Revisione biennale della pianta organica delle sedi farmaceutiche

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 13 dicembre 2018, n. 7033.

La massima estrapolata:

L’obbligo di revisione biennale della pianta organica delle sedi farmaceutiche, in caso di diminuzione della popolazione residente, non comporta un vero e proprio obbligo di soppressione delle sedi farmaceutiche, che risulterebbero in esubero, in quanto, comunque, il Comune in materia esercita un’attività discrezionale, e non vincolata, volta al perseguimento dell’interesse generale alla fruizione di un adeguato servizio farmaceutico nell’intero ambito territoriale comunale.

Sentenza 13 dicembre 2018, n. 7033

Data udienza 16 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6253 del 2017, proposto da:
Farmacia Br. dr. Fo. S.n. c. ed altri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Fr.o Au. De Ma., Ma. Ca., con domicilio eletto presso lo studio Ma. Ca. in Roma, viale (…);
contro
Regione Umbria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Pa. Ma., con domicilio eletto presso lo studio Sede Di Roma Regione Umbria in Roma, via (…);
ed altri;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per l’Umbria, Sezione Prima, n. 531/2017, resa tra le parti, concernente l’illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di (omissis) e dalla Regione Umbria sull’istanza di revisione della pianta organica farmaceutica comunale al 31 dicembre 2016, oppure in subordine al 31 dicembre 2014, presentata dalla Farmacia Br. in data 9 maggio 2016, con la soppressione della seconda sede farmaceutica istituita ad Acquasparta.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Umbria e del Comune di (omissis);
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza cautelare n. 4196/2017, che stabilisce la sollecita fissazione della causa alla camera di consiglio del 16 gennaio 2018;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Ma. Br. su delega di Fr. Au. De Ma. e St. Ga. su delega di Ma. Ma.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con delibera consiliare n. 14/2012 il Comune di (omissis) (TR), preso atto che al 31 dicembre 2010, risultava residente una popolazione di 5.173 abitanti e che era in esercizio solo una farmacia nel centro storico (quella del dott. Br.), tenuto conto che la popolazione superava i 4951 residenti (numero corrispondente alla somma del parametro di 3.300 abitanti incrementato della metà ), si avvaleva della facoltà di istituire una seconda farmacia al fine di migliorare il servizio farmaceutico nell’area periferica, individuandone l’ambito di pertinenza in quello comprendente la frazione Portaria e la zona industriale “(omissis)”, prossima al confine con il territorio del Comune di (omissis).
1.1. Con nota raccomandata 19 novembre 2013 la farmacia Br., segnalando al Comune di (omissis) che, nel frattempo, la popolazione nel dicembre 2011 risultava ridotta a 4.920 abitanti ed a 4.939 abitanti nel dicembre 2012, lo diffidava a revocare l’istituzione della nuova sede farmaceutica, con la ulteriore conseguenza che la Regione avrebbe dovuto, a sua volta, espungere la seconda farmacia dall’elenco delle 39 sedi messe a concorso con determinazione dirigenziale 12 marzo 2013, n. 1456.
1.2. Rimasti inerti sia il Comune sia la Regione Umbria, la farmacia proponeva il ricorso RG 257/2014 al TAR Umbria, chiedendo che, ai sensi degli artt. 31 e 117 cpa, dichiarasse illegittimo il silenzio tenuto dal Comune sulla istanza di provvedere alla obbligatoria revisione biennale della pianta organica farmaceutica entro il dicembre 2012, ma il TAR con sentenza n. 11 del 13 gennaio 2015 dichiarava il ricorso inammissibile, rilevando che il Comune non era competente a pronunciarsi sulla istanza di rideterminazione del numero delle sedi farmaceutiche.
1.3. Con successiva istanza del 13 aprile 2015 la farmacia Br., preso atto che nel novembre 2014 il numero dei residenti si era ulteriormente ridotto a 4.857 abitanti, diffidava la Regione a procedere alla revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di (omissis), sopprimendo la seconda farmacia ed eliminandola dal numero delle farmacie da assegnare con il bando del 2013.
1.4. Dopo alcuni mesi di vana attesa della risposta da parte della Regione, la farmacia proponeva un nuovo ricorso (RG 781/2015) innanzi al TAR avverso il silenzio tenuto dalla Regione, ma il giudice di primo grado con sentenza 10 maggio 2016, n. 398, lo dichiarava improcedibile, in quando, nelle more del giudizio, la Regione Umbria, con nota 8 gennaio 2016 aveva individuato nel Comune di (omissis) il soggetto obbligato a rispondere all’istanza in questione.
1.5. Ma il Comune di (omissis) (nonostante la posizione assunta dalla Regione con la nota 8 gennaio 2016, n. 2930) con nota 15 luglio 2016 (tramite il proprio difensore) insistendo nel ritenere che la revisione biennale della pianta organica farmaceutica rientrasse nella competenza della Regione Umbria, chiedeva alla medesima di provvedere a rivedere la pianta organica entro il dicembre 2016 e, quindi, ad eliminare la seconda sede farmaceutica (istituita nel 2012), dall’elenco delle farmacie messe a concorso.
1.6. Nelle more la Regione ha portato a compimento il concorso straordinario indetto nel 2013 per l’assegnazione di 39 sedi farmaceutiche (tra cui la seconda farmacia neoistituita ad Acquasparta), approvandone la graduatoria finale con determinazione dirigenziale 3 gennaio 2017, n. 11.
1.7. Successivamente la farmacia Br., visto che la revisione della pianta organica delle farmacie, da ultimo reiterata con nota 15 luglio 2016, non era stata eseguita (né con riferimento alla data del 31 dicembre 2014 né a riferimento a quella del 31 dicembre 2016) con nuovo ricorso, proposto innanzi al TAR Umbria in data 22 marzo 2017 (RG 108/2017, ritualmente notificato anche a tre dei vincitori del concorso, tra cui quello collocato al posto 39 della graduatoria) ha chiesto l’accertamento della violazione dell’obbligo da parte della Regione Umbria e/o del Comune di (omissis) di sottoporre a revisione ordinaria biennale la pianta organica farmaceutica entro il 31 dicembre 2016 (oppure, in subordine, entro il termine 31 dicembre 2014) e di provvedere, altresì, alla soppressione della neoistituita seconda farmacia nella frazione Portaria – zona industriale “(omissis)” (non ancora assegnata), con la conseguente condanna del Comune di (omissis) o, in subordine, della Regione Umbria ai connessi adempimenti entro giorni 30 dalla pronuncia della sentenza, oppure in altro termine fissato dal giudice; infine la farmacia ricorrente ha chiesto che il TAR nomini contestualmente un commissario ad acta, che, in caso di persistente inerzia del soggetto individuato come competente, provveda in via sostitutiva ai suddetti necessari adempimenti.
1.8. Nelle more del giudizio, inoltre, la farmacia ricorrente ha altresì impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato il 28 aprile 2017, anche la determinazione dirigenziale 3 gennaio 2017, n. 11, con cui la Direzione regionale della Salute ha approvato la graduatoria conclusiva del concorso straordinario sia la determinazione n. 1456/2013 con cui la stessa Direzione regionale della Salute aveva approvato il relativo bando.
1.8.1. Con sentenza 20 luglio 2017, n. 531, il TAR Umbria, negata la tutela cautelare, ha dichiarato anche il ricorso RG 108/2017 inammissibile sotto due profili.
In primo luogo il TAR rilevava che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la determinazione regionale n. 1456 del 13 marzo 2013, con cui la Regione (vista la delibera comunale che istituiva la seconda sede sui dati del dicembre 2010) aveva indetto il concorso straordinario per l’assegnazione delle 39 sedi e che era rimasta non impugnata, nonostante che il richiamato decremento demografico fosse in atto, certamente, fin dal 31 dicembre 2011 (sentenza impugnata par.7).
Sotto un secondo profilo, poi, la sentenza impugnata (premesso che il concorso ormai si era concluso con l’approvazione della graduatoria e l’individuazione dei vincitori) statuiva che “ne consegue, ad avviso del Collegio, l’insussistenza in tal caso di un obbligo di provvedere in capo agli enti intimati, spostandosi ogni eventuale decisione sulla revisione della pianta organica al completo esaurimento del concorso straordinario a seguito dell’assegnazione delle sedi”(sentenza appellata par. 10),
1.9. Avverso tale sentenza (non notificata) la farmacia Br. ha proposto l’appello in epigrafe (notificato il 29 agosto 2017 alla Regione Umbria, al Comune di (omissis) ed a tre dei farmacisti vincitori del concorso straordinario), chiedendone la riforma (con unico pluriarticolato motivo), per l’accoglimento della domanda principale, limitatamente all’accertamento dell’obbligo in capo al soggetto competente di provvedere alla revisione della pianta organica delle farmacie entro il 31 dicembre 2016, che si intendeva reiterata.
1.9.1. Con memoria del 25 settembre 2017 l’appellante ha insistito sulla misura cautelare, contestando la lesività del bando di concorso e, quindi, illustrando ancora le ragioni per cui chiede la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui pone l’omessa impugnazione del medesimo a fondamento, tra l’altro, della dichiarata inammissibilità del ricorso.
1.9.2. Con memoria del 25 settembre 2017 il Comune di (omissis) si è costituito in giudizio, insistendo sulla inammissibilità del ricorso di primo grado e, quindi, sul rigetto dell’appello e sulla insussistenza dei presupposti per accogliere l’istanza di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado.
1.9.3. Con ordinanza n. 4196/2017 la Sezione, pronunciandosi sulla istanza cautelare, ha disposto la sollecita trattazione del merito alla camera di consiglio del 16 gennaio 2018.
1.9.4. Si è costituita anche la Regione Umbria, che, con memoria del 30 novembre 2017 (dopo aver riepilogato il procedimento di istituzione della seconda farmacia comunale e le vicende giurisdizionali precedenti alla sentenza appellata) ha chiesto il rigetto dell’appello, ribadendo che (a seguito della entrata in vigore della normativa di cui all’art. 11 del D.L. n. 1/2012 (convertito dalla legge n. 27/2012) il Comune (e non la Regione Umbria) risulterebbe il soggetto competente alla individuazione ed alla localizzazione delle sedi farmaceutiche (salve specifiche ipotesi residuali) con la conseguente reiterata eccezione di carenza della propria legittimazione passiva in ordine all’obbligo di provvedere sulla domanda di revisione della pianta organica farmaceutica in controversia.
1.9.5. Inoltre, ad avviso della Regione, non avendo l’appellante impugnato tempestivamente né la delibera comunale n. 14/2012 (che ha istituito la nuova sede) né la determinazione dirigenziale regionale n. 1456/2013 (che ha indetto il concorso straordinario per l’assegnazione delle 39 sedi tra cui quella in contestazione), il giudice di primo grado “non avrebbe potuto non dichiarare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse a ricorrere”.
In ogni caso (conclude la Regione), in conformità all’orientamento della giurisprudenza amministrativa prevalente (vedi Sezione Terza, n. 4085/2016), nel procedimento di revisione biennale del numero di farmacie operanti in ciascun Comune, la rilevata eventuale diminuzione della popolazione, al di sotto del rapporto richiesto per le sedi farmaceutiche operanti nel Comune, non sarebbe di per se stessa una ragione “sufficiente a determinare l’obbligo di soppressione delle sedi farmaceutiche risultanti in esubero, specie nell’ipotesi in cui tali farmacie siano state inserite nell’elenco di quelle messe a concorso ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 1/2012, stanti le legittime aspettative di coloro che hanno partecipato alla selezione de qua”.
Infine (aggiunge la Regione) la pronuncia del TAR sarebbe confortata “anche dalla novità legislativa introdotta dall’art. 1, comma 161, della L. 4/8/2017, n. 124 che ha aggiunto il comma 2 bis all’art. 2 della L.2/4/1968, n. 475.”
1.9.6. Il Comune di (omissis) con successiva memoria del 27 dicembre 2017 ha insistito nel rigetto dell’appello, deducendo sia che sul concorso straordinario non potrebbe incidere la sopravveniente diminuzione demografica (in quanto il dato demografico risulta cristallizzato al dicembre 2010) sia in quanto sarebbe sopravvenuta la disposizione di cui all’art. 1, comma 161, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ad ulteriore tutela della posizione di coloro, che si sono utilmente collocati nella graduatoria delle sedi da assegnare con il suddetto concorso straordinario.
