Sinistro stradale determinato dalla repentina comparsa di un animale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 marzo 2022| n. 9610.

Nell’ipotesi di sinistro stradale determinato dalla repentina comparsa di un animale sulla carreggiata di un’autostrada, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c., deve dare la prova positiva che la presenza dell’animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l’evento dannoso e la cosa in custodia. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilità del gestore sul presupposto che la situazione di pericolo – rappresentata dalla sussistenza di un varco nella recinzione – non gli fosse stata segnalata prima dell’incidente, e che il fatto fosse avvenuto in prossimità di uno svincolo autostradale, circostanza quest’ultima da considerarsi, viceversa, idonea ad escludere che l’ingresso di animali potesse considerarsi evento imprevedibile e inevitabile, come tale suscettibile di integrare il caso fortuito).

Ordinanza|24 marzo 2022| n. 9610. Sinistro stradale determinato dalla repentina comparsa di un animale

Data udienza 24 febbraio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Artt. 2043 e 2051 cc – Attraversamento autostradale di animali – Caso fortuito – Segnalazione della situazione di pericolo – Inversione dell’onere probatorio – Prova testimoniale – Art. 253 cpc – Domanda a chiarimento dei fatti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23996/2020 R.G. proposto da
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. 446/2020, depositata il 30 giugno 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2022 dal Consigliere Emilio Iannello.

Sinistro stradale determinato dalla repentina comparsa di un animale

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Trapani ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta, ex articoli 2043 e/o 2051 c.c., da (OMISSIS) nei confronti dell'(OMISSIS) S.p.a., per i danni subiti dalla propria autovettura a causa dello scontro con un cane repentinamente immessosi sulla carreggiata, nel tratto dell’autostrada (OMISSIS).
Premesso che la fattispecie andava esaminata secondo il paradigma di cui all’articolo 2051 c.c., ha ritenuto sussistente, nella specie, l’esimente del caso fortuito, alla luce delle seguenti due considerazioni.
Da un lato, la situazione di pericolo dovuta all’attraversamento della carreggiata da parte di un cane, da quanto constava dalle stesse allegazioni di parte appellante, non era stata segnalata all'(OMISSIS) prima dell’incidente, ma solo dopo l’intervento sui luoghi della Polizia Stradale.
Dall’altro, all’esito dell’assunzione della prova orale espletata, era emerso come il luogo dell’incidente si trovasse a meno di un chilometro dallo svincolo autostradale per (OMISSIS), “elemento indiziario dal quale desumere, per presunzioni, l’avvenuto ingresso del cane da tale punto”;
“in questo senso – prosegue la sentenza – la mancanza di recinzione al (OMISSIS), verosimilmente all’altezza dello svincolo, per la natura dei luoghi, non costitui(va) omissione addebitale ad (OMISSIS) S.p.a., con esclusione, quindi, della responsabilita’ della convenuta, non potendosi pretendere un continuo controllo della sede stradale da parte dell’ente gestore (cfr. Cass. n. 7037 del 09/05/2012)”.
2. Avverso tale sentenza (OMISSIS) propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste (OMISSIS) S.p.a. depositando controricorso.
Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che e’ stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
L'(OMISSIS) ha depositato memoria.

 

Sinistro stradale determinato dalla repentina comparsa di un animale

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’articolo 2051 c.c., per avere il tribunale ritenuto idonea ad integrare caso fortuito la circostanza che la situazione di pericolo non era stata segnalata all’ente gestore dell’autostrada prima dell’incidente.
Rileva anzitutto che e’ del tutto illogico imporre ad un utente della strada che intenda ottenere il risarcimento dei danni discendente da un sinistro causato dall’attraversamento della carreggiata da parte di un cane, dover segnalare anticipatamente – ovvero prima del verificarsi del sinistro stesso – la sussistenza del pericolo all’ente gestore della strada.
Osserva, inoltre, che la motivazione postula un’inammissibile inversione dell’onere probatorio, stante che si chiede al danneggiato la prova dell’assenza del caso fortuito il cui onere invece incombe sul custode del bene. Nella specie, pertanto, avrebbe dovuto essere l'(OMISSIS) a dimostrare che la rete di recinzione era stata danneggiata o divelta da un lasso di tempo cosi’ breve rispetto al verificarsi del sinistro, tale da rendere inesigibile un intervento riparatore non avendo avuto la possibilita’ di averne contezza in tempo utile per eseguire l’intervento manutentivo.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli articoli 253 e 115 c.p.c., in relazione al secondo argomento speso in sentenza, ossia al rilievo che, all’esito della prova testimoniale, era emerso che il cane si era presumibilmente introdotto nella sede autostradale da uno svincolo sito a meno di un km dal luogo del sinistro.
Rileva che la vicinanza del citato svincolo era emersa dall’escussione del teste (OMISSIS), in risposta pero’ a domanda che ad esso era stata posta in violazione dell’articolo 253 c.p.c., atteso che, diversamente dalla giustificazione a tal fine addotta dall’istruttore, essa non poteva considerarsi “domanda a chiarimento dei fatti”, posto che non faceva parte dei capitolati di prova.
3. Il primo motivo e’ fondato.
La giurisprudenza di questa Corte e’ ferma nel ritenere che nell’ipotesi di sinistro stradale determinato dall’inattesa ed imprevista presenza di un animale selvatico sulla carreggiata di un’autostrada, la societa’ di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilita’ dalla quale e’ gravata ex articolo 2051 c.c., deve dare la prova positiva che la presenza dell’animale e’ stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalita’ tra l’evento dannoso e la cosa in custodia (Cass. 12/05/2017, n. 11785; 29/03/2007, n. 7763; 02/02/2007, n. 2308, ma v. anche Cass. 01/02/2018, n. 2477, con riferimento a strada a scorrimento veloce; v. ancora, in motivazione, Cass. 13/02/2019, nn. 4160 – 4161).
L’affermazione in tale ipotesi di una responsabilita’ dell’ente gestore ex articolo 2051 c.c., riposa, da un lato, sul carattere circoscritto e delimitato della sede autostradale e sulla conseguente possibilita’ di tenerla al riparo dall’ingresso di agenti esterni dalle aree circostanti, per essere la stessa destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza e, dall’altro, sul rilievo che al concetto di cosa in custodia, ai fini della norma, vanno ricondotti anche gli elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosita’ o pericolosita’, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell’utente (Cass. 05/02/2013, n. 2660; Cass. 19/05/2011, n. 11016).
Cio’, del resto, al pari di quanto pacificamente si afferma nel caso di sinistri causati dalla presenza di una pozzanghera o di una macchia d’olio o di un masso caduto da rocce o pareti attigue alla sede stradale: tutti fattori che, in ragione di serie causali in astratto prevedibili, possono modificare la condizione della cosa creando situazioni di pericolo. Il potere di governo della cosa, nel quale si risolve, come detto, il concetto di custodia, giustifica la presunzione di responsabilita’ anche in tali ipotesi proprio perche’ e’ in ragione di esso pretendibile una manutenzione e cura della cosa volta ad evitare l’intervento di detti fattori e il determinarsi di situazioni di pericolo, restando anche in tali casi esclusa la responsabilita’ ove si dimostri, con onere a carico del custode, l’ascrivibilita’ del fatto dannoso a caso fortuito (ad es. per l’imprevedibile e improvvisa presenza dell’animale o di altro ostacolo in quanto, in ipotesi, poco prima caduto da un veicolo o poco prima introdottosi attraverso un varco nella recinzione da troppo poco tempo determinatosi per fatto non prevedibile ne’ prevenibile).
4. La sentenza del giudice siciliano non si conforma a tali principi, avendo ritenuto la sussistenza del caso fortuito sulla base di circostanze inidonee a integrarlo, con cio’ incorrendo in un vizio di sussunzione della fattispecie concreta, cosi’ come acclarata, in quella normativa astratta pur correttamente individuata.
Cio’ segnatamente in relazione alla nozione di caso fortuito e, correlativamente, al contenuto ed al riparto del relativo onere probatorio.
5. Giova al riguardo rammentare che, secondo acquisizioni consolidate nella giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte Cass. ordd. nn. 2477 – 2483 del 01/02/2018):
a) l’articolo 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilita’ che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicche’ il danneggiato ha il solo onere di provare l’esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosita’ o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima, mentre al custode spetta di provare che il danno non e’ stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’articolo 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacita’ di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale puo’ essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, e’ connotato da imprevedibilita’ ed inevitabilita’, da intendersi pero’ da un punto di vista oggettivo e della regolarita’ causale (o della causalita’ adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) si tratta, dunque, di un’ipotesi di responsabilita’ oggettiva con possibilita’ di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
6. Orbene, non puo’ sfuggire come, nel ritenere l’esistenza di un caso fortuito, il Tribunale si sia discostato dalle esposte coordinate concettuali e regole di giudizio dal momento che:
a) con la prima delle considerazioni svolte in motivazione finisce con l’attribuire rilievo fondante della responsabilita’ da custodia al fatto che la situazione di pericolo fosse stata previamente segnalata al custode, con cio’ anche implicitamente onerando il danneggiato del relativo onere probatorio (ed al contempo orientando quella responsabilita’ verso il diverso paradigma della lex Aquilia), laddove al contrario era l’ente gestore a dover allegare e dimostrare che l’ingresso dell’animale in autostrada fosse dipeso da fattore imprevedibile e inevitabile (come ad es. la caduta da mezzo in transito o l’abbandono in area di sosta o l’apertura improvvisa di un varco della recinzione);
b) con la seconda attribuisce rilievo esimente a quello che invece costituisce il fondamento della responsabilita’ da cose in custodia: proprio la possibilita’ e la prevedibilita’ (oggettiva), infatti, dell’ingresso di animali dal vicino svincolo autostradale (anch’esso facente parte del bene in custodia) costituisce elemento di intrinseca pericolosita’ ed al contempo esclude che l’ingresso di animali poi presuntivamente verificatosi possa considerarsi evento imprevedibile ed inevitabile idoneo ad integrare caso fortuito.
7. Il primo motivo va pertanto accolto e dal suo accoglimento resta assorbito il secondo motivo.
La sentenza impugnata deve dunque essere cassata, con rinvio anche per le spese del giudizio di legittimita’, al Tribunale di Trapani, in diversa composizione, che si uniformera’ ai principi sopra esposti.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Trapani, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

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