Sono nulli i patti dispositivi fatti dagli eredi anche relativamente alla quota di beni di proprietà del genitore ancora in vita

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|8 novembre 2022| n. 32855.

Sono nulli i patti dispositivi fatti dagli eredi anche relativamente alla quota di beni di proprietà del genitore ancora in vita

Sono nulli i patti dispositivi fatti dagli eredi anche relativamente alla quota di beni di proprietà del genitore ancora in vita, in quanto pur non costituendo negozi mortis causa non andando ad incidere sulla devoluzione ereditaria, in quanto presuppongono comunque che si svolga secondo le regole successorie senza vincolare in alcun modo il de cuius.

Sentenza|8 novembre 2022| n. 32855. Sono nulli i patti dispositivi fatti dagli eredi anche relativamente alla quota di beni di proprietà del genitore ancora in vita

Data udienza 27 ottobre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Diritti reali – Proprietà – Divisione eredità – Terreni confinanti – Confine – Strada – Passaggio comune – Scrittura divisionale – Mancanza del consenso di tutte le parti – Patto successorio vietato dalla legge – Disposizione di beni di un condividendo ancora in vita – Pretermissione – Nullità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 20972/2017 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 184/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZ. DIST. SASSARI depositata il 18/5/2017;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Luisa De Renzis;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Lorenzo Orilia.

Sono nulli i patti dispositivi fatti dagli eredi anche relativamente alla quota di beni di proprietà del genitore ancora in vita

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 254/2013 il Tribunale di Sassari accolse parzialmente le domande proposte da (OMISSIS) contro il fratello (OMISSIS), determinando il confine fra il terreno appartenente all’attore (sito in agro di (OMISSIS) distinto in catasto al foglio (OMISSIS), mappali (OMISSIS) e (OMISSIS)) e la strada destinata a passaggio comune nella parte insistente nella proprieta’ del convenuto in conformita’ al tracciato indicato nell’allegato 4 della relazione di consulenza tecnica e precisando che il triangolo grigio iscritto all’interno della corte di proprieta’ attrice delimita l’area ingiustamente occupata dal convenuto. Rigetto’ tutte le altre domande proposte in via principale e riconvenzionale, ponendo le spese del giudizio a carico del convenuto.
L’appello del convenuto (OMISSIS) e’ stato respinto dalla Corte territoriale di Cagliari sez. dist. Sassari con sentenza 18.5.2017 sulla base delle seguenti argomentazioni:
– la mancata partecipazione della madre alla sottoscrizione della scrittura posta a base della domanda non era rilevante, trattandosi di ripartizione inquadrabile in un assetto contrattuale plurilaterale cui tutte le parti hanno dato esecuzione, dandosi reciprocamente atto del consenso favorevole della madre
– secondo un principio affermato dalla Corte di Cassazione, era valido un tale tipo di contratto, che non configurava una vera e propria divisione ereditaria, ma impegnava immediatamente i contraenti ed era destinato a conseguire il suo effetto definitivo di scioglimento della comunione mediante la successiva adesione degli assenti;
– che era infondata 10’eccezione di nullita’ dell’atto per mancanza dei certificati di destinazione urbanistica;
– che la domanda andava qualificata come azione di adempimento di alcune clausole del contratto di divisione che non richiedeva il litisconsorzio;
– che la consulenza tecnica aveva accertato uno sconfinamento da parte del convenuto con una occupazione di una porzione di proprieta’ dell’attore, non gravata da servitu’ di passaggio;
– che non era ravvisabile la dedotta contraddittorieta’ della motivazione della sentenza di primo grado perche’ l’accertamento del Tribunale era volto ad accertare l’avvenuta occupazione di una porzione di terreno dell’attore attraverso l’esercizio, da parte del convenuto, di un passaggio non consentito ne’ previsto e situato in altro tratto di strada attraverso la preliminare verifica dei confini gia’ segnati nell’atto di divisione.
2. Contro tale sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tredici motivi.
(OMISSIS) e’ rimasto intimato.
Il Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Luisa De Renzis ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento dei motivi 3, 8, 9 e 13.