1.9.7. Infine, con memoria del 28 dicembre 2017, la farmacia del dott. Br. ha insistito per l’accoglimento dell’appello, dopo aver ampiamente controdedotto alle argomentazioni esposte da entrambe le parti appellate (analoghe a quelle esposte in primo grado), sintetizzandole in quattro punti.
1.9.8. Infine, con memoria del 5 gennaio 2018, l’appellante ha replicato alle controdeduzioni formulate dal Comune nella ultima memoria, in particolare asserendo che il Comune non avrebbe potuto sottrarsi all’obbligo di revisione della pianta organica (con connessa soppressione della seconda sede) in presenza di un ininterrotto fenomeno di decremento demografico in corso dl 2011 e deducendo che, infine, l’entrata in vigore (in data 29 agosto 2017) della legge 4 agosto 2017, n124, art1, comma 161, non avrebbe comportato alcuna sopravvenuta carenza di interesse, atteso che (come emergeva dalla sentenza della Sezione Terza del Consiglio di Stato n. 652/2017) la nuova normativa avrebbe soltanto agevolato il riassorbimento delle eventuali sedi soprannumerarie già aperte (incluse quelle istituite in applicazione del Dl n. 1/2012) e non certo a permettere l’apertura di sedi vacanti già in soprannumero.
Alla camera di consiglio meglio indicata in epigrafe, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto il Collegio ritiene di poter prescindere, per economia di mezzi, dall’esame delle eccezioni di sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere nonché da quella di inammissibilità del ricorso per elusione di decadenze già dichiarate dal TAR Umbria in precedenti giudizi (entrambe sollevata dal Comune di (omissis)), in quanto (a prescindere da emergenti profili di inammissibilità delle medesime per la mancata presentazione di appello incidentale) la sentenza di primo grado, che ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, merita sostanziale conferma, pur se con motivazione integrata.
Per analoghe ragioni (oltre a profili di inammissibilità per mancata osservanza dell’art. 101, comma 2, cpa) si prescinde, altresì, dall’esame dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva, reiterata in appello dalla Regione Umbria, in ordine all’obbligo di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune appellato.
2.1. Nel merito l’appello non appare meritevole di accoglimento.
Infatti va considerato che la farmacia appellante (ricorrente in primo grado) con il ricorso del 2017, pur deducendo la violazione dell’obbligo del Comune e/o della Regione di provvedere alla revisione biennale della pianta organica delle farmacie di Acquasparta al 31 dicembre 2016, tuttavia, in sostanza, ha azionato tale pretesa all’espresso scopo di ottenere la cancellazione della neoistituita seconda farmacia dall’elenco delle 39 sedi messe a concorso con la determinazione regionale 13 marzo 2013, n. 1456, (ai sensi dell’art11 del D.L. n. 1/2012 convertito dalla legge n. 27/2012).
In conseguenza, considerato che il richiamato decremento demografico si sarebbe già registrato al 31 dicembre 2011, come ha rilevato la stessa ricorrente fin da primo ricorso n. 257/2014 (proposto nell’aprile 2014 e dichiarato inammissibile), la farmacia ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente quanto meno la determinazione regionale n. 1456/2013 (che approvava il bando del concorso straordinario, inserendo la contestata seconda sede tra quelle da mettere a concorso) se non anche la delibera consiliare 23 aprile 2012, n. 14, con cui il Comune, nel mentre aveva istituito la seconda sede farmaceutica con riferimento alla situazione del dicembre 2010, non aveva tenuto conto che, nelle more la situazione demografica era già mutata.
2.2. Né, al fine di considerare soddisfatto il suddetto onere di impugnazione, risulta utile al ricorrente far presente di avere chiesto l’annullamento della determinazione regionale n. 1456/2013 e della determinazione dirigenziale 3 gennaio 2017, n. 11 (che ne approvava la graduatoria finale, individuandone i vincitori), con ricorso straordinario, proposto in data 28 aprile 2017 e poi trasposto innanzi al TAR Umbria (con numero di RG 235/2017), atteso che si tratta, all’evidenza, di un’impugnazione certamente tardiva, considerato che l’interessato aveva conoscenza della indizione del concorso certamente da epoca risalente rispetto al 28 aprile 2017, data di proposizione del relativo ricorso straordinario.
