Rinuncia all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|16 marzo 2022| n. 8553.

Rinuncia all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento.

In tema di condominio negli edifici, è nulla, per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune, la clausola del regolamento condominiale, così come la deliberazione assembleare che vi dia applicazione, che vieti in radice al condomino di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento e di distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, seppure il suo distacco non cagioni alcun notevole squilibrio di funzionamento né aggravio di spesa per gli altri partecipanti. Difatti, la disposizione regolamentare che contenga un incondizionato divieto di distacco si pone in contrasto con la disciplina legislativa inderogabile emergente dagli artt. 1118, comma 4, cod. civ., 26, comma 5, della legge n. 10 del 1991 e 9, comma 5, del d.lgs. n. 102 del 2014 (come modificato dall’art. 5, comma 1, lettera i, punto i), diretta al perseguimento di interessi sovraordinati, quali l’uso razionale delle risorse energetiche ed il miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale, e sarebbe perciò nulla o non meritevole di tutela (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto la corte del merito in sede di rinvio, anziché limitarsi a dichiararne la nullità ed a pronunciare l’illegittimità delle delibere che avevano posto le spese di conservazione a carico del ricorrente, aveva ritenuto valida la previsione del regolamento che vietava ai condomini di distaccarsi dall’impianto di riscaldamento, in palese contrasto con il principio enunciato dall’ordinanza n. 28051/2018, che si era esplicitamente pronunciata per l’invalidità delle suddette clausole regolamentari).

Sentenza|16 marzo 2022| n. 8553. Rinuncia all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento

Data udienza 17 febbraio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio negli edifici – Parti comuni – Impianto centralizzato di riscaldamento – Clausola del regolamento condominiale – Previsione del divieto di rinuncia all’utilizzo dell’impianto anche in presenza di legittimo un distacco dall’impianto comune – Nullità – Fondamento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n.r.g. 9881/2020 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso gli avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), con domicilio in (OMISSIS).
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 2047/2019, pubblicata in data 30.12.2019.
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17.2.2022 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso, chiedendo di accogliere il ricorso.

Rinuncia all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex articolo 1137 c.c., (OMISSIS) ha impugnato la Delib. Assembleare 1 marzo 2011, assunta in via ordinaria dall’assemblea del Condominio di (OMISSIS), con cui erano stati approvati rendiconti relativi anche al servizio di riscaldamento, sostenendo di non dover concorrere nelle spese di consumo e di uso dell’impianto, dal quale si era distaccato sin dal 1993.
Il Condominio si e’ costituito, eccependo che gli articoli 2, 9 e 13 del regolamento contrattuale obbligavano i condomini alla contribuzione delle spese necessarie per le parti comuni e all’utilizzazione del servizio di riscaldamento, vietando l’esonero dal relativo pagamento pur in caso di rinuncia.
Esaurita la trattazione, senza svolgimento di istruttoria, il tribunale ha respinto le domande, regolando le spese.
La sentenza, impugnata dall’ (OMISSIS), e’ stata conferma in appello. La pronuncia di secondo grado e’ stata cassata con ordinanza n. 28151/2018, che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, ha ritenuto che la clausola del regolamento comportante il divieto di distacco dall’impianto fosse nulla per violazione dall’articolo 1118 c.c., comma 4, L. n. 10 del 1991, articolo 26, comma 5 e Decreto Legislativo n. 102 del 2014, articolo 9, comma 5.
Riassunta ritualmente la causa, il giudice del rinvio ha confermato la decisione di secondo grado. Dichiarata l’inammissibilita’ dell’a domanda di accertamento del diritto del ricorrente a praticare il distacco dall’impianto di riscaldamento comune, poiche’ proposta solo nel giudizio di rinvio, e precisato che la questione veniva in rilievo solo in via incidentale per definire i limiti del concorso del ricorrente nelle spese di riscaldamento, la sentenza ha ritenuto che l’articolo 9 del regolamento contrattuale sancisse l’obbligo dei condomini di contribuire non solo alle spese di manutenzione straordinaria ed ordinaria afferenti all’impianto di riscaldamento, ma anche alle spese d’uso.

 

Rinuncia all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento

 

Secondo la Corte di merito, l’articolo 9, del regolamento era composto da due distinti periodi. La prima parte, disponendo che “tutti i condomini devono contribuire nelle spese necessarie per conservare e mantenere in condizioni di efficienza le parti’ comuni” riproduceva semplicemente l’articolo 1123 c.c., senza possedere un’autonoma valenza prescrittiva.
La seconda parte, prevedendo che “nessun condomino potra’ pertanto mai esimersi, anche parzialmente, dal pagamento delle quote di spese spettantegli per le cose e i servizi comuni, anche se intendesse rinunciare a detti servizi”, comprendeva tutte le spese di riscaldamento, nessuna esclusa. Era irrilevante che il successivo articolo 13 prevedesse la ripartizione di tali spese tra i soli utenti, volendosi la previsione riferire a tutti i condomini.
La pronuncia ha concluso che la deliberazione assembleare, che aveva posto dette spese anche a carico dell’ (OMISSIS), era pienamente valida, avendo l’assemblea adottato un criterio di riparto coerente con le disposizioni del regolamento condominiale di natura contrattuale.
La cassazione della sentenza e’ chiesta da (OMISSIS), con ricorso in 4 motivi, illustrati con memoria.
Il Condominio (OMISSIS) resiste con controricorso.

 

Rinuncia all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’articolo 345 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che il giudice del rinvio abbia ritenuto tardiva la domanda di accertamento della legittimita’ del distacco dall’impianto di riscaldamento, interpretando in modo non corretto le richieste del ricorrente, che gia’ in primo grado aveva tempestivamente proposto la domanda.
Il motivo e’ infondato.
Nel proporre opposizione alle delibere di approvazione delle spese di riscaldamento, il ricorrente aveva chiesto di dichiararne l’annullamento sul presupposto della legittimita’ del distacco dell’impianto, con pronuncia di natura costitutiva (non dichiarativa). Nelle stesse conclusioni di primo grado il tribunale era stato sollecitato semplicemente a dar atto della legittimita’ del distacco, questione di per se’ – e come tale prospettata negli atti introduttivi suscettibile di accertamento meramente incidentale (e da ritenersi pregiudiziale in senso meramente logico) rispetto alla decisione. Infine, come e’ precisato in ricorso, per sostenere la legittimita’ del distacco dall’impianto, il ricorrente aveva denunciato l’invalidita’ della clausola del regolamento contrattuale, il cui accertamento poteva svolgersi solo nei confronti di tutti i condomini, essendo impugnato un regolamento di natura contrattuale (Cass. 6656/2021; Cass. 245957/2020).
Il tenore letterale e complessivo delle allegazioni del ricorrente (in relazione alla natura in se’ della questione sollevata) conduce ad escludere che l’ (OMISSIS) avesse effettivamente richiesto di accertare, con pronuncia idonea al giudicato, la legittimita’ del distacco e la connessa nullita’ delle clausole del regolamento contrattuale, che correttamente il giudice del rinvio ha ritenuto suscettibile di mero accertamento incidentale, reputando tardiva l’azione di accertamento introdotta per la prima volta nel giudizio di rinvio.
2. Il secondo motivo lamenta la violazione dell’articolo 1362 c.c., affermando che la Corte abbia ritenuto valida, peraltro interpretandola in modo non corretto, la previsione del regolamento che vietava ai condomini di distaccarsi dall’impianto di riscaldamento, in contrasto con il principio enunciato dall’ordinanza n. 28051/2018, che si era esplicitamente pronunciata per l’invalidita’ delle suddette clausole regolamentari.
Il motivo e’ fondato.
La sentenza, reputando che la clausola del regolamento contemplasse un divieto assoluto ed irrinunciabile dei singoli condomini di procedere al distacco dall’impianto di riscaldamento condominiale, l’ha giudicata valida, unitamente alle delibere di riparto che avevano posto a carico del ricorrente le spese di uso dell’impianto.
Appare evidentemente disatteso il principio di diritto enunciato dalla pronuncia di legittimita’ n. 28051/2018, che, nel dichiarare sussistente la violazione dell’articolo 1118 c.c., aveva gia’ precisato che “rimane invece nulla, per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune, la clausola del regolamento condominiale, come la deliberazione assembleare che vi dia applicazione, che vieti in radice al condomino di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento e di distaccare le diramazioni della sua unita’ immobiliare dall’impianto termico comune, seppure il suo distacco non cagioni alcun notevole squilibrio di funzionamento ne’ aggravio di spesa per gli altri partecipanti. Difatti, la disposizione regolamentare che contenga un incondizionato divieto di distacco si pone in contrasto con la disciplina legislativa inderogabile emergente dall’articolo 1118 c.c., comma 4, L. n. 10 del 1991, articolo 26, comma 5 e Decreto Legislativo n. 102 del 2014, articolo 9, comma 5 (come modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera i, punto i), diretta al perseguimento di interessi sovraordinati, quali l’uso razionale delle risorse energetiche ed il miglioramento delle condizioni di compatibilita’ ambientale, e sarebbe percio’ nulla o “non meritevole di tutela”.

 

Rinuncia all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento

 

In definitiva, una volta ribadito che la clausola prevedeva un divieto di distacco dall’impianto comune, il giudice di rinvio era tenuto a conformarsi alla decisione di legittimita’, dovendo limitarsi a dichiararne la nullita’ e a pronunciare l’illegittimita’ delle delibere che avevano posto le spese di conservazione a carico del ricorrente.
3. Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Corte di merito travisato il contenuto del regolamento, avendo considerato autonomi i due periodi di cui si compone dell’articolo 9, comma 1, che invece dovevano interpretarsi, attribuendo a ciascuno il significato che derivava dal complesso della clausola e quindi nel senso che, ove il condomino si fosse distaccato dall’impianto, avrebbe dovuto concorrere nelle sole spese necessarie per conservare e mantenere in efficienza l’impianto. La pronuncia avrebbe violato il criterio di interpretazione letterale, avendo stabilito che l’articolo 13 del regolamento, pur ponendo, testualmente, le spese di riscaldamento a carico degli utenti, si riferisse invece a tutti i condomini.
Il motivo e’ inammissibile, poiche’ mira ad ottenere una interpretazione del regolamento difforme da quella in base alla quale questa Corte di legittimita’ ha reputato illegittime le clausole riguardanti il riparto delle spese di riscaldamento e ha cassato la sentenza di secondo grado per violazione dell’articolo 1118 c.c..
La Corte d’appello aveva difatti ritenuto che il regolamento contemplasse un divieto di distacco dall’impianto di riscaldamento, obbligando all’uso dello stesso e alla contribuzione a carico di ciascuna unita’ abitativa, anche in caso di rinuncia dei relativi servizi (cfr. ordinanza n. 25081/2018, pag. 3), e proprio sulla base di tale interpretazione, non direttamente e specificamente censurata con il primo ricorso per cassazione (con cui era stata denunciata la violazione dell’articolo 1118 c.c.), questa Corte ha ritenuto nulla la disposizione per contrasto con norma imperativa.
Il ricorso e’ invece volto a sostenere che tali previsioni andrebbero interpretate nel senso di autorizzare il suddetto distacco e l’esonero del ricorrente dal concorso nelle spese di consumo e di uso, trascurando che il presupposto su cui si basa l’ordinanza 28051/2019 non puo’ essere rimesso in discussione.
In ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto: risultano intangibili non solo la “regola” giuridica enunciata, ma anche le premesse logico-giuridiche della decisione, dovendo il giudice (e le parti) attenersi agli accertamenti gia’ compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine o eventuali censure a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimita’, costituiscano il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno.
Il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilita’ (Cass. 17353/2010; Cass. 20981/2015; Cass. 20887/2018).
4. Il terzo motivo denuncia la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.,
ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, assumendo che la Corte di merito avrebbe dovuto disporre la compensazione di tutte le spese di lite, applicando per quelle di appello l’articolo 92 c.p.c., nel testo adottato dalla L. n. 69 del 2009, la formulazione introdotta dal Decreto Legge n. 134 del 2014, per quelle del giudizio di rinvio e compensando quelle di legittimita’, essendosi il giudizio concluso con l’accoglimento del ricorso proposto dall’ (OMISSIS).
Il motivo e’ assorbito, dovendo il giudice del rinvio procedere ad una nuova regolazione in base all’esito finale della causa.
E’ quindi accolto il secondo motivo di ricorso, sono respinti il primo e il terzo ed e’ dichiarato assorbito il quarto.
La sentenza e’ cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e il terzo e dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimita’.

 

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