Ricorso per cassazione improcedibile per omesso deposito della sentenza impugnata nel fascicolo informatico

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 gennaio 2023| n. 2473.

Ricorso per cassazione improcedibile per omesso deposito della sentenza impugnata nel fascicolo informatico

Il ricorso per cassazione non è improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., per omesso deposito della sentenza impugnata nel fascicolo informatico, ove il ricorrente alleghi e dimostri l’impossibilità del deposito per cause dovute ad un malfunzionamento del sistema e formuli istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., entro un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso, poiché il ricorrente non aveva dimostrato la non imputabilità della causa dell’omissione ed aveva formulato l’istanza di rimessione in termini con la memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c., depositata in prossimità dell’udienza e solo dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di improcedibilità ex art. 380 bis c.p.c.).

Ordinanza|26 gennaio 2023| n. 2473. Ricorso per cassazione improcedibile per omesso deposito della sentenza impugnata nel fascicolo informatico

Data udienza 20 ottobre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: ARTI E PROFESSIONI INTELLETTUALI – AVVOCATO – ONORARIO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5498-2022 proposto da:
AVV. (OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS);
– Ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante e (OMISSIS), nella qualita’ di socia;
– Intimati-
avverso l’ORDINANZA della CORTE DI APPELLO di BOLOGNA, comunicata il 24/12/2021;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022, dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
RILEVATO
che:
– con ricorso ex articoli 702-bis c.p.c. e D.lgs. n. 150 del 2011, articolo 14, comma 2, (OMISSIS) e lo (OMISSIS) convennero in giudizio dinanzi alla Corte di appello di Bologna la (OMISSIS) S.a.s. e la socia accomandataria (OMISSIS), al fine di sentirle condannare al pagamento dei compensi professionali dovuti per l’attivita’ resa nel giudizio R.G. n. 1035/2015, svoltosi innanzi alla medesima Corte;
– dedussero i ricorrenti, in particolare, che tali compensi erano gia’ stati richiesti con precedente ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. proposto innanzi il Tribunale di Reggio Emilia (R.G. n. 6396/2018) unitamente ad altre spettanze non corrisposte dalla (OMISSIS) S.a.s e della socia accomandataria, ma che il medesimo Tribunale, accolta parzialmente la domanda, si era dichiarato incompetente con riguardo ai compensi relativi alle prestazioni rese dinanzi alla Corte di appello di Bologna, concedendo i termini per la riassunzione del processo davanti a detto giudice;
– la Corte di appello di Bologna, ritenendo che il ricorso introduttivo del giudizio fosse da intendersi in riassunzione della causa n. 6396/2018 R.G., dichiaro’ l’estinzione del procedimento ex articolo 50 c.p.c., u.c., poiche’ tardivo;
– avverso la citata ordinanza, (OMISSIS)e lo (OMISSIS) ricorrono per cassazione sulla base di due motivi;
– (OMISSIS) S.a.s. e (OMISSIS)
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