalto venivano rese in realta’ in regime di subordinazione.
5.6. Non e’ configurabile una violazione del principio di opponibilita’ della simulazione al terzo in buona fede posto che, come correttamente osservato dalla Corte di merito, tale principio opera ai sensi dell’articolo 1415 c.c. nei confronti del terzo acquirente in buona fede dal titolare apparente, in presenza cioe’ di una vicenda nella quale il diritto in controversia e’ di diretta derivazione da parte di un soggetto apparente titolare dello stesso, laddove nessun acquisto di diritti dall’appaltatore e’ configurabile in capo al soggetto committente.
6. L’infondatezza dell’impugnazione rende superflua la rinnovazione della notifica del ricorso alla (OMISSIS) s.p.a. ed allo (OMISSIS), non costituitisi, per i quali non vi e’ prova del relativo perfezionamento (mancando la cartolina A.R.). Come gia’ statuito da questa S.C. (cfr. Cass. n. 15106/2013; cfr. altresi’, Cass. n. 6826/2010; Cass. n. 2723/2010; Cass. n. 18410/2009), il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli articoli 175 e 127 c.p.c.) di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attivita’ processuali e formalita’ superflue perche’ non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa e dal diritto a partecipare al processo in condizioni di parita’. Ne deriva che, acclarata l’infondatezza del ricorso in oggetto alla stregua delle considerazioni sopra svolte, sarebbe comunque vano disporre la fissazione di un termine per la rinnovazione della notifica, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio in termini di garanzia dell’effettivita’ dei diritti processuali delle parti.
7. Non occorre provvedere sulle spese atteso che sia lo (OMISSIS) che la (OMISSIS) s.n.c. sono rimasti intimati.
8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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