Servitù pubblica in capo all’ente gestore della rete elettrica o telefonica

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|11 ottobre 2022| n. 29617.

Servitù pubblica in capo all’ente gestore della rete elettrica o telefonica

La titolarità della servitù pubblica in capo all’ente gestore della rete elettrica o telefonica comporta altresì la sopportazione delle spese necessarie per lo spostamento, la rimozione o l’interramento dei cavi ove addossati alla facciata dell’immobile servente, in tutti i casi in cui dette attività siano necessarie per l’esercizio più agevole delle prerogative della proprietà privata, per la conservazione, l’innovazione e la manutenzione del bene gravato.

Sentenza|11 ottobre 2022| n. 29617. Servitù pubblica in capo all’ente gestore della rete elettrica o telefonica

Data udienza 1 marzo 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Servitù di elettrodotto – Costituzione a seguito di un provvedimento autoritativo della P.A. e di uno speciale atto convenzionale – Configurabilità come servitù coattiva – Principio del minor aggravio possibile per il fondo servente – Facoltà del proprietario dell’immobile asservito di eseguire sul suo fondo innovazioni, costruzioni o impianti – Onere dell’esercente dell’elettrodotto di rimuovere o collocare diversamente le condutture – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 22023/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), del foro di Roma ed elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio del difensore;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 638/2017 della Corte di appello di Messina, depositata il 9 giugno 2017 e notificata a mezzo pec in data 22 giugno 2017;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 1 marzo 2022 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per l’inammissibilita’ ovvero per il rigetto del ricorso.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 29 gennaio 2003 (OMISSIS) s.p.a. evocava, dinanzi al Tribunale di Messina – Sezione distaccata di Taormina, (OMISSIS) esponendo che con decreto di asservimento della Prefettura di Messina n. 32271 del 12.10.1959 era stata imposta servitu’ perpetua di elettrodotto in favore dell’Azienda (OMISSIS) (ora (OMISSIS)) per l’impianto e l’esercizio della conduttura primaria 150 KV denominata “(OMISSIS)”, evidenziando che la convenuta, in corrispondenza della fascia di terreno sottostante e, precisamente tra i sostegni nn. 86 e 87 in territorio del Comune di Savoca, aveva realizzato un fabbricato, adibito a civile abitazione, senza preventiva autorizzazione e a distanza di m. 3,27 dal conduttore piu’ vicino, inferiore al limite di m. 4,50 stabilito dal Decreto Ministeriale n. 449 del 1988, oltre che non conforme al disposto del D.P.C.M. 23 aprile 1992, per cui ne chiedeva la condanna alla demolizione del fabbricato per la parte difforme.
Instaurato il contraddittorio, contestata dalla (OMISSIS) la fondatezza della pretesa per avere realizzato il fabbricato a seguito del rilascio di concessione edilizia e a distanza regolare, il giudice adito, espletata c.t.u., con sentenza n. 253 del 2011, rigettava la domanda con integrale compensazione delle spese processuali.
In virtu’ di appello interposto dalla (OMISSIS), la Corte di appello di Messina, nella resistenza dell’appellata, intervenuta volontariamente la (OMISSIS) s.r.l. ( (OMISSIS) s.r.l. Self), succeduta a titolo particolare alla (OMISSIS), in quanto beneficiaria per effetto di scissione parziale del ramo di azienda, accoglieva il gravame e in riforma parziale della decisione impugnata, condannava la (OMISSIS) alla demolizione della parte del fabbricato insistente in zona asservita.
La Corte territoriale a sostegno della sentenza – premessa l’ammissibilita’ dell’intervento della (OMISSIS) s.r.l. – rilevava che dagli accertamenti espletati risultava che il fabbricato de quo era stato realizzato in difformita’ al decreto di asservimento, inconferente la circostanza che, in virtu’ della normativa sopravvenuta nelle more di cui al D.P.C.M. n. 11723 del 2003, non risultava piu’ integrata la violazione delle distanze rispetto alle linee elettriche.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS), sulla base di due motivi, illustrati anche da memoria ex articolo 380 bis.1, cui ha resistito la (OMISSIS) s.r.l. con controricorso, rimasta intimata la (OMISSIS).
Il ricorso – previa relazione stilata dal nominato consigliere delegato – e’ stato inizialmente avviato per la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375 e 380-bis c.p.c., avanti alla sesta – 2 sezione civile. All’esito dell’adunanza camerale fissata al 14.11.2018, con ordinanza interlocutoria n. 33080 del 2018 depositata il 20.12.2018, il Collegio rilevava in atti la copia della sentenza di appello e della relata di notifica della stessa, autenticata dal difensore della ricorrente – depositata memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c., da parte ricorrente – disponeva la rimessione del processo alla pubblica udienza.
Posto nuovamente in discussione il ricorso per la decisione allo stato degli atti all’udienza pubblica del 1 marzo 2022, ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8, conv. in L. n. 176 del 2020, in prossimita’ della quale e’ stata depositata dal sostituto procuratore generale, Dott. MISTRI Corrado, memoria con la quale ha rassegnato le conclusioni nel senso dell’inammissibilita’ ovvero del rigetto del ricorso.
In prossimita’ della pubblica udienza ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c., la controricorrente.

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CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente ritenuta la procedibilita’ del ricorso.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 10648 del 2 maggio 2017, nel risolvere i contrasti in ordine all’applicazione della norma sulla procedibilita’ del ricorso, hanno affermato che: “in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilita’ di applicazione della sanzione della improcedibilita’, ex articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la disponibilita’ del giudice perche’ prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio”.
A cio’ deve aggiungersi che le stesse Sezioni Unite, con la sentenza n. 8312 del 25 marzo 2019, hanno affermato che: “Il deposito in Cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata redatta in formato elettronico e firmata digitalmente (e necessariamente inserita nel fascicolo informatico) senza attestazione di conformita’ del difensore Decreto Legge n. 179 del 2012, ex articolo 16-bis, comma 9-bis, convertito dalla L. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilita’ ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non disconosca la conformita’ della copia informale all’originale della medesima decisione. Mentre se alcune o tutte le parti rimangano intimate o, comunque, disconoscano la conformita’ all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilita’ sara’ onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformita’ all’originale della copia analogica della decisione impugnata sino all’udienza di discussione o all’adunanza in Camera di consiglio”.
Nella specie la sentenza impugnata, con allegata relazione di notificazione, risulta inserita all’interno del fascicolo d’ufficio trasmesso dalla Cancelleria della Corte di appello di Messina e la parte controricorrente nel costituirsi non ha disconosciuto la conformita’ della copia informale all’originale. Ne discende la regolarita’ del deposito.
Passando al merito, con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione di legge per non avere la Corte distrettuale rilevato che la costruzione in questione – come verificato dal c.t.u. – non era stata edificata sotto i cavi dell’elettrodotto, ma in posizione parallela ed era stato accertato che la minore distanza dal fabbricato al conduttore dell’elettrodotto piu’ vicino risulta pari a m. 6,50 e pertanto conforme ai dettami di legge e a quelli relativi all’induzione magnetica di cui al D.P.C.M. n. 11723 del 2003.
Il motivo e’ infondato.
La materia inerente agli impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica e’ regolata dal Testo Unico 11 dicembre 1933 n. 1775 (Testo Unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici).
Il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, all’articolo 119, stabilisce che “Ogni proprietario e’ tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l’autorizzazione dall’autorita’ competente”. Come emerge dal dettato normativo, tale servitu’ (c.d. di elettrodotto) sorge di regola a seguito di un provvedimento autoritativo della pubblica amministrazione, ed e’ finalizzata a consentire alla collettivita’, gravando sul fondo di proprieta’ privata, il rifornimento di energia elettrica e la capillare estensione della rete elettrica. Si tratta di una servitu’ coattiva, ma costituita dall’espresso esercizio del potere amministrativo.
Da tale atto della pubblica amministrazione, definito dal legislatore del 1933 come autorizzatorio ma de facto ablatorio, sorge il diritto dell’ente pubblico gestore della rete di ottenere sul fondo privato la costituzione di tale servitu’, diritto espressamente riconosciuto come di natura potestativa, coerentemente con la disciplina delle (altre) servitu’ coattive ex articolo 1032 c.c.: “L’imposizione della servitu’ coattiva di elettrodotto prevista dal Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 119, e’ oggetto del diritto potestativo di carattere privatistico ex articolo 1032 c.c., sicche’ la relativa domanda appartiene alla giurisdizione ordinaria, anche ove siano scaduti i termini della dichiarazione di pubblica utilita’ e dell’autorizzazione all’impianto della linea, circostanza che rileva ai soli fini dell’imposizione della servitu’ in via espropriativa”.
Del resto l’esigenza che le servitu’ coattive vanno a soddisfare e’ quella di tutelare un interesse che la legge giudica prevalente rispetto a quello del proprietario che lo deve subire: esse sono destinate a soddisfare una necessita’ e non una utilita’ del fondo dominante.

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Il Testo Unico reca un’articolata disciplina dei possibili mutamenti del luogo di esercizio della servitu’, che si differenzia sotto diversi profili dalla disciplina dettata dall’articolo 1068 c.c.. In particolare, l’articolo 122, comma 4, attribuisce al proprietario del fondo servente la facolta’ di eseguire sul fondo medesimo qualunque innovazione, costruzione o impianto, facolta’ della quale il proprietario puo’ avvalersi anche nell’ipotesi in cui il suo esercizio finisca di fatto per costringere il titolare della servitu’ alla rimozione o ad una diversa collocazione delle condutture: in questa ultima ipotesi il proprietario del fondo servente non e’ obbligato a versare al titolare della servitu’ alcuna somma a titolo di indennizzo o rimborso delle spese necessarie per lo spostamento, ed e’ tenuto esclusivamente ad offrire un diverso luogo adatto all’esercizio della servitu’, ma (contrariamente a quanto dispone l’articolo 1068 c.c., comma 2) solo se ed in quanto cio’ risulti possibile, verificandosi in caso contrario l’estinzione della servitu’.
E’ opinione unanime in giurisprudenza che la servitu’ coattiva di elettrodotto deve intendersi costituita non gia’ in virtu’ del semplice decreto autorizzativo, bensi’ con la stipulazione di uno speciale atto convenzionale e, in caso di dissenso, con sentenza che determini, caso per caso, le modalita’ di esercizio della stessa servitu’.
La giurisprudenza della questa Corte ha in passato riconosciuto che la servitu’ coattiva di elettrodotto puo’ essere acquistata anche per usucapione, facendone conseguire l’applicabilita’ della disciplina speciale, con la conseguenza che, nel caso di spostamento della linea elettrica, essa e’ soggetta alla disciplina fissata dal Testo Unico all’articolo 122, che pone a carico dell'(OMISSIS) le spese relative allo spostamento e non ricade nella previsione dell’articolo 1068 c.c. (Cass. n. 5077/1983; Cass. n. 2579/1981).
Infine, con riguardo ai rapporti tra ente gestore della rete elettrica e privato proprietario dell’immobile servente, l’articolo 122, precisa che “L’imposizione della servitu’ di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprieta’ o di possesso del fondo servente. Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a carico del proprietario di esso”. Da una parte infatti “Il proprietario non puo’ in alcun modo diminuire l’uso della servitu’ o renderlo piu’ incomodo”. Contemporaneamente, la servitu’ non puo’ essere resa piu’ invadente di quel che gia’ sia, e dunque non puo’ comportare ulteriori aggravi per il bene privato servente. Prosegue l’articolo 122, sostenendo che “Del pari l’utente non puo’ fare cosa alcuna che aggravi la servitu’. Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all’atto della costituzione della servitu’, il proprietario ha facolta’ di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorche’ essi obblighino l’esercente dell’elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per cio’ sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell’esercente medesimo. In tali casi, il proprietario deve offrire all’esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all’esercizio della servitu’. Il cambiamento di luogo per l’esercizio della servitu’ puo’ essere parimenti richiesto dall’utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo”.
In altri termini, il privato proprietario del bene immobile servente, gravato dal passaggio dell’elettrodotto, poteva essere limitato nell’esercizio del diritto di proprieta’ esclusivamente nella misura minore possibile, ovverosia nella misura strettamente indispensabile e sufficiente a garantire l’efficiente passaggio dei cavi elettrici, la loro messa in sicurezza e la possibilita’ di una futura manutenzione.
Cio’ significa che l’esistenza di una servitu’ di elettrodotto non poteva spingersi sino ad impedire al privato proprietario di effettuare, nel proprio potere di godere e disporre del bene, lavori di innovazione, costruzione e ristrutturazione. In tali casi, infatti, se necessario all’effettuazione dei lavori, il dominus ben poteva imporre al gestore della rete elettrica la rimozione dei cavi o la loro diversa collocazione, nella quale puo’ ritenersi compresa l’attivita’ di interramento. Quanto sinora detto, tuttavia, opera a condizione che il proprietario garantisca un’alternativa adatta all’esercizio della servitu’, e dunque un passaggio parimenti efficace per i cavi elettrici all’interno del proprio immobile. Al ricorrere delle predette circostanze, il privato non e’ tenuto ad alcun indennizzo o rimborso per lo spostamento dei cavi o il loro interramento. Diversamente argomentando, si sarebbe giunti a condizionare l’attivita’ innovativa del privato proprietario al consenso del gestore elettrico, o al sinallagmatico rimborso delle spese da questi affrontate, con eccessiva limitazione dei diritti di proprieta’ in materia di beni immobili urbani.
Giova tuttavia aggiungere che il legislatore e’ poi intervenuto con il Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, il quale all’articolo 9 stabiliva che “Gli elettrodotti da costruirsi da parte dell’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica a tensione uguale o superiore a 220.000 Volt sono inamovibili e ad essi non si applicano le disposizioni del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775, articolo 122, commi 4, 5 e 6”. Si tratta degli elettrodotti di piu’ grande dimensione e recanti i cavi di c.d. altissima tensione, come tali costituenti opere inamovibili e difficilmente adattabili alle esigenze del fondo servente.
In effetti, relativamente a tali impianti, finalizzati alla distribuzione di energia elettrica in quantita’ massicce e per una collettivita’ di ampie dimensioni, doveva ritenersi che non sia possibile pretenderne lo spostamento, la modifica o l’interramento, poiche’ “La regola generale, posta dal Testo Unico n. 1775 del 1933, articolo 122, e’ che la servitu’ per la installazione di linee elettriche sia di carattere amovibile, e cioe’ comporti il diritto potestativo per il proprietario del fondo di ottenere, a carico dell’esercente dell’elettrodotto, lo spostamento della linea, purche’ il proprietario stesso offra a tal scopo un altro luogo adatto all’esercizio della servitu'”.

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Ebbene, due sono i casi nei quali e’ contemplata la deroga a questo regime ordinario, la prima di fonte negoziale, poiche’ “lo stesso articolo 122, prevede la possibilita’ di costituire una servitu’ inamovibile, mediante la quale, con una apposita pattuizione, e quindi con il consenso del proprietario del fondo asservito, quest’ultimo abdica al diritto di conseguire lo spostamento dell’elettrodotto”. La seconda e’ di fonte normativa, in quanto “il Decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 1965, articolo 9, prevede che la costruzione da parte dell'(OMISSIS) di elettrodotti a tensione uguale o superiore a 220 kV sono inamovibili “ope legis”, con conseguente inapplicabilita’ del diritto di spostamento di cui all’articolo 122 Testo Unico del 1933. Al di fuori di tali eccezioni, non e’ contemplata l’imposizione della servitu’ inamovibile in via autoritativa, in quanto comporterebbe la sottrazione al proprietario del diritto a lui garantito dal ripetuto articolo 122″. Sicche’, al di fuori delle ipotesi appena viste, comunque abrogate a seguito dell’adozione del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, che ha soppresso quanto restava del gia’ manipolato Decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 1965, non sono contemplate ipotesi di cavi inamovibili.
Anche secondo il novello regime di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche, i rapporti che si instaurano tra il proprietario dell’immobile servente e l’ente gestore della rete pubblica traggono ispirazione dai principi sinora visti, di minor aggravio possibile alla proprieta’ privata del bene servente e di non eccessiva limitazione delle facolta’ di godimento e di disposizione dell’immobile. Stabilisce infatti il Decreto Legislativo n. 259 del 2003, articolo 92, che “6. Fermo restando quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la servitu’ deve essere costituita in modo da riuscire la piu’ conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprieta’ vicine. 7. Il proprietario ha sempre facolta’ di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorche’ essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, ne’ per questi deve alcuna indennita’, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitu'”.
Cio’ e’ coerente con le previsioni generali del codice civile in materia di servitu’, secondo le quali la servitu’ prediale dev’essere esercitata in modo da soddisfare il bisogno del titolare del diritto, ma con il minor aggravio del fondo servente (articolo 1065 c.c.). Peraltro, detto titolare non puo’ fare innovazioni che rendano piu’ gravosa la condizione del fondo servente e, di contro, il proprietario del fondo non puo’ compiere atti che tendano a diminuire l’esercizio della servitu’ o a renderlo piu’ scomodo (articolo 1067 c.c.).
Trova dunque conferma il principio secondo cui l’esercizio della servitu’ da parte del gestore non puo’ limitare eccessivamente la proprieta’ privata del bene servente, tanto che il privato titolare ben puo’ apportare all’immobile tutte le opere di innovazione, costruzione e ristrutturazione, anche nel caso in cui cio’ imponga al gestore di rimuovere, spostare o interrare i cavi elettrici o telefonici. Dette attivita’ non fanno maturare neppure un diritto al rimborso delle spese sopportate dal gestore della rete elettrica o telefonica, che e’ tenuto a porre in essere i lavori di spostamento necessari per consentire al privato l’esecuzione dei lavori sul proprio bene.
Del resto, diversamente ragionando, si giungerebbe all’assurda conclusione per cui il privato proprietario di un immobile urbano non potrebbe apportare allo stesso la necessaria manutenzione, se non a condizione di effettuare il rimborso in favore del gestore degli oneri economici dovuti alla rimozione delle condutture elettriche. E questo non soltanto configurerebbe un ulteriore peso gravante sul bene in favore del bene dominante (o addirittura, in difetto della realita’, del proprietario del bene dominante), ma un’eccessiva discriminazione rispetto agli altri proprietari privati circostanti. In altri termini, la distribuzione urbanistica delle infrastrutture di comunicazione non puo’ comportare la completa esautorazione della proprieta’ privata, imponendo, oltre che la servitu’, anche la sopportazione delle spese relative all’esercizio di questa.
Da cio’ deriva l’ulteriore conseguenza che la disciplina dell’articolo 122 del Testo Unico citato – il quale, diversamente dall’articolo 1068 c.c. (applicabile sia alle servitu’ volontarie che a quelle coattive), conferisce al proprietario del fondo servente il diritto di ottenere lo spostamento della servitu’ di elettrodotto a spese dell’esercente della stessa, salvo diverso accordo fra le parti – non e’ influenzata dal modo di costituzione della servitu’ e rimane egualmente applicabile non solo quando il diritto sia stato costituito in forza di uno dei titoli (sopra indicati) previsti dalla legge speciale, ma anche quando sia stato acquistato per usucapione (Cass. 1822/71 cit.)”. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, sembra potersi concludere che la titolarita’ della servitu’ pubblica in capo all’ente gestore della rete elettrica o telefonica comporti altresi’ la sopportazione delle spese necessarie per lo spostamento, la rimozione o l’interramento dei cavi ove addossati alla facciata dell’immobile servente, in tutti i casi in cui dette attivita’ siano necessarie per l’esercizio piu’ agevole delle prerogative della proprieta’ privata, per la conservazione, l’innovazione e la manutenzione del bene gravato.
Si puo’ altresi’ ritenere che, poiche’ l’articolo 1068 c.c., sancisce che il trasferimento del luogo di esercizio della servitu’ puo’ essere disposto anche dall’autorita’ giudiziaria, sia di conseguenza giustiziabile innanzi al giudice ordinario il diritto del privato proprietario del bene servente ad ottenere lo spostamento delle condutture che impediscano la manutenzione, l’innovazione o la ristrutturazione edilizia. Con l’ulteriore conseguenza che, ove l’ente gestore imponga, per l’assolvimento dei doveri appena descritti, una contromisura economica, spesso obtorto collo accettata dai privati per non interrompere l’esecuzione di lavori sull’immobile, il pagamento di tali somme sia per il privato indebito e percio’ ripetibile.
La soluzione adottata dalla recente giurisprudenza di legittimita’ opera per l’intera categoria delle servitu’ coattive, compresa la servitu’ di elettrodotto contemplata dall’articolo 1056 c.c., di cui si riconosce la natura di vera e propria servitu’ prediale: fondo dominante deve essere ritenuto lo stabilimento di produzione e distribuzione, anche nel caso di condutture destinate alla fornitura di energia elettrica a utenti privati (Cass. n. 537/1951; Cass. n. 2084/1968; Cass. n. 2078/1974).
Venendo alla vicenda in esame, la disamina del quadro normativo di riferimento e dei principi generali sopra esposti depongono per la correttezza della soluzione del giudice di appello.
Innanzitutto, va sottolineato che la servitu’ de qua risulta disciplinata dalle previsioni contenute nel decreto di asservimento del Prefetto di Messina n. 32271 del 12.10.1959, che ha imposto ed istituito la zona gravata da servitu’ perpetua ed inamovibile di elettrodotto, oltre a contenere un rinvio di tipo recettizio quanto alla fonte normativa di riferimento al rispetto delle distanze del fabbricato della (OMISSIS) dal conduttore piu’ vicino dell’elettrodotto (OMISSIS), in particolare: il Decreto Ministeriale Lavori Pubblici 16 gennaio 1991, di concerto con i Ministeri dei trasporti, dell’interno e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il D.P.C.M. 23 aprile 1992 e il successivo D.P.C.M. n. 11723 del 2003.
Resta da evidenziare come la richiamata disciplina laddove opera un rinvio mobile alla normazione secondaria non offra pero’ argomenti a favore della tesi di parte ricorrente, in quanto seppure non puo’ negarsi la facolta’ del proprietario dell’immobile asservito ad eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto che obblighino l’esercente dell’elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, per essere l’amovibilita’ una regola generale e comune alle servitu’ di elettrodotto (cfr Cass. n. 7883 del 1994; Cass. n. 4892 del 1992; Cass. n. 5260 del 1984; Cass. n. 1633 del 1977), occorre tuttavia che al fondo vi sia una domanda in tal senso da parte del medesimo proprietario del suolo e un’eventuale pronuncia di accoglimento produrrebbe – indirettamente – l’effetto di esentare la parte convenuta dal proporre, almeno in via riconvenzionale, un petitum ed una causa petendi.
La sentenza della corte d’appello di Messina e’ in linea con tali principi.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullita’ della sentenza impugnata per non essere stata estromessa dal giudizio ai sensi dell’articolo 161 c.p.c. la (OMISSIS) s.p.a. in quanto societa’ giuridicamente inesistente a cui era subentrata la interveniente.
Del pari e’ infondato l’ultimo mezzo.
In caso di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare il processo prosegue tra le parti originarie (articolo 111 c.p.c.), in quanto sono ininfluenti le vicende attinenti a posizioni giuridiche attive o passive successive all’inizio della controversia stessa.
Tuttavia l’acquirente del diritto controverso puo’ spiegare intervenuto volontario ex articolo 111 c.p.c., anche se non diviene litisconsorte necessario e che e’ validamente emessa la sentenza che non abbia disposto nei suoi confronti l’integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. 17 giugno 1996 n. 5562; Cass. 6 giugno 2018 n. 14480).
La giurisprudenza di legittimita’ insegna che il successore a titolo particolare assume la posizione del dante causa, divenendo titolare del diritto in contestazione (cfr Cass. 28 luglio 2017 n. 18767), per cui non e’ terzo in senso proprio e sostanziale ma e’ l’effettivo titolare del diritto in contestazione, tale divenuto nel corso del processo e puo’ anche intervenire in appello oltre i limiti di cui all’articolo 344 c.p.c.. Il suo intervento e’ regolato dall’articolo 111 c.p.c., e non dall’articolo 105 c.p.c., per cui godendo il successore di tutte le facolta’ proprie della parte, cosi’ come la sentenza spiega direttamente effetto nei suoi confronti, egli e’ anche direttamente legittimato ad impugnarla, e il superamento dei limiti di cui all’articolo 344 c.p.c., si giustifica nella sua peculiare situazione.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal controricorrente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese di legittimita’ che liquida in complessivi Euro 2.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dall’articolo 1 comma 17 L. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

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