Ritardo nella consegna di immobile per inadempimento di incarico d’opera professionale

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 4 dicembre 2018, n. 31233.

La massima estrapolata:

Nel caso di ritardo nella consegna di immobile conseguente all’inadempimento di incarico d’opera professionale (nella specie, progettazione e direzione dei lavori di costruzione) il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente “in re ipsa”, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l’evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l’insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l’ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l’ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell’art. 23 Cost.; ne consegue che è onere del proprietario provare di aver subito un’effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare l’immobile ovvero per aver perso l’occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni, sulla base però di elementi indiziari allegati dallo stesso danneggiato, diversi dalla mera mancata disponibilità o godimento del bene.

Ordinanza 4 dicembre 2018, n. 31233

Data udienza 5 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2058/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli Avv.ti (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona, n. 1273/2016, depositata il 4 novembre 2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

RILEVATO IN FATTO

1. Si ricava dalla narrativa della sentenza impugnata che:
– (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio davanti al Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, il geom. (OMISSIS) chiedendone la condanna al risarcimento del danno per responsabilita’ professionale;
– dedussero di avergli conferito nell’anno 1991 l’incarico di progettare e dirigere i lavori di costruzione di un fabbricato, del quale, pero’, al termine dei lavori, non poterono ottenere l’abitabilita’ per errori riguardanti sia la superficie occupata, sia la distanza dal confine;
– lamentarono inoltre la mancanza della prevista rete elettrosaldata sul massetto del pavimento del piano rialzato e del primo piano, la realizzazione dell’isolamento termico in misura inferiore a quella pattuita e la difformita’ dell’impianto fognario rispetto al progetto assentito;
– instaurato il contraddittorio ed istruita la causa l’adito tribunale dichiaro’ cessata la materia del contendere relativamente alle questioni riguardanti l’errata rappresentazione delle superfici del lotto edificabile e dell’ingombro del fabbricato, la violazione delle distanze legali e l’inidoneita’ del progetto e della correlativa esecuzione al fine di ottenere l’abitabilita’ dell’immobile; accolse per il resto la domanda, condannando il convenuto al risarcimento dei danni in favore degli attori per la mancanza della rete elettrosaldata nel massetto, per il ridotto spessore dell’isolamento termoacustico nonche’ per il ritardo nella consegna dell’opera, “tenuto conto del valore locativo del bene, del tempo di presumibile completamento di quest’ultimo, all’epoca allo stato grezzo, e del rilascio del certificato di abitabilita’”;
– liquido’ tali danni rispettivamente in Euro 639,00 (per la mancanza della prevista rete elettrosaldata), Euro 549,00 (quale maggior costo indebitamente sostenuto per l’isolamento termico) ed Euro 570,00 al mese dal gennaio 1995 al maggio 2008 (per il ritardo nella consegna dell’opera), importi “maggiorati di rivalutazione secondo gli indici Istat prezzi al consumo ed interessi sino al maggio 2008, dei soli interessi legali dal maggio 2008 al saldo””.
2. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Ancona ha rigettato il gravame interposto dal soccombente, condannandolo alle spese del grado.
3. Avverso tale decisione (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di nove motivi, cui resistono gli intimati, depositando controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce “nullita’ della sentenza (articolo 360 c.p.c., n. 4) per violazione dell’articolo 81 c.p.c. in ordine alla verifica della legittimazione ad agire quanto all’attore (OMISSIS)”.
Osserva che la sentenza da’ per presupposto che tutti e tre gli attori abbiano subito il danno “figurativo” per la mancata disponibilita’ dell’immobile in quanto “proprietari”.
Rileva che pero’ nell’atto di citazione, terzo capoverso di pag. 1, gli attori affermano che unico proprietario del bene in questione e’ (OMISSIS) e non anche i due genitori (OMISSIS) e Maria (OMISSIS).
Rimarca inoltre che egli viene ritenuto responsabile per inadempimento di due contratti d’opera professionale, essendo pero’ incontroverso tra le parti che questi sono intercorsi soltanto con i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta premessa contenuta a pag. 1, secondo capoverso, dell’atto di citazione, donde il difetto di legittimazione attiva, in capo a (OMISSIS).
1.1. La censura e’ palesemente infondata.
Secondo costante insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, da ultimo ribadito da Cass. Sez. U. 16/02/2016, n. 2951 (pure citata dallo stesso ricorrente), la legittimazione ad causam attiene al “diritto all’azione”, ossia al diritto di agire e resistere in giudizio.
“Ragionando ex articolo 81 cod. proc. civ., per il quale, “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno puo’ far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione, la “parte” e’ il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, e’ proposta.
“Ai fini dunque di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, cio’ che rileva e’ la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarita’ passiva dell’azione e che, anch’essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell’obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l’atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l’attore come titolare del diritto di cui si chiede l’affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l’azione sara’ inammissibile.
“Naturalmente ben potra’ accadere che poi, all’esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma cio’ attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L’attore perdera’ la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. U. n. 2951 del 2016, §§ 27 – 32).
Nel caso di specie non e’ dubbio, essendo affermato anche in ricorso, che gli attori tutti, e tra essi in particolare anche (OMISSIS), abbiano agito in giudizio per far valere un diritto di credito risarcitorio di cui ciascuno di essi si afferma titolare.
Cio’, per quanto detto, basta per riconoscere la sussistenza della legittimazione attiva in capo a ciascuno di essi, mentre a detti fini nessun rilievo puo’ assumere la circostanza, su cui inutilmente fa leva la censura in esame, che soltanto due degli attori fossero parti del contratto d’opera professionale, trattandosi di elemento che (fosse o meno incontroverso in giudizio ovvero, in tesi, comunque emergente dalle prove acquisite) pertiene al merito della domanda e non vale comunque ad escludere la contestata legittimazione ad agire, volta che come detto, comunque, ciascuno degli attori si era nondimeno affermato in domanda titolare della pretesa azionata.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “nullita’ della sentenza per nullita’ della domanda ex articolo 164 c.p.c., comma 4 in relazione al requisito di cui all’articolo 163 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4, in ordine alla causa petendi della domanda di condanna proposta da (OMISSIS) nonche’ della pretesa solidarieta’ attiva fra i tre attori”.
Rileva che, non essendo (OMISSIS), come evidenziato in citazione, parte dei contratti de quibus, ne deriva anche la nullita’ della domanda dallo stesso proposta per indeterminatezza della causa petendi.
