cassazione 9

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 8 aprile 2016, n. 6847

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12122-2013 proposto da:

(OMISSIS), ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS);

– intimati –

e contro

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA SCIENTIFICA ((OMISSIS)) e SCUOLA MEDIA STATALE (OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per legge;

– resistenti con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 946/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/03/2012, R.G.N. 3043/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. – Con sentenza dell’aprile 2003, il Tribunale di Napoli accolse, nei confronti del solo Ministero dell’istruzione, la domanda risarcitoria proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS), quali genitori esercenti la potesta’ sul minore (OMISSIS), e condanno’ il predetto convenuto – con rivalsa nei confronti della (OMISSIS) S.p.A. chiamata in garanzia – per i danni patiti dal minore l’11 settembre 1995, allorquando quest’ultimo, alunno della scuola media statale (OMISSIS), durante l’ora di matematica e in assenza dell’insegnante (OMISSIS), urtava con l’occhio destro lo spigolo della cattedra, riportando gravi lesioni.

2. – Avverso tale decisione interponeva gravame (OMISSIS), nelle more divenuto maggiorenne, che – nel contraddittorio con il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, della Scuola media (OMISSIS), della (OMISSIS)-SAI e della Giustino (rimasta contumace) – la Corte di appello di Napoli, con sentenza resa pubblica il 15 marzo 2012, accoglieva solo in parte, condannando il Ministero appellato al pagamento in favore dello stesso (OMISSIS) “della maggior somma, a titolo di danno biologico permanente e di c.d. danno morale, di Euro 153.969,50, nonche’ al pagamento della ulteriore somma di Euro 2,640,00 per le sopravvenute ulteriori invalidita’ temporanee totali e parziali e della ulteriore somma di Euro 3.858,48 per la sopravvenuta ulteriore riduzione della capacita’ lavorativa specifica”, altresi’ con condanna “degli appellati, in solido”, al pagamento della meta’ delle spese del grado, compensando la restante meta’.

La Corte territoriale – premesso che l’evocazione in giudizio della Scuola media statale (OMISSIS) e di (OMISSIS) doveva intendersi solo come “una sorta di refuso (una denuntiatio litis “trascesa”)” – riconosceva, anzitutto, la fondatezza del motivo di gravame sulla mancata liquidazione del danno morale, esclusa dal primo giudice in base “alla presunzione di cui all’articolo2048 c.c.”, che, invece, non ostava alla “risarcibilita’ del danno non patrimoniale ex articoli 2059 cod. civ. e 185 cod. pen.”.

2.2. – Il giudice del gravame, poi, reputava ammissibile e fondata la domanda, proposta con l’atto di appello, ai sensi del primo comma dell’articolo 345 cod. proc. civ., “di ristoro del danno per fatti sopravvenuti in corso di causa”, in connessione con l’incidente del settembre 1995, cosi’ da doversi rideterminare il danno biologico permanente (gia’ accertato in primo grado nel 25%) nella misura del 29,5%, la riduzione della capacita’ lavorativa specifica (gia’ accertata in primo grado nel 10%) nella misura dell’11,8% e sussistendo un “surplus di danno da ITT e da ITP al 50%”, rispettivamente in giorni 20 e 20.

2.3. – La Corte territoriale, dunque, liquidava il danno non patrimoniale in base alle tabelle del Tribunale di Milano vigenti all’attualita’, siccome proponenti la liquidazione congiunta (del danno biologico e del danno morale, con possibilita’ di personalizzazione) sulla scorta dei criteri delle Sezioni Unite della Corte di cassazione del novembre 2008, cosi’ da pervenire, in riferimento alla complessiva invalidita’ permanente accertata, alla somma risarcitoria, “secondo valori odierni”, di Euro 153.969,50, oltre Euro 1.760,00 per invalidita’ temporanea totale, Euro 880,00 per invalidita’ temporanea parziale ed Euro 3858,48 per l’ulteriore riduzione della capacita’ lavorativa specifica.

2.4. – Il giudice di secondo grado rigettava, poi, il motivo di gravame sulla “insufficiente liquidazione e dei diritti e degli onorari”, da determinarsi in base allo scaglione da Euro 103.000,00 ad Euro 258.000,00, giacche’ era da ritenersi corretta la decisione di primo grado che aveva liquidato dette competenze in base allo scaglione precedente, sulla scorta del “criterio del decisum”.

2.5. – La Corte territoriale, infine, “avuto riguardo agli esiti del giudizio ed al comportamento tenuto nel processo dagli appellati”, compensava per meta’ le spese del grado di appello, con condanna degli appellati al pagamento della restante meta’ in favore dello (OMISSIS).

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre (OMISSIS) sulla base di tre articolati motivi.

Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e la Scuola media “cozzano” di Napoli hanno depositato “atto di costituzione solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione”.

Non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede la (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo mezzo e’ denunciata la “omessa liquidazione del danno morale per violazione e tralasciata applicazione di legge, degli articoli 1226, 2056, 2059 e 2697 c.c., articolo 185 c.p., articoli 112 e 116 c.p.c. e dell’articolo 111 Cost., comma 5”.

La Corte territoriale avrebbe omesso “la liquidazione concreta del danno morale”, sebbene avesse sul punto accolto il motivo di appello sul mancato riconoscimento di detta voce di danno da parte del Tribunale, giacche’ non avrebbe liquidato in concreto il danno morale “appurato in prime cure” sulla scorta delle tabelle milanesi del 2002, ne’ avrebbe liquidato in concreto il danno morale “accertato in seconde cure”, sulla scorta delle tabelle milanesi del 2011, mancando di determinare l’aumento personalizzato “nella misura compresa tra lo 0% ed il 30% ovvero da Euro O ad Euro 46.190,85 dell’ammontare del danno biologico “standard” di Euro 153.969,50″, sulla scorta dell’omesso esame delle risultanze istruttorie (documentazione sanitaria, c.t.u. medico-legale, relazioni mediche di parte) circa “la natura ed entita’ delle lesioni” patite ed aggravatesi.

1.1. – Il motivo e’ in parte infondato e in parte inammissibile.

1.1.1. – La Corte di appello ha liquidato, in linea con i principi stabiliti dalle sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte del novembre 2008 (segnatamente, Case., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972) e sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano predisposte dopo detto arresto giurisprudenziale ed aggiornate al momento della decisione (tabelle dell’anno 2011, le quali determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidita’ permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella gia’ qualificata in termini di “danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente: tra le altre, cfr. Caos., 6 marzo 2014, n. 5243), il complessivo danno non patrimoniale, comprensivo del danno biologico da invalidita’ permanente (e temporanea) e del c.d. danno morale (che il primo giudice aveva del tutto escluso essere risarcibile in favore dello (OMISSIS)), ossia delle sofferenze soggettive patite dal danneggiato, giungendo ad una liquidazione di Euro 153.969,50, che lo stesso ricorrente conferma essere correttamente formulata in base a dette tabelle per una invalidita’ permanente del grado del 29,5% (comprensivo degli aggravamenti insorti successivamente alla sentenza di primo grado) in soggetto che, all’epoca del sinistro, era dodicenne.

Il giudice del merito, dunque, ha correttamente liquidato in modo omnicomprensivo, all’attualita’ e sulla scorta delle tabelle milanesi vigenti al momento della decisione (cfr. in tal senso Cass., 11 maggio 2012, n. 7272), il danno non patrimoniale subito dallo (OMISSIS), non dovendo affatto provvedere ad una separata liquidazione di danno biologico e danno morale in relazione alle conseguenze pregiudizievoli accertate in primo grado, per quindi aggiungervi quelle accertate in secondo grado.

1.1.2. – Quanto, poi, alla censura con cui, in sostanza, ci si duole della mancata “personalizzazione” del danno non patrimoniale, essa e’ inammissibilmente generica, giacche’ il ricorrente non indica, puntualmente, quale fosse lo specifico supporto allegatorio, dedotto gia’ in primo grado, in forza del quale il giudice del merito sarebbe dovuto addivenire a personalizzare la liquidazione tabellare standard, ossia quali fossero le ragioni particolari allegate in tal senso, siccome diverse dalla natura e entita’ delle lesioni (su cui soltanto si insiste ancora in questa sede) gia’ considerate nella liquidazione anzidetta.

2. – Con il secondo mezzo e’ dedotta violazione e falsa applicazione del d.m. n. 585 del 1994, degli articoli 91 e 10 cod. proc. civ. e dell’articolo 111 Cost., comma 5, “per insufficiente errata determinazione e liquidazione dei diritti e onorari di prime cure”.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente confermato la sentenza di primo in punto di liquidazione di diritti ed onorari, giacche’ lo scaglione di riferimento utilizzato dal Tribunale (da Euro 51.645,70 ad Euro 103.291,38) era inferiore a quello che avrebbe dovuto applicare il primo giudice (ossia lo scaglione da Euro 103.291,39 ad Euro 258.228,45), in ragione del fatto che era stato illegittimamente escluso il riconoscimento del danno morale, che avrebbe incrementato almeno per un 1/4 la liquidazione del danno biologico indicato dal Tribunale nella somma di Euro 90.063,00.

2.1. – Il motivo e’ fondato.

L’accoglimento del gravame in punto di riconoscimento anche del “danno morale” escluso in primo grado, con riforma della sentenza sul punto, anche se con riderteminazione complessiva della liquidazione del danno non patrimoniale omnicomprensivo, non poteva condurre a ritenere che il decisum del primo giudice (al di la’ della stessa liquidazione dei danni successivamente insorti) fosse corretto e tale da determinare lo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione delle spese processuali.

La Corte di appello avrebbe dovuto, dunque, rideterminare essa stessa le spese di primo grado in base allo scaglione congruente alla disposta riforma della sentenza impugnata, avuto riguardo al decisum comprensivo del “danno morale” disconosciuto dal primo giudice (e, dunque, del danno non patrimoniale omnicomprensivo), ma non gia’ degli aggravamenti insorti successivamente.

3. – Con il terzo mezzo e’ prospettata violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 cod. proc. civ. e dell’articolo 111 Cost., comma 5.

La Corte territoriale avrebbe errato a compensare per la meta’ le spese del grado di appello, in base a motivazione erronea quanto al richiamo “agli esiti del giudizio laddove il risultato di parziale soccombenza dell’appellante” conseguiva all’errore dello stesso giudice di appello in punto di omessa liquidazione del danno morale, e comunque insufficiente quanto al riferimento circa il “comportamento processuale degli appellati”, non altrimenti specificato e, in ogni caso, ingiustificatamente dilatorio.

3.1. – Il motivo e’ assorbito dall’accoglimento del secondo mezzo, conseguendone la cassazione della sentenza e, dunque, la necessita’ di provvedere nuovamente alla regolamentazione delle spese processuali anche in riferimento al grado di appello.

4. – Va, dunque, rigettato il primo motivo di ricorso, accolto il secondo motivo e dichiarato assorbito il terzo.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione e rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvedera’ a riliquidare le spese di primo grado tenuto conto del principio indicato al 2.1. che precede, nonche’ alla regolamentazione anche delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE

accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo e dichiara assorbito il terzo motivo;

cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *