Sentenza del tribunale con decisione unicamente sulla competenza del giudice di pace

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 ottobre 2022| n. 28904.

Sentenza del tribunale con decisione unicamente sulla competenza del giudice di pace

La sentenza del tribunale che decida, in sede di appello, unicamente sulla competenza del giudice di pace va impugnata esclusivamente mediante regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’articolo 42 cod. proc. civ., non rilevando, in senso contrario, la non proponibilità di tale mezzo di impugnazione avverso le decisioni del giudice di pace, in quanto l’esclusione prevista dall’articolo 46 cod. proc. civ. non si estende alle sentenze del tribunale che decidano sulla competenza del giudice di pace in sede di appello; ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto, salvo risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni prescritto dall’art. 47, comma 2, cod. proc. civ., decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza impugnata, convertendosi in tal caso il ricorso per cassazione in istanza di regolamento di competenza (Nel caso di specie, in cui la sentenza era stata pronunciata e pubblicata, ai sensi dell’articolo 281-sexies cod. proc. civ., la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso rubricato come “ricorso per regolamento facoltativo di competenza”, non avendo lo stesso osservato il termine, decorrente dall’udienza di adozione della pronuncia, specificamente previsto per la proposizione del mezzo speciale di impugnazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 13 gennaio 2020, n. 346; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 2 febbraio 2019, n. 20833; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3880; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 22 gennaio 2018, n. 1471; Cassazione, sezione civile I, sentenza 9 ottobre 2015, n. 20304; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 22 settembre 2015, n. 18734; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 ottobre 2014, n. 22525; Cassazione, sezione civile III, sentenza 23 maggio 2011, n. 11300).

Ordinanza|5 ottobre 2022| n. 28904. Sentenza del tribunale con decisione unicamente sulla competenza del giudice di pace

Data udienza 12 luglio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Competenza – Sentenza del tribunale – Decisione unicamente sulla competenza del giudice di pace – Impugnazione esclusivamente mediante regolamento necessario di competenza ai sensi dell’articolo 42 c.p.c. – Ricorso per cassazione eventualmente proposto – Ammissibilità – Salvo osservanza del termine perentorio di trenta giorni prescritto dall’articolo 47, comma 2, c.p.c. decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza impugnata – Conversione del ricorso per cassazione in istanza di regolamento di competenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. Spa ZIANI Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4950/2022 proposto da:
(OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo Studio dell’Avv. (OMISSIS), che le rappresenta e difende, in virtu’ di procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
nei confronti di:
(OMISSIS) Limited; in persona del procuratore speciale; elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo (OMISSIS) Societa’ tra Avvocati; rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS) del Foro di Verona e (OMISSIS) del Foro di Padova, in virtu’ di procura in calce allo scritto difensivo;
– resistente –
Per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11681/2021, pubblicata il 6 luglio 2021, non notificata.
Udita la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio del 12 luglio 2022 dal Consigliere Relatore Dr. Paolo Spaziani.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Troncone Fulvio, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

RILEVATO IN FATTO

che:
(OMISSIS) ed (OMISSIS) proposero appello, dinanzi al tribunale di Roma, avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma con cui era stata rigettata la loro domanda diretta ad ottenere la condanna della compagnia area (OMISSIS), oltre che alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) 261/04, anche al risarcimento dell’ulteriore danno patrimoniale da loro asseritamente subito in conseguenza della cancellazione del volo (OMISSIS), con compensazione delle spese tra le parti;
in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla compagnia aerea, che aveva reiterato l’eccezione pregiudiziale di rito di incompetenza territoriale gia’ sollevata dinanzi al Giudice di pace adito e da questi disattesa, il tribunale di Roma, con sentenza pronunciata il 6 luglio 2021 ai sensi dell’articolo 281-sexies c.p.c., ha dichiarato l’incompetenza territoriale del Giudice di pace di Roma in favore di quello di Civitavecchia;
avverso questa sentenza ricorrono “per regolamento facoltativo di competenza”, (OMISSIS) e (OMISSIS), sulla base di quattro motivi;
la (OMISSIS) Limited ha depositato scritto difensivo, ai sensi dell’articolo 47 c.p.c., comma 5;
il Procuratore Generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso;
le ricorrenti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:
1. con il primo motivo si denuncia “violazione o falsa applicazione dei principi sulla competenza territoriale tracciati dalla Cassazione n. 24632 del 2020”;
con il secondo motivo si denuncia “violazione degli articoli 346 e 428 c.p.c. e articolo 2909 c.c., sotto il profilo della violazione del giudicato interno”;
con il terzo motivo si denuncia “violazione o falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4 e delle relative tabelle allegate”;
con il quarto motivo si denuncia “violazione del principio del giudicato interno ex articolo 2909 c.c. e conseguente arbitraria condanna alle competenze di primo grado”;
si invoca, pertanto: per un verso, la declaratoria di competenza del tribunale di Roma, con ogni provvedimento conseguenziale, e con fissazione del termine per la riassunzione; per altro verso, la cassazione della sentenza impugnata in accoglimento delle doglianze circa la violazione delle regole contenute nel Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 , articolo 4 e delle relative tabelle;
2. il ricorso e’ inammissibile;
2.1. la sentenza del tribunale di Roma, in accoglimento dell’appello incidentale della compagnia aerea con cui era stata riproposta l’eccezione di incompetenza territoriale non accolta in primo grado, si e’ limitata a pronunciare solo sulla questione pregiudiziale di rito e sulle spese, senza decidere il merito della causa;
ne deriva, per un verso, che nessun giudicato e’ sceso sulle questioni di merito, il cui esame era precluso dalla decisione positiva sulla questione pregiudiziale di rito (accoglimento dell’eccezione della parte convenuta e pronuncia declinatoria della competenza del giudice adito dalle parti attrici); per altro verso, che la predetta sentenza, proprio per la circostanza di pronunciare unicamente sulla competenza e sulle spese, senza decidere il merito della causa, era impugnabile esclusivamente mediante regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’articolo 42 c.p.c. (salvo che la censura non riguardasse solo il capo delle spese: Cass. 12/C)8/2011, n. 17228; Cass.25/08/2015, n. 17130), non rilevando, in senso contrario, la non proponibilita’ di tale mezzo di impugnazione avverso le decisioni del giudice di pace, in quanto l’esclusione di cui all’articolo 46 c.p.c. non si estende alle sentenze del tribunale che decidano sulla competenza del giudice di pace in sede di appello (Cass. 09/10/2015, n. 20304; Cass. 08/02/2019, n. 3880; Cass. 13/01/2020, n. 346);
2.2. tanto premesso, deve dichiararsi inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto avverso la sentenza che, come nella specie, si occupi unicamente della questione di competenza, riformando in senso negativo la precedente pronuncia del giudice di pace, a meno che tale ricorso non si converta in istanza di regolamento necessario per competenza;
condizione necessaria di questa conversione e’, peraltro, il rispetto del termine specificamente previsto dalla legge (articolo 47 c.p.c., comma 2) ai fini della proposizione di questo specifico mezzo di impugnazione, e cioe’ del termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell’impugnazione ordinaria nel caso previsto dall’articolo 43, comma 2, (Cass. 09/10/2015, n. 20304, cit.; Cass. 22/10/2015, n. 18734; Cass. 23/05/2011, n. 11300);
2.3. quando il provvedimento che pronuncia esclusivamente sulla competenza viene emesso in forma di sentenza attraverso il meccanismo decisorio di cui all’articolo 281 sexies c.p.c. (trattazione orale e lettura del dispositivo e della motivazione in udienza dinanzi alle parti che sono o dovrebbero essere presenti) il termine di cui all’articolo 47 c.p.c., comma 2, inizia a decorrere dalla stessa udienza (Cass. 23/10/2014, n. 22525; Cass. 22/01/2018, n. 1471; Cass.02/08/2019, n. 20833);
nel caso di specie, la sentenza e’ stata pronunciata e pubblicata, ai sensi dell’articolo 281 sexies c.p.c., all’udienza del 6 luglio 2021, mentre il ricorso, rubricato come “ricorso per regolamento facoltativo di competenza”, e’ stato notificato mediante posta elettronica certificata in data 7 febbraio 2022;
e’ pertanto di tutta evidenza l’inammissibilita’ del ricorso medesimo che non rispetta il termine specificamente previsto per la proposizione del mezzo speciale di impugnazione del regolamento necessario di competenza;
3. le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;
4. ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del citato articolo 13, comma 1 bis, ove dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore della resistente, che si liquidano in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

 

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