Solidarietà passiva non determina una situazione di litisconsorzio necessario

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 novembre 2022| n. 34899.

Solidarietà passiva non determina una situazione di litisconsorzio necessario

In tema di obbligazioni solidali, pur se di regola, ai sensi dell’art. 1306 c.c., la solidarietà passiva non determina una situazione di litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale, quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, viene a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario. (Affermando tale principio, la S.C. ha ritenuto che nella fattispecie decisa tale situazione si fosse verificata in quanto uno dei condebitori convenuti aveva esercitato azione di regresso nei confronti dell’altro, sì che la decisione di rigetto della domanda risarcitoria pronunciata sull’appello proposto da uno solo dei due convenuti non poteva non estendersi all’altro, travolgendo l’intera decisione di primo grado).

Ordinanza|28 novembre 2022| n. 34899. Solidarietà passiva non determina una situazione di litisconsorzio necessario

Data udienza 13 ottobre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazioni – Obbligazione solidale passiva – Non configurabilità di litisconsorzio necessario – Deroga – Cause tra loro dipendenti – Distinte posizioni dei coobbligati con obiettiva interrelazione – Subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33721/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso il suo studio, in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);
e nei confronti di:
(OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4894/2019, pubblicata in data 16 luglio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina A. P. Condello.

Solidarietà passiva non determina una situazione di litisconsorzio necessario

FATTI DI CAUSA

1. La (OMISSIS) s.p.a. convenne in giudizio (OMISSIS) s.pa. e (OMISSIS), quest’ultimo quale titolare della impresa individuale Autocentro di (OMISSIS), al fine di sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni asseritamente provocati al veicolo di sua proprieta’, tipo autogru Grove GMK5100, in conseguenza della perdita di parte dell’equipaggiamento (tre zavorre, il bozzello, la fune dell’argano principale e del gancio carrucola) che lo rendeva in parte inservibile e comunque collocabile sul mercato soltanto ad un prezzo notevolmente inferiore al suo effettivo valore commerciale.
L’attrice aveva dedotto di avere incaricato (OMISSIS) s.p.a. di recuperare il suddetto veicolo e tale societa’ a sua volta, per effettuare il servizio, si era avvalsa della ditta individuale Autocentro di (OMISSIS); quest’ultimo aveva preso in consegna il veicolo industriale in data 1 dicembre 2006 e lo aveva poi trattenuto in custodia sino al 12 marzo 2009, quando gli era stato richiesto di riconsegnarlo ad un centro di rivendita di mezzi commerciali; ricevuto in consegna il mezzo, esso era risultato privo di alcuni importanti pezzi, tanto da divenire parzialmente inidoneo all’uso. L’attrice aveva, quindi, sostenuto una responsabilita’ solidale e concorrente in capo alle parti convenute e, precisamente, di natura contrattuale a carico di (OMISSIS) s.p.a., per non avere la societa’ adempiuto quanto previsto nella convenzione in essere tra le parti e, a titolo extracontrattuale, in capo al (OMISSIS), per avere questi contravvenuto agli obblighi di custodia sullo stesso gravanti.
Si costitui’ in giudizio (OMISSIS) s.p.a., che spiego’ domanda di garanzia nei confronti di (OMISSIS), affinche’ quest’ultimo, in ipotesi di riconosciuta fondatezza della domanda di parte attrice, fosse dichiarato tenuto a manlevarla; si costitui’ anche (OMISSIS) che contesto’ la domanda dell’attrice, eccependo anche l’incompetenza per territorio del giudice adito.

