Rigetto richieste istruttore e riproposizione nella precisazione delle conclusioni

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 aprile 2022| n. 10767.

Rigetto richieste istruttore e riproposizione nella precisazione delle conclusioni.

ùLe istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l’impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo; della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia della Corte d’appello che si era limitata a rilevare la mancanza di una specifica riproposizione delle istanze probatorie con le conclusioni, trascurando di considerare che l’istanza di ammissione delle prove orali era già stata reiterata dall’istante con la richiesta, successiva al rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, di revoca o di modifica dei provvedimenti istruttori del giudice di primo grado).

Ordinanza|4 aprile 2022| n. 10767. Rigetto richieste istruttore e riproposizione nella precisazione delle conclusioni

Data udienza 2 febbraio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Processo civile – Rigetto delle richieste istruttore – Parte – Onere di riproporle in modo specifico nella precisazione delle conclusioni – Facoltà del giudice di ritenere superata la presunzione – Valutazione complessiva della condotta – Emersione di una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10095/2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv.to (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la sede dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 572/2021 emessa dalla CORTE D’APPELLO DI BARI, depositata il 16/03/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI MARCO.

Rigetto richieste istruttore e riproposizione nella precisazione delle conclusioni

RILEVATO

che:
con sentenza resa in data 16/3/2021 (n. 572/2021), la Corte d’appello di Bari, confermando la decisione del giudice di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da (OMISSIS) per l’accertamento della falsita’ delle attestazioni comparenti sull’avviso di ricevimento postale relativo a un plico ricevuto su iniziativa dell’Agenzia delle Entrate;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come, impregiudicata ogni altra questione, il (OMISSIS) non avesse offerto alcuna prova a fondamento della querela di falso proposta, essendosi limitato, in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice di primo grado, a una generica e non puntuale riproposizione dei mezzi istruttori gia’ precedentemente richiesti, ed avendo altrettanto genericamente riproposto l’ammissione di tali mezzi istruttori in sede d’appello;
avverso la sentenza la corte barese, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;
a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa e’ stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c..

 

Rigetto richieste istruttore e riproposizione nella precisazione delle conclusioni

CONSIDERATO

che:
con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 183, 187, 188, 189, 345 e 346 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che l’ammissione delle istanze istruttorie richieste nel corso del giudizio di primo grado dall’odierno istante non fosse stata validamente riproposta all’udienza di precisazione delle conclusioni, avendo il ricorrente viceversa avuto cura di richiamare in modo specifico le fonti di cognizione processuale indispensabili per l’identificazione dei mezzi istruttori richiesti; e cio’, tanto in sede di precisazione dinanzi al giudice di primo grado, quanto in sede d’appello;
con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 112, 183, 187, 188 e 189 c.p.c., per avere la corte territoriale omesso di tener conto che l’istanza di ammissione delle prove orali era gia’ stata reiterata, dall’istante, con apposita istanza di modifica e di revoca dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice di primo grado, successivamente al disposto rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, con la conseguente applicabilita’ del principio che consente il richiamo delle conclusioni gia’ in precedenza assunte, in caso di mancata comparizione del difensore della parte interessata all’udienza espressamente dedicata alla precisazione delle conclusioni;
entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono manifestamente fondati;
osserva il Collegio come, secondo il piu’ recente orientamento della giurisprudenza di questa Corte (che questo Collegio richiama integralmente e fa proprio, al fine di assicurarne continuita’: v. Sez. 2, Sentenza n. 33103 del 10/11/2021, Rv. 662750 – 01), la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiche’, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione. Tale principio deve essere esteso anche all’ipotesi in cui sia stato il giudice d’appello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loro mancata ripresentazione al momento delle conclusioni preclude la deducibilita’ del vizio scaturente dall’asserita illegittimita’ del diniego quale motivo di ricorso per cassazione. (tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 5741 del 27/02/2019 Rv. 652770; v. anche Sez. 2, Ordinanza n. 15029 del 31/05/2019 Rv. 654190, Sez. 3, Ordinanza n. 19352 del 03/08/2017 Rv. 645492; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3229 del 05/02/2019 Rv. 653001);

 