2.3. Pertanto appare evidente che la farmacia appellante, quando nel marzo 2017 ha instaurato innanzi al TAR Umbria il giudizio concluso con la sentenza impugnata, certamente non poteva più far valere il proprio interesse alla cancellazione della seconda sede farmaceutica comunale dall’elenco di quelle messe a concorso nel 2013, in quanto (pur censurandone la mancata soppressione) non ha tempestivamente impugnato il bando che, nelle more, aveva inserito anche la seconda sede tra quelle da mettere a concorso.
2.4. Inoltre la sussistenza in capo alla appellante di un preciso onere di impugnazione in parte qua del bando in questione (a differenza di quanto asserisce l’appellante) trova conferma nella circostanza che il concorso straordinario è stato bandito per assegnare le sedi disponibili corrispondenti al numero degli abitanti risultante al 31 dicembre 2010.
Infatti, poiché i presupposti della procedura concorsuale sono cristallizzati alla data prefissata del 31 dicembre 2010, ne deriva che la eventuale rilevazione di un decremento demografico sopravvenuto nel corso della procedura concorsuale, per prevalenti ragioni di certezza del diritto e di tutela del principio dell’affidamento, non potrebbe, comunque, incidere automaticamente su essenziali elementi della procedura in corso, quali il numero e la collocazione delle sedi, ma sarebbe rilevante soltanto laddove il mutamento di tali elementi sia oggetto dell’esito favorevole di un pertinente contenzioso tempestivamente instaurato.
2.5. Né, a sostegno del proprio assunto, torna utile all’appellante richiamare la pronuncia di questa Sezione n. 652/2015.
Infatti si tratta di precedente non pertinente, in quanto riferito alla particolare vicenda relativa al concorso straordinario indetto dalla Regione Puglia nel cui bando era inserita la specifica clausola che l’assegnazione di alcune sedi era condizionata dall’esito del contenzioso in corso in ordine alla procedura di istituzione delle sedi stesse; per tale ragione, quindi, la presenza di tale clausola non consentiva “la formazione di alcun specifico affidamento in capo ai concorrenti”.
2.6. Peraltro (nel contestare la sussistenza a suo carico di un onere di immediata impugnazione dei suddetti provvedimenti) l’appellante deduce che, nel caso di specie, sarebbe “l’atto di soppressione a refluire “sul provvedimento comunale che istituisce la nuova sede e sul concorso regionale.
In pratica l’appellante asserisce che l’esito negativo della auspicata revisione della pianta organica travolgerebbe (in corrispondenza al venir meno del presupposto dato demografico) la stessa istituzione della nuova sede messa a concorso.
2.6.1. L’argomentazione non si adatta alla fattispecie all’esame.
Infatti, nel caso di specie, tale effetto caducante (prospettato come automaticamente derivante dall’esito della richiesta revisione della pianta organica) non si può configurare, ove si consideri che il concorso, bandito per assegnare le sedi disponibili in base ai dati ISTAT sulla popolazione residente al dicembre 2010, è connesso a situazione di fatto e di diritto anteriore, e non successiva rispetto all’epoca sia della richiesta operazione di revisione (31 dicembre 2016) sia a quella dell’effettivo decremento demografico, registrato dai richiamati dati ISTAT (quanto meno) a partire dal 2011 e consolidatosi negli anni successivi tra il 2013 ed il 2015 (risultando residenti 4.857 abitanti nel novembre 2014).
2.7. Peraltro, anche a voler considerare la rilevanza retroagente del calo demografico sotto il profilo del venir meno del presupposto stesso della istituzione della nuova sede, tuttavia (anche ove la revisione della pianta organica fosse stata compiuta entro il dicembre 2016) il prospettato venir meno del presupposto quoziente demografico, egualmente, non avrebbe consentito la soppressione della seconda farmacia, in quanto, nel frattempo, con determinazione dirigenziale 11 marzo 2016, n1917, la Regione aveva pubblicato (sul BURU del 22 marzo 2016) la graduatoria, pur se provvisoria, del concorso per l’assegnazione della seconda farmacia, cui faceva seguito quella definitiva approvata con determinazione 3 gennaio 2017, n,11 (con la corrispondente assegnazione della sede), perfezionando, quindi, in capo ai vincitori un affidamento nell’assegnazione della sede, che la stessa giurisprudenza richiamata dall’appellante ha considerato degno di tutela e, quindi, fase procedimentale, che segna lo spartiacque tra l’esigenza di tutelare l’esito della procedura concorsuale straordinaria e l’esigenza di ridurre immediatamente il numero delle farmacie in corrispondenza al rilevato calo demografico.
2.8. Invece, sotto diverso profilo, la giurisprudenza di questa Sezione (vedi Sezione Terza sentenza n. 4085/2016) ha avuto modo di affermare che in capo all’Amministrazione non sussiste un vero e proprio obbligo di procedere ad una riduzione della pianta organica, laddove il bando del concorso straordinario non preveda affatto il negativo andamento demografico tra le possibili cause della soppressione di una delle sedi a concorso e nel caso in cui l’assegnazione definitiva non sia stata annullata, in parte qua, in sede di autotutela.
Peraltro la stessa giurisprudenza ha evidenziato che, in materia di soppressione di sedi farmaceutiche per calo demografico, il corretto esercizio del potere di annullamento di ufficio comporta, comunque, la previa valutazione dell’eventuale prevalente interesse al miglioramento del servizio farmaceutico, atteso che per il corretto esercizio del potere di autotutela si richiede (come è noto), non solo l’esistenza di un provvedimento illegittimo, ma, altresì, la contestuale sussistenza dell’interesse pubblico al ritiro del provvedimento.
2.9. Pertanto il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile per carenza di interesse anche per la ragione che l’obbligo di revisione biennale della pianta organica delle sedi farmaceutiche, in caso di diminuzione della popolazione residente, non comporta un vero e proprio obbligo di soppressione delle sedi farmaceutiche, che risulterebbero in esubero, in quanto, comunque, il Comune in materia esercita un’attività discrezionale, e non vincolata, volta al perseguimento dell’interesse generale alla fruizione di un adeguato servizio farmaceutico nell’intero ambito territoriale comunale.
Quindi, nel caso in controversia, il Comune di (omissis), una volta preso atto del calo demografico a seguito della revisione della pianta organica al 31 dicembre2016, avrebbe dovuto, comunque, procedere ad un bilanciamento tra la valutazione delle conseguenze del sopravvenuto decremento demografico rispetto ad al risultato di una procedura concorsuale già conclusa e quella dell’interesse generale ad una migliore distribuzione sul territorio del servizio farmaceutico mediante il mantenimento della seconda farmacia, che, in aggiunta a quella ricorrente, situata nel centro storico, servirebbe sia una frazione in area montana densamente popolata (frazione Portaria) sia la località “(omissis)”, in cui sono stati realizzati nuovi insediamenti artigianali ed industriali.
In particolare la citata giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la farmacia soprannumeraria non può comunque essere soppressa, laddove vi sia un titolare di farmacia, che ne gestisca l’esercizio.
2.9.1. Infine è opportuno tener presente che, con l’art. 1, comma 161, della legge 4 agosto 2017, 124 (che ha aggiunto il comma 2 bis all’art. 2, della legge n. 475/1968 con disposizione intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza impugnata) il legislatore ha, comunque, fatto salvo il concorso straordinario in questione, escludendo il medesimo anche dalla speciale procedura di recupero predisposta, (in presenza di alcuni presupposti) a favore delle farmacie, che risultino soprannumerarie in caso di eventuale decremento demografico, rilevato all’esito della verifica biennale.
Quindi anche per tale ulteriore ragione (che porta un nuovo argomento a sostegno delle conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado) l’appello all’esame non può, comunque, essere accolto.
3. Per le esposte considerazioni, a prescindere dalle eccezioni di rito non esaminate per economia di mezzi, nel merito l’appello va respinto con la conferma della sentenza impugnata con motivazione integrata.
Le caratteristiche di fatto della vicenda giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite per questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza respinge l’appello in epigrafe, confermando la sentenza impugnata con motivazione integrata.
Spese di lite compensate tra le parti per questo grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere, Estensore
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere
Giulia Ferrari – Consigliere

Avv. Renato D’Isa

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *