Revoca della patente di guida non può essere riconosciuto lo stato di necessità

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 ottobre 2022| n. 30426.

Revoca della patente di guida non può essere riconosciuto lo stato di necessità

In tema di revoca della patente di guida non può essere riconosciuto lo stato di necessità per la guida pericolosa posta in essere e per le infrazioni commesse, nei confronti dell’interessato che non abbia fornito prova alcuna circa l’effettiva verificazione della circostanza di pericolo addotta quale giustificazione.

Ordinanza|17 ottobre 2022| n. 30426. Revoca della patente di guida non può essere riconosciuto lo stato di necessità

Data udienza 22 settembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Circolazione stradale – Soggetto al quale è stata sospesa la patente – Guida per asserito stato di bisogno – Esclusione – Soggetto risultato positivo in passato all’alcooltest – Art. 54 cp

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 19275/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
UTG PREFETTURA DI POTENZA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 433/2021 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il 23/04/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

RILEVATO IN FATTO

CHE:
1. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Potenza di conferma della sentenza del Giudice di Pace di Marsiconuovo di rigetto di opposizione a sanzione amministrativa (revoca della patente di guida per aver circolato nonostante la sospensione della stessa per positivita’ all’alcoltest).
2. La Prefettura di Potenza e’ rimasta intimata.
3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 391 bis c.p.c., comma 4, e articolo 380 bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta inammissibilita’ del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:
1. Il ricorso e’ affidato ad un unico motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 54 c.p., sotto il profilo dell’esimente putativa, e dell’articolo 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il ricorrente deduce di essersi messo alla guida del suo veicolo, il giorno 05.02.2011, in quanto contattato dalla madre della sua compagna, in stato di gravidanza e colta da improvvisi dolori al basso ventre, allo scopo di raggiungere la suddetta ed accompagnarla al piu’ vicino Pronto Soccorso. Il (OMISSIS) si duole quindi della erroneita’ della sentenza per non aver riconosciuto lo stato di necessita’, almeno putativo, atteso che il ricorrente si era rappresentato una situazione di pericolo grave alla salute della donna e del nascituro, in ragione di precedenti minacce di aborto che avevano interessato la compagna, documentate in atti.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c.:
Il motivo e’ inammissibile in quanto, oltre a sollecitare sotto le sembianze della violazione di legge una complessiva rivalutazione del fatto, comunque non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il Tribunale di Potenza, infatti, ha rigettato l’opposizione, confermando la pronuncia di primo grado, sul presupposto che “le allegazioni poste a sostegno della sussistenza della situazione integrante lo stato di necessita’ sono rimaste sfornite di qualsivoglia riscontro probatorio, non avendo l’odierno appellante depositato alcuna documentazione idonea a rappresentare che il giorno in cui e’ stata commessa l’infrazione (5.02.2011) fosse effettivamente in atto la situazione di pericolo prospettata. La documentazione medica attestante le pregresse minacce di aborto, certificate in data 25.07.2010 e 10.08.2010, e, dunque, nei mesi antecedenti alla commissione dell’infrazione, non rappresenta, infatti, idonea prova della circostanza che una nuova e concreta minaccia di aborto fosse sussistente anche nel periodo successivo alla predetta documentazione, non sussistendo elementi univoci in grado di deporre in tal senso” (cosi’ a pag. 5 di sentenza).
Il ricorrente non raggiunge con alcuna specifica censura tali argomentazioni della sentenza, ma si limita a sostenere che il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere sussistente l’invocata esimente dello stato necessita’ sotto il profilo putativo e quindi sollecita una rinnovazione del giudizio di merito.
3. Il Collegio, dunque, condivide la proposta del Relatore.
4 Il ricorrente non ha depositato memoria.
5 Nulla sulle spese non essendoci altre parti costituite oltre al ricorrente.
6. Ricorrono i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

 

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