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occorre pero’, per ragioni di coerenza sistematica, e nell’ottica di un’interpretazione costituzionalmente orientata sull’effettivita’ del diritto di difesa (articolo 24 e 111 Cost.), coordinare tale principio con gli altri principi, pure rinvenibili nella giurisprudenza di legittimita’, in tema di interpretazione del contegno processuale del difensore in sede di precisazione delle conclusioni, e cioe’:
– con il principio secondo cui quando la causa viene trattenuta in decisione senza che il giudice istruttore si sia pronunciato espressamente sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie, non consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volonta’ in tal senso non risulti in modo inequivoco (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 4487 del 19/02/2021 Rv. 660569);
– con il principio secondo cui, affinche’ una domanda possa ritenersi abbandonata della parte, non e’ sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, in quanto invece e’ necessario accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volonta’ inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (Sez. 3, Sentenza n. 1603 del 03/02/2012 Rv. 621711 Sez. 1, Sentenza n. 15860 del 10/07/2014 Rv. 632116; Sez. 2, Sentenza n. 17582 del 14/07/2017 Rv. 644854; Sez. 1 -, Ordinanza n. 31571 del 03/12/2019 Rv. 656277);
– con il principio secondo cui nell’ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all’udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22360 del 30/09/2013 Rv. 627928; Sez. 3, Sentenza n. 10027 del 09/10/1998 (Rv. 519576; nello stesso senso, Sez. 3 Sentenza n. 26523 del 20/11/2020 Rv. 659790, secondo cui in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all’udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l’ammissione);
– con il principio secondo cui quando la causa viene trattenuta in decisione perche’ sia decisa immediatamente una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, ai sensi dell’articolo 187 c.p.c., il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le istanze istruttorie gia’ formulate non consente al giudice di ritenerle abbandonate, se una volonta’ in tal senso non risulti in modo inequivoco (Sez. 3, Sentenza n. 8576 del 29/05/2012 Rv. 622631);
come si vede, il tema della presunzione di rinuncia/abbandono delle domande o eccezioni non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni viene prevalentemente risolto dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso di una ricerca ricostruttiva dell’effettiva volonta’ della parte;
e, quanto all’assenza del difensore della parte all’udienza di precisazione delle conclusioni, si e’ precisato che essa non implica alcuna volonta’ di rinuncia alle domande e alle eccezioni in precedenza proposte, dovendosi invece presumere che la parte stessa abbia inteso tenere ferme, senza variarle/le conclusioni formulate in precedenza formulate negli atti tipici a cio’ destinati e, quindi, nell’atto introduttivo del giudizio o nella comparsa di risposta, come anche nell’udienza o nei termini ex articolo 183 c.p.c. (cosi’ Sez. 3, Sentenza n. 5018 del 2014 non massimata);
anche nella giurisprudenza di legittimita’ piu’ risalente nel tempo si rinvengono principi improntati a una valutazione globale della volonta’ della parte in sede di conclusioni disancorata da rigidi formalismi. Ad esempio, secondo Sez. 3, Sentenza n. 1480 del 14/06/1962 Rv. 252362, il principio che la precisazione delle conclusioni ha lo scopo di fissare definitivamente la volonta’ delle parti in relazione all’oggetto della controversia, per cui si debbono considerare rinunciate tutte le domande ed eccezioni che non siano state espressamente ribadite e richiamate in tale sede, presuppone che la parte abbia specificamente formulato ex novo tutte le conclusioni, mentre l’espressione di rigetto della domanda o delle eccezioni del convenuto, comprendendo, per la sua assoluta genericita’ tutte le ragioni gia’ fatte valere in ordine ai presupposti ed alle condizioni dell’azione, non consente di ritenere abbandonata alcuna delle conclusioni precedentemente adottate dalla parte al fine di ottenere una pronuncia ad essa favorevole;

 

Rigetto richieste istruttore e riproposizione nella precisazione delle conclusioni

analogamente, secondo Sez. 3, Sentenza n. 136 del 26/01/1962 Rv. 250210, si deve ritenere rinunziata e quindi estranea al thema de-cidendum qualsiasi domanda ed eccezione che non sia stata espressamente ribadita o richiamata nelle nuove e definitive conclusioni precisate dalle parti all’udienza fissata a tale scopo. Tale principio, tuttavia, non si applica quando manchi una nuova e completa enunciazione delle conclusioni, nel qual caso si presume che le parti abbiano inteso riportarsi senza varianti a quelle formulate in precedenza;
si segue dunque sempre un criterio meno rigoroso e improntato alla ricerca della volonta’ della parte;
cosi’ ricostruito il panorama giurisprudenziale, ritiene il Collegio che anche una presunzione di abbandono di istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni non possa, in taluni casi, prescindere da una doverosa indagine volta ad accertare se, effettivamente, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volonta’ inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l’esame degli scritti difensivi quali la comparsa di costituzione, le memorie di cui all’articolo 183 c.p.c. (o 184 c.p.c., nella formulazione ratione tem-poris applicabile), e poi con la comparsa conclusionale di cui all’articolo 190 c.p.c., la cui funzione tipica – e’ bene rimarcarlo – e’ proprio quella di illustrare le domande e le questioni gia’ proposte e che la parte intende sottoporre al giudice;
nel caso di specie, la corte territoriale, nel decidere sull’appello proposto dal (OMISSIS), risulta essersi limitata al mero riscontro della mancata specifica riproposizione, in sede conclusionale (o in sede di appello), da parte dell’istante, delle istanze istruttorie precedentemente avanzate nel corso del giudizio di primo grado, senza tuttavia accompagnare, al riscontro della presunzione di rinuncia/abbandono dei mezzi istruttori richiesti, la doverosa indagine volta ad accertare se, effettivamente, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, non fosse piuttosto emersa una volonta’ inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa attraverso l’esame degli scritti difensivi;
dell’effettivo compimento di tale doverosa indagine e dei relativi risultati e’, d’altro canto, ragionevole attendersi che il giudice d’appello provveda a fornire una concreta e specifica (benche’ sintetica) indicazione nel corpo della motivazione dettata a fondamento della decisione assunta;
cio’ posto, occorre procedere alla cassazione della sentenza impugnata, invitando il giudice d’appello a uniformarsi al seguente principio di diritto:
la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiche’, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione; resta salva pero’ la possibilita’ per il giudice di merito di ritenere superata tale presunzione qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volonta’ inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l’esame degli scritti difensivi: valutazione complessiva, dei cui risultati il giudice del merito e’ chiamato a dar conto, sia pur sinteticamente, in motivazione;
sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciata la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

 

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