La società nata dalla scissione subentra nel preesistente rapporto contrattuale facente capo a quella scissa

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 16 maggio 2019, n. 13192.

La massima estrapolata:

In tema di scissione societaria, la società nata dalla scissione subentra nel preesistente rapporto contrattuale facente capo a quella scissa, in virtù di una successione a titolo particolare nel diritto controverso, con la conseguenza che la clausola compromissoria per arbitrato rituale in origine pattuita rimane efficace.

Ordinanza 16 maggio 2019, n. 13192

Data udienza 14 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – rel Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7284-2U18 R.G. proposto da:
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– resistente –
contro
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 05/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ORICCHIO ANTONIO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO, che chiede alla Corte di rigettare il ricorso.

RILEVATO

Che:
e’ stata, con ricorso per regolamento di competenza, impugnata da Fallimento della societa’ (OMISSIS) S.r.l. l’ordinanza in data 5 febbraio 2018 (R.G.: 65243/2017) del Tribunale di Roma, con la quale veniva dichiarata l’incompetenza in accoglimento dell’eccezione delle parti convenute ((OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) S.r.l.) per essere la controversia, insorta e riguardante contratto di appalto, “oggetto della clausola compromissoria di cui all’articolo 12 del contratto” stesso inter partes.
Va, in breve, riepilogato – al fine della miglior comprensione della fattispecie – quanto segue.
La suddetta invocata norma di cui all’articolo 12 prevedeva una clausola compromissoria per arbitrato rituale in relazione ad “ogni controversia” di cui al contratto di appalto stipulato, in origine, fra l’allora (OMISSIS) S.r.l. in bonis e la (OMISSIS) S.r.l..
Tale ultima societa’ contraente – a lavori contrattuali terminati – subiva due scissioni a seguito delle quali venivano create la (OMISSIS) S.r.l. e la (OMISSIS) S.r.l. e veniva, di poi cancellata dal registro delle imprese il 14 ottobre 2014.
Il Fallimento della (OMISSIS) conveniva, quindi, nel 2017 innanzi al Tribunale di Roma le due suddette societa’ sorte dalle scissioni, chiedendo la loro condanna per preteso credito relativo a lavori a suo tempo eseguiti dalla Societa’ (OMISSIS) in bonis a favore dalla (OMISSIS) S.r.l., dante causa di ambedue le societa’ sorte per scissione.
Il ricorso e’ fondato su quattro ordini di motivi ed e’ resistito con memoria ex articolo 47 c.p.c., u.cp. dalla (OMISSIS) S.r.l..
Parte ricorrente e la medesima societa’ (OMISSIS) hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..
Il P.G. ha rassegnato le proprie conclusioni, cosi’ come in atti.

CONSIDERATO

Che:
1. – i quattro motivi del ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro connessione, tendono tutti all’annullamento dell’impugnata ordinanza, lamentando, nell’ordine:
a) la violazione di legge per erronea applicazione dell’articolo 1260 c.c. ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3;
b) la violazione dell’articolo 2506-bis c.c., comma 3, articoli 2506-ter e 2506-quater c.c. ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3;
c) la violazione di legge per erronea applicazione dell’articolo 2558 c.c. ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3;
d) la violazione dell’articolo 819 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
2. – Cio’ posto deve osservarsi quanto segue.
La fattispecie oggetto di esame e’ contrassegnata dalla risultanza, evidenziata nelle conclusioni dello stesso P.G. che non risultano “rinvenuti precedenti esattamente in termini”.
Al fine dell’odierno decidere non puo’, pertanto, che valutarsi, alla stregua della giurisprudenza in tema, il generale fenomeno degli effetti successori conseguenti alla scissione delle societa’.
Questa Corte ha avuto modi di affermare il principio per cui “nella disciplina dettata dall’articolo 2504-septies c.c., la scissione parziale di una societa’, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o piu’ societa’, preesistenti o di nuova costituzione, contro l’assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della societa’ scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa”, con l’ulteriore conseguenza di “un subingresso e di una successione a titolo particolare nel diritto controverso” della societa’ risultante dalla scissione (Cass., Sez. Prima, Sent. 13 aprile 2012, n. 5874).
L’affermato principio risulta, quindi, riaffermato dalle S.U. di questa Corte, le quale – piu’ di recente – (Sent. 15 novembre 2016, n. 23225), hanno ribadito e consolidato l’orientamento per cui la societa’ nata dalla scissione si sostituisce, in virtu’ di “una successione a titolo particolare nel diritto controverso” al rapporto contrattuale sorto in origine dalla societa’ scissa.
Orbene, da tali generali principi in materia di effetti del fenomeno di scissione di societa’, non puo’ che derivare la validita’ della clausola compromissoria de qua con conseguente affermazione della competenza, nell’ipotesi, del giudice arbitrale.
Tanto anche alla stregua della piu’ semplice e logica considerazione che il Curatore che ha azionato in giudizio il contratto a suo tempo intercorso con la societa’ scissa (OMISSIS) non puo’ certo pretendere una applicazione parziale del contenuto negoziale di detto contratto e, quindi, la pretesa esclusione dalla disciplina pattizia a suo tempo intercorsa della sola prevista clausola arbitrale.
I motivi del ricorso sono, pertanto, del tutto infondati e vallo respinti.
3. – Il ricorso va, quindi, rigettato.
4. – Le spese seguono la soccombenza e si determinano cosi’ come in dispositivo.
5. – Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della societa’ controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *