REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. CAPONI Remo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21958/2017 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrenti –
nonche’
(OMISSIS), domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nonche’
(OMISSIS), domiciliato in (OMISSIS), presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI ANCONA n. 907/2017 depositata il 13/06/2017;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9/01/2023 dal Consigliere Dott. REMO CAPONI.
Lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FICHERA Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.
Rovina e difetti di cose immobili (responsabilita’ del costruttore)
FATTI DI CAUSA
Nel 2010 i committenti (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano dinanzi al Tribunale di Ancona le appaltatrici imprese edili di (OMISSIS) e (OMISSIS), per il risarcimento dei danni a un immobile sito in (OMISSIS), quantificati in Euro 197.856,62. Veniva chiamato in causa (OMISSIS), in quanto progettista, direttore dei lavori, costruttore nonche’ venditore. In primo grado quest’ultimo veniva accertato come unico responsabile ex articolo 1669 c.c.. La pronuncia e’ stata confermata in appello.
Ricorre in cassazione il chiamato in causa con tre motivi, illustrati da memoria. Resistono gli attori con controricorso, illustrato da memoria. Resiste un primo convenuto con controricorso e ricorso incidentale, illustrati da memoria. Resiste un secondo convenuto con controricorso, illustrato da memoria.
Rovina e difetti di cose immobili (responsabilita’ del costruttore)
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo del ricorso principale si censura il mancato accertamento della decadenza degli attori dall’azione ex articolo 1669 c.c., nei confronti del chiamato in causa, in quanto costoro non hanno tempestivamente rivolto a quest’ultimo la denunzia dei gravi difetti riscontrati (violazione dell’articolo 1669 c.c., comma 1, u.p.).
Del primo motivo e’ da dichiarare l’inammissibilita’, per difetto di specificita’ ex articolo 366 c.p.c., n. 4, poiche’ ha mancato di specificare un’autentica questione di diritto a fondamento. Infatti, si e’ qualificata come quaestio iuris una quaestio facti (rectius: piu’ questioni di fatto). In altre parole, e’ fatta valere una falsa applicazione di una norma di diritto (cioe’ dell’articolo 1669 c.c., comma 1, u.p.) che deriva non gia’ da un errore di diritto ma da pretesi errori nell’apprezzamento delle prove e quindi nella ricostruzione della situazione di fatto rilevante in causa.
Che nel caso di specie si versi in una situazione di questo genere, e’ reso manifesto da alcuni passi centrali dell’argomentazione del motivo. Il ricorrente si esprime in termini critici nei confronti dell’apprezzamento di fatto della Corte di appello che: “Esclude qualunque rilevanza alla primitiva relazione peritale di parte del 18/06/2009, per valorizzare al suo posto il deposito della c.t.u. in fase di istruzione preventiva e computando solo rispetto a questo evento il termine annuale per la denuncia”. Si prosegue poi su questa linea: “Il rilievo del collegio, secondo cui una conoscenza sufficientemente apprezzabile ai fini della scoperta dei difetti non puo’ che essere ricondotta al deposito della c.t.u. espletata in primo grado, in quanto sarebbero mancati, nella fattispecie, elementi conoscitivi anteriori atti a fornire agli attori (…) la “cognizione dell’esatta consistenza dei gravi difetti… e soprattutto della derivazione causale dalla errata progettazione”, in realta’ gia’ muove da un presupposto argomentativo irrimediabilmente parziale incompleto, atteso che (…) non poteva essere valorizzato solamente il contenuto della relazione peritale di parte, a firma Ingegner (OMISSIS), datata 18/06/2009 (…), ma avrebbe dovuto essere presa in considerazione, naturalmente, anche la successiva relazione, sempre a firma dell’Ingegnere (OMISSIS) (…) datata in epoca comunque anteriore alla notifica dell’atto di citazione di primo grado”.
Il motivo e’ integralmente impostato secondo questa logica, tesa a sottoporre all’attenzione di questa Corte non gia’ un errore di diritto, bensi’ cio’ che si reputa essere una erronea risoluzione di questioni di fatto, che e’ censurabile in cassazione per la via dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, secondo i canoni concretizzati da Cass. SU 8053/2014. In altri termini, i vizi che possono essere fatti valere con prospettiva di accoglimento sono quelli che si manifestano nella totale assenza, apparenza, incomprensibilita’ della motivazione, oppure nell’irriducibile contraddittorieta’ di quest’ultima, cioe’ una contraddittorieta’ tale da non poter essere ricomposta attraverso una oculata interpretazione della motivazione. Tutti estremi che non si rinvengono nelle parti della sentenza bersagliate dal motivo di ricorso.
In conclusione, il primo motivo del ricorso principale e’ inammissibile.
2. – Con il secondo motivo del ricorso principale si censura che, ai fini del rispetto del termine di prescrizione di dieci anni ex articolo 1669 c.c., dal compimento dell’opera, si sia considerato sufficiente il verificarsi delle condizioni di fatto che danno luogo a responsabilita’ del costruttore e non anche l’esercizio della correlativa azione giudiziaria (violazione dell’articolo 1669 c.c.).
La parte censurata della sentenza e’ la seguente (p. 5): “Poiche’ gli episodi rivelatori dei difetti dell’opera si sono sicuramente manifestati prima della relazione del c.t.p. (OMISSIS), datata 18/06/2009, va ritenuto che i vizi si sono verificati prima della scadenza del termine decennale ex articolo 1669 c.c., decorrente dal 16 febbraio 2000, sicche’ tali vizi sono coperti dalla garanzia offerta dalla norma”.
La censura si articola fondamentalmente nella seguente argomentazione: “se (…), per rilevare ai sensi dell’articolo 1669 c.c., il vizio dell’opera si deve palesare in modo da poter essere individuato nella sua natura di grave difetto costruttivo, e’ appunto siffatta manifestazione per cosi’ dire “qualificata” del difetto, ovvero, in pratica, la sua “scoperta” (eventualmente all’esito – ove occorra – di apposita indagine tecnica, alla stregua dei noti canoni interpretativi) che deve avvenire nel termine decennale in parola. Del resto, l’onere di attivarsi affinche’ ipotetici segni esteriori non univoci e/o mere avvisaglie possano assurgere, con idonea verifica, a segni rivelatori di grave difetto, nel rispetto del termine decennale posto dalla norma in commento, non corrisponde ad altro (…) che ai generali principi di lealta’ e buona fede, che impongono a chi voglia avvalersi di tale speciale regime di responsabilita’, di porre in essere ogni adempimento necessario ai presupposti e condizioni di efficacia della garanzia; diversamente, si consentirebbe di dilatare a proprio piacimento le rigorose scansioni temporali previste dalla norma, operando in modo da differire la scoperta (…) al momento piu’ confacente, mediante approfondimento tecnico che, con maggiore o minore completezza, a seconda della convenienza del caso, venga opportunamente disposto”.
Rovina e difetti di cose immobili (responsabilita’ del costruttore)
Il secondo motivo e’ infondato. Esso aspira ad irrigidire indebitamente e ad aggravare con formalita’ inopportune l’interpretazione della nozione di “scoperta” del vizio di costruzione adottata dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini del rispetto del termine di dieci anni dal compimento dell’opera, alla quale la sentenza impugnata ha correttamente aderito. Invero entro tale termine decennale devono verificarsi le condizioni di fatto che manifestano con evidenza il pericolo o il grave difetto della costruzione, mentre l’azione giudiziaria di responsabilita’ puo’ essere promossa anche dopo la scadenza del suddetto termine, purche’ entro un anno dalla denunzia dei vizi, la quale a sua volta deve farsi entro il termine di un anno dalla scoperta dei vizi, secondo le ulteriori scansioni temporali divisate dall’articolo 1669 c.c. (cfr. Cass. 5920/1993).
In conclusione, il secondo motivo del ricorso principale e’ rigettato.
3. – Con il terzo motivo del ricorso principale si censura che i gravi difetti dell’edificio siano stati imputati causalmente al difetto della costruzione (si deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 1669 c.c., comma 1).
Del terzo motivo e’ da dichiarare l’inammissibilita’. La parte ricorrente rilegge la relazione geologica dell’ausiliario del c.t.u. e rimarca alcune circostanze in fatto che non sono state poi ritenute idonee ad influire sul giudizio finale”. Cita poi un ampio brano ove la sentenza impugnata valuta i risultati della c.t.u. Ritiene che il ragionamento della Corte d’Appello non possa “peraltro essere condiviso, poiche’ basato su un percorso motivazionale non corretto ed incompleto circa elementi decisivi, che ha comportato una violazione dei principi di diritto in materia di accertamento del nesso causale”. Riprende poi ampiamente le critiche che aveva gia’ svolto alla c.t.u., opina che non siano state prese in considerazione, rimprovera alla Corte di appello acritico allineamento alle conclusioni della c.t.u. Si lamenta infine che non sia stata accolta la sua richiesta di rinnovo della c.t.u..
L’esame del motivo conferma cio’ che gia’ la lettura della rubrica in grassetto (sintetizzata nel capoverso d’esordio di questo paragrafo) lasciava presagire. La parte ricorrente prospetta come questione di diritto censure mosse alla ricostruzione istruttoria della situazione di fatto rilevante. Dinanzi a tali censure, il compito di questa Corte e’ di verificare che il giudice di merito manifesti di aver fatto buon governo del proprio potere di apprezzamento. Cio’ e’ accaduto nel caso di specie. Infatti, il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione effettiva, risoluta e coerente (che rispetti quindi i canoni dettati da Cass. SU 8053/2014). Di talche’ egli non e’ tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante. Sarebbe superfluo ricordare che l’esito positivo della verifica compiuta dalla Corte di cassazione non implica logicamente che essa faccia proprio tale apprezzamento: esso e’ e rimane del giudice di merito.
Rovina e difetti di cose immobili (responsabilita’ del costruttore)
In conclusione, il terzo motivo del ricorso principale e’ inammissibile.
4. – L’inammissibilita’ o infondatezza di ogni motivo su cui il ricorso principale si fonda determina l’infondatezza di quest’ultimo nel suo complesso.
Pertanto, il ricorso principale e’ rigettato.
5. – Con l’unico motivo del ricorso incidentale la ditta (OMISSIS) ha attaccato il capo di sentenza che ha ritenuto inammissibile l’appello incidentale tardivo da lui proposto contro il capo della sentenza di primo grado che – nonostante l’accertamento della responsabilita’ esclusiva in capo a (OMISSIS) – ha disposto la compensazione delle spese di lite anche nei suoi confronti.
Il ricorso incidentale non e’ fondato. Premesso che l’appello principale e’ diretto ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite (con richiesta di vittoria in entrambi i gradi), la ditta (OMISSIS) ritiene ammissibile il proprio appello incidentale, ancorche’ tardivo, poiche’ e’ l’appello principale ad aver generato il suo interesse ad impugnare la sentenza nello stesso capo relativo alle spese.
E’ indubbiamente vero che l’impugnazione incidentale tardiva ex articolo 334 c.p.c., e’ sempre ammissibile tutte le volte che quella principale metta comunque in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza, che sarebbe accettato dall’impugnato in mancanza dell’altrui impugnazione. Conseguentemente, essa puo’ essere rivolta sia contro l’impugnante principale (anche con riguardo ad un capo della sentenza diverso da quello investito dall’impugnazione principale), sia – come impugnazione adesiva – contro parti processuali diverse dall’impugnante principale. In altre parole, l’impugnazione incidentale tardiva puo’ essere proposta ogni qualvolta l’impugnazione principale se accolta, comporterebbe un pregiudizio per l’impugnante incidentale tardivo poiche’ darebbe luogo ad una sua soccombenza maggiore rispetto a quella stabilita nella decisione impugnata (cfr., Cass. SU 23903/2020). Tuttavia, gia’ il tenore letterale dell’articolo 334 c.p.c., rende manifesto che l’impugnazione incidentale tardiva opera solo a vantaggio della parte contro la quale e’ stata proposta l’impugnazione principale (o delle parti in cause inscindibili ex articolo 331 c.p.c.).
Il caso di specie non rientra ne’ nell’una, ne’ nell’altra ipotesi. Infatti, (OMISSIS) ha proposto appello contro gli attori originari, non contro la ditta (OMISSIS); ne’ si tratta di cause inscindibili (ove l’appaltatore ed il progettista o il direttore dei lavori siano convenuti nel medesimo processo per rispondere del danno prodotto da rovina o difetti di beni immobili, non si determina un’ipotesi di litisconsorzio necessario passivo, poiche’ i loro rapporti nei confronti del danneggiato rimangono distinti tra loro: cfr. Cass. 18831/2016).
In conclusione, il ricorso incidentale e’ rigettato.
6. – Il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale determina la conferma della sentenza impugnata nel suo complesso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di ciascuna delle due parti ricorrenti (in via principale, in via incidentale), dell’ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e condanna la parte ricorrente in via principale al rimborso delle spese del presente giudizio in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, che liquida in Euro 3.900, oltre a Euro 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera di ciascuna delle due parti ricorrenti (in via principale, in via incidentale), dell’ulteriore somma pari a quella dovuta per il ricorso, se dovuto.