Società già cancellata ed il ricorso per la dichiarazione di fallimento

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 ottobre 2022| n. 31467.

Società già cancellata ed il ricorso per la dichiarazione di fallimento

In caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi dell’art. 15, comma 3, Legge fallimentare, nel testo successivo alle modifiche apportate dall’art. 17 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221 del 2012, all’indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile – per qualsiasi ragione – la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante dal registro delle imprese e, in ipotesi di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui la medesima aveva sede

Ordinanza|25 ottobre 2022| n. 31467. Società già cancellata ed il ricorso per la dichiarazione di fallimento

Data udienza 18 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Società – Scioglimento e liquidazione – Società cancellata dal registro delle imprese – Ricorso per la dichiarazione di fallimento – Notificazione – Modalità – Individuazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. ZULIANI Andrea – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 17082 – 2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.r.l. – c.f./p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CURATORE del fallimento della “(OMISSIS)”, in persona del dottor (OMISSIS);
– intimato –
e
(OMISSIS);
– intimato –
e
(OMISSIS);
– intimato –
e
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
e
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 3442 – 10.7.2020/10.5.2021 Corte d’Appello di Roma;
udita la relazione nella camera di consiglio del 18 maggio 2022 del consigliere Dott. Abete Luigi.

Società già cancellata ed il ricorso per la dichiarazione di fallimento

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso L.Fall., ex articolo 6 al Tribunale di Roma (OMISSIS) chiedeva dichiararsi il fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l..
Deduceva di essere creditore per spettanze di lavoro alle dipendenze della “(OMISSIS)”.
2. Proponevano separati ricorsi di fallimento (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Del pari deducevano di essere creditori per spettanze di lavoro alle dipendenze del s.r.l. resistente.
3. Riuniti i ricorsi, con sentenza in data 19.10.2016 il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l..
4. La “(OMISSIS)” s.r.l. proponeva reclamo. Instava per la revoca della dichiarazione di fallimento.
5. Resisteva (OMISSIS).
Resisteva (OMISSIS).
Resistevano (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS).
Non si costituiva il curatore del fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l..
Non si costituivano (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
6. Con sentenza n. 3442/2021 la Corte d’Appello di Roma rigettava il reclamo e condannava la reclamante alle spese in favore delle parti costituite.
Evidenziava la corte – in ordine al primo ed al secondo motivo di reclamo, con cui la “(OMISSIS)” aveva addotto la nullita’ della notifica del ricorso di fallimento e la conseguente nullita’ della sentenza dichiarativa di fallimento in dipendenza della asserita violazione del diritto di difesa – che l’iter notificatorio era stato del tutto rituale ed appieno conforme alle scansioni, prefigurate in successione, di cui alla L.Fall., articolo 15, comma 3.
Evidenziava ulteriormente che erano in toto ingiustificati i rilievi della reclamante circa la doverosa assimilazione della notifica L. Fall., ex articolo 15, alla notifica ex articolo 140 c.p.c., con susseguente necessita’ di inoltro della raccomandata a.r. al notificando; cio’ viepiu’ – proseguiva la corte – nel segno della sentenza n. 146/2016, con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato infondata la questione di legittimita’ costituzionale sollevata al riguardo.
Evidenziava la corte – in ordine al terzo motivo di reclamo, con cui la “(OMISSIS)” aveva addotto la sua parziale estraneita’ rispetto alle azionate pretese creditorie per effetto delle previsioni di cui al contratto di affitto d’azienda registrato in data 15.12.2014, intercorso tra la ” (OMISSIS)” s.r.l., alle cui dipendenze i creditori istanti erano stati assunti, ed essa reclamante, cui i rapporti di lavoro erano stati trasferiti, e poi risolto per fatto e colpa dell’affittante ” (OMISSIS)” – che il disposto dell’articolo 2112 c.c. e dunque la solidale responsabilita’ del cedente e del cessionario per i crediti del lavoratore al tempo della cessione si applicano pur in ipotesi di affitto d’azienda e sono insuscettibili di deroghe convenzionali.
7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “(OMISSIS)” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.
Il curatore del fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l. non ha svolto difese.
Del pari non hanno svolto difese (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
8. La ricorrente ha depositato memoria.
9. Con il primo motivo e con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullita’ della notifica del ricorso L.Fall., ex articolo 6, l’errata interpretazione della L.Fall., articolo 15, il difetto di motivazione.
Deduce che ai fini del rigetto del primo e del secondo motivo di reclamo la Corte di Roma si e’ limitata a menzionare la pronuncia n. 146/2016 della Corte costituzionale senza spendere alcuna motivazione.
10. Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso vanno respinti.
11. La corte d’appello ha dato ampiamente conto dell’infondatezza del primo e del secondo motivo di reclamo.
In particolare, la corte di merito ha vagliato analiticamente i singoli passaggi del complessivo iter notificatorio e ha dunque riscontrato in maniera ineccepibile la ritualita’ della notificazione dei ricorsi L.Fall., ex articolo 6, (“in data 27 febbraio 2016 la cancelleria ai sensi della L.Fall., articolo 15, comma 3, aveva provveduto a notificare il ricorso ed il decreto via p. e. c. all’indirizzo di posta elettronica certificata della debitrice (OMISSIS) s.r.l. risultante dal Registro Ini-PEC (…). Acquisito l’esito negativo del tentativo di notifica a mezzo PEC, rispetto al quale la reclamante non ha dedotto alcunche’, (…) la successiva notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, del relativo decreto di fissazione dell’udienza e del verbale dell’udienza del 7 giugno 2016 tramite l’Ufficiale Giudiziario presso la sede legale della (OMISSIS) s.r.l., come risultante dalla Visura presso la Camera di Commercio, dava esito negativo (…) e si provvedeva al deposito dell’atto presso la casa comunale, come disposto dalla L.Fall., articolo 15, comma 3, da parte dell’Ufficiale Giudiziario in data 1 agosto 2016”: cosi’ sentenza d’appello, pagg. 5 – 6).
12. In pari tempo, la corte distrettuale ha valutato la ritualita’ del percorso notificatorio non solo alla luce della sentenza n. 146/2016 della Corte costituzionale ma pur alla luce della elaborazione giurisprudenziale di questa Corte (cfr. Cass. 20.12.2016, n. 26333, secondo cui, in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, e’ manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., della L. Fall., articolo 15, comma 3, (come sostituito dal Decreto Legislativo n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012), nella parte in cui prevede la notificazione del ricorso alla persona giuridica tramite posta elettronica certificata (PEC) e non nelle forme ordinarie di cui all’articolo 145 c.p.c.. Invero, come gia’ affermato da Corte costituzionale 16 giugno 2016, n. 146, la diversita’ delle fattispecie a confronto giustifica, in termini di ragionevolezza, la differente disciplina, essendo l’articolo 145 c.p.c. esclusivamente finalizzato ad assicurare alla persona giuridica l’effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati, mentre la contestata disposizione si propone di coniugare la stessa finalita’ di tutela del medesimo diritto dell’imprenditore collettivo con le esigenze di celerita’ e speditezza proprie del procedimento concorsuale, caratterizzato da speciali e complessi interessi, anche di natura pubblica, idonei a rendere ragionevole ed adeguato un diverso meccanismo di garanzia di quel diritto, che tenga conto della violazione, da parte dell’imprenditore collettivo, degli obblighi, previsti per legge, di munirsi di un indirizzo di PEC e di tenerlo attivo durante la vita dell’impresa; Cass. (ord.) 3.3.2022, n. 7083. Cfr. altresi’ Cass. 13.9.2016, n. 17946, secondo cui, in caso di societa’ gia’ cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento puo’ essere notificato, ai sensi della L.Fall., articolo 15, comma 3, nel testo successivo alle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 179 del 2012, articolo 17, convertito con modificazioni nella L. n. 221 del 2012, all’indirizzo di posta elettronica certificata della societa’ cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile – per qualsiasi ragione – la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante dal registro delle imprese ed, in ipotesi di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui la medesima aveva sede; Cass. (ord.) 27.10.2017, n. 25701).
13. I rilievi in tal guisa espressi dalla Corte romana valgono altresi’ a dar ragione della manifesta infondatezza della quaestio legitimitatis prospettata al riguardo.
Cosicche’ per nulla si giustifica l’assunto della ricorrente secondo cui la Corte capitolina non avrebbe esplicitato le ragioni per le quali la questione di legittimita’ costituzionale non era da rimettere ex novo alla Consulta (cfr. ricorso, pag. 6).
14. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l’errata interpretazione dell’articolo 2112 c.c., l’errata motivazione.
Deduce che la Corte di Roma ha erroneamente applicato l’articolo 2112 c.c..
15. Il terzo motivo di ricorso analogamente va respinto.
16. Non sussiste il denunciato “error in iudicando”, sub specie di falsa applicazione dell’articolo 2112 c.c..
Invero questa Corte spiega che, in materia di trasferimento d’azienda, la disciplina dell’articolo 2112 c.c. si applica ogni qualvolta, rimanendo immutata l’organizzazione aziendale, vi sia la sostituzione della persona del titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell’esercizio dell’impresa, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario (cfr. Cass. sez. lav. 23.10.2018, n. 26808; Cass. 23.7.2012, n. 12771).
A nulla rileva, percio’, che la fattispecie de qua concerne un’ipotesi di affitto non gia’ di cessione d’azienda.
A nulla rileva, percio’, che gli iniziali ricorrenti avevano lavorato alle dipendenze della “(OMISSIS)” s.r.l. per un breve periodo, ossia per il periodo compreso tra il 15.12.2014 ed il 14.3.2016.
17. Si tenga conto che la Corte di Roma ha soggiunto che i creditori istanti, per le rispettive spettanze da lavoro dipendente, avevano chiesto ed ottenuto ingiunzioni di pagamento poi divenute esecutive (non opposte “per i motivi di difetto di notifica di cui sopra”, ha asserito tout court la ricorrente: cfr. ricorso, pag. 8).
In tal guisa l’esecutivita’ che connota il riscontro monitorio dei crediti azionati ai sensi della L.Fall., articolo 6, viepiu’ rende vane le ragioni di pretesa inapplicabilita’ dell’articolo 2112 c.c. e viepiu’ da’ conto degli inadempimenti ascrivibili alla “(OMISSIS)” e, con essi, dello stato di decozione della medesima s.r.l..
18. Il curatore del fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l. non ha svolto difese.
E parimenti non hanno svolto difese (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Nessuna statuizione circa le spese del presente giudizio va percio’ assunta.
19. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica cit., articolo 13, comma 1 bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede:
rigetta il ricorso;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica cit., articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

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