Ricorso per correzione di errore materiale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 settembre 2022| n. 27298.

Ricorso per correzione di errore materiale

Nel caso in cui la parte interessata non abbia censurato con l’appello l’omessa cancellazione, da parte del giudice di primo grado, della trascrizione della domanda giudiziale, tale cancellazione non può essere ordinata dalla Corte di cassazione, essendo la relativa statuizione riservata al giudice di merito, il quale deve provvedervi, anche d’ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 287 c.p.c., volto ad emendare la sentenza di legittimità che aveva omesso di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, non trattandosi di errore materiale ed essendo la relativa questione ormai preclusa nel giudizio di cassazione, in quanto non sollevata nel giudizio di secondo grado).

Ordinanza|16 settembre 2022| n. 27298. Ricorso per correzione di errore materiale

Data udienza 21 aprile 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Sentenza – Errore materiale – Ricorso per correzione di errore materiale proposto ex artt. 287 e 288 c.p.c. – Inammissibilità – Ricorso volto a denunziare l’omessa cancellazione nel dispositivo della sentenza impugnata della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 26296/2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza n. 27127/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 6/10/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:
con sentenza n. 27127/21 pubblicata il 6.10.21 la Terza Sezione Civile di questa Corte ha rigettato il ricorso, proposto da (OMISSIS) nonche’ da (OMISSIS) e (OMISSIS), avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, pubblicata il 15 gennaio 2019, con la quale era stato rigettato il gravame dalle medesime proposto nei confronti di (OMISSIS) e avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 783 del 2018, con cui quel Giudice aveva rigettato le domande avanzate da (OMISSIS) nonche’ da (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), nonche’ dal (OMISSIS) S.r.l.; ha altresi’ dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto da (OMISSIS) ed ha condannato le ricorrenti principali, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’;
avverso tale sentenza di legittimita’ (OMISSIS) ha proposto “ricorso per correzione di errore materiale ex articoli 287 e 288 c.p.c., in sentenza n. 27127/2021”, sostenendo che sarebbe stato omesso, per mero errore materiale nel dispositivo della sentenza in parola, l’ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Pescara di provvedere, in conseguenza dell’esito del giudizio, alle relative annotazioni e quindi all’aggiornamento delle trascrizioni con cancellazione di quella della domanda giudiziale originaria eseguita da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) S.r.l. in data 18.12.06 al n. (OMISSIS) Reg. Particolo di atto di domanda giudiziale di riscatto immobili del Tribunale di Pescara del 27.11.06 Rep. (OMISSIS), sul terreno sito in Comune di (OMISSIS) nel NCT al foglio (OMISSIS) particelle (OMISSIS);
le intimate non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede;
la proposta del relatore e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c..
la ricorrente ha pure depositato memoria.
Considerato che:
il ricorso per correzione di errore materiale e’ manifestamente inammissibile, non essendo ravvisabile, ad avviso di questo Collegio, nella pronuncia di questa Corte n. 27127/21 l’omissione emendabile con la richiesta di correzione di errore materiale;
ed invero la cancellazione della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli articoli 2652 e 2653 c.c., doveva essere ordinata dal giudice del merito, anche d’ufficio, con la pronunzia di rigetto della domanda medesima (Cass., Sez. II, 21 febbraio 1991, n. 1859; Cass., Sez. II, 20 settembre 2000, n. 12444); peraltro, anche nel giudizio di cassazione deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex articolo 2668 c.c., ma – il che non ricorre nella specie – nell’ipotesi di estinzione per rinunzia o inattivita’ delle parti e a condizione che sussista una concorde richiesta delle parti anche posteriore al giudizio di legittimita’ (Cass., Sez. II, 9 marzo 2007, n. 5587; Cass., Sez. VI-3, 30 maggio 2013, n. 13715; Cass., Sez. VI-2, ord., 12/02/2016, n. 2896; Cass., Sez. III, ord., 23/09/2016, n, 18741; v. invece nel senso che neppure in tal caso possa procedersi in cassazione alla richiesta cancellazione della trascrizione della domanda effettuata ai sensi dell’articolo 2652 e 2653 c.c., Cass., Sez. II, decreto 3/01/2020, n. 13);
ritenuto che:
alla luce di quanto precede, il ricorso sia inammissibile;
non vi sia luogo per provvedere sulle spese di questo procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213; Cass., ord., 4/01/2016, n. 14; Cass., sez. un., ord., 28/02/2017, n. 5061).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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