2.1. La censura e’ inammissibile, non risultando che la questione sia stata dedotta in appello.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, l’eventuale nullita’, non sanata, dell’atto introduttivo, carente dei requisiti prescritti dall’articolo 163 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4) – cui fa riferimento l’articolo 164 c.p.c., comma 4, – risolvendosi in motivo di nullita’ della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, ove non sia fatta valere nel giudizio di appello ne’ dal soccombente ne’ dal vincitore, assolto dalla domanda di merito proposta nei suoi confronti, non puo’ essere dedotta per la prima volta nella fase di cassazione, a causa della intervenuta preclusione derivante dal principio, affermato dall’articolo 161 c.p.c., di conversione dei motivi di nullita’ della sentenza in motivi d’impugnazione (Cass. 05/02/2018, n. 2755; 03/11/2000, n. 14348; 15/11/1995, n. 11827).
La nullita’ avrebbe dovuto quindi essere sollevata in primo grado.
Il profilo dedotto, peraltro, non ha impedito al (OMISSIS) di difendersi in giudizio, per cui non risulta essere stato menomato il suo diritto di difesa.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce “ingiustizia (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1372 c.c. e comunque dei principi generali in tema di individuazione delle parti del contratto, dell’inadempimento del contratto e delle regole della solidarieta’ attiva (articolo 1294 e 1297 c.c.)”.
Rileva che, stante la gia’ evidenziata estraneita’ di (OMISSIS) ai due contratti d’opera professionale, la sentenza impugnata incorre anche in error in iudicando per aver pronunciato anche in suo favore, quale creditore solidale, condanna al risarcimento del danno da inadempimento pur non potendosi lo stesso ritenere titolare di alcuna pretesa contrattuale.
3.1. Il motivo e’ inammissibile, per due ragioni, ciascuna di per se’ idonea a condurre da sola alla detta conclusione.
3.1.1. E’ anzitutto evidente l’aspecificita’ della censura, che non si misura con le motivazioni poste a fondamento della decisione ma anzi da esse prescinde postulando un accertamento in realta’ non contenuto nella sentenza.
In nessuna parte di questa infatti si da’ atto che l’incarico professionale fosse stato conferito dai soli coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) e non anche dal loro figlio (OMISSIS), affermandosi piuttosto, gia’ nella parte narrativa, che a fondamento della domanda “parte attrice” (locuzione che, in mancanza di alcun’altra precisazione, deve intendersi riferita a tutti e tre i soggetti prima indicati come attori in giudizio) “deduceva di aver conferito al suddetto professionista nell’anno 1991 l’incarico di progettare e dirigere i lavori per la costruzione di un fabbricato su un appezzamento di terreno edificabile…”. Ne’ la fondatezza di tale assunto risulta in alcun modo posta in dubbio nella parte motiva della sentenza.
Puo’ pertanto ritenersi che, diversamente da quanto postulato in ricorso, la sentenza impugnata muove dal presupposto che il rapporto contrattuale sia intercorso nei confronti di tutti e tre gli odierni controricorrenti.
3.1.2. Ove poi possa ritenersi che la censura attinga proprio il predetto accertamento, per denunciarne l’erroneita’, la stessa si rivelerebbe inammissibile poiche’ diretta a contestare la ricognizione del fatto e si porrebbe pertanto al di fuori del dedotto vizio di violazione o falsa applicazione del diritto.
Essa e’, comunque, anche lontana dal nuovo paradigma del vizio di motivazione, che come noto attribuisce rilievo cassatorio solo all'”omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti” (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134).
4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia poi “ingiustizia della sentenza (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per violazione e falsa applicazione delle regole di esegesi contrattuale (in specie, degli articoli 1363, 1367, 1369 e 1973 c.c.) in relazione all’accordo transattivo formalizzato in corso di causa”.
Lamenta che erroneamente il giudice d’appello ha ritenuto estranee a tale conciliazione le pretese risarcitorie legate al ritardo nel conseguimento della disponibilita’ del fabbricato derivante dagli inadempimenti del professionista, omettendo di considerare la premessa dell’accordo transattivo medesimo (nella quale le parti dichiarano transatte le domande risarcitorie per “tutti i titoli” della citazione) e la natura transattiva dell’accordo (come tale implicante la rinuncia almeno a parte delle pretese, rinuncia secondo il ricorrente non apprezzabile se limitata alla sola pretesa di arretramento dell’immobile onde ottenere il rispetto delle distanze legali, posto che la stessa era comunque divenuta infondata per effetto della cessione da parte del (OMISSIS) del c.d. “frustolo” di terreno confinante); ne deriva, in tesi, la violazione dell’articolo 1369 cod. civ., che impone di attribuire alle espressioni usate il senso piu’ conveniente la natura dell’oggetto del contratto, e dell’articolo 1371 cod. civ., che impone di attribuire al contratto a titolo oneroso, ove rimasto oscuro, il senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti.
Secondo il ricorrente, in conclusione, il giudice di merito avrebbe errato nell’attribuire rilievo alla riserva di proseguire il giudizio, espressa nell’atto transattivo, sebbene la sua eccessiva ampiezza e indeterminatezza ne rivelassero la funzione di semplice completamento formale (mera clausola di stile).
4.1. Anche tale motivo e’ inammissibile.
Esso, com’e’ evidente, prospetta questione, quale l’interpretazione di una scrittura contrattuale, riservata al giudice del merito e non sindacabile in cassazione se non per violazione dei criteri legali di ermeneutica negoziale ovvero per vizi di motivazione (nei limiti, peraltro, in cui l’allegazione e’ oggi consentita dal gia’ sopra richiamato nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
Pertanto, onde far valere in cassazione tali vizi della sentenza impugnata, non e’ sufficiente che il ricorrente per cassazione faccia puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati, ed ai principi in esse contenuti, ma e’ altresi’ necessario che egli precisi in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato ovvero ne abbia dato applicazione sulla base di argomentazioni censurabili per omesso esame di fatto controverso e decisivo (v. Cass. 20/08/2015, n. 17049; 09/10/2012, n. 17168; 31/05/2010, n. 13242; 20/11/2009, n. 24539); con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilita’ del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o sul vizio di motivazione e si risolva, in realta’, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26/10/2007, n. 22536).
Sul punto, va altresi’ ribadito il principio secondo cui, per sottrarsi al sindacato di legittimita’, non e’ necessario che l’interpretazione data alla dichiarazione negoziale dal giudice del merito sia l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma e’ sufficiente che sia una delle possibili e plausibili interpretazioni.
Nella specie, non si ricava dalla motivazione della sentenza alcuna affermazione che si ponga in contrasto con i richiamati criteri legali di ermeneutica negoziale.
La Corte d’appello non trascura affatto il criterio letterale, ne’ risulta faccia applicazione di criteri di valutazione contrastanti con le norme richiamate, ma ben diversamente, giunge, motivatamente, ad un esito diverso da quello auspicato dal ricorrente.
La premessa dell’atto transattivo, cui fa riferimento il ricorrente, e’ infatti testualmente richiamata in sentenza, per ampi stralci, evidenziandosi che in essa e’ espressamente previsto che “la cessione di cui sopra e’ convenuta quale contropartita di parte del maggior danno azionato dagli attori” e si precisa che “le parti danno atto reciprocamente che detto trasferimento lascia impregiudicata la domanda di risarcimento del danno per tutte le causali dedotte in atti, nessuna esclusa, intendendo rimetterla alla decisione del giudizio, ivi compresa la regolamentazione delle spese del giudizio”.
Proprio sulla base di tale premessa osservano i giudici a quibus che “dunque la declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione al mancato rispetto delle distanze legali non pregiudica, una volta accertata la responsabilita’ derivante dagli inadempimenti del professionista, la condanna del medesimo per il ritardo nella disponibilita’ del fabbricato conseguente a tali inadempimenti, atteso che l’accordo raggiunto non ha in alcun modo riguardato il danno derivante da siffatto ritardo”.
A fronte di un siffatto apparato argomentativo appare evidente come le censure mosse col ricorso si risolvono in ultima analisi nella mera assertiva contrapposizione di un esito diverso dell’attivita’ esegetica riservata al giudice del merito e legittimamente nella specie compiuta.
5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, in subordine, “nullita’ della sentenza (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per omessa pronuncia su eccezione di prescrizione ex articolo 2947 c.c.”.
Rileva che, in relazione all’alternativo fondamento extracontrattuale della responsabilita’ fatta valere in citazione da (OMISSIS), egli aveva reiterato in appello l’eccezione di prescrizione, sulla quale la Corte territoriale non si e’ pronunciata fermandosi alla questione, diversa, della prescrizione dell’azione contrattuale.
5.1. L’infondatezza della censura traspare evidente dalla sua stessa prospettazione.
Lo stesso ricorrente evidenzia invero che la Corte d’appello non ha preso in esame l’eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilita’ extracontrattuale contestualmente proposta dagli attori per avere attribuito alla pretesa azionata fondamento contrattuale, cio’ che evidentemente escludeva alcun utile esame della questione medesima, in quanto assorbita delle ragioni poste a fondamento dell’accoglimento della domanda.
Come questa Corte ha piu’ volte chiarito, il vizio d’omessa pronuncia, configurabile allorche’ manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, deve essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza. (Cass. 26/01/2016, n. 1360; 25/02/2005, n. 4079).
6. Con il sesto motivo il (OMISSIS) deduce poi, in ulteriore subordine, “ingiustizia della sentenza (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per violazione del combinato disposto degli articoli 2947 e 2043 c.c.”.
Osserva che, se la pretesa risarcitoria azionata da (OMISSIS) ha fondamento extracontrattuale, la Corte d’appello ha errato nel non rilevarne l’eccepita prescrizione, stante il decorso di oltre cinque anni dall’illecito, in assenza di alcun atto interruttivo intermedio.
6.1. Le medesime considerazioni sopra esposte con riferimento al quinto motivo rendono palese l’inammissibilita’ anche di tale motivo.
Esso postula invero un contenuto della sentenza ipotetico e comunque contrastante con quello effettivo. La Corte d’appello, come gia’ detto e come del resto piu’ volte rimarcato dallo stesso ricorrente, attribuisce alla pretesa risarcitoria azionata dagli attori, tutti, chiaramente, fondamento contrattuale.
7. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia, in subordine, “violazione e falsa applicazione della regola dell’onere della prova (articolo 360, comma 1, n. 3) per mancato assolvimento dell’onere della prova (articolo 2697 c.c.) della fonte (articoli 1218 e 1223 c.c.) quanto ai danni asseritamente subiti dai resistenti”.
Lamenta che la Corte di merito ha pronunciato condanna di esso ricorrente al risarcimento dei danni anche in favore di (OMISSIS), per inadempimento contrattuale, pur in mancanza di allegazione e prova dei fatti costitutivi del proprio diritto.
7.1. La censura e’ inammissibile.
Come s’e’ gia’ evidenziato a proposito del terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata muove esplicitamente dal presupposto che a fondamento della pretesa risarcitoria gli attori, tutti, abbiano posto il conferimento al convenuto di incarico professionale relativo alla progettazione e direzione dei lavori di costruzione di un fabbricato; la fondatezza di tale allegazione non e’ poi in alcun modo posta in dubbio nella parte motiva della sentenza.
7.1.1. Il rilievo pertanto che mancasse un’allegazione in tal senso nella domanda introduttiva non trova alcun riscontro nella sentenza e, ove con esso s’intenda per l’appunto segnalare l’erroneita’ della stessa nel muovere dall’opposto presupposto, il rilievo medesimo si risolverebbe nella prospettazione di un errore della Corte d’appello nella percezione stessa (non nella mera valutazione giuridica) di un fatto processuale (il contenuto della domanda), da farsi valere come tale non mediante ricorso per cassazione, bensi’ con il mezzo della revocazione ex articolo 395 c.p.c., n. 4, (cfr. Cass. 20/12/2011, n. 27555).
7.1.2. Anche l’ulteriore rilievo secondo cui comunque tale domanda sarebbe stata accolta in mancanza di prova e’ inammissibile.
Non vi e’ infatti indicazione alcuna delle affermazioni in diritto che, nella sentenza impugnata, si porrebbero in contrasto con le medesime.
La censura di violazione della regola sull’onere della prova non e’ dedotta nei termini in cui puo’ esserlo secondo Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598 (principio affermato in motivazione, pag. 33, § 14, secondo cui “la violazione dell’articolo 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioe’ attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni”).
La contestazione, peraltro generica e meramente oppositiva, attiene piuttosto al merito della valutazione operata circa l’assolvimento di tale onere e come tale impinge nel diverso piano della sufficienza e della intrinseca coerenza della motivazione adottata, non certo in quello del rispetto delle regole di riparto dell’onere probatorio.
8. Con l’ottavo motivo (rubricato “ingiustizia della sentenza per violazione e/o falsa applicazione (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) dell’articolo 1218 c.c. e dell’articolo 2697 in tema di onere della prova”) il ricorrente svolge analoga censura anche con riferimento alla posizione degli altri due attori.
Lamenta che erroneamente la Corte d’appello ha riconosciuto a questi ultimi il c.d. danno figurativo per il preteso mancato godimento dell’immobile sebbene gli stessi non fossero mai stati proprietari dell’immobile progettato dal ricorrente (per aver donato il terreno su cui lo stesso e’ stato realizzato) e, comunque, in assenza di allegazione e prova al riguardo da parte degli stessi.
8.1. Anche tale motivo e’ inammissibile per le medesime considerazioni svolte con riferimento al motivo che precede, che possono qui ripetersi mutatis mutandis in relazione alla posizione degli altri attori, (OMISSIS) e (OMISSIS).
Occorre premettere che il danno riconosciuto in sentenza presuppone solo la disponibilita’ dell’immobile, la quale dunque come tale non postula necessariamente la titolarita’ del diritto di proprieta’ (cfr. ex aliis Cass. 20/12/2017, n. 30550; 28/07/2016, n. 15719).
Cio’ posto, va comunque rilevato che la sentenza impugnata riconosce il diritto al risarcimento del danno in favore di tutti e tre gli attori (appellati), e dunque anche dei predetti, sull’implicito ma inequivoco presupposto che tutti e tre fossero titolari del diritto di proprieta’ sull’immobile posto ad oggetto dell’incarico professionale.
8.1.1. Il rilievo pertanto che mancasse un’allegazione in tal senso nella domanda introduttiva non trova alcun riscontro nella sentenza e, ove con esso s’intenda per l’appunto segnalare l’erroneita’ della stessa nel muovere dall’opposto presupposto, il rilievo medesimo si risolverebbe nella prospettazione di un errore revocatorio (v. supra § 7.1.1).
8.1.2. L’illustrazione poi anche del motivo in esame omette di indicare le affermazioni in diritto che, nella sentenza impugnata, si porrebbero in contrasto con le norme di cui si lamenta la violazione; la censura di violazione della regola sull’onere della prova non e’ dedotta nei termini in cui puo’ esserlo secondo Cass. Sez. U. n. 16598 del 2016 e si risolve in una mera inammissibile quaestio facti.
9. Con il nono motivo il ricorrente denuncia infine, in subordine, “ingiustizia della sentenza per violazione e/o falsa applicazione (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) degli articoli 1218, 1223 e 1226 c.c. in ordine alle modalita’ di quantificazione della responsabilita’ risarcitoria del ricorrente rapportata al c.d. danno figurativo da mancato godimento dell’immobile. Unitamente a nullita’ della sentenza per insufficienza motivatoria (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’articolo 132 c.p.c.)”.
Lamenta che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto congruo parametro, per la liquidazione del danno, l’importo di un ipotetico canone locativo per il periodo che va dal 1993 al 2008, rapportato al 1995 e rivalutato al 2008, con gli interessi, in mancanza di prova alcuna, da parte dell’effettivo proprietario, di aver subito pregiudizio per non aver potuto locare o altrimenti utilizzare il bene, ovvero per aver perso l’occasione di venderlo a prezzo conveniente.
9. Il motivo e’ fondato.
La pronunzia impugnata – in assenza di alcun riferimento a circostanze concrete relative, ad es., alle condizioni o all’ubicazione dell’immobile, alle sue potenzialita’ di utilizzo e/o a occasioni di concessione in locazione a terzi – conferma la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto il danno in questione nella misura sopra indicata, limitandosi a richiamare il principio di diritto ripetutamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui “il danno subito dal proprietario e’ in re ipsa, raccordandosi al semplice fatto del ritardo nella messa a disposizione o della perdita della disponibilita’ del bene da parte del dominus ed all’impossibilita’ per costui di conseguire l’utilita’ di regola ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso; la quantificazione del risarcimento ben puo’ essere stabilita dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, facendo riferimento al cosiddetto danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite” (v., ex plurimis, tra le meno recenti, Cass. 16/04/2013, n. 9137; 28/05/2014, n. 11992; 08/05/2006, n. 10498; 11/02/2008, n. 3251; 10/02/2011, n. 3223).
Siffatto principio, tralaticiamente ribadito ancora di recente (v. Cass. 28/08/2018, n. 21239; 06/08/2018, n. 20545; 24/04/2018, n. 10057; 19/04/2018, n. 9648; 05/03/2018, n. 5050; 31/01/2018, n. 2364), e’ stato posto ad oggetto di approfondita rivisitazione da Cass. 25/05/2018, n. 13071, che (in un caso in cui si verteva di pretesi danni da occupazione abusiva di immobile e che pertanto poneva, sul piano del relativo riconoscimento e liquidazione, questioni certamente assimilabili a quella qui dibattuta, in entrambi i casi il danno scaturendo dal mancato godimento e dalla indisponibilita’ dell’immobile) ha espresso un motivato e qui pienamente condiviso dissenso circa la possibilita’ – in un contesto ermeneutico ormai consolidato (specie a seguito delle note sentenze c.d. di San Martino del 2008) in senso contrario alla predicabilita’, in ambito patrimoniale come in quello non patrimoniale, di un danno in re ipsa – di continuare invece a configurarlo nella particolare ipotesi predetta.
9.1. E’ invero ormai generalmente riconosciuta, almeno in via di principio, l’antiteticita’ di un tale concetto – il quale, anche letteralmente, postula la coincidenza del danno risarcibile con l’evento dannoso (e al quale pure, in passato, non va dimenticato, si era fatto ricorso, per giustificare la risarcibilita’ del danno biologico, attraverso l’elaborazione del concetto, sovrapponibile, di danno-evento: v. Corte cost. n. 184 del 1986) – rispetto al sistema di responsabilita’ civile, fondato all’opposto sulla netta distinzione, ex articoli 1223 e 2056 cod. civ., tra fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, produttivo del danno e il danno stesso, da identificare nelle conseguenze pregiudizievoli di quel fatto, nella loro duplice possibile fenomenologia di “danno emergente” (danno “interno”, che incide sul patrimonio gia’ esistente del soggetto) e di “lucro cessante” (che, di quel patrimonio, e’ proiezione dinamica ed esterna), come tale apprezzabile sia in ambito patrimoniale che non patrimoniale (v. Cass. 17/01/2018, n. 901, in motivazione, pag. 27): perdita-danno emergente-sofferenza interiore, da un lato, e, dall’altro, mancato guadagno-lucro cessante-danno alla persona nei suoi aspetti esteriori/relazionali.
In ambito di responsabilita’ aquiliana cio’ e’ definitivamente chiarito dalle gia’ richiamate sentenze c.d. di San Martino (Cass. Sez. U. 11/11/2008, nn. 26972-5) che, con riferimento al danno non patrimoniale, ma alla stregua di considerazioni che prescindono da tale natura del danno e dalle ragioni di antigiuridicita’ del fatto che lo ha prodotto, evidenziano come il sistema fornisce una struttura dell’illecito “articolata negli elementi costituiti dalla condotta, dal nesso causale tra questa e l’evento dannoso, e dal danno che da quello consegue (danno-conseguenza)”, essendo l’evento dannoso rappresentato dalla “lesione dell’interesse protetto”. Pertanto quel che rileva ai fini risarcitori e’ il danno-conseguenza, “che deve essere allegato e provato”; non e’ accettabile la tesi che identifica il danno con l’evento dannoso, ovvero come danno-evento, e parimenti da disattendere e’ la tesi che colloca il danno appunto in re ipsa, perche’ cosi’ “snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”.
Puo’ peraltro al riguardo rammentarsi che gia’ Cass. Sez. U. 11/01/2008, n. 576, di poco anteriore, in materia di responsabilita’ da trasfusione di sangue infetto, avvertiva che “il danno rileva… sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, retto il primo dalla causalita’ materiale ed il secondo da quella giuridica. Il danno oggetto dell’obbligazione risarcitoria aquiliana e’… esclusivamente il danno conseguenza del fatto lesivo (di cui e’ un elemento l’evento lesivo). Se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi e’ un danno-conseguenza, non vi e’ l’obbligazione risarcitoria”.
9.2. Anche con specifico riferimento all’ipotesi qui considerata, tale evidente incompatibilita’ concettuale (tra danno in re ipsa e sistema della responsabilita’ civile) era stata gia’ rimarcata da Cass. 17/06/2013, n. 15111, che – richiamando pure un precedente anteriore alle sentenze di San Martino (Cass. 11/01/2005, n. 378) -in motivazione cosi’ osservava: “… il danno da occupazione abusiva di immobile non puo’ ritenersi sussistente in re ipsa e coincidente con l’evento, che e’ viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli articoli 1223 e 2056 cod. civ., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicche’ il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento e’ tenuto a provare di aver subito un’effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto ad esempio locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l’occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che puo’ al riguardo peraltro pur sempre avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti….
“L’impostazione del danno in re ipsa non e’ sostenibile. Ed invero sostenere cio’ significa affermare la sussistenza di una presunzione in base alla quale, una volta verificatosi l’inadempimento, appartiene alla regolarita’ causale la realizzazione del danno patrimoniale oggetto della domanda risarcitoria, per cui la mancata conseguenza di tale pregiudizio debba ritenersi come eccezionale. Cosi’ operando si pone a carico del convenuto inadempiente l’onere della prova contraria all’esistenza del danno in questione, senza che esso sia stato provato dall’attore”.
9.3. La portata di tali precedenti e’ stata pero’ depotenziata dalle successive pronunce, giunte a negare che gli stessi valgano a segnare una effettiva sostanziale discontinuita’ con l’orientamento tradizionale.
Cosi’ Cass. 09/08/2016, n. 16670, nell’aderire all’orientamento maggioritario, afferma che i due precedenti di Cass. n. 378 del 2005 e n. 15111 del 2013 “nella sostanza non si discostano da questa impostazione, benche’ precisando che non di danno in re ipsa si tratta, ma di danno-conseguenza che va provato dal danneggiato, il quale puo’ al riguardo peraltro pur sempre avvalersi di presunzioni”. Nel caso esaminato la S.C. ha confermato la decisione della Corte d’appello che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti all’occupazione senza titolo di immobile (un vano cantina); i soccombenti avevano dedotto violazione di legge e dei principi in materia di onere della prova; la Cassazione ha ritenuto la censura infondata, per essersi la Corte di merito conformata al principio sopra enunciato, circa la configurabilita’ nella fattispecie di un danno in re ipsa.
Sulla stessa linea si colloca Cass. 31/01/2018, n. 2342, che ha confermato la decisione di merito predicativa di un danno in re ipsa da occupazione di immobile senza titolo, richiamando i numerosi precedenti in tal senso e rilevando che “non si discosta da questa impostazione il precedente richiamato dai ricorrenti (Cass. n. 378 del 2005) il quale, sebbene precisi che non di danno in re ipsa si tratta, ma di danno-conseguenza che va provato dal danneggiato, tuttavia, nella sostanza, ritiene che questi possa pur sempre avvalersi di presunzioni”.
Espressione di un tale orientamento tendente a negare l’esistenza di un contrasto o almeno a minimizzarne la portata puo’ considerarsi anche Cass. 15/12/2016, n. 25898, che pero’ si pronuncia in una fattispecie inversa. In quel caso il giudice di merito aveva rigettato la pretesa risarcitoria del danno da ritardato rilascio di immobile concesso in comodato rilevando che: a) non si tratta di danno in re ipsa; b) la ricorrente avrebbe dovuto allegare ed anche provare l’esistenza di un pregiudizio. La Corte di cassazione ha confermato tale decisione ma ha respinto la censura che ne denunciava il contrasto con l’indirizzo maggioritario predicativo del danno in re ipsa; ha ritenuto, infatti, insussistente tale contrasto, osservando che “il riferimento al danno in re ipsa va inteso in senso descrittivo, di normale inerenza del pregiudizio all’impossibilita’ stessa di disporre del bene, e non fa comunque venir meno l’onere per l’attore in primo luogo quanto meno di allegare, ed anche di provare – con l’ausilio delle presunzioni – il fatto base da cui il pregiudizio discende ovvero il fatto che, ove il proprietario comodante avesse immediatamente recuperato la disponibilita’ della casa l’avrebbe effettivamente impiegata per una finalita’ produttiva, fosse essa il godimento diretto o la locazione”.
Nello stesso senso si esprime sostanzialmente anche Cass. 21/08/2018, n. 20859, che, pure in premessa da’ espressamente atto dell’esistenza di orientamenti contrastanti in giurisprudenza, ma sembra poi far propria la valutazione secondo la quale si tratterebbe di contrasto “soltanto apparente in quanto, la lesione del danno in re ipsa non prescinde dal predetto accertamento, ma si limita ad affidarlo alla prova logica presuntiva”, finendo nel caso di specie con la conferma della decisione di merito che aveva riconosciuto il danno, sul rilievo che essa aveva compiuto in tal senso un positivo accertamento “mediante prova presuntiva, sulla base di elementi oggettivi e concordi, quali la lunga durata della occupazione abusiva, i vari tentativi di recuperare l’immobile… nonche’ le caratteristiche del bene stesso”.
In termini anche il precedente, ivi citato, di Cass. 27/06/2016, n. 13224, secondo cui “il contrasto giurisprudenziale deve ritenersi soltanto apparente in quanto, la tesi del danno in re ipsa non prescinde dal predetto accertamento, ma si limita ad affidarlo alla prova logica presuntiva, ritenendo che la allegazione da parte del danneggiato di determinate caratteristiche materiali e specifiche qualita’ giuridiche del bene immobile, consentano di pervenire alla prova – fondata su una ragionevole certezza, la cui rispondenza logica deve essere verificata alla stregua del criterio probabilistico dell’id quod plerumque accidit – che “quel tipo di bene immobile” sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero”.
A ben vedere tutti i precedenti sopra menzionati postulano una sostanziale uniformita’ della giurisprudenza in materia e cosi’, a loro volta, finiscono con il dare continuita’ all’orientamento tradizionale, pur facendone applicazione per confermare la correttezza di decisioni di merito che sul punto avevano dato soluzioni diverse e in alcuni casi opposte: ed infatti, nel caso, ad es., di Cass. n. 16670 del 2016 si ritiene che il giudice di merito (che aveva accolto la pretesa risarcitoria) abbia correttamente giudicato in applicazione del principio del danno in re ipsa, ritenendo che lo stesso non sia in sostanza contrastato dai precedenti del 2005 e del 2013; in quello di Cass. n. 25898 del 2016 si ritiene altresi’ conforme a quell’orientamento la decisione della Corte di merito che pero’ aveva negato il chiesto risarcimento in mancanza di allegazione e prova dei pregiudizi subiti (la Corte di merito, come visto, aveva anche negato che potesse parlarsi di danno in re ipsa), e a tanto si giunge rileggendo quel principio alla luce dei precedenti del 2005 e del 2013, come se questi valessero solo a meglio illustrare quel principio non anche a contrastarlo.
Tali esiti ambigui e potenzialmente contraddittori mostrano la debolezza di fondo dell’operazione compiuta, la quale sta proprio nel tentativo di conciliare impostazioni in realta’ radicalmente divergenti.
In effetti, come osserva condivisibilmente Cass. n. 13071 del 2018, “non emerge dagli arresti citati del 2005 e del 2013 una linea compatibile con quella maggioritaria”, essendo in essi chiaramente evidenziato come “il danno in re ipsa non possa sussistere in luogo del danno conseguenza, perche’ altrimenti verrebbe a crearsi una presunzione che non solo esonera chi sarebbe danneggiato dall’onere probatorio (onere per il cui adempimento, qui come in ogni fattispecie per cui non sia prescritta una determinata forma ad probationem, chi lamenta il danno puo’ avvalersi dello strumento della presunzione semplice), ma altresi’ impone al preteso danneggiante, per “sciogliersi” dall’avversa pretesa, di fornire una prova negativa”.
9.4. Si verifica dunque anche in questo caso quel rischio di confusione semantica e ambiguita’ esegetica efficacemente segnalato – seppur con riferimento ad altro tema (processuale: distinzione tra mutatio ed emendatio libelli) – da Cass. Sez. U. 15/06/2015, n. 12310, laddove essa avvertiva (§ 2c, pag. 14) che “l’utilizzo di formule brevi e icastiche puo’ servire a semplificare la comunicazione ed a favorire il richiamo convenzionale di concetti, deve tuttavia trattarsi di formule che abbiano, appunto, un indiscusso retroterra concettuale, essendosene preventivamente stabilito in modo convenzionale ed inequivoco il significato, mentre il richiamo a termini il cui significato resta oscuro serve solo ad aumentare la confusione ed a favorire l’ambiguita’ concettuale nonche’ la pigrizia esegetica, inducendo a cedere alla tentazione sbrigativa e autoritaria della “formuletta” che, ripetuta acriticamente ed in rapporto a situazioni eterogenee, finirebbe in ogni caso, perfino se preceduta da una seria e condivisa ricognizione di senso, per usurarsi”.
Ebbene, nel caso che occupa, il rischio che si corre perpetuando l’uso della locuzione “danno in re ipsa” (poco o nulla attenuato dalle precisazioni che a volte, non sempre, q. affiancano) sta evidentemente nel favorire un corto-circuito logico che porta a sovrapporre due costruzioni concettuali in realta’ profondamente diverse: da un lato, la presunzione del danno direttamente discendente, omisso medio, dal mancato godimento/disponibilita’ dell’immobile (la “normale inerenza del pregiudizio all’impossibilita’ stessa di disporre del bene” di cui parla Cass. n. 26858 del 2016); dall’altro, la possibilita’ di provare che da tale danno-evento discenda un danno-conseguenza quantificabile nella perdita di occasioni di vendita o sfruttamento locativo, anche per mezzo di presunzioni semplici, ex articoli 2727 e 2729 cod. civ., sulla base pero’ di elementi indiziari (da allegare e provare da parte del preteso danneggiato) diversi dalla mera perduta (o ritardata) disponibilita’ del bene, che possano sorreggere il convincimento sia dell’esistenza di tale danno-conseguenza, sia, ovviamente, del suo collegamento causale con l’evento lesivo.
Se e’ vero infatti che, come afferma Cass. n. 15111 del 2013, chi chiede il risarcimento del danno in questione, per assolvere all’onere della prova su di lui incombente ex articolo 2697 cod. civ., puo’ certamente avvalersi di presunzioni (che siano gravi, precise e concordanti), non e’ pero’ meno vero che egli deve, a tal fine, pur sempre prima allegare e poi dimostrare la sussistenza di elementi indiziari e circostanze fattuali (diversi dalla mera indisponibilita’ dell’immobile che costituisce il fatto lesivo) idonei a fondare la presunzione che da quella perdita egli abbia tratto un pregiudizio economico.
In altre parole, una cosa e’ dire che il danno e’ presunto (con inversione dell’onere della prova, addossandosi al danneggiante quello di provare il contrario), altra e’ dire che puo’ essere provato per presunzioni (v. ancora, in termini, Cass. n. 15111 del 2013, in motivazione, pag. 7, § 4.2).
La “presunzione” del danno, in quest’ultima corretta prospettiva, e’ solo il risultato finale della valutazione da compiere ed equivale a dire “convincimento basato su ragionamento probatorio di tipo presuntivo, ex articolo 2729 cod. civ.”, il quale pero’ non puo’ mancare e deve poter essere verificabile nei termini che saranno appresso esposti. Nel senso usato invece secondo l’orientamento tradizionale, mancando sovente ogni riferimento a tale necessario passaggio logico intermedio, esso acquista il diverso significato di mera regola di giudizio che solleva (il “presunto” danneggiato) dall’onere di fornire elementi indiziari (diversi rispetto al mero fatto lesivo) che possano giustificare quel convincimento e pone piuttosto l’onere della prova contraria a carico del “presunto” danneggiante.
Puo’ certo ammettersi che, in taluni casi, specie di danno emergente (es. la riduzione del valore di mercato del bene leso), la “vicinanza” causale del danno all’evento dannoso e’ tale da potersi ricavare la prova del primo dalla stessa dimostrazione del secondo.
Cio’ pero’ lascia intatta la possibilita’ e la necessita’ di distinguere i due momenti: da un lato la lesione dell’interesse protetto (o della pretesa creditoria in ambito contrattuale), dall’altro la conseguenza pregiudizievole che ne deriva (cfr. Cass. 26/09/2018, n. 22824, che, in ipotesi di danno da inquinamento delle falde acquifere presenti nel fondo di proprieta’ dell’attore in seguito alla fuoriuscita di carburante dalle cisterne della stazione di servizio con esso confinante, ha rilevato che la prova del fatto dannoso ben potesse valere anche a dimostrare l’esistenza di un danno conseguenza, quale “pregiudizio incidente sul valore e sulle potenzialita’ economiche del bene della vita di cui si lamenta il danneggiamento”, suscettibile di valutazione equitativa da parametrarsi nella “differenza tra il valore commerciale del terreno prima dell’inquinamento e quello stimabile successivamente ad esso”. In tale occasione la S.C. ha espressamente escluso che tale operazione postuli un danno in re ipsa e confonda “il danno evento o evento lesivo… con il danno conseguenza, distinto presupposto del credito risarcitorio, che definisce, a valle, la perdita o il mancato guadagno conseguente a quella lesione”; “il dimostrato inquinamento delle falde acquifere e’ infatti – essa ha osservato – indubitabilmente esso stesso un danno conseguenza, comportando una grave ed evidente compromissione di una risorsa preziosa del terreno, suscettibile di valutazione economica”).
Non e’ questa pero’ certamente l’ipotesi qui considerata, nella quale, trattandosi evidentemente non di danno emergente, ma di lucro cessante, e’ maggiore la distanza logica e fattuale tra perdita della disponibilita’ dell’immobile e perdita di potenzialita’ di sfruttamento locativo dello stesso. Ed e’ proprio questa distanza che occorre coprire – con prove, anche presuntive, ma pur sempre tali – affinche’ il convincimento eventualmente positivo non risulti fondato sul nulla.
Affermare dunque in tale ipotesi che il fatto stesso della mancata disponibilita’ dell’immobile di per se’ legittimi – in assenza di alcuna altra allegazione circa le oggettive possibilita’ e le concrete occasioni di sfruttamento del bene – la presunzione della sussistenza, sempre e comunque, di un pregiudizio patrimoniale quantificabile sulla base del valore locativo, comporta, da un lato, la violazione delle regole che, desunte dalle citate norme codicistiche, presiedono alla valutazione della prova per presunzioni; dall’altro, e per l’effetto, finiscono con il far coincidere il danno risarcibile con l’evento stesso di danno, cosi’ attribuendo al risarcimento una funzione non piu’ compensativa ma sanzionatoria, in assenza di copertura normativa.
9.4.1. Sotto il primo profilo giova rammentare che, ai sensi dell’articolo 2727 cod. civ., le presunzioni c.d. semplici “sono le conseguenze che… il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato”.
A norma dell’articolo 2729 cod. civ., comma 2, poi, tali presunzioni “sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti”.
Secondo pacifico insegnamento, in tali termini intesa la presunzione semplice costituisce un mezzo di prova critica, in relazione al quale e’ rimessa al prudente apprezzamento del giudice la formulazione dell’inferenza dal fatto noto a quello ignoto. Il collegamento inferenziale tra fatto noto e fatto da provare, ancorche’ discrezionale, non e’ comunque svincolato dal rispetto delle regole logiche e conoscitive, dovendo il giudice accuratamente motivare il proprio ragionamento al fine di consentire il necessario controllo sulla razionalita’ del procedimento deduttivo.
Il valore conoscitivo del ragionamento presuntivo e’ dunque determinato dai criteri utilizzati per operare l’inferenza dal fatto noto a quello ignoto: tali criteri sono costituiti dalle massime di esperienza che il giudice utilizza ai sensi dell’articolo 115 cod. proc. civ.. La dottrina sottolinea il carattere ampio e indefinito del concetto di massima di esperienza e riconduce sotto tale espressione ipotesi tra loro assai eterogenee e dotate di differenti gradi di utilita’ conoscitiva, quali ad esempio “leggi naturali e logiche, nozioni scientifiche, generalizzazioni empiriche, regole del senso comune, frequenze statistiche e nozioni volgarizzate e superficiali di psicologia, economia, sociologia, etc.” di cui il giudice puo’ servirsi per formulare inferenze e valutazioni nell’ambito del giudizio di fatto.
A un siffatto ragionamento inferenziale tuttavia puo’ accedersi, come detto, solo in presenza di fatti noti gravi, precisi e concordanti, i quali rappresentano i presupposti per il valido impiego del ragionamento inferenziale, escludendo che, in loro assenza, le presunzioni stesse possano fornire al giudice la piena prova del fatto ignoto.
In particolare, la gravita’ implica necessita’ di un elevato grado di attendibilita’ della presunzione in relazione al convincimento che essa e’ in grado di produrre in capo al giudice; cio’ non significa certo che l’affermazione dell’esistenza del fatto ignorato debba desumersi dal fatto noto con assoluta certezza, ma e’ pur sempre necessario almeno un grado di probabilita’ superiore a quello che spetta all’opposta tesi della sua inesistenza; cio’ che del resto e’ coerente con la struttura del ragionamento presuntivo e con la natura delle massime d’esperienza su cui esso si fonda: salvo i casi eccezionali in cui esse corrispondano a leggi naturali o scientifiche, le massime di esperienza non sono, infatti, di regola idonee a conferire certezza assoluta alla conoscenza del fatto ignorato, esprimendo per lo piu’ una connessione meramente probabile fra questo ed il fatto noto.
Il requisito della precisione evoca a sua volta un concetto di non equivocita’, valendo ad escludere la validita’ del ragionamento presuntivo ove da esso derivino conclusioni contraddittorie e non univocamente riferibili al fatto da provare. Analogamente a quanto detto circa il requisito della gravita’, la conseguenza circa l’esistenza del factum probandum non deve necessariamente configurarsi come l’unica possibile, essendo sufficiente che essa sia la piu’ probabile tra quelle che possono derivare dal fatto noto.
Tale requisito della precisione impone tuttavia che i fatti noti non siano vaghi, ma ben determinati (v. Cass. 24/02/2004, n. 3646; 22/03/2001, n. 4168). Inoltre, occorre che le presunzioni non costituiscano una mera enunciazione di criteri astratti o di generiche regole di esperienza (Cass. 14/07/2004, n. 13054).
Le argomentazioni del giudice devono infine essere immuni da incoerenza logica e da omissioni vertenti su elementi decisivi che abbiano formato oggetto di rituali deduzioni.
Come piu’ volte affermato, infatti, affinche’ l’apprezzamento dell’efficacia sintomatica dei fatti noti sfugga al sindacato del giudice di legittimita’, e’ necessario, non solo che essi vengano considerati sia singolarmente che nella loro globalita’, all’esito di un giudizio di sintesi, per come teste’ esplicitato, ma anche che del convincimento cosi’ maturato il decidente dia una motivazione adeguata e corretta sotto il profilo logico e giuridico (cfr. Cass. 28/10/2014, n. 22801; Cass. 06/06/2012, n. 9108).
Il che, specularmente, comporta la sindacabilita’ di una valutazione che abbia pretermesso, senza darne ragione, uno o piu’ fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, un’oggettiva portata indiziante (v. Cass. 13/11/2015, n. 23201).
9.4.2. Orbene, l’affermazione (su cui poggia la giurisprudenza maggioritaria) secondo cui dalla indisponibilita’ o dal mancato godimento di un immobile consegue sempre, secondo “normale inerenza”, il mancato guadagno dei frutti ricavabile secondo il valore locativo, costituisce frutto di un assioma piuttosto che di un ragionamento presuntivo che abbia i requisiti suindicati, rimandando essa ad un criterio inferenziale vago e oggettivamente non verificabile, in mancanza di una massima di esperienza che possa ad esso fornire copertura logica solida e coerente.
