Sanzioni amministrative estinzione dell’obbligazione non rilevabilità d’ufficio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 gennaio 2022| n. 1056.

Sanzioni amministrative estinzione dell’obbligazione non rilevabilità d’ufficio.

Nel procedimento di opposizione alle ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative, di cui all’art. 22 della l. n. 689 del 1981, la tardività della contestazione dell’illecito, cui consegue, ex art. 14 stessa legge, l’effetto estintivo dell’obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione, non può essere rilevata d’ufficio, ma costituisce oggetto di eccezione in senso stretto che deve essere dedotta come motivo specifico di opposizione, atteso che nel predetto procedimento, strutturato in conformità al modello del processo civile, trovano applicazione le regole della domanda (art. 99 c.p.c.), della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d’ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all’iniziativa della parte (art. 112 c.p.c.).

Ordinanza|14 gennaio 2022| n. 1056. Sanzioni amministrative estinzione dell’obbligazione non rilevabilità d’ufficio

Data udienza 23 settembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Sanzioni amministrative – Tardività della contestazione e conseguente estinzione dell’obbligazione – Non rilevabilità d’ufficio – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 18616/2016 proposto da:
CITTA’ METROPOLITANA VENEZIA, in persona del Sindaco Metropolitano pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 280/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Sanzioni amministrative estinzione dell’obbligazione non rilevabilità d’ufficio

PREMESSO

Che:
1. Con ricorso della L. n. 689 del 1981, ex articolo 22, (OMISSIS) proponeva opposizione avverso l’ordinanza n. 75655/2006, con cui la Provincia di Venezia gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 490.351,23 per avere scavato e asportato abusivamente 74.518 metri quadrati di terreno sabbioso.
Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1933/2012, accoglieva l’opposizione e annullava l’ordinanza opposta, ritenendo che la Provincia avesse notificato il verbale di accertamento oltre il termine di novanta giorni dalla prima ispezione.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello la Provincia di Venezia. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza 15 febbraio 2016, n. 280, rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata.
3. Contro la sentenza ricorre per cassazione la Citta’ Metropolitana di Venezia, gia’ Provincia di Venezia.
L’intimato (OMISSIS) non ha proposto difese.
La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis 1 c.p.c..
Con ordinanza interlocutoria n. 16543/2020 questa Corte, rilevato che la decisione del primo motivo di ricorso presuppone l’esame degli atti dei precedenti gradi del processo e in particolare del ricorso introduttivo del giudizio di opposizione, ricorso che non era presente tra gli atti consultabili, ha disposto l’acquisizione dei fascicoli d’ufficio dei due gradi di merito.

CONSIDERATO

Che:
I. Il ricorso e’ articolato in due motivi.
1) Il primo motivo contesta “violazione e falsa applicazione
dell’articolo 112 c.p.c., in ordine alla mancata eccezione di tardivita’ di cui della L. n. 689 del 1981, articolo 14”, per avere la Corte d’appello “inspiegabilmente” rigettato l’eccezione di ultrapetizione fatta valere dalla ricorrente, volta a denunciare come il Tribunale avesse dichiarato la tardivita’ della notificazione dell’accertamento in assenza della formulazione della relativa eccezione nel ricorso dell’opponente.
Il motivo e’ fondato. La Corte d’appello, nell’esaminare il primo motivo di gravame, ha anzitutto affermato che la tardivita’ della notificazione dell’accertamento e’ stata correttamente rilevata d’ufficio “visto che nello speciale procedimento della L. n. 689 del 1981, ex articolo 22, non sono previste preclusioni e decadenze processuali proprie dell’ordinario processo civile e che, come ritenuto in giurisprudenza, la violazione amministrativa, anche se in astratto sussistente, non puo’ comportare, in concreto, l’applicazione della sanzione, ove il relativo verbale risulti, come nel caso, comunicato al trasgressore oltre il termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, articolo 14, che e’ di natura perentoria”. L’affermazione e’ errata: secondo le sezioni unite di questa Corte (v. la pronuncia n. 3271 del 1990) il giudizio di opposizione e’ strutturato in conformita’ del modello di processo civile e risponde alle regole della domanda (articolo 90 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d’ufficio su eccezioni esclusivamente rimesse all’iniziativa della parte (articolo 112). Come ha precisato Cass. n. 9387/2002, ai “principi suddetti, segnatamente al divieto di superare i limiti della domanda e di pronunciare d’ufficio su eccezioni rimesse alla disponibilita’ della parte, non si sottrae il motivo fondato sulla eventuale tardivita’ della contestazione alla quale consegue ex lege, secondo il disposto della L. n. 689 del 1981, articolo 14, l’estinzione dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, configurandosi tale motivo alla stregua di una eccezione in senso stretto, cosicche’ la tardivita’ della contestazione e la conseguente estinzione dell’obbligazione non possono essere rilevate e dichiarate dal giudice d’ufficio”.
Nel caso di specie un motivo in tal senso non fu proposto dall’opponente. Al riguardo la Corte d’appello ha sostenuto che “l’eccezione di decadenza risulta in effetti proposta da (OMISSIS) nel ricorso introduttivo, ove egli aveva lamentato, nella sostanza, di avere ignorato il contenuto degli accertamenti eseguiti per non essergli stato comunicato il loro esito; invero – ha proseguito la Corte d’appello – il giudice e’ sempre tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa e delle difese svolte, al di la’ di non richieste formule sacramentali”. L’affermazione del giudice d’appello non puo’ essere condivisa. Se e’ vero che va evitato un approccio meramente formalistico, non puo’ ravvisarsi nei motivi di opposizione fatti valere da (OMISSIS) la denuncia della tardivita’ della notificazione del verbale di accertamento della violazione: alla parte rubricata “nel merito” (ove si deduce che nel caso di specie non vi era stata attivita’ di cava, ma semplice movimentazione del terreno e si contestano le modalita’ di svolgimento dei sopralluoghi e si precisa che l’onere della prova spettava alla Provincia, contestando il quantum della sanzione) segue una parte intitolata “vizi formali dell’ordinanza ingiunzione”, ove si deducono vizi relativi ai due sopralluoghi e all’ordinanza ingiunzione, ma non si fa cenno alcuno alla violazione del termine di cui alla L. n. 689 del 1981, articolo 14 (v. pagg. 10-18 del ricorso).
2) L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, che denuncia “violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, articolo 14, in relazione al computo del termine di novanta giorni ivi previsto”, per non avere la Corte d’appello fatto decorrere tale termine dal momento in cui l’accertamento della violazione era divenuto definitivo.
II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Venezia; il giudice di rinvio provvedera’ anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.

 

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