Sono nulli i patti dispositivi fatti dagli eredi anche relativamente alla quota di beni di proprietà del genitore ancora in vita

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione degli articoli 3 e 24 Cost., degli articoli 101, 112, 115, 163 e 164 c.p.c., nonche’ articoli 949, 950, 2697 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3); nullita’ della sentenza e del procedimento (articolo 360 c.p.c., n. 4); omesso esame (vizio di motivazione) circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti (articolo 360 c.p.c., n. 5). Si osserva che l’azione introdotta era da inquadrarsi non gia’ nello schema del regolamento di confini, ma in quello della negatoria servitutis in quanto tendente ad accertare la legittimita’ o illegittimita’ di un passaggio asseritamente esercitato dall’odierno ricorrente su porzione del fondo dell’attore; ci si duole inoltre del mancato riscontro alle eccezioni preliminari sollevate gia’ con la comparsa di risposta, di equivoca esposizione dei fatti e improponibilita’ delle domande.
1.2 Col secondo motivo il ricorrente denunzia la nullita’ della sentenza e la violazione dell’articolo 24 Cost., nonche’ degli articoli 101, 112, 163, 164 e 167 c.p.c., nonche’ articoli 949 e 950 c.c., nonche’ l’omesso esame di fatto decisivo per avere la Corte di merito pronunciato su una domanda di adempimento della scrittura divisionale che nessuno aveva mai proposto, avendo l’atto agito per la regolazione del confine e il convenuto replicato trattarsi di azione negatoria servitutis: in tal modo – sostiene il ricorrente – la Corte di merito ha indebitamente modificato il petitum e la causa petendi.
1.3 Col terzo motivo il ricorrente denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo, la violazione dell’articolo 24 Cost., articoli 99, 112, 115 e 167 c.p.c., nonche’ la nullita’ della sentenza e del procedimento dolendosi, in particolare, del mancato esame delle domande riconvenzionali, da lui spiegate, tendenti all’accertamento dell’acquisto, per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, della servitu’ di passaggio sul tratto di strada oggetto della controversia, la cui esistenza risultava documentata dalle fotografie, dalle deposizioni dei testi e dagli accertamenti svolti dal consulente tecnico di ufficio, il quale aveva riscontrato che la planimetria allegata alla scrittura divisionale presentava un errore di rilievo.
1.4 Col quarto motivo il ricorrente denunzia plurime violazioni di legge (violazione degli articoli 1321, 1325, 1350 e 1418 c.c., anche in riferimento agli articoli 735 c.c. nonche’ violazione degli articoli 156, 157, 159 e 784 c.p.c.) e omesso esame di fatto decisivo. A dire del ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe dovuto dichiarare la nullita’ della scrittura divisionale per mancanza del consenso di tutte le parti, avendo i condividendi fratelli (OMISSIS) pretermesso dalla stipula la madre (OMISSIS), anch’essa avente causa del de cuius (OMISSIS). Latro profilo di nullita’ non rilevato e’ rappresentato – sempre a dire del ricorrente – dalla sussistenza di un patto successorio vietato, avendo i fratelli (OMISSIS) disposto anche dei beni della loro madre ancora in vita.
1.5 Col quinto motivo il ricorrente denunzia la nullita’ della sentenza e del procedimento e la violazione degli articoli 458 e 1420 c.c., articoli 156, 157 e 159 c.p.c., insistendo ancora sulla nullita’ della scrittura in quanto contenente un patto successorio vietato dalla legge. Rileva che la giurisprudenza richiamata dalla Corte d’Appello non e’ pertinente rispetto al caso di specie.
1.6 Col sesto motivo (OMISSIS) denunzia la nullita’ della sentenza e la violazione degli articoli 18 e 40 della L. n. 47/1985, dell’articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e degli articoli 156, 157 e 159 c.p.c., nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo, rimproverando alla Corte d’Appello di non aver considerato che alla scrittura (riguardante la divisione di masse plurime) non risultavano allegati i certificati di destinazione urbanistica.

Sono nulli i patti dispositivi fatti dagli eredi anche relativamente alla quota di beni di proprietà del genitore ancora in vita

1.7 Col settimo motivo il ricorrente denunzia la violazione degli articoli 101, 102 e 354 c.p.c. nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo, dolendosi della violazione del principio del litisconsorzio necessario e della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condividenti proprietari della strada interessata dalla controversia.
1.8 Con l’ottavo motivo il ricorrente denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo (vizio di motivazione) e la violazione degli articoli 61, 62, 112,115, 163, 164, 253 c.p.c. e “2967” (cosi’ testualmente, ndr) e 2721cc per non avere riscontrato la difformita’ tra lo stato di fatto e la rappresentazione grafica allegata alla scrittura divisionale stante la presenza di ostacoli naturali lungo il tracciato riportato nella suddetta rappresentazione grafica (come emerso non solo sulla base della relazione di CTU, ma anche sulla base delle fotografie e delle deposizioni dei testimoni). Osserva che il triangolo rosa richiamato dal CTU e indicato nella sentenza di primo grado, non costituisce la dimensione della presunta invasione, ma la reale ubicazione della strada di passaggio.
Ribadisce quindi di essersi limitato ad utilizzare la strada secondo il medesimo tracciato esistente da decenni. Insiste ancora sulla natura dell’azione esercitata dall’attore (da qualificarsi come negatoria servitutis) e rimprovera alla Corte di non avere tenuto in alcun conto la descrizione dello stato dei luoghi effettuata dal CTU e le altre risultanze istruttorie.
1.9 Col nono motivo il ricorrente denunzia la violazione degli articoli 112, 1362, 1363, 1366 e 1368 c.c. nonche’ l’omesso esame di fatto decisivo e motivazione apparente dolendosi della interpretazione e applicazione del contratto. Secondo il ricorrente, in nessuna parte della scrittura privata (di cui trascrive alcuni passaggi) si rinviene la volonta’ di dare alla strada un diverso assetto e quindi e’ censurabile la sentenza impugnata nella parte in cui sembra ravvisare la volonta’ dei condividenti di individuare una nuova e diversa strada comune di accesso e di quella riservata come servitu’ di passaggio a (OMISSIS) in considerazione della conformazione del luogo e della posizione del lotto di proprieta’ di quest’ultimo. Richiama inoltre il contenuto dei propri scritti difensivi censurando l’incomprensibile interpretazione del contenuto della scrittura da parte della Corte d’Appello.
1.10 Col decimo motivo il ricorrente denunzia la violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., articoli 948, 949 e 950, nonche’ nullita’ della sentenza e omesso esame di fatto decisivo per avere la Corte d’Appello, una volta escluso il dubbio sui confine avrebbe dovuto rigettare la domanda di regolamento proposta dall’attore oppure (decidendo comunque ultrapetitum) avrebbe dovuto accogliere una domanda di rivendicazione o negatoria, ma certamente non inventare un obbligo di restituzione sulla base di una regolamentazione dei confini dallo stesso giudice esclusa. Cosi’ facendo la Corte ha ignorato quanto emerso dalle deposizioni dei testi e dalla consulenza, cioe’ che non vi era alcuna superficie da restituire e che quella in contestazione era occupata dal passaggio esercitato pacificamente e ininterrottamente da oltre venti anni.
1.11 Con l’undicesimo motivo il ricorrente denunzia la nullita’ della sentenza e la violazione degli articoli 112, 115, 333 e 343 c.p.c., osservando che il primo giudice aveva rigettato le altre domande dell’attore, tra cui quella di restituzione del possesso della superficie indebitamente utilizzata, per cui in assenza di appello incidentale di Ottavio, era affetta da ultrapetizione l’affermazione circa la bonta’ del diritto dell’attore ad ottenere il rilascio di tale porzione.
1.12 Col dodicesimo motivo (OMISSIS) denunzia la nullita’ della sentenza e del procedimento, la violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., nonche’ degli articoli 948, 949 e 950 c.c., e l’omesso esame circa un fatto decisivo criticando la Corte d’Appello laddove, disattendendo le critiche al primo giudice, afferma che l’accertamento del Tribunale era rivolto ad accertare la veridicita’ delle deduzioni dell’attore e cioe’ l’occupazione di una porzione del suo terreno attraverso l’esercizio da parte del convenuto del passaggio non consentito ne’ previsto e situato in altro tratto di strada attraverso la preliminare verifica dei confini gia’ segnati nell’atto di divisione. Cosi’ facendo – sostiene il ricorrente – la Corte ha deciso su una domanda (negatoria servitutis) mai proposta e su una indimostrata veridicita’ delle deduzioni dell’attore.
1.13 Col tredicesimo ed ultimo motivo, infine, il ricorrente denunzia la violazione degli articoli 91, 92, 99 e 112 c.p.c., della L. n. 247 del 2012, articolo 13, e del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, dolendosi della condanna alle spese del giudizio di appello, liquidate in Euro 5.000,00, cioe’ in misura quasi doppia rispetto a quella di Euro 2.775,00 domandata dall’altra parte con la nota spese del 15.9.2016.
2.1 Il quarto e quinto motivo di ricorso – che ben si prestano ad esame unitario per il comune riferimento al fenomeno del patto successorio e che vanno trattati con priorita’ per il carattere assorbente rispetto alle altre censure – sono fondati.
L’articolo 458 c.c., nel disciplinare il divieto dei patti successori, dispone testualmente che “e’ del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi” (cd. patto successorio dispositivo).
Come gia’ chiarito da questa Corte (v. Sez. 2, Sentenza n. 27624 del 2017), il divieto si spiega col fatto che, vincolando il de cuius, i patti successori gli toglierebbero quella liberta’ di disporre che la legge riconosce ad ogni persona fino al momento della morte (secondo un antico brocardo, “ambulatoria est voluntas testanti usque ad vitae supremum exitum”).
E’ per questo che l’ordinamento riconosce ad ognuno la liberta’ di disporre delle proprie sostanze mediante quel negozio unilaterale, non recettizio, che e’ il “testamento” (articolo 587 c.c.); e garantisce la revocabilita’ e modificabilita’ del testamento in ogni tempo, stabilendo espressamente che “Non si puo’ in alcun modo rinunziare alla facolta’ revocare o mutare le disposizioni testamentarie”, aggiungendo che “ogni clausola o condizione contraria non ha effetto” (articolo 679 c.c.)
Sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell’articolo 458 c.c., comma 1, seconda parte, sono patti successori le convenzioni che abbiano per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta e facciano, cosi’, sorgere un vincolo iuris, di cui la disposizione ereditaria rappresenti l’adempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24450 del 19/11/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 63 del 06/01/1981). Per stabilire, quindi, se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullita’ di cui all’articolo 458 c.c., occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalita’ di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entita’ comprese nella futura successione; 3) se i disponenti abbiano contrattato o stipulato come aventi diritto alla successione stessa; 4) se l’assetto negoziale convenuto debba aver luogo “mortis causa” (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 14566 del 2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1683 del 16/02/1995; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2619 del 09/07/1976).
La norma in esame accomuna, infatti, sotto la sanzione di nullita’ anche i patti dispositivi, pur non costituendo questi propriamente negozi mortis causa, atteso che essi non regolano la devoluzione dell’eredita’, ma presuppongono che la stessa si svolga secondo le sue regole, sicche’ neppure vincolano il de cuius. La nullita’ colpisce, peraltro, anche i patti dispositivi meramente obbligatori, che, cioe’, obbligano a disporre di diritti da acquistare in una futura successione ereditaria (v. Sez. 2, Sentenza n. 14566 del 2016 cit.).
Venendo al caso in esame, il dato oggettivo e indiscusso alla base della lite tra i due fratelli (OMISSIS) e’ rappresentato dal fatto che la domanda proposta da Ottavio, sia che la si voglia qualificare come azione di regolamento di confine di cui all’articolo 950 c.c. (soluzione prescelta dal primo giudice), sia che la si voglia inquadrare nello schema della azione negatoria ex articolo 949 c.c. (opzione proposta dal convenuto odierno ricorrente), sia che le si voglia attribuire una qualificazione mista (regolamento di confine e negatoria) o addirittura diversa dalle precedenti (come, invece ha ritenuto la Corte d’Appello, che ha optato per una “azione di adempimento di alcune clausole del contratto di divisione”) ruota attorno alle pattuizioni contenute nella scrittura stipulata il 5.9.1997 dagli otto germani (OMISSIS), figli di (OMISSIS) (deceduto in data (OMISSIS)).
Con tale scrittura (denominata nell’intestazione “SCRTTURA PRIVATA DI DIVISIONE ED ASSEGNAZIONE DI QUOTE – TERRENI E FABBRICATI DI PROPRIETA’ DEI FRATELLI (OMISSIS) SITUATI NEL COMUNE DI (OMISSIS) E NEL COMUNE DI NULE” i germani (OMISSIS) hanno dichiarato di essere addivenuti…. alla decisione di procedere tra di loro alla divisione amichevole dei beni ereditati dal padre per la quota di 2/3 “nonche’ della quota sugli stessi attualmente di proprieta’ della madre (OMISSIS)….., facente parte integrante dell’asse ereditario e ad essi spettante”. Dopo avere richiamato il consenso favorevole della madre per la divisione anche della quota di sua proprieta’ a favore dei figli, i germani (OMISSIS) hanno poi proceduto alla analitica individuazione dei beni (con indicazione di alcuni terreni da escludere), hanno formato otto quote di uguale valore, che hanno poi – con l’assistenza di “uno dei nipotini” sorteggiato tra loro, provvedendo alle relative assegnazioni (v. pagg. 5 e ss) ed obbligandosi contemporaneamente a trasfondere la volonta’ cosi’ espressa in un futuro atto pubblico definitivo (v. pag. 11).
La Corte di merito avrebbe dovuto pertanto verificare, attraverso una puntuale analisi del contenuto della scrittura, se essa integrasse un patto successorio dispositivo, ma non lo ha fatto, benche’ avesse tutti gli elementi per esaminare la questione che, riguardando una ipotesi di nullita’ per violazione di norma imperativa, era senz’altro rilevabile anche di ufficio.

