Risoluzione del patto per recesso unilaterale del committente

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|17 giugno 2021| n. 17379.

La risoluzione del contratto d’appalto per inadempimento è domanda diversa rispetto alla risoluzione del patto per recesso unilaterale del committente, poiché diversi i fatti della vita presupposti.

Sentenza|17 giugno 2021| n. 17379. Risoluzione del patto per recesso unilaterale del committente

Data udienza 26 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto di appalto – Richiesta di risoluzione per inadempimento dell’appaltatore – Risoluzione del patto per recesso unilaterale del committente-  Vizio di extrapetizione della sentenza – Declaratoria di risoluzione per recesso – Ipotesi diversa da quella oggetto della domanda – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 8063/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS), IN LIQUIDAZIONE, in persona del Socio Accomandatario e Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS), in persona del Socio Accomandatario, (OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 103/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO Celeste, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente, che ha chiesto di riportarsi agli atti depositati;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore delle resistenti, che ha chiesto di riportarsi agli atti depositati.

FATTI DI CAUSA

La spa (OMISSIS) – oggi (OMISSIS) sas (OMISSIS) – e la (OMISSIS) ebbero ad evocare in giudizio avanti il Tribunale di Milano la sas (OMISSIS) (OMISSIS) deducendo che la societa’ convenuta s’era resa inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il contratto stipulato il 19.12.2003, sicche’ ne chiedevano la risoluzione per fatto della controparte.
Deducevano le societa’ attrici che la sas (OMISSIS) aveva assunto l’incarico di procedere all’esecuzione d’attivita’ di natura scientifica e di successiva commercializzazione di prodotto farmaceutico sperimentale – bioeparina – da loro elaborato.
In particolare la societa’ appaltatrice, nell’ambito della prima fase di natura scientifica, aveva il compito di effettuare la raccolta dei dati della fase preclinica al fine di predisporre una brochure da sottoporre all’Organo pubblico competente per l’assenso ad avviare la successiva fase clinica sperimentale.
La sas (OMISSIS) s’era resa inadempiente all’impegno assunto per l’espletamento della fase preclinica non consegnando la brochure richiesta per l’esame da parte dell’Organo tecnico-scientifico, che doveva autorizzare la fase sperimentale. Resisteva la sas (OMISSIS), contestando la pretesa attorea e deducendo, a sua volta, che il denunziato ritardo nell’adempimento dei suoi impegni derivava da inadempienze delle due societa’ committenti alle prestazioni che s’erano impegnate ad espletare per consentirle d’eseguire il suo incarico.
A sua volta la sas (OMISSIS) chiese ed ottenne decreto ingiuntivo in odio alle societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS) per la rata di compenso pattuito afferente il lavoro gia’ espletato ed, a seguito dell’opposizione svolta dalle societa’ ingiunte, detta causa era riunita a quella conseguita alla citazione spiccata dalla (OMISSIS) e dalla (OMISSIS). All’esito della trattazione istruttoria il Tribunale ambrosiano accoglieva la domanda proposta dalle societa’ attrici, dichiarava risolto il contratto per inadempimento della sas (OMISSIS), revocava il decreto ingiuntivo opposto ed ordinava alla (OMISSIS) sas di restituire la somma percetta in forza del decreto ingiuntivo revocato, nonche’ l’importo gia’ ricevuto quale prima rata del compenso pattuito in contratto.
Interpose gravame la sas (OMISSIS) deducendo che il primo Giudice non aveva esaminato le sue ragioni fondate sulla dedotta inadempienza delle controparti – dedotte in via di mera eccezione -, che aveva inciso sulla sua possibilita’ di adempiere al compito commesso e, comunque, contestava d’essere rimasta inadempiente ai suoi obblighi contrattuali.
La Corte d’Appello di Milano, resistendo la sas (OMISSIS) e la srl (OMISSIS), ebbe a rigettare il gravame poiche’ in effetti il rapporto contrattuale, qualificato siccome appalto, s’era risolto, non gia’, per il dedotto inadempimento dell’appaltatore, bensi’ per recesso del committente, ex articolo 1671 c.c. e confermo’ le statuizioni di revoca del decreto ingiuntivo e di condanna alla restituzione di tutti gli importi percetti da parte della sas (OMISSIS).
La sas (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la citata sentenza, articolando cinque motivi, illustrati anche con memoria.
Resistono con controricorso la sas (OMISSIS) (OMISSIS) e la (OMISSIS), illustrato con nota difensiva.
All’odierna pubblica udienza, sentite le conclusioni del P.G. – accoglimento del ricorso per quanto di ragione – e dei difensori delle parti, la Corte ha adottato decisione siccome illustrato nella presente sentenza.

Risoluzione del patto per recesso unilaterale del committente

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dalla sas (OMISSIS) ha fondamento giuridico e va accolto nei limiti di cui in motivazione.
Con il primo mezzo d’impugnazione la societa’ ricorrente denunzia vizio di nullita’ per violazione della norma ex articolo 112 c.p.c., per omessa pronuncia su sua domanda.
Osserva parte ricorrente che la Corte ambrosiana, pur ritenendo errata la conclusione del Tribunale milanese che essa fosse inadempiente al contratto stipulato nel 2003, tuttavia ebbe a confermare in toto le statuizioni adottate con la decisione gravata.
Il fatto risolutivo del rapporto era, dai Giudici di secondo grado, individuato nel recesso del committente, ma detta questione non era stato proposto da alcuna delle parti in causa, poiche’ le societa’ committenti – oggi resistenti – ebbero a chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, mentre essa impugnante ebbe a postulare la conservazione del rapporto contrattuale.
La conseguenza della statuizione adottata dalla Corte ambrosiana pertanto avrebbe dovuto essere il rigetto della domanda di risoluzione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, posto che erano dovute le somme pagate a titolo di compenso.
Cosi’ non avendo fatto, i Giudici di seconde cure non avevano pronunziato sulle domande da essa impugnante proposte con la richiesta di rigetto dell’originaria domanda svolta dalle societa’ resistenti e la richiesta del decreto ingiuntivo.
Con la seconda censura mossa parte ricorrente lamenta vizio di nullita’ per la violazione del disposto ex articolo 132 c.p.c., in dipendenza della sussistenza d’insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, poiche’ la Corte ambrosiana ha, bensi’, escluso la sua condotta d’inadempimento ritenuta invece dal Tribunale, ma ha in toto confermato le disposizioni dettate dal primo Giudice nel dispositivo della sua decisione sull’essenziale presupposto dell’esistenza dell’inadempimento, invece, in sede d’appello, escluso.
Con il terzo mezzo d’impugnazione la sas (OMISSIS) rileva violazione del disposto ex articolo 1460 c.c., in quanto il Collegio lombardo non ebbe a procedere alla valutazione delle condotte d’inadempienza da essa impugnante contestate alle societa’ committenti e, quindi, a procedere alla comparazione dei contrapposti inadempimenti al fine di apprezzare il suo comportamento in buona fede, che escludeva la sussistenza dell’inadempimento contestato dalle societa’ committenti e manteneva in vita il rapporto contrattuale, siccome sempre chiesto.
Con la quarta doglianza la societa’ ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del disposto ex articolo 1460 c.c., in relazione agli articoli 1655, 1665 e 2697 c.c., in quanto il Collegio ambrosiano, una volta esclusa la risoluzione del contratto per suo inadempimento e ritenuto l’avvenuta risoluzione per recesso del committente, avrebbe dovuto riformare la statuizione di sua condanna alla restituzione delle rate del prezzo, percette in osservanza a quanto previsto dalla disciplina codicistica in tema d’appalto.
Con il quinto mezzo d’impugnazione la sas (OMISSIS) lamenta vizio di nullita’ per violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., in quanto la Corte distrettuale omise d’esaminare le sue istanze probatorie afferenti a fatti rilevanti in causa, esponendo a giustificazione del rigetto delle sue istanze probatorie testimoniali motivazione generica.
Reputa la Corte d’esaminare prioritariamente il secondo mezzo d’impugnazione poiche’ fondato, con conseguente assorbimento delle residue doglianze.
Va, anzitutto, rilevato come la Corte d’Appello di Milano ebbe ad innovare il fatto della vita posto alla base della decisione della causa.
Il Tribunale ambrosiano aveva accolto la domanda proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) fondata sulla prospettazione di inadempimento da parte della sas (OMISSIS) rispetto agli obblighi assunti con il contratto concluso il 15.12.2003, con le conseguenti declaratorie di risoluzione del rapporto e condanna alla restituzione dell’acconto del prezzo pattuito nel frattempo spontaneamente pagato ovvero rigetto della pretesa di pagamento di ulteriore rata – decreto ingiuntivo ottenuto dalla sas (OMISSIS).
La Corte territoriale invece non ha ritenuto fondata la domanda di risoluzione per inadempimento, bensi’ ha accertato che la risoluzione del rapporto conseguiva all’esercizio del recesso da parte del committente, consentito dall’articolo 1671 c.c. – fatto della vita non prospettato da alcuna delle parti – mantenendo ferme le statuizioni afferenti la restituzione dell’acconto sul compenso ricevuto e di non debenza della somma portata sul decreto ingiuntivo revocato.
Evidente appare l’astratto profilarsi del vizio d’extra petizione, posto che – Cass. SU n. 553/09, Cass. sez. 2 n. 21971/20 – la risoluzione del contratto d’appalto per inadempimento e’ domanda diversa rispetto alla risoluzione del patto per recesso unilaterale del committente, poiche’ diversi i fatti della vita presupposti. Tuttavia, in concreto, alcuna delle parti in causa lamenta detto vizio in quanto la societa’ ricorrente non vi ha interesse, posto che la decisione assunta dal Collegio ambrosiano esclude il suo inadempimento, mentre le societa’ resistenti – come messo in rilievo nel controricorso – sono impossibilitate ad impugnare la statuizione di esclusione dell’inadempimento avversario – da loro dedotto – per carenza d’interesse poiche’, comunque, risultano totalmente vittoriose, essendo stato respinto l’appello mosso contro la sentenza del Tribunale che accoglieva in pieno le loro domande.
Detta situazione – esclusione dell’inadempimento quale ragione della risoluzione del rapporto contrattuale, ma conferma integrale delle statuizioni adottate su detto presupposto dal Tribunale – configura la fondatezza del vizio di nullita’ denunziato dalla sas (OMISSIS) con il secondo motivo di impugnazione.
Difatti concorre il dedotto irriducibile contrasto tra motivazione e dispositivo in quanto la ritenuta risoluzione del contratto d’appalto per recesso del committente, regolato dall’articolo 1671 c.c., comporta che l’appaltatore debba esser tenuto indenne ” delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”.
Viceversa nella sentenza impugnata detta questione non risulta esser stata esaminata posto che la Corte ambrosiana ha confermato in toto quanto statuito nel dispositivo della sentenza di prime cure, col quale era disposta la restituzione della rata di prezzo concordato, spontaneamente pagato dalle societa’ committenti, e rigettata la richiesta di pagamento della rata del prezzo per l’ulteriore lavoro svolto, quale conseguenza necessitata della dichiarata risoluzione per inadempimento.
Un tanto non appare congruente con la statuizione di rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento – adottata dalla Corte distrettuale – in quanto le statuizioni afferenti la restituzione delle rate di prezzo pagate ne sono la conseguenza necessitata e non possono esser giustificate in difetto del loro presupposto logico-giuridico indispensabile.
La Corte ambrosiana una volta accertato che la risoluzione del rapporto era conseguita al recesso del committente ex articolo 1671 c.c., avrebbe dovuto esaminare la questione che configura la conseguenza necessitata di detta statuizione, ossia l’indennita’ prevista ex lege a favore dell’appaltatore.
Cio’ tanto piu’ avendo presente che la Corte territoriale ritenne non rilevante l’inesatto adempimento alle proprie obbligazioni da parte dalla sas (OMISSIS) alla luce della condotta delle parti contrattuali, specie delle societa’ committenti, tesa alla conservazione del rapporto purche’ ridiscusso al ribasso il prezzo, in quanto cio’ conferma implicitamente che almeno parte dell’opera svolta dall’appaltatore era ritenuta utile.
Inoltre, se anche la Corte ambrosiana intendeva valutare totalmente inutile l’opera espletata dall’appaltatore e quindi non dovuto alcun indennizzo – argomento ex Cass. sez. 2 n. 11642/03 -, doveva necessariamente anche valutare le inadempienze contestate dall’appaltatore alle societa’ committenti a giustificazione dei ritardi addebitatigli.
Viceversa di detta questione nella sentenza impugnata non v’e’ traccia; anzi la Corte di merito ha ritenuto di non esaminare le doglianze mosse dalla societa’ (OMISSIS) affermando che non assumevano rilievo in presenza di risoluzione per recesso del committente, ex articolo 1671 c.c..
La Corte ambrosiana, poi, ha rigettato anche le domande risarcitorie mosse dalla sas (OMISSIS) con argomentazione criptica, la quale tuttavia esclude l’intervenuta valutazione dell’opera svolta dall’appaltatore ai fini dell’indennizzo ex articolo 1671 c.c., in quanto collegata alla domanda di risarcimento del danno per le inadempienze addebitate dalla sas (OMISSIS) alle societa’ committenti, pur nel quadro della conservazione del rapporto contrattuale, avendo chiesto solo il rigetto dell’avversaria domanda.
In definitiva, una volta accertato che non v’era stato inadempimento colpevole dell’appaltatore alle proprie obbligazioni, e cosi’ disattesa la domanda delle societa’ committenti di pronunziare la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, appare del tutto in contraddizione logico giuridica l’integrale conferma delle statuizioni, presenti nel dispositivo adottato dal Tribunale – condanna dell’appaltatore a restituire le somme gia’ percette a titolo di acconto sul prezzo in ragione dell’opera sino ad allora svolta -, sull’imprescindibile presupposto fattuale e giuridico invece negato dalla Corte.
Le ulteriori cesure mosse, in quanto afferenti la prima a diverso profilo della medesima questione esaminata supra, ovvero al merito della lite le altre, rimangono assorbite e il Giudice di rinvio dovra’ riesaminate l’oggetto della lite in forza delle posizioni assunte dalle parti in causa in sede d’appello.
Pertanto la sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa alla Corte d’Appello di Milano altra sezione, che anche regolera’ le spese di questo giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, altra sezione, anche per il regolamento delle spese di lite di questo giudizio di legittimita’.

 

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