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Il Tribunale di Roma, all’esito dell’istruttoria, respinta l’eccezione di incompetenza territoriale, accolse la domanda di parte attrice, accertando la responsabilita’ di entrambi i convenuti, condannandoli a corrispondere, in solido, a titolo di risarcimento danni, la somma complessiva di Euro 111.252,69, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. La sentenza, impugnata da (OMISSIS), e’ stata riformata dalla Corte d’appello di Roma che ha annullato “la condanna in solido con (OMISSIS) e la sua condanna al pagamento delle spese”, nonche’ il capo 3) del dispositivo della sentenza di primo grado, confermandola nel resto.
Disattesa l’eccezione di incompetenza per territorio, i giudici romani hanno ritenuto che la domanda proposta fosse rimasta sfornita di prova, tenuto conto che le foto prodotte in primo grado dalla (OMISSIS) erano prive di data e che le contestazioni sollevate dall’appellante erano specifiche e trovavano riscontro nella consulenza di parte, a firma dell’ingegnere (OMISSIS), nella quale era stato evidenziato che il mezzo consegnato al (OMISSIS) presentava una scritta diversa da quella che appariva sulle foto presenti nella relazione prodotta dalla (OMISSIS) e soprattutto che nelle foto prodotte dall’appellante il mezzo consegnato non era munito di zavorre. Considerato, infine, che il mezzo era stato acquistato dal (OMISSIS) al prezzo, ritenuto congruo dalla (OMISSIS), di Euro 210.000,00 nello stato in cui si trovava e con le parti mancanti, la Corte territoriale ha concluso che non era dovuto il risarcimento dei danni, in difetto di prova che gli elementi indicati nel preventivo prodotto fossero presenti all’atto della consegna; ha, inoltre, rilevato che (OMISSIS) s.p.a. aveva nel frattempo pagato l’importo liquidato dal Tribunale e che il capo della sentenza di primo grado che la condannava al risarcimento dei danni era passato in giudicato, per essere la societa’ rimasta contumace in grado di appello.
3. (OMISSIS) s.p.a. ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con due motivi.
Resistono con autonomi controricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a..
4. La trattazione e’ stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380-bis.1. cod. proc. civ..
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
(OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) hanno depositato memorie ex articolo 380-bis.1. c.p.c..

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 331 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
La ricorrente, evidenziando che il giudice di primo grado aveva condannato in solido le parti convenute, accertando, in accoglimento della domanda riconvenzionale, che (OMISSIS) era obbligato a tenere indenne e manlevare (OMISSIS) s.p.a., sostiene che la Corte d’appello, nell’accogliere l’impugnazione del (OMISSIS) e nell’affermare che la sentenza di primo grado nella parte in cui condannava l’odierna ricorrente era passata in giudicato, non avrebbe fatto buon governo della disposizione normativa richiamata in rubrica. In particolare, osserva, sotto un primo profilo, che la responsabilita’ contrattuale ad essa contestata era sicuramente dipendente, sul piano logico, da quella aquiliana fatta valere nei confronti del (OMISSIS), tanto che quella presupponeva l’accertamento di questa; dal che doveva conseguire che in appello era configurabile una situazione di inscindibilita’ delle cause, come tali assoggettate non soltanto al regime della conservazione del litisconsorzio necessario, ma anche al principio dell’impossibilita’ di formazione di giudicati diversi su una medesima fattispecie; avendo il (OMISSIS) impugnato la sentenza di primo grado al fine di sostenere che egli non era affatto responsabile del danno, l’accoglimento della sua impugnazione sul punto non poteva non estendere i suoi effetti anche a beneficio di essa ricorrente.
Sotto diverso profilo, sottolinea che tra la domanda proposta nei confronti di due soggetti che si assumono corresponsabili e quella di garanzia proposta da uno dei convenuti nei confronti dell’altro sussiste un rapporto di dipendenza ai sensi dell’articolo 331 c.p.c., per cui, essendo inscindibili le posizioni, non e’ consentita una loro separazione. Nella fattispecie si versa, ad avviso della ricorrente, in una ipotesi di cd. garanzia impropria che rende dipendenti la domanda principale di condanna e quella riconvenzionale orizzontale di garanzia, con la conseguenza che la domanda di garanzia esperita nei confronti del (OMISSIS) non poteva non presupporre l’accertamento anche della responsabilita’ del (OMISSIS); venendo meno l’obbligo risarcitorio in capo al (OMISSIS), non poteva dirsi sussistente neppure la responsabilita’ solidale, ma sussidiaria, di (OMISSIS) s.p.a..
2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la’ dove la Corte d’appello ha annullato il capo 3) del dispositivo della sentenza di primo grado, pur in difetto di specifica impugnazione, riconoscendo al contempo in capo alla (OMISSIS) il diritto di trattenere comunque le somme gia’ versate da (OMISSIS) s.p.a. a seguito del suo adempimento al precetto ricevuto in notifica.

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3. Il primo motivo e’ fondato, con assorbimento del secondo motivo.
3.1. La sentenza d’appello, accogliendo l’impugnazione proposta dal solo (OMISSIS), sul presupposto che la domanda avanzata dalla (OMISSIS) s.p.a. non fosse supportata da una adeguata prova, e affermando che il capo della sentenza di primo grado che aveva condannato (OMISSIS) s.p.a., in difetto di impugnazione da parte di quest’ultima, sarebbe passato in giudicato, poggia sull’assunto che si fosse in presenza di cause scindibili.
3.2. L’assunto non e’ condivisibile.
Come questa Corte ha piu’ volte puntualizzato, se e’ vero che, sulla base di quanto emerge dall’articolo 1306 c.c., di regola l’obbligazione solidale passiva non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile e non da’ luogo a litisconsorzio necessario nemmeno in sede di impugnazione, bensi’ a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, di modo che il creditore puo’ far valere nei confronti di ciascuno di quei condebitori l’intero suo credito, in tal modo essendo sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che puo’ svolgersi utilmente anche nei confronti di uno solo dei condebitori, a tale regola si deroga, venendo a configurarsi una situazione di inscindibilita’ di cause e quindi di litisconsorzio processuale necessario, quando le stesse siano in rapporto di dipendenza ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicche’ la responsabilita’ dell’uno presupponga la responsabilita’ dell’altro (Cass., sez. 3, 06/07/2006, n. 15358; Cass., sez. 3, 08/02/2012, n. 1771, Cass., sez. 3, 21/08/2018, n. 20860).
Si configura, in particolare, l’inscindibilita’ delle cause nell’ipotesi in cui l’accertamento della responsabilita’ di uno dei condebitori presupponga necessariamente quello della responsabilita’ dell’altro, cioe’ in caso di rapporto di subordinazione logica o di pregiudizialita’ tra le cause nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali, in relazione al contenuto delle censure proposte ed all’esito della lite, poiche’, in tal caso, si genera un rapporto di dipendenza di cause che da’ luogo ad una ipotesi di litisconsorzio necessario e, di conseguenza, anche alla necessaria integrazione del contraddittorio, ex articolo 331 c.p.c., nei confronti del coobbligato non appellante (Cass., sez. 1, 19/04/2018, n. 9766).
3.3. Tanto si verifica nella fattispecie in esame, in cui si e’ venuta a configurare un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale a seguito della proposizione, da parte di (OMISSIS) s.p.a., dell’azione di regresso nei confronti del (OMISSIS).
Giova, al riguardo, prendere le mosse dal rilievo che la causa originaria e’ stata promossa, in primo grado, dalla (OMISSIS) s.p.a. nei confronti di piu’ parti – (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) – e che il cumulo processuale originario e’ riconducibile alla nozione di litisconsorzio facoltativo, come in ogni caso in cui vengono convenuti in giudizio due soggetti assumendo che essi siano coobbligati solidali o in forza del medesimo titolo, comune ad entrambi, o sulla base di due titoli diversi, com’e’ nella logica della responsabilita’ solidale di cui all’articolo 2055 c.c. (cfr. Cass., sez. U, 27/04/2022, n. 13143 ha ribadito che, ai fini della responsabilita’ di cui all’articolo 2055 c.c., e’ richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a piu’ persone, ancorche’ le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilita’ – contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l’unicita’ del fatto dannoso e riferisce tale unicita’ unicamente al danneggiato, senza intenderla come identita’ delle norme giuridiche violate).

Solidarietà passiva non determina una situazione di litisconsorzio necessario

Tuttavia, l’originario litisconsorzio facoltativo si e’ trasformato in un litisconsorzio necessario processuale, coinvolgente tutte le parti, nel momento in cui (OMISSIS) s.p.a., costituendosi nel giudizio di primo grado, oltre a contestare la propria responsabilita’ ed anche quella del (OMISSIS), ha svolto, in via subordinata, una domanda di “garanzia” contro quest’ultimo sul rilievo che il danno lamentato dalla parte attrice, ove ritenuto esistente, fosse stato determinato da un inadempimento contrattuale scaturente dal rapporto da essa intrattenuto con il (OMISSIS), di talche’ quest’ultimo avrebbe dovuto tenerla indenne dalle conseguenze della soccombenza in ipotesi di accoglimento della domanda dell’attrice.
Infatti, la proposizione di tale domanda, da qualificarsi, piu’ che di garanzia, di regresso per essere stata evocata una responsabilita’ comune, sebbene, per diversi titoli, da parte dell’attrice, ha determinato l’insorgenza sul rapporto oggetto di tale azione, siccome coinvolgente l’accertamento della responsabilita’ verso l’attrice, della necessita’ di un accertamento comune a tutte le parti, costituendo tale comune responsabilita’ uno dei fatti costitutivi dell’azione di regresso/garanzia unitamente all’accertamento del modo di essere del rapporto fra la odierna ricorrente ed il (OMISSIS).
In altri termini, presupposto della responsabilita’ del (OMISSIS) verso l’odierna ricorrente, invocata con l’azione di regresso/garanzia, e’ divenuto l’accertamento del fatto dannoso integrante fatto costitutivo dell’azione dell’attrice sia verso la odierna ricorrente che verso il (OMISSIS) in modo necessariamente comune ad entrambi.
Conclusosi il giudizio di primo grado con il riconoscimento del fatto dannoso e con la conseguente condanna solidale di entrambe le parti convenute in favore dell’attrice e l’accoglimento della domanda di regresso spiegata da (OMISSIS) s.p.a. nei confronti del (OMISSIS), correttamente anche la fase del gravame, sebbene introdotta solo dal (OMISSIS), si e’ svolta con la partecipazione necessaria di (OMISSIS) s.p.a., essendovi litisconsorzio necessario processuale in ragione dell’azione di regresso, che imponeva che l’accertamento sull’esistenza o meno della prova del fatto dannoso fosse comune a tutte le parti in causa, in modo tale che il fatto determinante la responsabilita’ di uno dei due soggetti convenuti dalla originaria parte attrice fosse solamente quello posto in essere dall’altro.
Da tanto discende che l’accertamento operato in grado di appello, che ha condotto i giudici del merito a ritenere la mancanza di prova del fatto dannoso, ancorche’ sollecitato solo dal (OMISSIS), riguardava non solo un fatto che concerneva anche la posizione dell’altro danneggiante, ma che era divenuto da accertare necessariamente sul piano processuale – in modo unitario, cioe’ allo stesso modo per entrambi verso la comune parte danneggiata e con effetti riferibili sia alla domanda di quest’ultima contro entrambi i pretesi danneggianti, sia all’azione di regresso. Sicche’, al contrario di quanto ha erroneamente ritenuto la Corte romana, l’accertamento della mancanza di prova del fatto dannoso comune non puo’ che estendersi anche alla domanda formulata dalla attrice contro l’odierna ricorrente e travolgere pure la condanna resa dal primo giudice a carico suo, vertendosi in ipotesi di cause inscindibili e tra loro dipendenti e non potendo operare la regola della incomunicabilita’ propria del litisconsorzio facoltativo.

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Dal nesso di inscindibilita’ delle cause legate da una relazione di dipendenza deriva, infatti, la esigenza che, per tutte le parti dei distinti rapporti dedotti in giudizio, tra le quali si instaura una ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, l’accertamento della responsabilita’ sia unitario e che rimanga impedito il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la responsabilita’ verso l’attore danneggiato nei confronti del litisconsorte processuale non impugnante, laddove tale capo di sentenza sia stato impugnato, come nel caso di specie, dall’altra parte del giudizio.
Non a caso il (OMISSIS), come emerge dalle conclusioni dell’atto di appello, ebbe a richiedere in via principale l’integrale riforma della sentenza impugnata e non avrebbe potuto che chiedere questo e dunque la riforma pure nei riguardi dell’altro preteso danneggiante, la’ dove adduceva il difetto di prova dell’esistenza del danno in thesi riferito dall’attrice a lui e all’attuale ricorrente.
La Corte territoriale avrebbe dovuto riformare la sentenza di primo grado anche nei confronti della qui ricorrente e rigettare la domanda dell’attrice sia nei confronti di essa che del (OMISSIS). La sentenza va, dunque, cassata sul punto. I giudici capitolini hanno in sostanza accertato in due modi diversi un rapporto che doveva essere accertato allo stesso modo fra tutte le parti, per esservi litisconsorzio necessario processuale insorto a seguito dell’azione di regresso.
La Corte romana, non riformando anche nei confronti della qui ricorrente, ha in sostanza fatto anche un’erronea applicazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, perche’ la condanna contro l’odierna ricorrente a favore della (OMISSIS) s.p.a. risultava, esistendo il detto litisconsorzio necessario processuale comportante l’accertamento comune del fatto dannoso, dipendente dall’accertamento comune sul fatto dannoso devoluto dall’impugnazione del (OMISSIS) e riguardante anche la qui ricorrente.
4. La statuizione della sentenza impugnata che, in contrasto con i principi di diritto sopra richiamati, ha ritenuto di operare un frazionamento dell’accertamento deve, quindi, essere cassata sul punto in accoglimento del primo motivo e, previo assorbimento del secondo motivo, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’articolo 384 c.c., comma 2, in riforma della decisione di primo grado, con il rigetto della domanda originaria proposta da (OMISSIS) s.p.a. anche nei confronti della (OMISSIS) s.p.a..
Le spese dei gradi del giudizio di merito possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo all’alterno esito del giudizio, mentre le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso. Cassa la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione oggetto della censura accolta e, decidendo nel merito, in riforma della decisione di primo grado, rigetta la domanda originaria proposta da (OMISSIS) s.p.a. anche nei confronti di (OMISSIS) s.p.a..
Compensa interamente tra le parti le spese di lite relative ai gradi del giudizio di merito. Condanna (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Condanna (OMISSIS) al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

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