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In proposito, va richiamato il principio della legittimita’ del rilievo officioso del giudice di una causa diversa di nullita’ rispetto a quella sottoposta al suo esame dalla parte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 26242 del 2014). Di conseguenza, il fatto che col primo motivo di appello di (OMISSIS) fosse stata dedotta una causa diversa di nullita’ della scrittura (mancanza del consenso di una delle parti contraenti) non ostava a tale rilievo ufficioso, previa ovviamente la necessaria sollecitazione del contraddittorio tra le parti ai sensi dell’articolo 101 c.p.c., comma 2 (v. Sez. 2 Ordinanza n. 26495 del 17/10/2019 Rv. 655652).
2.2 Il quarto motivo e’ altresi’ fondato sotto il profilo della nullita’ della scrittura in quanto priva del requisito del consenso (cfr. articoli 1418 e 1325 cc), essendo documentato che alla scrittura non partecipo’ la condividente (OMISSIS), madre dei fratelli (OMISSIS), vedova di (OMISSIS).
La Corte d’Appello, per superare la criticita’ evidenziata dall’appellante col primo motivo di gravame, ha ravvisato un contenuto meramente obbligatorio del contratto, senza pero’ spiegare in alcun modo da dove abbia tratto tale convincimento, anche perche’ l’atto non prevedeva affatto la successiva adesione della madre: anzi, la stessa sentenza a pag. 5 da’ atto della avvenuta stipulazione di una “scrittura privata di divisione ed assegnazione di quote del 5.9.1997” con cui i fratelli (OMISSIS) “addivenivano ad una divisione amichevole dei beni ereditati dal padre per la loro quota di 2/3 nonche’ della quota di proprieta’ della madre, con il suo consenso favorevole….”.
Si impone necessariamente un nuovo esame del contenuto della scrittura da parte del giudice di rinvio.
L’accoglimento dei predetti motivi assorbe logicamente l’esame di tutti gli altri.
La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione per nuovo esame sulla scorta degli esposti principi di diritto e per la regolazione anche delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il quarto e quinto motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione.

 

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