Sospensione della pena subordinata al pagamento di una somma

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|26 gennaio 2022| n. 2886.

Sospensione della pena subordinata al pagamento di una somma.

In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di provvisionale in favore della parte civile, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile.

Sentenza|26 gennaio 2022| n. 2886. Sospensione della pena subordinata al pagamento di una somma

Data udienza 12 gennaio 2022

Integrale

Tag – parola: Pena – Sospensione condizionale – Presupposto – Risarcimento della persona offesa – mancata indicazione della data di adempimento – Coincidenza con il passaggio in giudicato della sentenza in quanto è obbligazione immediatamente esigibile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANDRINI Enrico G. – rel. Presidente

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere

Dott. ALIFFI Francesco – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VERCELLI;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
nel procedimento a carico di quest’ultimo;
avverso l’ordinanza del 26/11/2020 del TRIBUNALE di VERCELLI;
udita la relazione svolta dal Presidente SANDRINI ENRICO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del PG Baldi Fulvio che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Vercelli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta del pubblico ministero di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a (OMISSIS) con sentenza in data 23.01.2020 del medesimo Tribunale, irrevocabile il 21.07.2020, subordinato al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno alla parte civile costituita; dato atto che la somma liquidata di 7.368,00 Euro non risultava pagata alla data dell’11.08.2020 ma che il giudice della cognizione non aveva indicato nella sentenza di condanna il termine entro cui l’obbligazione civile da reato doveva essere adempiuta, il giudice dell’esecuzione riteneva che il termine dovesse individuarsi in quello di cinque anni, decorrente dall’irrevocabilita’ della sentenza, stabilito dall’articolo 163 c.p., che non era ancora scaduto.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata perche’ emessa in violazione del principio di diritto per cui, in mancanza di fissazione di un termine per l’adempimento delle obbligazioni civili da reato da parte del giudice della cognizione, il termine stesso coincide col passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio di diritto per cui, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere all’adempimento del relativo obbligo, qualora non sia stato fissato nella sentenza di condanna, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile (Sez. 1 n. 13776 del 15/12/2020, dep. 2021, Rv. 281059; Sez. 1 n. 23742 dell’8/07/2020, Rv. 279458; Sez. 1 n. 6368 del 28/01/2020, Rv. 278075; Sez. 1 n. 10867 del 16/01/2020, Rv. 278693; Sez. 5 n. 40480 del 24/06/2019, Rv. 278381); la soluzione e’ coerente alla natura e al contenuto dell’obbligazione il cui adempimento determina l’inizio di efficacia del beneficio della sospensione condizionale della pena, poiche’, qualora questa consista nell’obbligo di pagare una somma di denaro a titolo di restituzione o di risarcimento, anche solo parziale, del danno, detto termine non puo’ che identificarsi con quello di adempimento delle obbligazioni pecuniarie previsto dall’articolo 1183 c.c., comma 1, alla stregua del quale se non e’ determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore puo’ esigerla immediatamente (quod sine die debetur, statim debetur).
Deve, di conseguenza, ritenersi superato – e comunque non condivisibile – il diverso, e piu’ risalente, orientamento che e’ stato seguito dal giudice dell’esecuzione nell’ordinanza impugnata, secondo cui il termine entro il quale deve essere adempiuta l’obbligazione civile alla quale e’ stato subordinato il beneficio di cui all’articolo 163 c.p., in caso di mancata fissazione da parte del giudice della cognizione, deve identificarsi nel termine finale di operativita’ della sospensione della pena previsto dalla stessa norma, pari a due o cinque anni a seconda che la condanna riguardi una contravvenzione oppure un delitto; del resto, il precedente giurisprudenziale invocato nel provvedimento gravato (Sez. 5 n. 9855 dell’8/11/2018, dep. 2019, Rv. 275502) si limita ad affermare il suddetto principio in via essenzialmente incidentale, nel contesto di una sentenza di rigetto in cui la questione allora devoluta alla Corte di legittimita’ era quella della dedotta (quanto infondata) nullita’ della statuizione ex articolo 165 c.p.p., nella quale non era stato fissato il termine di adempimento dell’obbligo risarcitorio.
3. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vercelli, che si atterra’ al seguente principio di diritto: “In caso di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza dal giudice della cognizione, coincide con quello del passaggio in giudicato della sentenza stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile”.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vercelli.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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