Ed infatti l’assunto di un normale e sempre presumibile godimento diretto o indiretto (attraverso i frutti civili ricavabili dall’immobile) contrasta sia con l’esperienza collocabile nel notorio di case lasciate vuote e inutilizzate (pari in Italia secondo una recente indagine statistica a circa il 22,5% del totale), sia – come nota ancora Cass. n. 13071 del 2018 – con un dato ricavabile dallo stesso ordinamento, la previsione cioe’ dell’istituto dell’usucapione che, consentendo come noto l’acquisto a titolo originario della proprieta’ o di altro diritto reale sull’immobile per il possesso continuato per venti anni (articolo 1158 cod. civ.), con la conseguente estinzione (o limitazione) del diritto in capo al precedente proprietario, “dimostra ictu oculi che non sempre il proprietario mette a frutto il suo immobile, non traendone cosi’ per sua scelta alcun guadagno”.
9.4.3. Varra’ del resto ancora sul punto osservare che in altro ambito argomentativo – quello del maggior danno ex articolo 1591 cod. civ. dovuto dal conduttore per mancata restituzione dell’immobile locato – la giurisprudenza di questa Corte ha sempre costantemente affermato che tale maggior danno deve essere concretamente provato dal locatore, richiedendosi la specifica prova dell’esistenza del danno medesimo, in rapporto alle condizioni dell’immobile, alla sua ubicazione e alle possibilita’ di nuova sua utilizzazione, nonche’ all’esistenza di soggetti seriamente disposti ad assicurarsene il godimento dietro corrispettivo, dalle quali emerga il verificarsi di un’effettiva lesione del patrimonio (Cass. 12/12/2008, n. 29202; 16/09/2008, n. 23720). Costituisce, del resto, affermazione risalente e pacifica che, in via generale, la prova del maggior danno non sorge automaticamente, sulla base del valore locativo presumibilmente ricavabile dalla astratta configurabilita’ di ipotesi di locazione o vendita del bene (v. ex plurimis Cass. 03/02/2011, n. 2552; 27/03/2007, n. 7499; 28/01/2002, n. 993; 04/06/1997, n. 4968), ma richiede la specifica dimostrazione di un’effettiva lesione del patrimonio del locatore, consistente nel non aver potuto dare in locazione il bene per un canone piu’ elevato, nel non averlo potuto utilizzare direttamente e tempestivamente, nella perdita di occasioni di vendita ad un prezzo conveniente od in altre analoghe situazioni pregiudizievoli (Cass. 07/02/2006, n. 2525; 13/06/2006, n. 13653; 26/09/2006, n. 20829), con la precisazione che l’onere di detta prova e’ a carico del locatore, tenuto a dar conto dell’esistenza di ben determinate proposte di locazione o d’acquisto e di concreti propositi di utilizzazione (Cass. 06/06/1995, n. 6359; 10/02/1999, n. 1133; n. 4864 del 14/04/2000; 01/07/2002, n. 9545; 13/07/2005, n. 14753).
Ebbene, non si vede ragione per la quale analogo rigore valutativo non debba essere applicato nel caso di danno da lucro cessante derivante dalla mancata disponibilita’ dell’immobile per ragioni diverse da quelle legate alla mancata restituzione al termine di un rapporto locativo. Puo’ anzi rilevarsi che, mentre in quest’ultimo caso la stessa preesistenza di un rapporto locativo giustifica la presunzione di concrete potenzialita’ di sfruttamento di ugual genere dell’immobile (riguardando la specifica prova richiesta solo l’allegazione della perduta possibilita’ di fruirne a condizioni piu’ vantaggiose), negli altri casi, tra i quali quello che qui occupa, il fatto dannoso non porta con se’ analogo significato indiziario, sicche’ a fortiori si rende necessario un vaglio attento delle effettive e concrete potenzialita’ di sfruttamento dell’immobile.
9.4.4. In mancanza di tale allegazione e prova il riconoscimento di un danno risarcibile comporta – e si viene cosi’ al secondo dei profili sopra evidenziati (§ 9.4, ultimo capoverso) – la sovrapposizione tra danno-evento e danno-conseguenza, con il che, come condivisibilmente nota Cass. n. 13071 del 2018, si trasmoda dal “tradizionale danno compensativo/ripristinatorio” a quello del risarcimento con funzione punitiva in contrasto anche con l’ulteriore, recentissimo intervento nomofilattico di Cass. Sez. U. 05/07/2017, n. 16601, che ha riconosciuto la compatibilita’ del danno punitivo con l’ordinamento ponendo pero’ come limite l’espressa sua previsione normativa, in applicazione dell’articolo 23 Cost.. Ogni elemento sanzionatorio che venga a sostituire – in ultima analisi – quello risarcitorio non puo’, dunque, derivare da volonta’ del giudicante, bensi’ esige riserva di legge.
9.5. Deve in conclusione affermarsi il seguente principio di diritto: “nel caso di ritardo nella consegna di immobile conseguente all’inadempimento di incarico d’opera professionale (progettazione e direzione dei lavori di costruzione) il danno subito dal proprietario non puo’ ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione della pretesa creditoria ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi e’ copertura normativa, ponendosi cosi’ in contrasto sia con l’insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori e’ il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l’ulteriore e piu’ recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilita’ del danno punitivo con l’ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell’articolo 23 Cost.. Ne consegue che il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento e’ tenuto a provare di aver subito un’effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare ovvero per aver perso l’occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che puo’ al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base pero’ di elementi indiziari (da allegare e provare da parte del preteso danneggiato) diversi dalla mera mancata disponibilita’ o godimento del bene, che possano sorreggere il convincimento sia dell’esistenza di tale danno-conseguenza, sia del suo collegamento causale con l’evento lesivo”.
10. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata nella parte in cui conferma la condanna del (OMISSIS) a risarcire le controparti per l’asserito danno da ritardo nella consegna dell’opera, con rinvio ad altra sezione della corte territoriale che, esclusa la configurabilita’ di un danno in re ipsa, dovra’ accertare se gli attori (appellati) hanno allegato e provato il danno-conseguenza che potrebbe essere loro derivato da tale ritardata consegna, come – si indica meramente per esempio dovendosi il giudice di merito rapportare alle effettive allegazioni compiute – la loro intenzione concreta di concederlo in locazione se ne avessero avuto la disponibilita’, o l’avere sostenuto spese che altrimenti non avrebbe dovuto affrontare per renderlo fruibile a tale scopo, aver perso l’occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli.
Al giudice di rinvio va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il nono motivo, nei termini di cui in motivazione; rigetta il primo e il quinto; dichiara inammissibili i rimanenti; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

Avv. Renato D’Isa

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