Richiesta di riconoscimento di un diritto reale quale il diritto di enfiteusi

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 12 novembre 2020 n. 25576.

Qualora la domanda attorea consista nella richiesta di riconoscimento di un diritto reale quale il diritto di enfiteusi su un bene (cave di marmo) che rientra nel patrimonio indisponibile dell’ente territoriale locale e che può essere attribuito al privato per la diretta realizzazione di interessi pubblici solo tramite concessione amministrativa la giurisdizione spetta al giudice ordinario a prescindere dal fondamento della pretesa. Ciò in quanto viene in rilievo al fine della determinazione della giurisdizione il petitum sostanziale in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, identificabile nel caso di specie nella rivendicazione di un diritto reale.

Data udienza 20 ottobre 2020

Tag/parola chiave: Regolamento di giurisdizione – Concessione dell’utilizzo di cave da parte del Comune – Patrimonio indisponibile dell’ente – Azione volta alla declaratoria del diritto di enfiteusi – Giurisdizione del giudice ordinario
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f.

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez.

Dott. TRIA Lucia – Presidente di Sez.

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 7974/2019 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di procuratore speciale e di coeredelcomproprietario della Ditta individuale (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI MASSA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS);
– controricorrenti –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1210/2018 del TRIBUNALE di MASSA.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice amministrativo.
RITENUTO
che la vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, puo’ sintetizzarsi nei termini seguenti:
– la s.r.l. (OMISSIS) e (OMISSIS), anche quale procuratore speciale di (OMISSIS), cito’ in giudizio il Comune di Massa davanti al Tribunale della medesima citta’ chiedendo che una cava di marmo o agro marmifero, detta “(OMISSIS)”, pervenuta al Conte (OMISSIS) di (OMISSIS) in forza di atti notarili risalenti al 1850 e al 1851, e da costui, attraverso plurimi trasferimenti e fusioni societarie, pervenuta agli attori, dovesse dichiararsi concessa dal Comune in enfiteusi perpetua “a titolo originario o a non domino, nonche’ accertarsi e dichiararsi l’intervenuta usucapione”;
– il Comune convenuto resisteva alla domanda, costituendosi in giudizio, sostenendo l’appartenenza della cava al patrimonio indisponibile di esso Comune e chiedeva declinarsi la giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
– nella pendenza del giudizio civile gli attori ricorrono a questa Corte ai sensi dell’articolo 41 c.p.c., comma 1;
– il procuratore dei ricorrenti in data 22/11/2019 comunicava di aver rinunciato al mandato e successivamente rinunciavano, del pari, al mandato gli avv.ti (OMISSIS) ed (OMISSIS), i quali avevano depositato il 4/2/2020 “memoria di costituzione di nuovo difensore”.

CONSIDERATO

che la rinuncia alla procura non produce effetto nei confronti dell’altra parte (articolo 85 c.p.c.), ne’ assume rilievo a riguardo dello svolgimento del giudizio in genere;
ritenuto che i ricorrenti assumono che la materia sulla quale si controverte appartiene alla giurisdizione del giudice civile, in quanto:
a) si verte sul diritto reale di enfiteusi;
b) manca un collega mento con “l’esercizio del potere autoritativo sul rapporto concessorio sottostante”;
c) la stessa Cassazione aveva avuto modo di precisare che “in tema di concessioni la giurisdizione del giudice ordinario sussiste anche quando non e’ richiesto un accertamento in via principale (ma soltanto una delibazione meramente incidentale) del contenuto e della disciplina del rapporto di concessione”;
considerato che il ricorso e’ fondato e, pertanto, devesi affermare la giurisdizione del giudice ordinario, valendo quanto segue:
– pur premesso che l’attribuzione a privati dell’utilizzazione di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato o dei comuni, quale che sia la terminologia adottata nella convenzione ed ancorche’ essa presenti elementi privatistici, e’ sempre riconducibile, ove non risulti diversamente, alla figura della concessione – contratto, atteso che il godimento dei beni pubblici, stante la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, puo’ essere legittimamente attribuito ad un soggetto diverso dall’ente titolare del bene – entro certi limiti e per alcune utilita’ – solo mediante concessione amministrativa (S.U., n. 10157 del 26/06/2003, Rv. 564581; conf. S.U., n. 6898 del 07/05/2003; S.U., n. 377 del 16/01/1991);
– prescindendo del pari dallo scrutinio della legislazione unitaria, prima, e regionale dopo, che avrebbe reso indisponibili delle cave e miniere, e nella specie di quelle di marmo nel territorio di Massa e Carrara, utilizzabili solo mediante concessione, avendo questa Corte gia’ avuto modo di chiarire che le concessioni livellarie di agri marmiferi di proprieta’ del Comune di Massa, in forza della legislazione estense del 1846, che e’ ancora in vigore per effetto del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, articolo 64, u.c. (cosiddetta legge mineraria), nonche’ del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 62, lettera c), (che ha trasferito dallo Stato alla Regione l’approvazione degli speciali regolamenti per la disciplina degli agri marmiferi di Massa e Carrara) hanno, attualmente, l’intrinseca natura di concessioni amministrative di un bene del patrimonio indisponibile di quell’ente locale;
– prescindendo, inoltre, dalla Legge Regionale Toscana 5 dicembre 1995, n. 104 (giudicata costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 488/1995), ha disciplinato espressamente gli “agri marmiferi di proprieta’ dei Comuni di Massa e Carrara” e la successiva Legge Regionale n. 35 del 2015, ribadendo l’appartenenza dei predetti agri al patrimonio indisponibile dell’ente territoriale locale, ne regola e contingenta lo sfruttamento, finalizzandolo, inoltre, a scopi determinati (articolo 49);
– prescindendo, infine, da quel che e’ dato qui conoscere dello svolgersi della vicenda nel corso del tempo a riguardo della cava di cui si discute (trattasi di una narrazione sommaria e aspecifica, poiche’ non supportata da puntuale documentazione messa a disposizione di questa Corte), si tratta di vagliare nel merito il fondamento del prospettato diritto reale;
– non si controverte, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, articolo 5 e, indi, dal codice del processo amministrativo (articolo 133, comma 1, lettera b), sul rapporto di concessione amministrativa, poiche’, come, afferma espressamente lo stesso Comune, nessun atto di concessione dell’agro marmifero risulta essere stato rilasciato agli attori e costoro assumono di vantare sull’agro marmifero diritto d’enfiteusi;
– di conseguenza, a prescindere dal fondamento della pretesa, la prospettazione degli attori (dichiararsi il diritto di enfiteusi) ricade nella giurisdizione del giudice ordinario, venendo in rilievo, non solo essa prospettazione, ma anche il “petitum” sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (S.U. n. 20350, 31/07/2018, Rv. 650270) e qui non e’ dubbio che il “petitum” sostanziale debba identificarsi con la rivendicazione di un diritto reale;
considerato che le spese legali e’ opportuno vengano regolate al merito.

P.Q.M.

dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.
Spese al merito.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *