Scioglimento della società di capitali per la riduzione del capitale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 febbraio 2022| n. 4347.

Scioglimento della società di capitali per la riduzione del capitale.

L’articolo 2448, primo comma, n. 4), del codice civile (nel testo anteriore all’entrata in vigore del Dlgs 17 gennaio 2003, n. 6), che prevede lo scioglimento della società di capitali «per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall’articolo 2447», si interpreta nel senso che tale evento: si verifica solo quando la perdita di esercizio di consistenza superiore al terzo del capitale determina la riduzione di questo al disotto del minimo stabilito dalla legge; non si verifica quando la perdita di capitale, pur determinando la riduzione di questo al disotto del minimo stabilito dalla legge, sia pari o inferiore al terzo del capitale medesimo.

Ordinanza|10 febbraio 2022| n. 4347. Scioglimento della società di capitali per la riduzione del capitale

Data udienza 13 gennaio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Società di capitali – Scioglimento – Presupposti – Individuazione – Obblighi del giudice nel quantificare il danno per responsabilità dell’amministratore

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente
Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. TRICOMI Mauro – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 26558/2018 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in Roma, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), per procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento della (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 428/2018 della Corte di appello di Salerno, pubblicata il 28 marzo 2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2022 dal Consigliere Dott. Marco Vannucci.

Scioglimento della società di capitali per la riduzione del capitale

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pubblicata il 24 dicembre 2009 il Tribunale di Salerno, accertato che (OMISSIS), amministratore e socio unico della (OMISSIS) s.r.l., aveva compiuto nuovi atti d’impresa dopo il verificarsi, nell’anno 2002, della causa legale di scioglimento di tale societa’ (riduzione del capitale sociale al di sotto della misura minima prevista dalla legge in conseguenza di perdite) prevista dall’articolo 2448 c.c., comma 1, n. 4), (nel testo anteriore alla relativa modificazione operata dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003), condanno’ tale persona a risarcire alla curatela del fallimento della (OMISSIS) (dichiarato il (OMISSIS)) il danno derivato da tale violazione, liquidato in complessivi Euro 223.934,06, oltre interessi.
2. Adita dalla parte soccombente, la Corte di appello di Salerno, con sentenza emessa il 28 marzo 2018: confermo’ l’accertamento della violazione da parte di (OMISSIS) tanto dell’obbligo di cui all’articolo 2449 c.c., che di quelli da corretta gestione della societa’; in parziale riformai della sentenza di primo grado, liquido’ in Euro 66.548,91, “oltre interessi, al saggio legale, a far data dalla domanda al soddisfo”, il danno che tale persona era condannata a risarcire alla curatela del fallimento in conseguenza degli atti di mala gestio compiuti.

 

Scioglimento della società di capitali per la riduzione del capitale

2.1 La motivazione di tale sentenza puo’ essere cosi’ sintetizzata: le operazioni dannose per la societa’ e i suoi creditori poste in essere da (OMISSIS) si sostanziarono in una cessione di ramo di azienda avvenuta il 12 luglio 2004 e in una “fatturazione” relativa a “forniture per ricariche telefoniche”; tali operazioni vennero compiute dopo che la societa’ si trovava, quanto meno a partire dal 30 giugno 2003, giorno di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2002, ex lege (articolo 2448 c.c., comma 1, n. 4), articolo 2497 c.c.), in stato di scioglimento in ragione della riduzione del suo capitale a una misura inferiore a quella minima prevista dall’articolo 2474 c.c. (Euro. 10.000) in conseguenza di perdite di esercizio; nell’esercizio 2002, infatti, a fronte di un capitale nominale di Euro 10.531, le perdite (pari a Euro 20.836,59) verificatesi avevano portato il capitale reale (o patrimonio netto) a Euro 8.526,26; in particolare tali perdite, “erose dalle riserve”, incidono “sull’ammontare del capitale nominale, pari ad Euro 10.531,00, per poco meno di Euro 2.000,00 e, quindi, in misura inferiore e non superiore ad un terzo del suo importo”; nessuna iniziativa fra quelle indicate nell’articolo 2447 c.c., venne adottata dall’amministratore e socio unico (OMISSIS) che prosegui’ l’attivita’ gestoria negli anni 2003 e 2004 (la liquidazione della societa’ fu deliberata nel mese di dicembre 2004); quanto alla determinazione della misura del danno risarcibile, il Tribunale, pur avendo menzionato le sopra indicate operazioni come dannose, di esse pero’ non ha tenuto conto, si’ che “le censure articolate sul punto dall’appellante non sono destinate ad avere alcun rilievo”; nel caso di azione di responsabilita’ esercitata da curatore di fallimento L. Fall., ex articolo 146, chi agisce e’ tenuto a dimostrare quanto meno il danno e il nesso di causalita’ tra esso e la mala gestio dell’amministratore; quando, come nella specie, l’azione di responsabilita’ trova fondamento del divieto di intraprendere nuove operazioni di cui all’articolo 2449 c.c., non e’ giustificata la liquidazione del danno in misura pari alla differenza tra l’attivo e il passivo accertati in sede fallimentare, non essendo configurabile l’intero passivo come conseguenza delle nuove operazioni compiute dall’amministratore, potendosi ricondurre parte di tale passivo a perdite derivate da operazioni compiute in epoca anteriore a quella in cui si sarebbero dovute adottare le iniziative di cui agli articoli 2447 e 2448 c.c.; il criterio che permette di liquidare il danno nel caso concreto si riferisce al passivo determinatosi nel periodo in cui l’amministratore avrebbe dovuto astenersi dal compiere nuove operazioni, dal momento che ove cio’ si fosse verificato, il passivo gia’ accumulato prima della riduzione del capitale al di sotto del minimo legale non si sarebbe accresciuto; nel caso di specie il consulente tecnico d’ufficio ha determinato in Euro 381.319,21 la differenza fra passivo e attivo accertati in sede fallimentare e ha indicato in Euro 314.770,30 il passivo relativo a operazioni compiute prima della riduzione al di sotto del minimo legale; il danno risarcibile e’ quindi pari a Euro 66.548,91.
3. (OMISSIS) chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente quattro motivi di impugnazione.
4. L’intimata curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto difese.

 

Scioglimento della società di capitali per la riduzione del capitale

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata e’ caratterizzata da violazione degli articoli 2447 e 2448 c.c., in quanto: le perdite della (OMISSIS) accertate con il bilancio relativo all’esercizio 2002 avevano determinato una riduzione del capitale sociale “ad Euro 8.500 circa rispetto a quello originario di Euro 10.500, con una percentuale di riduzione inferiore ad un terzo”; non si era dunque verificato il presupposto previsto dall’articolo 2447 c.c., richiamato dal successivo articolo 2448, comma 1, n. 4), e non si era verificata la causa legale di scioglimento della societa’ prevista dalla disposizione del codice civile da ultimo citata, con conseguente insussistenza della affermata responsabilita’ per la prosecuzione dell’attivita’ d’impresa della societa’, di fatto cessata solo nel mese di (OMISSIS).
2. Al caso di specie si applicano (come la sentenza impugnata non ha mancato di evidenziare), in ragione del tempo in cui si verificarono i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla controversia, le disposizioni del codice civile in materia di societa’ di capitali vigenti prima della riforma della disciplina legale delle societa’ di capitali e cooperative recata dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003.
E’ dunque alla luce del contenuto precettivo di tali disposizioni che occorre valutare la conformita’ alla legge (dal ricorrente contestata) della decisione assunta dalla sentenza impugnata.
Le disposizioni, rilevanti nella specie, sono quelle, rispettivamente, relative: alla riduzione del capitale sociale per perdite (articolo 2446 c.c.); alla riduzione per perdite del capitale sociale al disotto del limite legale (articolo 2447 c.c.); alla causa legale di scioglimento delle societa’ costituita dalla riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale (articolo 2448 c.c., comma 1, n. 4); alla responsabilita’ degli amministratori della societa’ per il caso di violazione del divieto di intraprendere “nuove operazioni” dopo il verificarsi di un fatto che determina lo scioglimento della societa’ (articolo 2449 c.c., comma 1); all’applicabilita’ di tali articoli anche alla societa’ a responsabilita’ limitata (articoli 2496 e 2497 c.c.).
La sentenza impugnata afferma in primo luogo che la perdita di capitale sociale rilevante ai fini dell’applicazione degli articoli 2446 e 2447 c.c. (aventi la funzione di assicurare il rispetto del principio della corrispondenza fra capitale nominale e capitale reale) e’ solo quella che si determina detraendo da essa la riserva legale, le riserve statutarie, i fondi appostati al passivo, gli utili degli esercizi precedenti e quelli c.d. “di periodo”; cosi’ conformandosi alla costante interpretazione, data dalla giurisprudenza di legittimita’ (citata dalla stessa sentenza impugnata), del concetto di perdita rilevante per il compimento di una delle operazioni prescritte da tali disposizioni del codice civile (in questo senso, cfr: Cass. n. 12347 del 1999; Cass. n. 5740 del 2004, in tema di computabilita’ dei c.d. “utili di periodo” ai fini della determinazione della perdita; Cass. n. 23269 del 2005; Cass. n. 8221 del 2007).

 

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In conseguenza di tale interpretazione, in questa sede da ribadire, la sentenza impugnata afferma (pag. 9) che nel bilancio relativo all’esercizio 2002 della (OMISSIS) s.r.l.: le perdite verificatesi (pari a Euro 20.836,59) portarono il capitale reale (o patrimonio netto) a Euro 8.526,26; in particolare tali perdite, “erose dalle riserve”, incisero “sull’ammontare del capitale nominale, pari ad Euro 10.531,00, per poco meno di Euro 2.000,00 e, quindi, in misura inferiore e non superiore ad un terzo del suo importo”.
La sentenza impugnata poi, nel raffronto fra le disposizioni rispettivamente recate dall’articolo 2447 e dall’articolo 2448 c.c., comma 1, n. 4), aderisce alla tesi secondo cui il richiamo al primo articolo operato dal secondo attiene “solamente alle iniziative da porre in essere per evitare lo scioglimento della societa’ e non alla misura delle perdite: in quest’ottica, quindi, qualsivoglia riduzione del capitale sociale tale da portarlo al disotto del minimo legale, a prescindere dalla sua misura, comporterebbe lo scioglimento della societa’, salva l’adozione delle suddette iniziative” (pag. 6).
In tale ottica, pertanto, la sentenza afferma (pagg. 9 e 11) che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto, quanto meno dalla data di predisposizione del bilancio relativo all’esercizio 2002 (“al piu’ tardi intorno alla meta’ dell’anno 2003”), adottare una delle iniziative previste dall’articolo 2447 c.c. e “astenersi dal compiere nuove attivita’ di impresa”; con la conseguenza che egli e’ responsabile per le operazioni compiute dopo il verificarsi del fatto determinante lo scioglimento ex lege (riduzione del capitale al disotto del minimo legale per effetto di perdite inferiori al terzo) della societa’ da lui amministrata, non seguito da una delle decisioni rispettivamente previste dall’articolo 2447.
La dottrina largamente maggioritaria (comprendente l’autore che nel corso degli anni ha maggiormente approfondito le questioni connesse allo scioglimento e alla liquidazione delle societa’ di capitali) e parte significativa della giurisprudenza di merito (sul punto specifico non risultano precedenti nella giurisprudenza di legittimita’) affermano invece, in contrasto con la tesi fatta propria dalla sentenza impugnata, che il fatto determinante lo scioglimento della societa’ non e’ la riduzione del capitale al disotto del minimo legale per effetto di una perdita di qualunque consistenza quantitativa, ma che l’evento dissolutivo in parola si verifica solo quando la perdita di esercizio e’ superiore al terzo del capitale e lo riduce al disotto di tale ammontare minimo.

 

Scioglimento della società di capitali per la riduzione del capitale

Tale interpretazione non e’ desunta dalla lettera dell’articolo 2448 c.c., comma 1, n. 4), che, nel “far salvo quanto disposto dall’articolo 2447 c.c.”, non prende posizione in ordine alla consistenza quantitativa della perdita che ha determinato la riduzione del capitale al disotto del minimo legale; chiamando in giuoco l’articolo 2447, nella sua parte precettiva, costituita dall’obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio l’assemblea per l’adozione delle deliberazioni, direttamente (riduzione del capitale e suo contemporaneo aumento a una cifra non inferiore a quella minima prevista dalla legge) ovvero indirettamente (trasformazione della societa’) ripristinatorie del minimo di capitale; deliberazioni costituenti – per costante giurisprudenza di legittimita’ – condizione risolutiva, con effetto ex tunc, dello scioglimento della societa’, verificatosi quando il capitale sia sceso al disotto della misura minima prevista dalla legge (nel senso da ultimo precisato, cfr., per tutte: Cass. n. 9619 del 2009; Cass. n. 4923 del 1995; Cass. n. 8928 del 1994; Cass. n. 4089 del 1980).
L’interpretazione dell’articolo 2448 c.c., comma 1, n. 4), fondata sul solo suo dato letterale (fatta propria dalla sentenza impugnata) determina pero’ una quanto mai rilevante amputazione della parte descrittiva della fattispecie contenuta nell’articolo 2447 c.c., costituente il presupposto dell’insorgere degli obblighi da tale disposizione di legge previsti: id est, la diminuzione del capitale oltre il minimo legale causata dalla “perdita di oltre un terzo del capitale”.
Tale amputazione provoca rilevante distonia fra disposizioni di legge fra loro complementari.
Come autorevole dottrina non ha mancato di rimarcare, la tesi derivata dalla mera interpretazione letterale dell’articolo 2448 c.c., comma 1, n. 4), “finirebbe col sottoporre la conseguenza piu’ grave, vale a dire lo scioglimento, a presupposti obiettivi minori (qualunque perdita incidente sul minimo legale) di quelli (perdita di oltre un terzo del capitale che incida sul minimo legale) richiesti per la conseguenza meno grave, vale a dire l’obbligatoria (riduzione e) ricostituzione del capitale”; con il risultato di determinare “una arbitraria mutilazione logica dell’articolo 2447 c.c., nella sua parte descrittiva di fattispecie”, non avendo altrimenti senso il rilievo, dato da tale articolo di legge, al limite del terzo “se la societa’ fosse comunque costretta a provvedere di fronte a perdite di qualsiasi misura indenti sul minimo legale di capitale”.
Tali argomenti sono da condividere in ragione della logica intrinseca che li caratterizza.
L’interpretazione dell’articolo 2448 c.c., comma 1, n. 4), non puo’ dunque prescindere dall’intero contenuto del precedente articolo 2447, si’ che:
fino a quando la perdita di esercizio si contiene entro i limiti del terzo della misura di capitale scelta dai soci al momento in cui tale evento si verifica, anche se tale misura e’ quella (minima) imposta dalla legge per il modello societario adottato, non vi e’ obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio l’assemblea per l’adozione di una delle decisioni indicate dall’articolo 2447 c.c., e tale inerzia, ovvero una decisione assembleare diversa da quelle prescritte da tale articolo, non comporta conseguenze negative di sorta quanto alla vita della societa’;
e’ solo la perdita di esercizio superiore al terzo del capitale e incidente sul suo ammontare minimo che determina, per volonta’ della legge (il citato articolo 2448 c.c.), lo scioglimento della societa’.

 

Scioglimento della società di capitali per la riduzione del capitale

La sentenza impugnata esprime una interpretazione delle disposizioni in discorso difforme da quella teste’ sintetizzata.
Non possono, d’altra parte, valere le considerazioni generali sull’andamento negativo della gestione della societa’ (sembra riferibili all’anno 2003) che pure si leggono nella sentenza impugnata, parimenti censurate dal ricorrente. E’ infatti mancato il, necessario, specifico accertamento relativo alla situazione patrimoniale e finanziaria della (OMISSIS) nel periodo successivo al 31 dicembre 2002 da cui desumere, in tesi, l’esistenza di perdite superiori al terzo del capitale che lo abbiano ridotto al disotto del minimo legale, con conseguente obbligo per il ricorrente, amministratore e socio unico della societa’ (secondo quanto si legge nella sentenza), di adottare “senza indugio” una delle deliberazioni imposte dall’articolo 2447 c.c., sulla base di una aggiornata situazione patrimoniale della societa’.
Al riguardo, e’ doveroso precisare che la disposizione da ultimo citata non indica, al pari di quella contenuta nell’articolo 2446 c.c., il termine (anche inferiore all’anno) entro il quale, in presenza di perdite della consistenza di quelle di cui si e’ discusso, gli amministratori della societa’ hanno l’obbligo, di fonte legale, di predisporre una situazione patrimoniale il piu’ possibile aggiornata da sottoporre all’esame dell’assemblea per l’assunzione di una delle deliberazioni di cui si e’ discusso.
Premesso che il termine stabilito dall’articolo 2364 c.c., per l’approvazione del bilancio non costituisce di per se’ criterio adeguato di valutazione del rispetto, da parte degli amministratori, dell’obbligo di agire “senza indugio” sancito dal successivo articolo 2447 (in questo senso, cfr. Cass. n. 13503 del 2007), la giurisprudenza di legittimita’ ha sul punto chiarito che il richiesto grado di aggiornamento della situazione patrimoniale della societa’ “sara’ dunque di volta in volta da valutare in relazione a ciascun caso concreto, tenendo conto almeno di due possibili varianti: la dimensione della societa’ e la conseguente complessita’ dei rilevamenti contabili che la riguardano, in primo luogo, ed, in secondo luogo, l’esistenza di eventuali fatti sopravvenuti idonei a far fondatamente supporre che la situazione patrimoniale, rispetto alla data di riferimento della relazione degli amministratori, possa essere mutata nel frattempo in modo significativo. Ed e’ appena il caso di aggiungere che si tratta di valutazioni rimesse al giudice di merito” (cosi’, in motivazione, Cass. n. 23269 del 2005, cit.).
3. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza evidenziando l’assenza di motivazione quanto alla rilevanza nella determinazione del danno delle attivita’ (cessione di ramo di azienda; “fatturazione”) a esso ricorrente imputate come le uniche svolte dopo la riduzione del capitale sociale; avendo invece la sentenza determinato il danno sulla base di criteri (con particolare riferimento alla misura del passivo prima della riduzione del capitale) di cui e’ ignoto il dato temporale alla base del calcolo.
4. Con il terzo motivo la sentenza di appello e’ censurata perche’, dopo avere affermato che incombeva al curatore dimostrare esistenza e consistenza del danno e nesso di causalita’ fra questo e l’attivita’ di cattiva gestione imputata all’amministratore, “nulla aggiunge sull’esistenza del nesso causale tra il danno e la mala gestio dell’amministratore, ne’ evidenzia le prove eventualmente offerte dalla Curatela a dimostrazione di tale elemento”. Dal momento che l’affermata responsabilita’ si fonda sulla violazione del divieto di intraprendere le nuove operazioni sopra indicate, “la Corte avrebbe dovuto valutare non solo l’utilizzabilita’ dei valori di tali operazioni, ma verificare anche l’incidenza degli stessi nei parametri utilizzati ai fini della quantificazione del danno, nonche’ il nesso causale”.
5. I due motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono fondati nel senso di seguito precisato.

 

Scioglimento della società di capitali per la riduzione del capitale

Al riguardo e’ da rimarcare che la sentenza impugnata ha espressamente affermato che, nel caso di azione di responsabilita’ esercitata da curatore di fallimento L. Fall., ex articolo 146, chi agisce e’ tenuto a dimostrare quanto meno il danno e il nesso di causalita’ tra esso e la mala gestio dell’amministratore e che quando, come nella specie, l’azione di responsabilita’ trova fondamento nel divieto di intraprendere nuove operazioni di cui all’articolo 2449 c.c., non e’ giustificata la liquidazione del danno in misura pari alla differenza tra l’attivo e il passivo accertati in sede fallimentare, non essendo configurabile l’intero passivo come conseguenza delle nuove operazioni compiute dall’amministratore, potendosi ricondurre parte di tale passivo a perdite derivate da operazioni compiute in epoca anteriore a quella in cui si sarebbero dovute adottare le iniziative di cui agli articoli 2447 e 2448 c.c..
Da tale premessa, la sentenza, alla luce dei contenuti della consulenza tecnica d’ufficio, determina il danno risarcibile da parte del ricorrente in misura pari alla differenza aritmetica, fra: differenza “tra attivo e passivo fallimentare, pari ad Euro 381.319,21” e ammontare del “passivo relativo ad operazioni compiute prima della riduzione al disotto del minimo legale, pari ad Euro 314.770,30” (pag. 19 sentenza).
Gli ordini di concetti sviluppati dalla sentenza impugnata sono, in linea di astrazione, non contrastanti con i principi di diritto sviluppati dalla giurisprudenza di legittimita’ (cfr. Cass. S.U., n. 9100 del 2015), secondo cui nell’azione di responsabilita’ promossa dal curatore a norma della L. Fall., articolo 146, comma 2, la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreche’ il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore medesimo.
Detti principi sono stati, in particolare, ribaditi anche in riferimento all’azione di responsabilita’ promossa dal curatore di fallimento contro l’ex amministratore di una societa’, poi fallita, che abbia violato il divieto di compiere nuove operazioni sociali dopo l’avvenuta riduzione, per perdite, del capitale sociale al di sotto del minimo legale, dovendo il giudice, ove, nella quantificazione del danno risarcibile, si avvalga, ricorrendone le condizioni, del criterio equitativo della differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, indicare le ragioni per le quali, da un lato, l’insolvenza sarebbe stata conseguenza delle condotte gestionali dell’amministratore e, dall’altro, l’accertamento del nesso di causalita’ materiale tra queste ultime ed il danno allegato sarebbe stato precluso dall’insufficienza delle scritture contabili sociali (in questo senso, cfr. Cass. n. 19733 de 2015; in senso conforme, in riferimento al precetto di cui all’articolo 2486 c.c., nel testo oggi vigente, espressivo di un divieto analogo a quello recato dall’abrogato articolo 2449 c.c., per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimita’, cfr. Cass. n. 9983 del 2017)
Nel caso di specie, pero’, la sentenza impugnata indica, quali operazioni vietate dall’articolo 2449 c.c., all’odierno ricorrente imputabili: una cessione di ramo di azienda avvenuta il (OMISSIS); una “fatturazione” relativa a “forniture per ricariche telefoniche” non temporalmente collocata.
Per verificare se il compimento di tali operazioni rientrasse nel divieto sancito dall’articolo 2449 c.c., la sentenza impugnata parte dal presupposto (in diritto errato, per quanto evidenziato in risposta al primo motivo di ricorso) che la societa’ di cui il ricorrente era amministratore unico fosse ex lege sciolta quanto meno al tempo in cui lo stesso amministratore predispose il progetto di bilancio relativo all’esercizio dell’anno 2002 poi approvato dall’assemblea della societa’ il 30 giugno 2003.
Orbene, alla luce del principio di diritto sopra indicato e’ venuto meno il presupposto per qualificare le due operazioni siccome sicuramente rientranti nel divieto sancito dall’articolo 2449 c.c. (riferito a quei rapporti giuridici che, svincolati dalle necessita’ inerenti alla conservazione del patrimonio della societa’ in funzione della liquidazione del relativo patrimonio, sono costituiti dagli amministratori in vista del conseguimento di utili d’impresa con assunzione di ulteriori vincoli per la societa’; in questo senso, cfr., fra le molte: Cass. n. 17033 del 2008; Cass. n. 3694 del 2007; Cass. n. 1035 del 1995).
Ferma restando dunque la necessita’ citi verificare se, e quando, la causa di scioglimento di cui all’articolo 2448 c.c., comma 1, n. 4), si sia verificata nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2003 e il giorno in cui la societa’ fu posta in liquidazione, onde accertare se le due operazioni sopra indicate rientrassero, o meno, fra quelle vietate dal successivo articolo 2449, non puo’ farsi a meno di rimarcare che la sentenza impugnata si caratterizza per l’omissione di qualunque indicazione relativa al nesso di causalita’ fra dette due operazioni e il pregiudizio che il curatore del fallimento allego’ essere derivato ai creditori ovvero alla societa’ per effetto del compimento di dette due operazioni.
6. Il quarto motivo, riguardante il capo della sentenza impugnata relativo alla regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado e di quello di appello, e’ assorbito dall’accoglimento dei primi tre motivi.

 

Scioglimento della società di capitali per la riduzione del capitale

7. La sentenza impugnata e’ in conclusione da cassare con rinvio alla Corte di appello di Salerno che, in diversa composizione, dovra’ decidere sull’appello proposto dal ricorrente contro la sentenza resa dal Tribunale di Salerno il 24 dicembre 2009 nel rispetto dei seguenti principi di diritto:
“L’articolo 2448 c.c., comma 1, n. 4), (nel testo anteriore all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, ratione temporis applicabile al caso di specie), che prevede lo scioglimento della societa’ di capitali “per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto e’ disposto dall’articolo 2447″, si interpreta nel senso che tale evento: si verifica solo quando la perdita di esercizio di consistenza superiore al terzo del capitale determina la riduzione di questo al disotto del minimo stabilito dalla legge (articolo 2327 c.c., per la societa’ per azioni; articolo 2474 c.c., per la societa’ a responsabilita’ limitata); non si verifica quando la perdita di capitale, pur determinando la riduzione di questo al disotto del minimo stabilito dalla legge, sia pari o inferiore al terzo del capitale medesimo”.
“Nell’azione di responsabilita’ promossa dal curatore di fallimento ai sensi della L. Fall., articolo 146, comma 2, contro l’ex amministratore di una societa’, poi fallita, che abbia violato il divieto di compiere nuove operazioni sociali dopo l’avvenuta riduzione, per perdite, del capitale sociale al disotto del minimo legale (articolo 2449 c.c., nel testo anteriore all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, ratione temporis applicabile al caso di specie), il giudice, ove, nella quantificazione del danno risarcibile, si avvalga, ricorrendone le condizioni, del criterio equitativo della differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, temperato dalla espunzione da tale differenza del passivo formatosi successivamente al verificarsi dello scioglimento della societa’, deve indicare le ragioni per le quali, da un lato, l’insolvenza sarebbe stata conseguenza delle condotte gestionali dell’amministratore e, dall’altro, l’accertamento del nesso di causalita’ materiale tra queste ultime e il danno allegato sarebbe stato precluso dall’insufficienza delle scritture contabili sociali; e cio’ sempre che il ricorso a tale criterio equitativo sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore medesimo”.
Al giudice di rinvio e’ rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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